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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2872/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Sant'Antimo, alla via Verde n. 23, presso lo studio dell'avv. Domenico
Mirra, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
E
, Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 05/03/2024 parte ricorrente ha esposto di essere già invalido all'80% e di aver presentato domanda amministrativa per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità; di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale ha ottenuto decreto di omologa con cui è stata affermata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento della pensione di inabilità dal 28 febbraio 2020; di aver notificato il provvedimento, ma che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. Ha CP_2 quindi adito il Tribunale di Napoli Nord per conseguire il pagamento dei ratei maturati. Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2 contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte resistente ha insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento della prestazione, ma ha allegato, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di aver sempre goduto dell'assegno mensile di assistenza ed ha depositato, anche a seguito di richiesta del Tribunale, documentazione che attesta che ha goduto della prestazione assistenziale per tutto il periodo in relazione al quale richiede il pagamento dei ratei di pensione di inabilità.
Deve osservarsi, quindi, che essendo l'importo della prestazione già in godimento e della prestazione che si richiede assolutamente sovrapponibili, la circostanza che il ricorrente abbia già beneficiato del pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza non può che determinare il rigetto della domanda.
Anche qualora la domanda dovesse essere accolta, infatti, dovrebbe mutare esclusivamente il titolo per il quale il ricorrente ha già percepito le somme nel periodo richiesto: a ritenere diversamente dovrebbe operarsi una compensazione tra le somme già (indebitamente) ricevute e le somme da ricevere, ma tale compensazione avrebbe un esito neutro, trattandosi dello stesso importo.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese a fronte della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese;
Si comunichi.
Aversa, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2872/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Sant'Antimo, alla via Verde n. 23, presso lo studio dell'avv. Domenico
Mirra, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
E
, Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 05/03/2024 parte ricorrente ha esposto di essere già invalido all'80% e di aver presentato domanda amministrativa per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità; di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale ha ottenuto decreto di omologa con cui è stata affermata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento della pensione di inabilità dal 28 febbraio 2020; di aver notificato il provvedimento, ma che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. Ha CP_2 quindi adito il Tribunale di Napoli Nord per conseguire il pagamento dei ratei maturati. Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2 contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte resistente ha insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento della prestazione, ma ha allegato, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di aver sempre goduto dell'assegno mensile di assistenza ed ha depositato, anche a seguito di richiesta del Tribunale, documentazione che attesta che ha goduto della prestazione assistenziale per tutto il periodo in relazione al quale richiede il pagamento dei ratei di pensione di inabilità.
Deve osservarsi, quindi, che essendo l'importo della prestazione già in godimento e della prestazione che si richiede assolutamente sovrapponibili, la circostanza che il ricorrente abbia già beneficiato del pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza non può che determinare il rigetto della domanda.
Anche qualora la domanda dovesse essere accolta, infatti, dovrebbe mutare esclusivamente il titolo per il quale il ricorrente ha già percepito le somme nel periodo richiesto: a ritenere diversamente dovrebbe operarsi una compensazione tra le somme già (indebitamente) ricevute e le somme da ricevere, ma tale compensazione avrebbe un esito neutro, trattandosi dello stesso importo.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese a fronte della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese;
Si comunichi.
Aversa, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo