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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il giudice ha dato lettura della sentenza
che segue in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice dell'appello ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 21 ottobre 2016 al numero 9841 avente per oggetto una controversia una controversia in materia di appello avverso la
sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 1169
del 2016 pubblicata in data 15 marzo 2016 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2014 al numero 7175 (avente per oggetto una controversia in materia di opposizione a decreto ingiuntivo)
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa a margine dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, dall'avv.
Gerardo Frattolillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Battipaglia alla via Rosa Jemma n. 28;
APPELLANTE
1 E
; CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate all'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della quale il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 13 marzo 2014 il giudice di pace di Salerno ha accolto la pretesa monitoria esperita da , intimando a il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 2.360,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino al saldo. In particolare, aveva adito il CP_1
giudice di pace di Salerno in sede monitoria, lamentando il mancato pagamento, da parte del ridetto , del saldo del corrispettivo Parte_1
dei lavori edili eseguiti presso l'abitazione dell'intimato tra il mese di aprile e il mese di giugno dell'anno 2013.
Il decreto ingiuntivo – emesso il 13 marzo 2014 e contrassegnato da numero
78 del 2014 - è stato notificato il 28 aprile 2014.
Successivamente, in data 9 giugno 2014, ha proposto Parte_1
opposizione sulla base dei seguenti motivi: a) la mancata prova del credito vantato in relazione all'importo unilateralmente indicato quale corrispettivo dei lavori;
b) il rilascio, da parte del ricorrente, di una quietanza liberatoria;
c)
l'irrilevanza probatoria della fattura commerciale.
L'opponente ha, poi, eccepito, in via riconvenzionale, al precipuo e unico scopo di paralizzare la pretesa monitoria, la sussistenza di difformità delle opere realizzate (si vedano la quarta e la quinta pagina dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), chiedendo, in definitiva e in via principale,
2 la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell'inesatto adempimento della prestazione compiuta dal ricorrente.
Dinanzi al giudice di pace ha accettato il contraddittorio, CP_1
evidenziando l'intempestività dell'esperita opposizione – da spiegarsi entro il termine perentorio del 7 giugno 2014 - e pretendendone, nel merito, il rigetto.
Più analiticamente, la parte opposta ha: 1) descritto i lavori eseguiti,
evidenziando la circostanza dell'individuazione convenzionale del prezzo delle opere “a misura”; 2) stimolato, in caso di mancata asseverazione dell'accordo sul prezzo, il necessario riferimento al prezzario dei lavori edili del Genio civile;
3) rappresentato la mancata denuncia dei vizi e l'accettazione dell'opera senza l'espressione di alcuna riserva da parte del committente.
Il giudice di pace ha respinto l'opposizione, convinto dell'esperimento della stessa oltre il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 1169 del 2016 e pubblicata il 15 marzo 2016 – ha proposto appello , affidando il Parte_1
proprio gravame ai seguenti motivi: a) l'erroneità del calcolo compiuto dal giudice di prime cure sulla tempestività della spiegata opposizione, in ragione della mancata applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 155,
comma quarto e quinto, c.p.c.; b) il non corretto governo delle spese;
c) la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando all'uopo l'apparato argomentativo già portato all'attenzione del giudice di prime cure.
non si è costituito. CP_1
Ritenuto sin da subito maturo per la decisione, il processo è stato assegnato allo scrivente solo in data 12 luglio 2023.
3 La causa è stata, quindi, differita per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della quale, però, il Tribunale ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di appello, imponendone la rinnovazione entro un termine perentorio.
All'esito, poi, della discussione orale del 7 maggio 2025, questo giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, va dichiarata la contumacia in questo giudizio di appello di
[...]
, che, nonostante la ritualità della rinnovata notificazione, ha deciso CP_1
di non accettare il contraddittorio.
Ancora, deve affermarsi l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(da ultimo Cass. n. 1600 del 2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità della sperimentata impugnazione,
atteso che nell'atto costruito dalla parte appellante – anche attraverso gli opportuni richiami all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - vengono
4 individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento, non avendo, il giudice di prime cure, effettivamente, fatto buon governo delle norme di cui agli artt. 641 e 155, quarto e quinto comma,
c.p.c. Ed infatti, se è vero, da un lato, che il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, perfezionatasi in data 28
aprile 2014 (come dedotto dalla stessa parte opposta) è scaduto il 7 giugno
2014, è pure vero, dall'altro lato, che il termine surriferito – espresso in giorni (ex numeratio dierum) e previsto per il compimento di un atto processuale svolto fuori udienza - è scaduto nella giornata del sabato,
subendo, quindi, la proroga al “primo giorno seguente non festivo”, id est il 9
giugno 2014 (artt. 155, comma quarto e quinto, c.p.c.), data di perfezionamento del procedimento di notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, non può condividersi la statuizione d'inammissibilità resa dal giudice di prime cure, imponendosi, sulla scorta motivi d'impugnazione formulati, la valutazione, nel merito, dell'opposizione esperita da Parte_1
[...]
Orbene, va rammentato che l'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenta un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Detto altrimenti,
5 aperta la fase dell'opposizione, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è
chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali il decreto ingiuntivo è
stato adottato, rimanendo quindi irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (si confrontino già Cass. n. 6421 del
2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante,
rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
Precipitato giuridico di quanto precede è che il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto
Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex
adverso, sul debitore opponente l'onere di provare invece i fatti estintivi o modificativi del credito.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, viene in rilievo il pacifico indirizzo esegetico espresso dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. n. 13533
6 del 2001), secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ora, quanto alla prova della fonte del diritto, giova qui richiamare i numerosi precedenti della Suprema Corte (per tutti: Cass. n. 9542 del 201918; n. 299
del 2016), secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato non può integrare valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo,
ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Nel caso di specie, a ben vedere, non risulta contestata né l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti né che abbia completato le CP_1
opere indicate nella fattura posta alla base della pretesa monitoria (nella relazione tecnica allegata all'atto di opposizione si legge, infatti, che “i lavori
descritti risultano ultimati”).
Sulla scorta della lettura dell'impianto motivazionale posto a sostegno dell'atto di appello, emerge che il contrasto tra le parti involge: a) il valore di
7 quietanza liberatoria della dichiarazione espressa da il 26 CP_1
agosto 2013; b) la congruità del corrispettivo delle opere, della cui unilaterale fissazione l'opponente si è lamentato (si vedano, in particolare, la terza e la settima pagina dell'atto di appello); c) la qualità tecnica delle opere compiute sotto il profilo della conformità dell'esecuzione alle regole dell'arte.
Procedendo con ordine, questo giudice ritiene di non potere condividere gli assunti dell'opponente circa la valenza liberatoria della dichiarazione surriferita. Ed invero, il documento, in quanto privo di formule letterali evocative dell'intento liberatorio, non pare costituire la manifestazione del convincimento soggettivo dell'opposto di essere stato integralmente soddisfatto, rappresentando, piuttosto, un atto mercé il quale il creditore ha
(solo) dichiarato di avere ricevuto la somma di euro 6.000,00 in contanti per gli eseguiti lavori edili, attestando, per questa via, lo spostamento patrimoniale in suo favore.
Tanto chiarito, prima di affrontare gli ulteriori temi d'indagine oggetto di contrasto, appare opportuna la qualificazione giuridica dell'(incontestato)
rapporto tra le parti.
Orbene, reputa il Tribunale che, data la natura dei paciscenti, la tipologia di attività commissionata (piccoli lavori di ristrutturazione edile) e le modalità
di esecuzione dei lavori, tra e sia stato Parte_1 CP_1
perfezionato un contratto d'opera. Si rammenti che la Corte di cassazione
(Cass. 9237 del 1997; Cass. 5451 del 1999; Cass. 12519 del 2010; Cass. n.
4527 del 2022) ha stabilito che la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, che svolge la propria attività con la prevalenza
8 del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa, facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano).
Se così è, nel caso in esame, per dimensione e natura della forza lavoro, in ragione dall'importanza dell'opera e della qualità dell'impresa, viene certamente in rilievo un contratto d'opera ex art. 2222 c.c.
Ora, sebbene risulti condivisibile la doglianza afferente alla unilaterale determinazione del corrispettivo dell'opera (non essendo emersa, all'esito del dibattito processuale, la prova della circostanza del perfezionamento di un accordo sul prezzo), la stessa ben potrebbe essere superata prendendo dalla specifica disciplina applicabile al contratto de quo agitur. Ed infatti, l'art. 2225 c.c. – dettato in materia di contratti d'opera - prevede che "Il
corrispettivo, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato
secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al
risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo" [è stato osservato, infatti, che, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum"
e in difetto di tariffe professionali e di usi, il giudice non può rigettare la domanda di pagamento del compenso del prestatore d'opera, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura,
quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente Cass. n. 7510 del 2014; Cass. n. 18286 del 2018);
analogamente, in materia di appalto, viene in rilievo la norma di cui all'art. 1657 c.c. (Cass. n. 17959 del 2016; Cass. n. 33575 del 2021; Trib. Santa
Maria Capua Vetere n. 2070 del 2023; Trib. Nola n. 121 del 2023)].
9 A ben vedere, però, la determinazione del corrispettivo del contratto d'opera alla stregua dei criteri suppletivi di cui all'art. 2225 c.c. costituirebbe uno sforzo superfluo da parte dell'adito Tribunale, in quanto, in ogni caso, appare meritevole di accoglimento l'eccezione riconvenzionale, formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 2226 c.c. e ribadita in sede di gravame, volta a paralizzare la pretesa del ricorrente.
Sul punto, è noto che al contratto di prestazione d'opera è applicabile ai sensi dell'art. 2226 c.c. il principio espresso dalla giurisprudenza in materia di contratto di appalto (si confronti Cass. n. 19979 del 2024), secondo cui, in tema di inadempimento (del contratto d'appalto), laddove l'opera risulti ultimata – come nel caso in esame - il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c.
in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta e, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (Cass. n. 7041 del 2023).
Ora, è stato già evidenziato, infatti, che , richiamando Parte_1
anche il contenuto della relazione tecnica allegata all'atto di opposizione svolto dinanzi al giudice di pace di Salerno, al precipuo fine di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, si è doluto delle difformità
dell'opus rispetto alle regole dell'arte. In tale ottica, l'opponente, convenuto per il pagamento, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, ha opposto, in
10 buona sostanza, le difformità e i vizi dell'opera ultimata, in virtù del principio
“inadempimenti non est adimplendum” (già Cass. n. 1530 del 1996; Cass. n.
9333 del 2004), che – è noto -, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco,
dall'insieme delle sue difese, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è
censurabile in sede di legittimità
L'eccezione – come anticipato - coglie nel segno. Ed infatti, la perizia stragiudiziale già depositata dinanzi al giudice di prime cure dà atto,
attraverso un percorso motivazionale logico, congruo e adeguatamente supportato sul piano tecnico e descrittivo (si veda il corredo fotografico), che,
effettivamente, i lavori di pavimentazione e di rivestimento poste in essere da
– la cui realizzazione, si ripeta, non risulta in contestazione – CP_1
“non sono stati eseguiti perfettamente a regola d'arte” (sul valore di prova atipica della perizia stragiudiziale di parte si veda, da ultimo Cass. n. 3524
del 2023 e App. Bologna 16 gennaio 2024).
Si tratta, in particolare, di difformità non facilmente riconoscibili dal committente, in quanto concernenti la corretta applicazione delle regole tecniche poste a governo dei lavori edili (si veda Cass. n. 23721 del 2019,
sull'assimilabile ipotesi della garanza per vizi nella compravendita, secondo cui “Il giudice davanti al quale è proposta l'azione fondata sulla garanzia
per vizi ha il potere-dovere di accertare, non solo se sussistano i vizi
lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un
requisito essenziale per l'accoglimento dell'azione e non di una eccezione in
senso stretto che possa essere proposta soltanto dalla parte interessata”).
11 A ciò si aggiunga che la spesa occorrente all'eliminazione delle difformità
accertata è certamente proporzionata alla somma che il committente rifiuta di corrispondere (si veda Cass. n. 5231 del 1998), tenuto conto delle complessive, e condivisibili, valutazioni svolte dal consulente di parte, il quale ha evidenziato la difformità esecutiva delle opere di: a) pavimentazione in alcuni punti sia del primo che del secondo piano del fabbricato;
b) di rivestimento dei bagni;
c) di realizzazione delle fughe;
d) di collocazione dei paraspigoli in plastica;
d) di applicazione dei termoarredi (ottava foto allegata alla consulenza)
va soggiunto che la contumacia dell'appellato – regolarmente evocato CP_2
in questo giudizio - preclude la delibazione, in questa sede, sia dell'eccezione afferente all'accettazione dell'opera - fatto che impedisce, al cospetto di vizi noti o facilmente riconoscibili non dolosamente occultati, il sorgere della responsabilità del prestatore d'opera -, sia dell'eccezione di decadenza per tardiva denuncia dei vizi ex art. art. 2226, secondo comma, c.c., entrambe sollevate da dinanzi al giudice di pace di Salerno. CP_1
Trattasi, infatti, di eccezioni in senso stretto (sulla natura di eccezione in senso stretto della prima si confronti, in relazione all'assimilabile ipotesi della garanza per vizi nell'appalto, Cass. n. 6489 del 1987; sulla seconda,
sempre in materia di appalto, si veda da ultimo Cass. n. 14569 del 2024) e,
pertanto, in mancanza di un esplicito o implicito, diretto o indiretto, esame da parte del giudice di prime cure, come nel caso di specie, avrebbe dovuto essere espressamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dalla parte rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite (Cass. n. 9505 del 2024).
In conclusione, per i motivi innanzi illustrati, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'eccezione
12 riconvenzionale spiegata da (Cass. n. 16314 del 2007) e Parte_1
assorbendo ogni ulteriore profilo tematico posto dall'appellante, già
opponentre, deve revocarsi il decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 78
del 2014, emesso il 13 marzo 2014 dal giudice di pace di Salerno.
Non resta allora che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione anche della statuizione resa sul punto dal giudice di pace, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del
giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021).
In tale prospettiva, questo Tribunale stima equa, però, l'integrale compensazione degli oneri di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del complessivo iter processuale e dei profili argomentativi della decisione, nonché della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano
Corte cost. n. 77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).
Da ultimo, la pretesa risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – da considerarsi richiamata in ragione delle specifiche modalità di collazione dell'atto di appello - non merita accoglimento, non potendo scorgersi nell'azione sperimentata dalla parte opposta né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio torto (vedasi Cass. n. 16482 del 2017; Cass.
n. 13269 del 2007; Cass. n. 20806 del 2004; Cass. n. 9579 del 2000), né di colpa grave, identificantesi con l'omissione, nel compimento delle attività
13 processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese (vedasi, anche sul piano di applicazioni pratiche, Cass. n. 24645 del 2007; Cass. n. 14789 del 2007;
Cass. n. 19976 del 2005; Cass. n. 2475 del 1995; Cass. n. 1592 del 1994). Ed
infatti, considerato che la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi rimproverabile di abuso del diritto ad agire
(condivisibilmente Trib. Genova 7.6.2017 e App. Campobasso 25.10.2017),
non può ritenersi che la parte opposta, già ricorrente per decreto ingiuntivo,
abbia abusato del processo ovvero sia stata gravemente negligente e imperito nella coltivazione dell'azione giudiziaria, non avendo impiegato difese genericamente formulate ovvero prodotto documenti dal contenuto generico e vago a sostegno della propria richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, nella funzione del giudice unico,
definitivamente pronunciando sull' appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 1169 del 2016 pubblicata in
data 15 marzo 2016, proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così
provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza indicata, ne accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 78 del 2014, emesso il 13 marzo 2014
dal giudice di pace di Salerno;
14 3) revoca il decreto ingiuntivo innanzi indicato;
4) compensa le spese di lite in relazione a entrambi i gradi di giudizio;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Salerno in data 7 maggio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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