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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4261/2020 del R.G.A.C., decisa nell'udienza del 6 novembre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. TRENTA DEBORAH per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- e CP_1 Controparte_2
rappresentati e difesi da Avv. CASALE GIANNI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - opposta
NONCHÉ
- , Controparte_3
rapp.ta e difesa, giusta delega allegata al presente atto, dall'Avv. Deborah
TR
OPPONENTE
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Par l'udienza del 6 novembre 2025 fissata per la verifica dell'esito della mediazione demandata disposta con ordinanza del 2 febbraio 2025 le parti non depositavano gli atti relativi alla mediazione e le note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Il tentativo di mediazione ex art. 5 quater del D.lgs. 28/2010 è da ritenersi infatti obbligatorio, essendo previsto a pena di improcedibilità dell'azione.
Le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 4261/ 2020, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- compensa le spese.
Latina, 07/11/2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4261/2020 del R.G.A.C., decisa nell'udienza del 6 novembre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. TRENTA DEBORAH per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- e CP_1 Controparte_2
rappresentati e difesi da Avv. CASALE GIANNI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - opposta
NONCHÉ
- , Controparte_3
rapp.ta e difesa, giusta delega allegata al presente atto, dall'Avv. Deborah
TR
OPPONENTE
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Par l'udienza del 6 novembre 2025 fissata per la verifica dell'esito della mediazione demandata disposta con ordinanza del 2 febbraio 2025 le parti non depositavano gli atti relativi alla mediazione e le note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Il tentativo di mediazione ex art. 5 quater del D.lgs. 28/2010 è da ritenersi infatti obbligatorio, essendo previsto a pena di improcedibilità dell'azione.
Le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 4261/ 2020, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- compensa le spese.
Latina, 07/11/2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
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