CASS
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37176 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RT LA GI AN R.G.N. 19909/2025 DR IA ANDRONIO SENTENZA Sul ricorso proposto da: Obi MM, C.U.I. 04scri5, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 settembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 19 dicembre 2022 che avevacondannato MM Obialla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, rendeva dichiarazioni false in sede di presentazione della domanda in data 12/09/2020 e 17/10/2020, attestando di risiedere in Italia da almeno dieci anni, circostanza rivelatasi non vera in quanto residente in Italia a partire dal 31/01/2014, così riuscendo a percepire indebitamente il beneficio nella misura di euro 6.000,00 circa da ottobre 2020 a settembre 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, MM Obi, tramite il difensore avv. Carlo Tramonte, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce che la Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui prevedeva il requisito di residenza decennale in capo al beneficiario del reddito di cittadinanza, sostituendolo con il termine di cinque anni di residenza pregressa. E, nella fattispecie, osserva la difesa, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, in data 12/09/2020, era residente in Italia da oltre sei anni, vale a dire dal 31/01/2014; ed in definitiva, dunque, al momento della domanda, soddisfaceva il requisito di residenza quinquennale in Italia.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, Penale Sent. Sez. 3 Num. 37176 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AN GI Data Udienza: 21/10/2025 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ritenendo la normativa nazionale in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva U.E. n. 95 del 2011 e n. 109 del 2003. In sintesi, la difesa deduce che il d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui dispone il requisito di residenza decennale per l’ottenimento del beneficio, contrasta con quanto stabilito dall’ordinamento europeo in tema di parità di trattamento, in particolare con la Direttiva U.E. n. 95 del 2011 che prevede parità di condizioni nell’ambito dell’assistenza sociale (art. 29) e della libera circolazione (art. 33). Richiama, in proposito, la sentenza della Corte di giustizia europea del 29/07/2024, causa C-112/22, che ha ritenuto il requisito di residenza decennale in contrasto con i principi di uguaglianza di trattamento di cui all’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, evidenziando che anche il sistema penale non è parimenti compatibile con tale normativa.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Carlo Tramonte, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste sull’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il secondo, conseguentemente, assorbito.
1.1. La questione proposta è stata già affrontata da questa Sezione nelle pronunce (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, Rv. 288230; nello stesso senso, Sez. 3, n. 23452 del 28/05/2025, Afloroaie, non mass., Sez. 3, n. 26397 del 03/06/2025, Nazar, non mass.), pienamente condivise dal Collegio, e risolta nei termini di seguito esposti. In esse è stato innanzitutto chiarito che le disposizioni in tema di "reddito di cittadinanza" - con particolare riferimento al requisito, che il richiedente doveva aver maturato al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi: cfr. art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla I. n. 26 del 2019 - sono state recentemente oggetto di due rilevanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e dalla Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025). La Corte di Giustizia si è pronunciata sul quesito proposto dal giudice di rinvio (Tribunale di Napoli) concernente la compatibilità delle disposizioni che qui rilevano con il diritto dell'Unione, nei seguenti termini: «l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». La CGUE ha affrontato e deciso le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sul presupposto della riconduzione del c.d. reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale», basandosi sulla «interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio», poiché «l'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l'esattezza» (§ 40 della motivazione). La Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla l. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse 2 essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'». Nel richiamare i passaggi della sentenza della CGUE nei quali la Grande Sezione ha ritenuto di doversi attenere alla prospettazione del giudice del rinvio pregiudiziale, il quale aveva ricondotto il reddito di cittadinanza tra le misure di assistenza sociale, precisando di non sentirsi gravata dall'onere di verificarne l'esattezza, la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che: «in definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del reddito di cittadinanza, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto». La Consulta ha ulteriormente precisato che «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», ed ha aggiunto che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». In tale quadro complessivo, la sentenza n. 31 ha ritenuto, pertanto, di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, definita dopo l'introduzione della misura del "reddito di inclusione" ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la 'relativa stabilità della presenza sul territorio'; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il 'radicamento del richiedente nel paese in questione'». Alla luce di quanto esposto, questa Corte (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, cit.) ha condivisibilmente ritenuto non esservi ragioni per discostarsi dall'impostazione della Corte costituzionale, in relazione sia al concreto inquadramento delle disposizioni in tema di reddito di cittadinanza (avuto riguardo alle peculiari connotazioni della disciplina rispetto ai principi in tema di assistenza sociale), sia anche alla ritenuta piena compatibilità, con il sistema, di un requisito comprovante un apprezzabile radicamento del richiedente, riaffermando la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione volta a sanzionare penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, in sede di richiesta del beneficio, con riferimento alla previa residenza (pur nel limite di cinque anni, quanto alla durata).
1.2. Nella fattispecie, risulta pacifico che il ricorrente aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato il 31/01/2014, come risultante dalla data di attribuzione del codice fiscalee dall’attribuzione del domicilio fiscale, per cui, nelle date del 12/09/2020 e 17/10/2020, 3 indicate nel capo di imputazione come tempus commissi delicti, il ricorrente era residente nel territorio dello Stato italiano da oltre 5 anni, cosicché il fatto a lui contestato - falsa dichiarazione circa lo specifico presupposto oggetto della pronuncia di incostituzionalità - non integra la fattispecie penale contestata.
2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste ed il secondo motivo di ricorso, come anticipato, risulta evidentemente assorbito.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussiste. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GI AN VITO DI NICOLA 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 settembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 19 dicembre 2022 che avevacondannato MM Obialla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, rendeva dichiarazioni false in sede di presentazione della domanda in data 12/09/2020 e 17/10/2020, attestando di risiedere in Italia da almeno dieci anni, circostanza rivelatasi non vera in quanto residente in Italia a partire dal 31/01/2014, così riuscendo a percepire indebitamente il beneficio nella misura di euro 6.000,00 circa da ottobre 2020 a settembre 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, MM Obi, tramite il difensore avv. Carlo Tramonte, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce che la Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui prevedeva il requisito di residenza decennale in capo al beneficiario del reddito di cittadinanza, sostituendolo con il termine di cinque anni di residenza pregressa. E, nella fattispecie, osserva la difesa, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, in data 12/09/2020, era residente in Italia da oltre sei anni, vale a dire dal 31/01/2014; ed in definitiva, dunque, al momento della domanda, soddisfaceva il requisito di residenza quinquennale in Italia.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, Penale Sent. Sez. 3 Num. 37176 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AN GI Data Udienza: 21/10/2025 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ritenendo la normativa nazionale in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva U.E. n. 95 del 2011 e n. 109 del 2003. In sintesi, la difesa deduce che il d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui dispone il requisito di residenza decennale per l’ottenimento del beneficio, contrasta con quanto stabilito dall’ordinamento europeo in tema di parità di trattamento, in particolare con la Direttiva U.E. n. 95 del 2011 che prevede parità di condizioni nell’ambito dell’assistenza sociale (art. 29) e della libera circolazione (art. 33). Richiama, in proposito, la sentenza della Corte di giustizia europea del 29/07/2024, causa C-112/22, che ha ritenuto il requisito di residenza decennale in contrasto con i principi di uguaglianza di trattamento di cui all’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, evidenziando che anche il sistema penale non è parimenti compatibile con tale normativa.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Carlo Tramonte, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste sull’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il secondo, conseguentemente, assorbito.
1.1. La questione proposta è stata già affrontata da questa Sezione nelle pronunce (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, Rv. 288230; nello stesso senso, Sez. 3, n. 23452 del 28/05/2025, Afloroaie, non mass., Sez. 3, n. 26397 del 03/06/2025, Nazar, non mass.), pienamente condivise dal Collegio, e risolta nei termini di seguito esposti. In esse è stato innanzitutto chiarito che le disposizioni in tema di "reddito di cittadinanza" - con particolare riferimento al requisito, che il richiedente doveva aver maturato al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi: cfr. art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla I. n. 26 del 2019 - sono state recentemente oggetto di due rilevanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e dalla Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025). La Corte di Giustizia si è pronunciata sul quesito proposto dal giudice di rinvio (Tribunale di Napoli) concernente la compatibilità delle disposizioni che qui rilevano con il diritto dell'Unione, nei seguenti termini: «l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». La CGUE ha affrontato e deciso le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sul presupposto della riconduzione del c.d. reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale», basandosi sulla «interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio», poiché «l'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l'esattezza» (§ 40 della motivazione). La Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla l. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse 2 essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'». Nel richiamare i passaggi della sentenza della CGUE nei quali la Grande Sezione ha ritenuto di doversi attenere alla prospettazione del giudice del rinvio pregiudiziale, il quale aveva ricondotto il reddito di cittadinanza tra le misure di assistenza sociale, precisando di non sentirsi gravata dall'onere di verificarne l'esattezza, la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che: «in definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del reddito di cittadinanza, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto». La Consulta ha ulteriormente precisato che «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», ed ha aggiunto che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». In tale quadro complessivo, la sentenza n. 31 ha ritenuto, pertanto, di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, definita dopo l'introduzione della misura del "reddito di inclusione" ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la 'relativa stabilità della presenza sul territorio'; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il 'radicamento del richiedente nel paese in questione'». Alla luce di quanto esposto, questa Corte (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, cit.) ha condivisibilmente ritenuto non esservi ragioni per discostarsi dall'impostazione della Corte costituzionale, in relazione sia al concreto inquadramento delle disposizioni in tema di reddito di cittadinanza (avuto riguardo alle peculiari connotazioni della disciplina rispetto ai principi in tema di assistenza sociale), sia anche alla ritenuta piena compatibilità, con il sistema, di un requisito comprovante un apprezzabile radicamento del richiedente, riaffermando la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione volta a sanzionare penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, in sede di richiesta del beneficio, con riferimento alla previa residenza (pur nel limite di cinque anni, quanto alla durata).
1.2. Nella fattispecie, risulta pacifico che il ricorrente aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato il 31/01/2014, come risultante dalla data di attribuzione del codice fiscalee dall’attribuzione del domicilio fiscale, per cui, nelle date del 12/09/2020 e 17/10/2020, 3 indicate nel capo di imputazione come tempus commissi delicti, il ricorrente era residente nel territorio dello Stato italiano da oltre 5 anni, cosicché il fatto a lui contestato - falsa dichiarazione circa lo specifico presupposto oggetto della pronuncia di incostituzionalità - non integra la fattispecie penale contestata.
2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste ed il secondo motivo di ricorso, come anticipato, risulta evidentemente assorbito.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussiste. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GI AN VITO DI NICOLA 4