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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 29.5.2025, promossa da rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. M. Lippolis
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Rotunno CP_2
-Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. G. Greco De Pascalis
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420249001744149/000, notificata in data 29.1.2024, limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento n. CP_2
02420120014683713/000.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
a) l'omessa notifica della suddetta cartella;
b) l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata da un indirizzo pec differente da quello inserito nei pubblici registri;
c) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
d) la prescrizione, anche sopravvenuta, del credito risalente agli anni 2007/2012.
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'illegittimità dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava gli avversi assunti evidenziando che la cartella di pagamento n. 0242012001483713000 era stata già oggetto del giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, conclusosi con sentenza n. 2093/2019 con la quale era stato rigettato il ricorso (pronuncia poi confermata in grado d'appello, con sentenza n. 504/2022). Rilevava poi l'esistenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione e concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2
relazione alle censure non concernenti il merito della pretesa, con riferimento al quale contestava gli avversi assunti richiamando l'accertamento trasfuso nella sentenza n.
2093/2019. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016). Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, il motivo di censura attinente l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 02420120014683713, in disparte ogni ulteriore considerazione, deve ritenersi in questa sede inammissibile in quanto già oggetto, con efficacia di giudicato (circostanza pacifica), di precedente accertamento giudiziale (conclusosi con sentenza n. 2093/2019- che, sul punto, ha rilevato come “in atti consta copia di avviso di ricevimento, riferibile alla cartella di pagamento n. 02420120014683713000 (la cui esistenza non è in contestazione), come risulta dall'indicazione di detto numero in corrispondenza della dicitura “documento n.”: da detta documentazione, non oggetto di alcuna specifica contestazione, risulta che la cartella è stata notificata in data 7.1.2013, presso un indirizzo che corrisponde a quello indicato in ricorso come sede legale della società e mediante consegna a persona qualificatasi segretaria” - e, in appello, con sentenza n.
504/2022, rese inter partes – cfr. all. . CP_3 A ciò consegue altresì l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito maturata, in tesi, prima della notifica della cartella di pagamento.
Quanto alla (pretesa) esistenza di fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo, tale doglianza è qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tale eccezione deve ritenersi infondata: posto che il Tribunale di Brindisi, nella sentenza n. 2093/2019 ha rilevato che “tra la data di notifica della cartella (7.1.2013) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (pacificamente avvenuta in data 6.9.2017) è decorso un termine inferiore al quinquennio”, successivamente all'intimazione di pagamento n. 02420179002890002000 (notificata in data 6.9.2017 ed impugnata nell'ambito del giudizio conclusosi con la citata sentenza) come allegato e CP_3
documentato, ha notificato numerosi atti interruttivi.
Sia sufficiente, a tal fine, richiamare l'intimazione di pagamento n.
02420229001034959000, regolarmente notificata all'indirizzo pec della società e consegnata in data 2.3.2022 (all. 6 . CP_3
Il termine prescrizionale è stato poi utilmente interrotto dalla notifica (avvenuta in data
29.1.2024) dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione.
Con riferimento poi all'eccepita inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto effettuata da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, se ne rileva l'infondatezza.
In particolare, parte ricorrente ha rilevato che “l'indirizzo
“ t” non è presente in alcuna banca dati Email_1
di pubblici registri dei domicili digitali delle amministrazioni pubbliche, che viceversa sarebbero tenute a dotarsi obbligatoriamente di una p.e.c. inserita negli indici ufficiali nazionali, conseguendone che la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente contenzioso non può ritenersi perfezionata”.
Sul punto, si osserva che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 consente la notifica delle cartelle a mezzo di posta elettronica secondo le modalità previste dal decreto n. 68/2005 ed impone che si debbano utilizzare - solo per i destinatari e non anche per i mittenti - gli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. In particolare, non assume rilievo, nella fattispecie che occupa, la disposizione di cui all'art.
3-bis L. 53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri.
Si tratta difatti di norma applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Nel presente contenzioso invece si discute dell'applicazione di altra disciplina, ossia quella contenuta nell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e nell'art.60 del D.P.R. 600/1973, in base alla quale rileva solo che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI -PEC)".
La Suprema Corte ha da ultimo evidenziato come “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass.
18684/2023).
Pregiudizi che, nel caso di specie, non sono stati neppure prospettati avendo peraltro parte ricorrente tempestivamente proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento, evocando in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla quale, d'altronde, è certamente riferibile l'indirizzo t. Email_1
Peraltro, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
“non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016,
n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Ebbene nel caso di specie, pacifica l'avvenuta consegna dell'intimazione, va escluso che dall'ipotizzata violazione sia derivata la mancata conoscenza dell'atto stante, come suesposto, la rituale impugnazione della stessa nell'ambito del presente giudizio.
Alcun difetto di motivazione è poi ravvisabile nell'atto impugnato che contiene tutti gli elementi per consentire l'esercizio di difesa: in particolare, nel prospetto allegato, vi è la puntuale indicazione dell'ente creditore, del titolo per il quale è stata notificata l'intimazione di pagamento e del periodo di riferimento di ciascuna partita debitoria.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria- segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e nei Parte_1 Parte_1
confronti di ed Agenzia delle Entrate Riscossione così provvede: CP_2
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre accessori se dovuti per ciascuna parte costituita.
Brindisi, 29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere