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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.296/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPANO' RAFFAELLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3/2/2025 la parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n.ROI-000060797 e ROI-000015976 in atti, sostenendo l'illegittimità delle stesse perché già oggetto (seppur con una numerazione diversa) di un giudizio conclusosi con una declaratoria di cessazione della materia del contendere in cui l' riconobbe sostanzialmente CP_2
l'infondatezza della sua pretesa sanzionatoria. L' si è costituito in giudizio chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere (con compensazione delle spese di lite), deducendo di aver annullato d'ufficio le ordinanze-ingiunzioni per cui è causa. L'opponente, nell'udienza del 4/7/2025, si è associato alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere (chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite). Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non 1 conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010). Dagli atti (vedi allegato n.3 alla memoria difensiva) emerge che l' , dopo il CP_2 deposito del ricorso giudiziale, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese dell'opponente, annullando le impugnate ordinanze-ingiunzioni, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del fatto che l aveva già riconosciuto l'infondatezza CP_1 della sua pretesa sanzionatoria nel procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di Crotone del 24/1/2024 in atti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.552,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 04/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.296/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPANO' RAFFAELLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3/2/2025 la parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n.ROI-000060797 e ROI-000015976 in atti, sostenendo l'illegittimità delle stesse perché già oggetto (seppur con una numerazione diversa) di un giudizio conclusosi con una declaratoria di cessazione della materia del contendere in cui l' riconobbe sostanzialmente CP_2
l'infondatezza della sua pretesa sanzionatoria. L' si è costituito in giudizio chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere (con compensazione delle spese di lite), deducendo di aver annullato d'ufficio le ordinanze-ingiunzioni per cui è causa. L'opponente, nell'udienza del 4/7/2025, si è associato alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere (chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite). Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non 1 conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010). Dagli atti (vedi allegato n.3 alla memoria difensiva) emerge che l' , dopo il CP_2 deposito del ricorso giudiziale, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese dell'opponente, annullando le impugnate ordinanze-ingiunzioni, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del fatto che l aveva già riconosciuto l'infondatezza CP_1 della sua pretesa sanzionatoria nel procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di Crotone del 24/1/2024 in atti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.552,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 04/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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