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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 18/02/2026, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2766/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM CO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10529/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
QU US Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0027210873000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2157/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0027210873000 pervenuta 12-03-2025 (ruolo n. 2025/002118 relativa a crediti giudiziari) per euro 526,59 per asserito omesso pagamento di contributo unificato relativo a vertenza iscritta nel 2018, maggiorato di interessi e spese.
Eccepisce che ADER non avrebbe attivato in via preventiva il contraddittorio previsto dall'art.
6-bis dello
Statuto del Contribuente, l'assenza nella cartella di idonea motivazione e degli estremi della pratica per cui si richiede il pagamento del contributo, nonché la prescrizione.
Si è costituita l'ADER che nell'impugnare il ricorso ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'eccepito difetto di contraddittorio con l'ente creditore individuato in
LI US SPA che ha emesso il ruolo in questione in nome e per conto del Ministero della
US Corte di Appello di Napoli.
All'udienza del 14-11-25 il Giudice designato, verificata la sussistenza nella fattispecie di una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.lgs 542 / 92, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di QU US onerando il ricorrente a provvedere nel termine di 20 giorni.
Nel merito contesta le avverse eccezioni e ne chiede il rigetto.
Si è costituita QU US che contesta il ricorso e deposita copia notifica pec dell'avviso di pagamento presupposto alla cartella impugnata.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In relazione all'eccepita prescrizione si evidenzia che l'Ente creditore ha fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto a mezzo pec, non impugnato dal ricorrente. La cartella risulta pertanto legittimamente emessa in presenza di titolo idoneo e nel rispetto del termine di prescrizione ordinario decennale.
Per quanto attiene l'asserito difetto di motivazione la cartella si ritiene redatta secondo i parametri di legge, riportando anche specificatamente, nel ruolo, il giudizio per il quale il contributo unificato, non pagato, viene richiesto, "ordinanza n. 23191-2018 della Cassazione di data 27.09.2018- crediti giudiziari anno 2018", mettendo così in condizione il contribuente di venire pienamente a conoscenza della tipologia e dell'entità della pretesa creditoria vantata da QU US.
La cartella risulta pertanto legittimamente emessa in ragione di titoli idonei e corretta nella sua motivazione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro
150.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM CO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10529/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
QU US Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0027210873000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2157/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0027210873000 pervenuta 12-03-2025 (ruolo n. 2025/002118 relativa a crediti giudiziari) per euro 526,59 per asserito omesso pagamento di contributo unificato relativo a vertenza iscritta nel 2018, maggiorato di interessi e spese.
Eccepisce che ADER non avrebbe attivato in via preventiva il contraddittorio previsto dall'art.
6-bis dello
Statuto del Contribuente, l'assenza nella cartella di idonea motivazione e degli estremi della pratica per cui si richiede il pagamento del contributo, nonché la prescrizione.
Si è costituita l'ADER che nell'impugnare il ricorso ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'eccepito difetto di contraddittorio con l'ente creditore individuato in
LI US SPA che ha emesso il ruolo in questione in nome e per conto del Ministero della
US Corte di Appello di Napoli.
All'udienza del 14-11-25 il Giudice designato, verificata la sussistenza nella fattispecie di una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.lgs 542 / 92, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di QU US onerando il ricorrente a provvedere nel termine di 20 giorni.
Nel merito contesta le avverse eccezioni e ne chiede il rigetto.
Si è costituita QU US che contesta il ricorso e deposita copia notifica pec dell'avviso di pagamento presupposto alla cartella impugnata.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In relazione all'eccepita prescrizione si evidenzia che l'Ente creditore ha fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto a mezzo pec, non impugnato dal ricorrente. La cartella risulta pertanto legittimamente emessa in presenza di titolo idoneo e nel rispetto del termine di prescrizione ordinario decennale.
Per quanto attiene l'asserito difetto di motivazione la cartella si ritiene redatta secondo i parametri di legge, riportando anche specificatamente, nel ruolo, il giudizio per il quale il contributo unificato, non pagato, viene richiesto, "ordinanza n. 23191-2018 della Cassazione di data 27.09.2018- crediti giudiziari anno 2018", mettendo così in condizione il contribuente di venire pienamente a conoscenza della tipologia e dell'entità della pretesa creditoria vantata da QU US.
La cartella risulta pertanto legittimamente emessa in ragione di titoli idonei e corretta nella sua motivazione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro
150.