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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17479 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39563 del RGAC dell'anno 2019, avente ad oggetto
Mutuo decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e successivo scambio di comparse conclusionali e note di replica
TRA rappresentata e difesa dall'avv. IANNICELLI LIVIA e dall'avv.to Parte_1
AN EA presso il cui studio in Via Luigi Angrisani 50 84014 Nocera Inferiore elettivamente domicilia;
Attore;
E con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi 16 – 23100 Sondrio, P.I. - C.F. Controparte_1
, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante Sig. P.IVA_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentata, assistita e difesa C.F._1 dall'Avv. Claudio Coratella (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio sito in Roma, alla Via Lago di Lesina n. 35 giusta procura speciale in atti;
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale di Parte_1
Roma di chiamare in giudizio la società avente sede in Via Nazionale 230, Controparte_3
Roma, p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., dom.to per la carica presso la P.IVA_2 sede legale della società, indirizzo pec come risulta nte dal Email_1 pubblico registro INI PEC, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia, l'On. le Giudicante adito, in accoglimento delle richieste innanzi narrate:
1. In via principale, ACCERTARE, per i motivi indicati in ricorso, che gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia del periodo e, pertanto, dichiarare la nullità della clausola e per l'effetto CONDANNARE la banca alla restituzione dei seguenti importi:
- euro 10067,51, come dettagliatamente specificato in atti. - oltre al rimborso di euro 124,83, per oneri di commissione di anticipata estinzione applicati in conteggio estintivo;
Solo in via concorrente o alternativa o subordinata (dunque, non cumulativa) rispetto alle richieste di cui al punto 1, esclusivamente per il denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni ivi rese in via principale, formulava altresì le seguenti conclusioni:
2. ACCERTARE, per le ragioni chiarite in atto, che il tasso di interesse indicato in contratto quale TAEG è inferiore a quello effettivamente applicato al rapporto, per effetto della mancata inclusione al suo interno di tutti I costi contrattuali addebitati in fase di stipula;
pertanto, anche previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi,
DICHIARARE il diritto dell'attore alla restituzione, da parte della convenuta, della complessiva somma di euro 8.933,81, così specificata:
- euro 5.396,95, pari al totale di tutti i costi applicati al contratto e corrisposti anticipatamente dall'attore, al netto degli importi restituiti in conteggio estintivo;
- euro 3.536,86, risultanti dagli interessi pagati dal consumatore, al netto degli interessi rimborsati in conteggio estintivo ed al netto degli interessi ricalcolati al tasso minimo BOT del periodo di riferimento (euro 4.670,56 (interessi TAN) ;
- euro 1.133,7 (interessi ricalcolati al tasso minimo BOT dei 12 mesi precedenti pari al 2,003%).
- Per un totale di euro 8933,81, oppure nella diversa somma, anche maggiore, risultante all'esito del giudizio.
Ovvero, in via alternativa o concorrente,
ACCERTARE l'inadempimento contrattuale della banca agli obblighi di informativa e trasparenza bancaria nell'indicazione di un tasso di interesse inferiore rispetto al tasso effettivo applicato e, per l'effetto, DICHIARARE la risoluzione parziale del contratto di prestito, con il diritto del cliente al risarcimento del danno, quantificabile nell'importo parti a tutti i costi omessi dal calcolo del TAEG in sede di stipula del contratto, pari a complessivi:
- euro 5.396,95, pari al totale di tutti i costi applicati al contratto e corrisposti anticipatamente dall'attore, al netto degli importi restituiti in conteggio estintivo.
In via ulteriormente alternativa o subordinata (dunque, non cumulativa) rispetto alle richieste di cui al punto 1 ed al punto 2, esclusivamente per il denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni ivi rese, formulava altresì le seguenti conclusioni:
3. ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi indicati in atto, il diritto dell'attore alla restituzione proporzionale, a causa dell'anticipata estinzione, degli interessi a scadere e di tutte le voci di costo contrattuali sostenute ed indicate, secondo il criterio pro rata temporis.
Per l'effetto, CONDANNARE la convenuta alla restituzione dei seguenti importi:
A. euro 1.419,445 per interessi a scadere non rimborsati;
B. euro 1.898,61 per commissioni bancarie (3559,9/ 120 * 64) ;
C. euro 1.457,72 per “Premio anticipato assicurazione vita” (2733,23 / 120 * 64)
per una somma totale di euro 4775,785, che dovrà essere rimborsata all'attore.
CONDANNARE la banca anche alla restituzione dell'importo corrisposto dal cliente a titolo di commissione di estinzione, pari ad ulteriori:
D. euro 124,83
In definitiva e, si ribadisce, solo in via subordinata per il caso di mancato accoglimento delle domande principale di cui ai punti 1 e 2 delle rassegnate conclusioni, si chiede CONDANNARE la convenuta alla corresponsione del complessivo importo di euro 2.460,16 (A + C +D + E + F -
896,18), al netto dunque degli importi restituiti al cliente in conteggio estintivo.
4. CONDANNARE ad ogni modo la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale sulle somme che saranno liquidate.
5. CONDANNARE la parte convenuta al pagamento di una somma ad ogni modo non superiore ad euro € 26.000,00, e comunque ricompresa entro i limiti di valore dello scaglione compreso tra €
5.200,00 e fino a € 26.000,00, rinunciando espressamente all'eventuale esubero.
6. CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese di causa, a favore dei sottoscritti
PROCURATORI ex art. 93 c.p.c. Parte_2
Nella regolamentazione e determinazione delle spese di lite, chiede va altresì di tenersi conto del comportamento della banca, in caso di sua costituzione in giudizio con l'allegazione di documenti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli inviati al cliente, a seguito dell'allegata richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB.
Parte ricorrente premetteva in fatto di aver concluso con , in data 10/02/2006, il Controparte_3 contratto di delega di pagamento n. 2125, per euro 26.400,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da Euro 220 cadauna (cfr. doc. 2 ricorrente). Quanto alle condizioni economiche indicate in contratto si pattuiva che il capitale finanziato comprendeva i seguenti costi, pagati anticipatamente dal cliente:
- euro 4.670,56 per interessi
- euro 3.559,9 per commissioni finanziarie;
- euro 2.733,23 per “Premio anticipato assicurazione vita” (cfr. doc. 2) per un totale di costi ed interessi pagati alla banca pari ad euro 10.963,69.
Al momento della stipula del prestito, in data 10/02/2006, veniva tuttavia pattuito un tasso di interesse (TAN) pari al 4,000% e veniva indicato un TAEG contrattuale pari al 8,250% (cfr. all. 3,
3.1.). Il ricorrente però contestava la difformità del TAEG dichiarato in contratto rispetto al
TAEG effettivo per effetto della mancata inclusione del premio assicurativo ai fini del calcolo. In particolare, il TAEG si sarebbe attestato al 12,520%, includendo al suo interno il costo della polizza assicurativa sopra indicata, il costo della commissione finanziaria, gli oneri erariali (cfr. ipotesi di calcolo sub 3.2) mentre si sarebbe attestato alla percentuale dell'otto e 27 per cento
(8,27%) includendo correttamente al suo interno il costo della commissione . A fronte di tale contestazione il ricorrente formulava, in via alternativa, le diverse richieste di restituzione da parte della banca, come sopra riportate.
Contr Si costituiva rappresentando preliminarmente che in data 10 giugno 2019 aveva avuto luogo la fusione per incorporazione di in con atto notarile del 10 Controparte_3 Controparte_1 giugno 2019, redatto dal dott. Notaio in Sondrio, n. di rep. 5406, n. di Persona_1 rac. 2924, registrato in Sondrio in data 11 giugno 2019 al n. 5038 serie IT e che ai sensi e per gli Contr effetti dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c. subentrava in tutti i rapporti attivi e passivi del soggetto incorporato. Nel merito, contestava integralmente le prese avversarie ritenendole infondate. In fase istruttoria il ricorrente chiedeva l'ammissione di CTU contabile al fine di verificare la difformità tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo e ricalcolare gli interessi al tasso minimo dei BOT per il periodo di riferimento. In accoglimento della richiesta istruttoria del ricorrente, era nominato CTU il Dott. al quale venivano posti i seguenti Persona_2 quesiti:
“
1. ACCERTI il c.t.u. il TAEG/ISC del contratto di finanziamento contratto di delega di pagamento n. 2125, stipulato fra e , in data 10/02/2006, per Parte_1 Controparte_3 euro 26.400 da rimborsarsi in 120 rate mensili da Euro 220 cadauna, predisponendo due prospetti, uno applicando le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio” emanate dalla Banca d'Italia e l'altro tenendo conto dei costi relativi ai contratti di assicurazione;
2. ACCERTI se l'ISC indicato nel citato contratto sia stato correttamente determinato e, in caso negativo, determini il TAEG/ISC da applicarsi al contratto in esecuzione del disposto dell'art. 125-bis, co. VI e VII, D.Lgs. n. 385/1993; 3. Nel caso di anticipata estinzione del contratto calcoli gli importi secondo il principio del pro rata temporis per la restituzione delle commissioni up front e recurring e del premio assicurativo non goduto.” La relazione peritale veniva ultimata in data 27 ottobre 2023. In seguito alle osservazioni dei CTP, il
Dott. depositava la relazione finale il 28 dicembre 2023, con la quale confermava le Per_2 conclusioni della prima stesura della relazione. In ottemperanza a quanto indicato nel quesito, il
CTU effettuava il calcolo dell'ISC in base ai due diversi scenari rappresentati nel quesito, con o senza i costi assicurativi. Con riferimento allo scenario relativo all'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia del 2006, che prescrivevano espressamente l'esclusione dei costi assicurativi per i finanziamenti con cessione del quinto, il CTU confermava la coincidenza tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 24 aprile
2025, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali.
La presente controversia concerne il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento con trattenute mensili di quote della pensione (contratto in All.2) stipulato in data 10.02.2006 dal sig. con l'allora (ora Parte_1 Controparte_3 CP_1
, alle seguenti condizioni economiche: Rata mensile di rimborso: € 220,00; Numero rate: 120;
[...]
Periodicità rata: mensile;
Capitale lordo da rimborsare: € 26.400,00; TAN 4,000%; Tipologia tasso: fisso;
Interessi corrispettivi: € 4.670,56; TEG: 8,250%; TAEG/ISC: 8,250%; Tasso di mora:
TAN maggiorato di 1%. Erano altresì previste le seguenti commissioni e spese: Commissioni finanziarie up front: € 3.599,90; Costi assicurativi: up front € 2.733,23; Imposta di bollo all'erogazione € 14,62; Importo netto erogato: € 15.421,69; Commissione per estinzione anticipata 1%.
Tra le condizioni contrattuali pattuite spicca l'art. 7 con cui era formalizzata da parte del cliente l'adesione alla polizza di assicurazione facoltativa sulla vita che così disponeva: Art. 7) Adesione alla polizza di assicurazione facoltativa. Il cliente prende atto della facoltà di aderire – A beneficio di – alla Polizza di Assicurazione sulla Vita (che assicura il rimborso del CP_3 capitale mutuato non ancora scaduto al momento di premorienza del Finanziato) per
l'ammontare complessivo delle quote come sopra cedute, stipulata fra e primaria CP_3
Compagnia Assicuratrice, il cui premio viene dedotto in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento, quale importo facente parte delle spese totali come da specifica contenuta nel precedente articolo 2), eventualmente manifestando la propria adesione con la sottoscrizione del relativo modulo di richiesta.
Sulla base delle condizioni economiche sopra riportate il ctu ha provveduto a verific are il piano di ammortamento attraverso una propria ricostruzione (foglio di calcolo in Tab.1) da cui è emerso che: 1) l'importo del finanziamento citato in atti di euro 26.400,00 corrisponde al montante complessivo del capitale finanziato di euro 21.729,44 e della quota di interessi corrispettivi di euro 4.670,56;
2) il valore netto erogato indicato nel contratto in euro 15.421,69 è la risultante del capitale finanziato pari ad € 21.729,44 detratti gli oneri up front relativi alle commissioni finanziarie, i costi assicurativi e l'imposta di bollo (€ 15.421,69 = € 21.729,44 - € 3.559,90 - € 2.733,23 - €
14,62);
3) gli interessi corrispettivi pertanto non sono stati corrisposti e trattenuti in via anticipata come asserito da parte ricorrente nelle premesse del ricorso presentato (a pag.1);
4) gli oneri contrattuali (commissioni finanziarie, assicurazioni e imposta di bollo) sono stati corrisposti viceversa in via anticipata e non sulla base del piano rimborso oneri depositato dalla banca (fasc. convenuta All.4).
Quanto alla dedotta usurarietà del rapporto controverso ed alla disciplina prevista dalla Legge
108/1996, va ricordato che non è più ipotizzabile e giuridicamente rilevante (cfr. Cass. SU
24675/2017), accanto all'usura genetica o contrattuale (è tale quella esistente, in epoca successiva alla L. 108/1996, al momento della conclusione del contratto o delle sue eventuali variazioni nel caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca), la c.d. usura sopravvenuta (era tale quella che si caratterizzava per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente fossero venute a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia). Osserva il Giudice, richiamati gli artt. 644 c.p. e
1815, 2° comma, c.c., come modificati dalla L. 108 del 1996, rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 4, e come da interpretare, in base all'art. 1, 1° comma, D.L. n° 394/2000, convertito con modificazioni nella L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. 108/1996, nel senso che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, che devono pertanto essere presi in considerazione gli interessi che, al momento della promessa o della pattuizione, superano il tasso soglia, stabilito con riferimento a quel determinato trimestre e a quella determinata tipologia di rapporto contrattuale.
Sulla base di tali principi i consulente tecnico ha provveduto a verificare la ricorrenza dell'usura genetica secondo due distinte ipotesi, coe richiesto nel quesito, la prima applicando le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio emanate dalla Banca d'Italia la seconda tenendo conto dei costi relativi ai contratti di assicurazione dall'analisi svolta.
La verifica svolta ha evidenziato che in entrambe le ipotesi di calcolo dall'analisi svolta è emerso come in sede di pattuizione iniziale non c'è stato alcun superamento del tassosoglia previsto dalla normativa antiusura, poiché nella prima ipotesi sono stati riportati in un foglio di calcolo excel i flussi finanziari del piano di ammortamento del prestito e le sole commissioni finanziarie. Per ciascun flusso è stato quindi considerato il valore attuale alla data della erogazione del prestito, assumendo come tasso di attualizzazione (dato non noto) il TEG che rende vera l'uguaglianza nella formula specificata nelle istruzioni Banca d'Italia. Dallo sviluppo dei calcoli è emerso un
TEG pari all'8,25% inferiore al tasso soglia sopra individuato pari al del 16,740%, coincidente con quello indicato in contratto (calcoli in Tab.2). Nella seconda ipotesi sono state incluse anche le spese assicurative, e dallo sviluppo dei calcoli è risultato un TEG pari al 12,496%, anch'esso inferiore al tasso soglia sopra individuato pari al 16,740%. (calcoli in Tab. 3) . Ne deriva quindi l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c.
Quanto alla correttezza della determinazione dell' indicatore sintetico di costo (ISC), introdotto con la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del
04.03.2003 (cfr. art. 9 comma 2) giova premettere che quest'ultimo è il valore percentuale che deve essere comunicato dalla banca al cliente comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al TAEG introdotto nel già citato decreto del
Ministero del Tesoro del 08.07.1992. Alla data di sottoscrizione del contratto del febbraio 2006 trovavano ancora applicazione le modalità di calcolo previste nel citato decreto , integrato a seguito del D. Lgs. N.63/00 di recepimento della Direttiva del credito al consumo 98/7/CE, dal
Decreto del Ministro dell'Economia 6 maggio 2000, secondo cui il tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso, calcolato con lo sviluppo della medesima formula del TAEG. In merito ai flussi finanziari da considerare, alla data di stipula del contratto, trovava applicazione il DM 8 luglio
'92, secondo cui nel calcolo sono inclusi: “a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, b) le spese di istruttoria e apertura della pratica;
c) le spese di riscossione dei rimborsi
e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore“.
Per il calcolo del TAEG/ISC il ctu ha provveduto a riportare in un foglio di calcolo excel i flussi finanziari del piano di ammortamento del prestito e tra gli oneri le sole commissioni finanziarie liquidate up front, con esclusione sia gli oneri assicurativi qualificati in contratto come facoltativi sia dell'imposta di bollo non qualificabile come spesa. Dallo sviluppo dei calcoli è emerso un
TAEG/ISC pari all'8,250% coincidente con quello indicato in contratto.
Sulla base delle contestazioni emerse nel corso del giudizio, il Ctu per fornite maggiori informazioni al giudicante procedeva ad eseguire un secondo conteggio includendo tra gli oneri anche le spese assicurative in quanto parte attrice contestava la natura facoltativa della polizza poiché la stessa era stata collocata dal finanziatore contestualmente al prestito sotto forma di adesione di ad una polizza collettiva, era stata stipulata a favore del mutuante per assicurare il rimborso del capitale mutuato in caso di premorienza del finan ziato e il premio era stato incassato dal mutuante. Dallo sviluppo dei calcoli emergeva un TAEG/ISC pari al 12,50% superiore a quello indicato dalla banca nel contratto.
Sulla base di tale seconda ipotesi di calcolo come indicato dal quesito il ctu provvedeva ad individuare il tasso da applicarsi al contratto in esecuzione del disposto dell'art.125-bis in misura pari al 2,003% tasso minimo dei buoni del tesoro annuali rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Quindi, tenuto conto altresì delle contestazioni di parte attrice, è stato dapprima ricalcolato il piano di ammortamento con il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e quindi ricalcolato il saldo debitore del sig. al 17.03.2011 data di estinzione del finanziamento. Parte_1
All'esito di tali conteggi il saldo debitore di al 17.3.2011 ricalcolato sulla base del Parte_1 disposto dell'art.125-bis risultava pari ad euro 4.093,14, rispetto al saldo debitore da conteggio banca di euro 11.954,22, con un credito di di euro 7.861,08. Parte_1
Infine, il consulente ha provveduto, in esecuzione del quesito affidatogli, ad applicare il criterio del pro rata temporis alla restituzione delle commissioni up front e recurring e del premio assicurativo non goduto”, sviluppando un piano di ammortamento dei suddetti oneri suddiviso nelle 120 rate contrattuali, ed alla data del 17.03.2011 di estinzione anticipata del contratto di finanziamento risultava un residuo commissioni finanziarie da ammortizzare pari ad euro
1.852,68 ed un residuo spese assicurative da ammortizzare pari ad euro 1.422,46 e quindi un credito di pari ad euro 3.275,14 (calcoli in Tab. 7). Tale importo è stato rettificato Parte_1 delle commissioni finanziarie di euro 896,18 già retrocesse dalla banca come indicato nel conteggio estintivo da cui emerge un credito di alla data del 17.03.2011 di euro Parte_1
2.378,96.
Ritiene il giudicante che la domanda attorea possa essere accolta nei limiti che se guono.
Verificato il mancato superamento dell'tasso soglia usura, nella duplice ipotesi di inclusione o meno delle spese assicurative, deve evidenziarsi che ai fini del calcolo dell'ISC/Taeg il consulente ha verificato che nel caso di inclusione delle predette spese assicurative nel calcolo dell'ISC quest'ultimo si sarebbe assestato in misura maggiore rispetto a quello dichiarato in contratto, con conseguente attivazione dei fenomeni sostitutivi di cui all'art. 117 TUB e previsti nel caso in cui il contratto ricadesse nell'ipotesi di cui all'art. 125 bis TUB.
Tuttavia, quanto alla rilevata erronea indicazione del TAEG/ISC, da cui parte attrice fa derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, si osserva che il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'indice sintetico di costo (ISC) sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del
4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, a partire dal 1.10.03, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'ltalia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. In altre parole, il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Ebbene, ai tassi ed i prezzi propriamente intesi, si applica la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Ma questa disposizione di legge non è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole Par clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione. Invece, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, così come del resto ne è esclusa – come per le altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo – l'applicazione ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro (art. 122 comma 1 lett. a), ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato (art. 122 comma 1 lett.
e), ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (art. 122 comma 1 lett. f); essa pertanto risulta inapplicabile alla fattispecie in esame, dal punto di vista soggettivo non avendo l'istante dedotto la qualità di consumatore. Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dalla parte attrice possono, come si è detto, desumersi sulla scorta dell'applicazione dei commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell'ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto. D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo, TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG. In definitiva, l'erronea indicazione dell' , in un Pt_4 contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma apparentemente superiori – e dunque non Pt_4 concorrenziali – rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario mutuante).
Quanto alla domanda di restituzione delle commissioni corrisposte contestualmente alla concessione del credito, va premesso che la decisione sulla domanda formulata dall'attore implica l'interpretazione del disposto dell'art. 125-sexies T.U.B. vigente all'epoca di stipulazione del contratto, con specifico riferimento al profilo dell'individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento.
È doveroso evidenziare che, sul punto, si sono registrati orientamenti giurisprudenziali diversi a seguito della pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C- 383/18 dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor), avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16 della
Direttiva 2008/48/CE, del quale la citata disposizione interna costituisce attuazione, e che, da ultimo, occorre tenere conto della sopravvenuta entrata in vigore del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in L. 106 del 23 luglio 2021, il quale, all'art. 11-octies ha apportato modifiche al testo di essa.
Il legislatore europeo, con l'art 16 della Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE, ha disposto che: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La disposizione contenuta nella Direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno, con l'art. 1 del
D.lgs. n. 141/10, che ha inserito nel T.U.B. l'art. 125-sexies TUB, il quale ha disposto che: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La questione che è stata posta all'interprete è stata quella di individuare quali fossero i costi suscettibili di riduzione, ovvero di stabilire se quest'ultima dovesse operarsi con esclusivo riferimento ai costi cd. “recurring”, ovvero alle spese e alle commissioni che fossero maturate a carico del consumatore nel corso dello svolgimento del rapporto, od anche ai costi c.d. “up front”,
i quali fossero stati invece sostenuti istantaneamente e fossero connessi all'attività svolta nella fase preliminare alla concessione del finanziamento.
In ordine all'efficacia nell'ordinamento interno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale la pronuncia esplica un'incidenza diretta sull'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., attuativo del richiamato art. 16 della Direttiva, data la sostanziale sovrapponibilità delle due disposizioni;
in tale prospettiva, non si pone, quindi, neppure in astratto la questione dell'efficacia della direttiva
(e con essa della sentenza della Corte di Giustizia) nei rapporti tra privati, venendo in rilievo, in questo caso, una pronuncia interpretativa riferibile ad una disposizione trasposta nel nostro ordinamento, in quanto fedelmente recepita con norma interna.
Sul punto, sono state emesse, invero, da parte dei giudici di merito, anche pronunce di segno contrario, con le quali è stato affermato il principio della non immediata applicabilità di tali principi ai rapporti di finanziamento conclusi sulla base di contratti che prevedessero condizioni diverse in ordine alla rimborsabilità dei costi in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto - limitando la stessa ai costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up front - sul presupposto che la norma interna recasse differenze rilevanti rispetto alla disciplina comunitaria e che quest'ultima, e con essa la pronuncia interpretativa della Corte di giustizia, non fossero immediatamente applicabili.
In questo contesto di incertezza interpretativa, è intervenuto il legislatore, modificando (con l'art. 11- octies D.L. 25 maggio 2021 n. 73, conv. in Legge 23 luglio 2021 n. 106) l'art. 125-sexies
T.U.B., affinché risultasse esplicita l'attuazione alla direttiva nel senso indicato dal giudice comunitario.
Nell'ultimo comma dell'art. 11-octies menzionato, infatti, è stato previsto quanto segue: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. La Corte costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2022 n. 263, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021 “nelle parti in cui: - prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
[e] - limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019
C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”, si è espressa nel senso dell'illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
La Consulta ha rilevato come il legislatore avesse sostituito, con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), del d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, il precedente art. 125 - sexies t.u.b., riformulando il comma 1 in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, mentre, con il comma 2, avesse inteso limitare l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, stabilendo al contrario, per quelli conclusi precedentemente, che continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; sul punto, ha evidenziato che fra gli indici ermeneutici che evidenziavano l'intento del legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore era costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati che continuasse a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, richiamo, invece, non previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione. Ha poi chiarito che il riferimento dovesse intendersi compiuto alle norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza operanti fra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del
2010, che aveva introdotto il pregresso art. 125-sexies t.u. bancario, e l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021 (ovvero alle disposizioni che il 9 febbraio 2011 avevano emendato quelle approvate il 29 luglio 2009) e che, nell'ambito di queste ultime, venissero in rilievo, quali norme pertinenti rispetto all'art. 125-sexies, in particolare, quelle riguardanti il profilo della riduzione del costo totale del credito in conseguenza del rimborso anticipato (da un lato, le norme che prevedevano che il diritto alla riduzione si riferisse ai costi recurring e, d'altro lato, le norme che si soffermavano sull'esigenza che fossero quantificati in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturassero nel corso del rapporto, precisando che dovessero essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati).
Ha, quindi, rilevato che le norme secondarie della Banca d'Italia, richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallassero l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, secondo la quale esso fosse riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzassero la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili; e questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non aveva voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, a prescindere dal rispetto dei citati doveri. In tale prospettiva, la Corte ha condiviso l'assunto del
Giudice remittente, secondo il quale era impossibile, dopo l'intervento legislativo del 2021, accedere a una interpretazione del precedente art. 125 -sexies, comma 1, t.u.b. conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza Lexitor, risultando evidente che il legislatore avesse voluto proteggere l'affidamento che riteneva essere stato ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall'interpretazione che era stata data prima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. e che era stata avallata dalle norme secondarie adottate dalla Banca d'Italia, mentre ha confermato che, prima dell'intervento legislativo del
2021, l'interpretazione della normativa previgente, conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta Contr dall' e dalla giurisprudenza di merito fosse doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Tanto premesso, la Corte costituzionale ha rilevato che le censure del Giudice remittente erano incentrate sul preciso elemento testuale, presente nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 11- octies secondo la quale, alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio
2021, continuavano ad applicarsi non soltanto la disposizione previgente, ma anche “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, impedendo di interpretare il precedente art. 125- sexies, comma 1, in conformità con la sentenza Lexitor e in continuità con la giurisprudenza che, dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia, si era adeguata all'interpretazione da questa prospettata.
Ed allora, posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n.
106 del 2021, è stata ritenuta dalla Corte compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor e posto che il vulnus ai principi costituzionali censurati risiedeva proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale sono state accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente. La disposizione censurata è stata, quindi, ritenuta costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
In tale scenario, si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale norma prevede che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includa gli oneri up-front -“non sono comunque soggetti a riduzione (…) i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”- e ha precisato che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro -unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione. La seconda è contenuta nel coevo decreto legge del 10 agosto
2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27 rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – la quale stabilito che: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In questa seconda versione, sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte, fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11- octies del d.l. n. 73/2021 non era contenuta nel d.l. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa)
e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga (ma diversa) modifica dell'art. 11- octies ad opera dell'art. 27 del decreto legge n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento.
Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme. Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del d.l. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del d.l. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi. Non appare invocabile, nel caso di specie, neppure la recente pronuncia Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, Unicredit Bank Austria, con la quale la Corte ha statuito che
“l'art. 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/17/UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Sul punto, si rileva che tale recente arresto giurisprudenziale è stato reso nell'ambito della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, esulando, dunque, dalla fattispecie di cui è causa, “né può essere esteso, in ragione della “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata” (Cfr.
Tribunale di Torino, 20 marzo 2023). Non possono, dunque, ritenersi superate le conclusioni rassegnate nella sentenza c.d. Lexitor, “avendo invece motivatamente distinto le due discipline dettate in modo uniforme dalle Direttive 2008/48 e 2014/17; quindi, la presente controversia -che riguarda i contratti al consumo disciplinati dalla Direttiva 2008/48 (e l'art. 125 sexies Tub)- non può essere decisa facendo applicazione dei principi sviluppati dalla CGUE in relazione a diversa
Direttiva che ha per oggetto la tutela del consumatore in altri e distinti contratti di finanziamento, la cui specificità risulta pacifica e riconosciuta dalla Corte nella invocata sentenza 9.02.2023”
(Cfr. Corte d'Appello di Torino, 1 giugno 2023).
Deve concludersi, dunque, che il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
Peraltro, si osserva che la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul punto statuendo che i principi affermati dalla sentenza “Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”, (Cas., ord. n. 25997 del 6.9.2023).
Tutto quanto ciò considerato, deve essere accolta la domanda del ricorrente e condannata la Banca convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di istruttoria che si quantificano nella minor misura di € 2.378,96 applicato il criterio di calcolo del pro-rata temporis a fronte di una commissione di istruttoria addebitata nella misura di € 3.599,90. Per applicare il criterio del pro- rata temporis il ctu ha provveduto a sviluppare un piano di ammortamento dei suddetti oneri suddiviso nelle 120 rate contrattuali, ed alla data del 17.03.2011 di estinzione anticipata del contratto di finanziamento risultava un residuo commissioni finanziarie da ammortizzare pari ad euro 1.852,68 ed un residuo spese assicurative da ammortizzare pari ad euro 1.422,46 e quindi un credito di pari ad euro 3.275,14 (calcoli in Tab. 7). Tale importo è stato rettificato Parte_1 delle commissioni finanziarie di euro 896,18 già retrocesse dalla banca come indicato nel conteggio estintivo da cui emerge un credito di alla data del 17.03.2011 di euro Parte_1
2.378,96.
L'accoglimento solo parziale delle domande attoree integra i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: accoglie parzialmente la domanda di e per l'effetto condanna Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 2.378,96 oltre interessi dalla data della messa in mora;
[...] rigetta nel resto;
compensa le spese.
Roma, lì 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo