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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11991/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11991/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti BERTINO ANGELICA e BANZATO
MONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FE (BA) Parte_1 Parte_2 il 04.05.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FE (atto n. 223 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22.01.2006. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10.06.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FE (BA) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, gravata da mutuo, viene assegnata alla moglie, con gli arredi ivi contenuti, che vi abiterà con la figlia Per_1
DÀ ATTO che il marito si è già allontanato dalla casa familiare, portando con sé i propri effetti personali e eventuali arredi, in accordo con la moglie.
DÀ ATTO che alla data del 31.10.2024, sino a quando è rimasto nell'immobile, il signor Parte_2 ha continuato a versare i ratei di mutuo. Dal momento in cui il medesimo ha lasciato la casa familiare, la moglie si è accollata per intero il pagamento dei ratei del mutuo residuo. Il signor si impegna a Pt_2 corrispondere alla moglie il credito di imposta che percepirà in relazione al mutuo versato pro quota per il medesimo dalla NO , a partire dal mese di novembre 2024 e per tutto il periodo in cui Parte_1 la medesima sosterrà la spesa del mutuo per intero.
DÀ ATTO che la NO si riserva il diritto di acquistare la quota di proprietà del marito o Parte_1 di decidere di vendere l'immobile a terzi e il signor si impegna a prestare il consenso alla vendita. Pt_2 Le Parti si impegnano a non vendere l'immobile ad una cifra inferiore a quella indicata dall'agenzia immobiliare quale valore commerciale al momento della vendita, salvo diversi accordi tra le parti.
DÀ ATTO che in caso di vendita:
- In caso di cessione della quota del signor alla NO verrà effettuata una Pt_2 Parte_1 compensazione tra il prezzo della cessione e quanto corrisposto dalla NO al posto del marito a titolo di mutuo.
- In caso di vendita dell'immobile a terzi, le parti divideranno il ricavato al 50%, al netto del mutuo eventualmente residuo, delle spese di agenzia ed eventuali connesse alla vendita e previo rimborso alla NO di quanto versato a titolo di mutuo per la quota del marito. Parte_1
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi concordano sin d'ora che, nel caso ne ricorrano i presupposti, potranno procedere alla surroga del mutuo.
DÀ ATTO che le spese di manutenzione e condominiali straordinarie dell'immobile rimarranno a carico di entrambi i coniugi, mentre le spese di manutenzione e condominiali ordinarie saranno a carico della NO , dal momento in cui il signor lascerà la casa familiare e sino alla vendita Parte_1 Pt_2 eventuale dell'immobile.
DÀ ATTO che eventuali rimborsi per spese veterinarie verranno suddivisi al 50% tra i coniugi.
DISPONE che il Signor verserà alla moglie, tramite bonifico bancario Pt_2 ([...]), entro il 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente, pari ad € 300,00 (trecento) mensili per dodici mensilità, Per_1 con automatica indicizzazione ISTAT.
DISPONE che i genitori corrisponderanno per la figlia al 50% le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative,
DÀ ATTO che le spese per i due cani che rimarranno con la NO , preventivamente Parte_1 concordate, se non necessitate, e successivamente documentate, secondo quanto stabilito dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il signor porterà con sé il pappagallino e si occuperà del suo sostentamento. Pt_2
DÀ ATTO che l'assegno unico universale di verrà percepito al 10 0% dalla madre. Per_1
DÀ ATTO che la NO dichiarerà la figlia a carico al 100% e provvederà a dividere Parte_1 Per_1 l'eventuale rimborso delle spese sanitarie per la figlia al 50% con il signor . Pt_3
DÀ ATTO che il port-foglio investimenti c/o rimarrà cointestato. I coniugi riconoscono che la CP_1 somma di € 18.500,00 è destinata esclusivamente alla figlia e non può essere utilizzata dai signori Per_1
e . Pt_2 Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che nel medesimo port-foglio erano investiti anche € 25.000,00 delle parti. La NO ha già provveduto in data 31.5.2024 a prelevare la propria quota;
pertanto, Parte_1 i restanti € 12.500 sono di proprietà esclusiva del signor . Pt_2
DÀ ATTO che il conto c/o rimane cointestato in quanto conto di appoggio per il Controparte_2 mutuo. Il marito si impegna a non accedere al conto se non espressamente autorizzato dalla NO
[...]
. Pt_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.09.2025
Giudice Rel. Il Presidente est.
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11991/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti BERTINO ANGELICA e BANZATO
MONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FE (BA) Parte_1 Parte_2 il 04.05.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FE (atto n. 223 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22.01.2006. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10.06.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FE (BA) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, gravata da mutuo, viene assegnata alla moglie, con gli arredi ivi contenuti, che vi abiterà con la figlia Per_1
DÀ ATTO che il marito si è già allontanato dalla casa familiare, portando con sé i propri effetti personali e eventuali arredi, in accordo con la moglie.
DÀ ATTO che alla data del 31.10.2024, sino a quando è rimasto nell'immobile, il signor Parte_2 ha continuato a versare i ratei di mutuo. Dal momento in cui il medesimo ha lasciato la casa familiare, la moglie si è accollata per intero il pagamento dei ratei del mutuo residuo. Il signor si impegna a Pt_2 corrispondere alla moglie il credito di imposta che percepirà in relazione al mutuo versato pro quota per il medesimo dalla NO , a partire dal mese di novembre 2024 e per tutto il periodo in cui Parte_1 la medesima sosterrà la spesa del mutuo per intero.
DÀ ATTO che la NO si riserva il diritto di acquistare la quota di proprietà del marito o Parte_1 di decidere di vendere l'immobile a terzi e il signor si impegna a prestare il consenso alla vendita. Pt_2 Le Parti si impegnano a non vendere l'immobile ad una cifra inferiore a quella indicata dall'agenzia immobiliare quale valore commerciale al momento della vendita, salvo diversi accordi tra le parti.
DÀ ATTO che in caso di vendita:
- In caso di cessione della quota del signor alla NO verrà effettuata una Pt_2 Parte_1 compensazione tra il prezzo della cessione e quanto corrisposto dalla NO al posto del marito a titolo di mutuo.
- In caso di vendita dell'immobile a terzi, le parti divideranno il ricavato al 50%, al netto del mutuo eventualmente residuo, delle spese di agenzia ed eventuali connesse alla vendita e previo rimborso alla NO di quanto versato a titolo di mutuo per la quota del marito. Parte_1
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi concordano sin d'ora che, nel caso ne ricorrano i presupposti, potranno procedere alla surroga del mutuo.
DÀ ATTO che le spese di manutenzione e condominiali straordinarie dell'immobile rimarranno a carico di entrambi i coniugi, mentre le spese di manutenzione e condominiali ordinarie saranno a carico della NO , dal momento in cui il signor lascerà la casa familiare e sino alla vendita Parte_1 Pt_2 eventuale dell'immobile.
DÀ ATTO che eventuali rimborsi per spese veterinarie verranno suddivisi al 50% tra i coniugi.
DISPONE che il Signor verserà alla moglie, tramite bonifico bancario Pt_2 ([...]), entro il 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente, pari ad € 300,00 (trecento) mensili per dodici mensilità, Per_1 con automatica indicizzazione ISTAT.
DISPONE che i genitori corrisponderanno per la figlia al 50% le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative,
DÀ ATTO che le spese per i due cani che rimarranno con la NO , preventivamente Parte_1 concordate, se non necessitate, e successivamente documentate, secondo quanto stabilito dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il signor porterà con sé il pappagallino e si occuperà del suo sostentamento. Pt_2
DÀ ATTO che l'assegno unico universale di verrà percepito al 10 0% dalla madre. Per_1
DÀ ATTO che la NO dichiarerà la figlia a carico al 100% e provvederà a dividere Parte_1 Per_1 l'eventuale rimborso delle spese sanitarie per la figlia al 50% con il signor . Pt_3
DÀ ATTO che il port-foglio investimenti c/o rimarrà cointestato. I coniugi riconoscono che la CP_1 somma di € 18.500,00 è destinata esclusivamente alla figlia e non può essere utilizzata dai signori Per_1
e . Pt_2 Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che nel medesimo port-foglio erano investiti anche € 25.000,00 delle parti. La NO ha già provveduto in data 31.5.2024 a prelevare la propria quota;
pertanto, Parte_1 i restanti € 12.500 sono di proprietà esclusiva del signor . Pt_2
DÀ ATTO che il conto c/o rimane cointestato in quanto conto di appoggio per il Controparte_2 mutuo. Il marito si impegna a non accedere al conto se non espressamente autorizzato dalla NO
[...]
. Pt_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.09.2025
Giudice Rel. Il Presidente est.
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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