TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2024 (riunita con la causa r.g. n. 1069/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN RE, all'esito dell'udienza del
23.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2024 (riunita con la causa r.g. n. 1069/2024)
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Nicola D'Onofrio, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Piazza Piedigrotta 9;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina
LC e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionari in servizio presso l'
[...]
con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Pagina 1 di 10 Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 30.1.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; con separato ricorso ha formulato la medesima domanda, sia pure per il solo anno scolastico 2023/2024, il ricorrente nella causa r.g.n. 1069/2024. Parte_2
I ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate r.g. n. 272/2024 e r.g. n.
1069/2024, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via CP_1
principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in
Pagina 2 di 10 ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza relativa all'anno scolastico 2023/2024, il CP_1
convenuta ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione della causa r.g. n. 1069/2024 con la causa r.g.n. 272/2024, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo avvocato e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
Pagina 3 di 10 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
Pagina 4 di 10 450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura
Pagina 5 di 10 a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
Pagina 6 di 10 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_1
scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha dato prova di essere stata assunta in ruolo dal 1.9.2025 (cfr. contratto allegato alle note di udienza del 7.10.2025);
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_2
scolastico 2023/2024. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nell'anno scolastico 2024/2025, avendo prodotto il contratto di supplenza dal 1.10.2025 al 31.10.2025 e avendo con ciò comprovato di essere inserito nelle g.p.s. vigenti (cfr. contratto allegato alle note di udienza del 13.10.2025).
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò tanto più che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che è stata Parte_1
Pagina 7 di 10 assunta in ruolo con decorrenza in ruolo dal 1.9.2025 (cfr. contratto allegato alle note di udienza del 07.10.2025), mentre ha ottenuto un incarico di supplenza nell'anno Parte_2 scolastico 2024/2025 dal 1.10.2025 al 31.10.2025, avendo con ciò comprovato di essere inserito nelle g.p.s. vigenti (cfr. contratto allegato alle note di udienza del 13.10.2025).
In senso contrario rispetto a quanto enucleato non depone l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con riferimento alla posizione del ricorrente
[...]
per l'anno scolastico 2023/2024, poiché tale disposizione normativa riguarda le Pt_2
supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, laddove il ricorrente nell'anno scolastico
2023/2024 ha svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posto vacante ma non disponibile.
In ragione di tutto quanto esposto, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
- per per l'anno scolastico 2023/2024. Parte_2
Le domande dei ricorsi riuniti, dunque, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della fondatezza delle domande attoree e vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att.
c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto
Pagina 8 di 10 all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
La norma inoltre ha valore pari-ordinato rispetto alla legge n. 247/2012 (in applicazione della quale è stato poi approvato il d.m. 55/2014), sicché la tesi della non riducibilità dei compensi per il difensore al di sotto della soglia minima comporterebbe non solo una inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ma anche una piena obliterazione dell'art. 4, comma 4, del d.m. 55/2014, ai sensi del quale “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta
l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, in applicazione delle suddette norme, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase introduttiva per la fase decisionale e poi, ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att.
c.p.c., ridotto di 1/3, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per entrambe le cause (r.g. n. 272/2024 e n. 1069/2024), riconducibili allo scaglione fino a € 1.100,00: fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale per un totale di € 258,00; €
258,00 * 2/3 = € 172,00; € 172,00 * 2 cause = € 344,00.
Le spese complessivamente liquidate in favore dei ricorrenti, nelle cause riunite, ammontano quindi a complessivi € 344,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
b. per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_2
Pagina 9 di 10
2. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
b. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_2
3. Condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di Controparte_1
lite, liquidate in misura già ridotta in € 344,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10 novembre 2025
Il Giudice EN RE
Pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN RE, all'esito dell'udienza del
23.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2024 (riunita con la causa r.g. n. 1069/2024)
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Nicola D'Onofrio, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Piazza Piedigrotta 9;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina
LC e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionari in servizio presso l'
[...]
con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Pagina 1 di 10 Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 30.1.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; con separato ricorso ha formulato la medesima domanda, sia pure per il solo anno scolastico 2023/2024, il ricorrente nella causa r.g.n. 1069/2024. Parte_2
I ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate r.g. n. 272/2024 e r.g. n.
1069/2024, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via CP_1
principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in
Pagina 2 di 10 ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza relativa all'anno scolastico 2023/2024, il CP_1
convenuta ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione della causa r.g. n. 1069/2024 con la causa r.g.n. 272/2024, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo avvocato e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
Pagina 3 di 10 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
Pagina 4 di 10 450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura
Pagina 5 di 10 a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
Pagina 6 di 10 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_1
scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha dato prova di essere stata assunta in ruolo dal 1.9.2025 (cfr. contratto allegato alle note di udienza del 7.10.2025);
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_2
scolastico 2023/2024. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nell'anno scolastico 2024/2025, avendo prodotto il contratto di supplenza dal 1.10.2025 al 31.10.2025 e avendo con ciò comprovato di essere inserito nelle g.p.s. vigenti (cfr. contratto allegato alle note di udienza del 13.10.2025).
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò tanto più che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che è stata Parte_1
Pagina 7 di 10 assunta in ruolo con decorrenza in ruolo dal 1.9.2025 (cfr. contratto allegato alle note di udienza del 07.10.2025), mentre ha ottenuto un incarico di supplenza nell'anno Parte_2 scolastico 2024/2025 dal 1.10.2025 al 31.10.2025, avendo con ciò comprovato di essere inserito nelle g.p.s. vigenti (cfr. contratto allegato alle note di udienza del 13.10.2025).
In senso contrario rispetto a quanto enucleato non depone l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con riferimento alla posizione del ricorrente
[...]
per l'anno scolastico 2023/2024, poiché tale disposizione normativa riguarda le Pt_2
supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, laddove il ricorrente nell'anno scolastico
2023/2024 ha svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posto vacante ma non disponibile.
In ragione di tutto quanto esposto, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
- per per l'anno scolastico 2023/2024. Parte_2
Le domande dei ricorsi riuniti, dunque, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della fondatezza delle domande attoree e vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att.
c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto
Pagina 8 di 10 all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
La norma inoltre ha valore pari-ordinato rispetto alla legge n. 247/2012 (in applicazione della quale è stato poi approvato il d.m. 55/2014), sicché la tesi della non riducibilità dei compensi per il difensore al di sotto della soglia minima comporterebbe non solo una inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ma anche una piena obliterazione dell'art. 4, comma 4, del d.m. 55/2014, ai sensi del quale “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta
l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, in applicazione delle suddette norme, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase introduttiva per la fase decisionale e poi, ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att.
c.p.c., ridotto di 1/3, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per entrambe le cause (r.g. n. 272/2024 e n. 1069/2024), riconducibili allo scaglione fino a € 1.100,00: fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale per un totale di € 258,00; €
258,00 * 2/3 = € 172,00; € 172,00 * 2 cause = € 344,00.
Le spese complessivamente liquidate in favore dei ricorrenti, nelle cause riunite, ammontano quindi a complessivi € 344,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
b. per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_2
Pagina 9 di 10
2. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
b. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2023/2024; Parte_2
3. Condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di Controparte_1
lite, liquidate in misura già ridotta in € 344,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10 novembre 2025
Il Giudice EN RE
Pagina 10 di 10