Articolo 2 della Legge 24 luglio 1985, n. 406
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 agosto 1985
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Versione
2 luglio 1988
Art. 2.
Il periodo di pratica, previsto dall' articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni.
((Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento))
Entrata in vigore il 2 luglio 1988
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