Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6468/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6468/2017, riservata in decisione all'udienza del 15.10.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Meandro
[...]
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ferraioli Controparte_1
CONVENUTO in riconvenzionale
NONCHE'
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Controparte_2 CP_3
Vicedomini
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 15.10.2024.
1
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare
P.IVA aperta la successione della sig.ra nata a [...] al Vesuvio - Napoli c.a.p. e deceduta in Persona_1
Massa di Somma - Napoli in data 19.10.1997; 2) Previa declaratoria del diritto degli istanti alla successione ed alla divisione dei beni per cui è causa, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e attribuire agli istanti la quota di loro diritto legge dell'asse mediante un comodo progetto divisionale, da redigersi mediante C.T.U.; 3) In subordine, laddove non dovesse risultare possibile costituire autonome quote distinte, procedere secondo legge alla vendita dell'immobile e disporre l'attribuzione pro-quota del ricavato;
4) Disporre che il coerede renda il conto dei frutti percepiti Controparte_1
per i beni suindicati, come per legge e condannarlo, per quanto di suo carico, a versare agli istanti la quota parte dei frutti medio tempore percepiti fino alla materiale attribuzione della quota ai medesimi spettanti, ovvero tenerne conto ai fini della determinazione della quota ereditaria da attribuirgli;
5) Condannare i convenuti, in caso di opposizione allo scioglimento della comunione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in subordine porla a carico della massa. Sempre oltre competenze professionali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario” (si cfr.no conclusioni rassegnate nell'atto di citazione).
Si costituivano in giudizio i convenuti, e . Controparte_1 Controparte_2
In particolare, chiedeva: “- disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_1
relativamente all'ultimo cespite indiviso sito in Massa di Somma alla Via Conte di Pianura n. 87 al piano terra (in catasto al foglio 6 particella 227 sub 2) con assegnazione del cespite in piena ed esclusiva proprietà al comparente Controparte_1
già proprietario della quota parte di 61/324 ovvero 188,27 millesimi;
- disporre il versamento del conguaglio in
[...]
favore degli altri coeredi proprietari;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare Parte_3
e , in solido tra loro, alla corresponsione in favore di della
[...] Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di euro 19.172 (…) o delle diverse maggiori somme che dovessero risultare dall'istruttoria di causa, pur sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29 gennaio 2014 sino al soddisfo, per effetto del loro incasso delle somme
2 spettanti al comparente in virtù delle vendite degli altri cespiti relitti di entrambi i coniugi;
- condannare gli attori al pagamento dei diritti, onorari, CPA ed Iva come per legge, con clausola di attribuzione al procuratore anticipatario”.
, dal canto suo, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Verificare e rilevare l'avvenuta Controparte_2
successione ereditaria della signora nata a [...] al Vesuvio (NA) e deceduta in Massa di Somma Persona_1
(NA) in data 19/10/1997; 2) verificare e rilevare la comproprietà dei signori , , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e ognuno per i titoli, causali e nella misura delle rispettive quote evincibili dai sopraindicati atti notarili, CP_2 CP_1
relativamente all'immobile sito in Massa di Somma alla Via Conte di Pianura, piano terra, cat. A/3, cl. 2, foglio 6 part.lla
227 sub 2, nonché il diritto di tutti i RM , , e alla divisione Parte_1 Pt_2 Pt_3 CP_2 CP_1
della suddetta unità immobiliare, per cui è causa;
3) quindi, per l'effetto, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria attribuire a tutti i RM , , e nonché ognuno Parte_4 Pt_2 Pt_3 CP_2 CP_1 CP_3
per i titoli causali e nella misura delle rispettive quote vincibili dai sopraindicati atti notarili, relativamente all'immobile sito in
Massa di Somma alla Via Conte di Pianura, piano terra, cat. A/3, cl. 2, foglio 6 part.lla 227 sub 2, ovvero alla eventuale diversa quota di loro diritto spettante per legge, mediante un comodo progetto divisionale, da redigersi mediante C.T.U. 4) In subordine, laddove non dovesse risultare possibile costituire autonome quote distinte, previa fissazione di apposito termine per l'esercizio eventuale del diritto di opzione in favore di per come indicato ai precedenti punti “7” e Controparte_1
“9”, procedere secondo legge alla vendita dell'immobile e disporre l'attribuzione pro-quota del ricavato in favore dei rispettivi comproprietari , , e 5) Disporre che il coerede Parte_4 Pt_2 Pt_3 CP_2 CP_1 CP_3
renda il conto dei frutti percepiti per i beni su indicati, come per legge e condannarlo, per quanto di Controparte_1
suo carico, a versare ai restanti comproprietari la quota parte dei frutti medio tempore percepiti fino alla materiale di attribuzione della quota ai medesimi spettanti, ovvero tenerne conto ai fini della determinazione della quota ereditaria da attribuirgli. 6) Condannare chi di ragione, in caso di opposizione allo scioglimento della comunione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in subordine porlo a carico della massa. Sempre oltre competenze professionali (…)”.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , resosi nelle more acquirente dell'immobile posto al CP_3
piano superiore del fabbricato di Via Conte di Pianura n. 87, in Massa di Somma (in catasto al foglio 6,
3 particella 227, sub 3), si costituiva anch'egli in giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, con richiesta di riconoscimento della sua comproprietà sull'immobile oggetto di causa.
Esperito, quindi, il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo, venivano concessi i termini dell'art. 183, co. 6, c.p.c. e nominato C.T.U. letta la relazione peritale, veniva posta dalla scrivente
G.I. – frattanto subentrata nella gestione del ruolo a partire dal 10.5.2018, data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale -, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., la questione della inammissibilità della domanda di divisione, mancando la prova in atti della conformità urbanistica e catastale dell'immobile oggetto di causa, con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie difensive sul punto (si cfr. ordinanza resa a verbale di udienza del 25.6.2024). Spirato detto termine, senza che alcuna delle parti depositasse memorie illustrative sulla questione posta d'ufficio, la causa giunge alla decisione, sulle conclusioni rassegnate dai soli convenuti.
In primis, va affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria (si cfr. verbale di mediazione depositato dagli attori in data 15.01.2019).
Va, poi, evidenziato che gli attori nelle note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.6.2024, dichiaravano “che i RM e hanno provveduto alla vendita dei loro rispettivi Pt_1 CP_4 Pt_3
diritti di proprietà che avevano sul cespite oggetto del presente giudizio a mezzo Notar giusto atto di Persona_2
compravendita del 29.01.2024 Repertorio n. 38292 Raccolta n. 10723” in favore del convenuto Controparte_1
abbandonando, di fatto, il giudizio, poiché non presenziavano alle successive udienze, compresa
[...]
quella di precisazione delle conclusioni, né depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
Ciò posto, osserva il Tribunale che gli attori hanno dedotto di essere titolari pro quota degli immobili lasciati in eredità da (deceduta il 19.9.1997), spettanti per le restanti quote ai convenuti. Gli attori Persona_1
hanno, dunque, esposto che del compendio ereditario residua, allo stato, da un unico bene immobile, sito in Massa di Somma, alla Via Conte di Pianura n. 87, al piano terra, in catasto al foglio 6, particella 227, sub
2, da sempre detenuto in via esclusiva dal convenuto . Controparte_1
4 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di divisione sia inammissibile per l'assenza sia di conformità/coerenza catastale oggettiva che urbanistico/edilizia dell'immobile facente parte del compendio ereditario, le quali costituiscono condizioni dell'azione.
Va, infatti, osservato che parte attrice non ha soddisfatto (né, invero, i convenuti in riconvenzionale) le condizioni dell'azione di scioglimento della comunione, che includono la menzione e produzione della documentazione rappresentativa della regolarità urbanistica e della conformità catastale degli immobili, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (si cfr. Cassazione civile sez. un.,
07.10.2019, n. 25021).
Ed invero, sottoposta la questione alle parti (si cfr. ordinanza resa a verbale di udienza del 25.6.2024, cit.), nulla le stesse hanno dedotto e, soprattutto, provato sul punto, non avendo depositato i necessari certificati attestanti la invocata conformità urbanistica e catastale degli immobili oggetto di causa.
Deve, sul punto, considerarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non solo in generale gli atti di scioglimento delle comunioni ma anche, in particolare, «l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria», quindi «La divisione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione. Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la legge n. 47 del 1985 e il d.P.R. n. 380
del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o parti di essi», dovendosi evidenziare che «È dunque la legge che commina espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria (...) non vi sono, pertanto, valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985» (si cfr. motivazione della sentenza SS.UU. n. 25021/2019, cit.). Le Sezioni Unite hanno, quindi, espresso il seguente principio di diritto: «Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della
5 sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio
1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria» (SS.UU. n. 25021/2019).
Quanto sopra comporta dirette implicazioni sulla divisione giudiziale.
Le stesse Sezioni Unite, infatti, dopo aver ricordato come già in precedenti pronunce sia stato specificato che la normativa in tema di conformità urbanistico/edilizia si applica non solo alle divisioni volontarie ma anche a quelle giudiziali, così come alle procedure ex art. 2932 c.c. (ribadendo che non può essere emanata una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. in assenza di dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, dal momento che tale pronuncia non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale), hanno nuovamente chiarito che «la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della
“possibilità giuridica”», con la conseguenza per cui «Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985» (si cfr. SS.UU. n.
25021/2019, cit.).
In virtù di quanto sopra, nella medesima pronuncia richiamata, le Sezioni Unite hanno espresso il principio di diritto secondo cui: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale».
6 In virtù di quanto esposto, il carattere abusivo dell'immobile oggetto di causa, emerso in sede di C.T.U.
(cfr. pagg. 20-23 della relazione peritale) essendo l'“istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n.
47/85 al n. 5225 del 28/03/1987 e ss.ii. ancora pendente e non definita”, impedisce l'emanazione di una pronuncia divisionale.
Ed infatti, l'ausiliario del Giudice concludeva la sua relazione peritale affermando: “In definitiva, la commerciabilità dell'immobile è strettamente legata alla legittimità edilizia ed urbanistica. Quindi, il bene de quo, per soddisfare tali requisiti (legittimità urbanistica edilizia e di commerciabilità) deve essere rilasciata la [ottenere il rilascio della] concessione di condono edilizio comprese le difformità sopra citate, la cui istruttoria, allo stato attuale risulta pendente e non definita” (così a pag. 22 della perizia).
In definitiva, la questione appena affrontata va risolta applicando il consolidato principio secondo cui «La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
“testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile proprio a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato» (Cassazione civile sez. un., 22.3.2019, n. 8230).
Anche più di recente, la giurisprudenza di merito, conformandosi al suddetto orientamento pretorio, che estende tali principi anche alla divisione, compresa quella ereditaria, ha confermato che «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia a oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 del Dpr 6 giugno 2001 - n. 380 e dall'articolo 40, comma 2, della legge
28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 del Cc, sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a
7 quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Nel caso di specie, rilevato che l'immobile oggetto di divisione non era conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie in vigore, così come evidenziate dal Ctu, e che le stesse parti non avevano allegato l'esistenza di titoli tali da legittimare le opere riscontrate come abusive o, quantomeno, dato avvio a delle pratiche di regolarizzazione e sanatoria, il giudice adito ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione proposta dall'attore, divenuto comproprietario dell'immobile, unitamente alla parte convenuta, per effetto di un decreto di trasferimento emesso nell'ambito di una procedura esecutiva)» (Tribunale Roma sez. VIII, 23.6.2022, n. 10103, in Guida al diritto 2022, 33).
A tutto voler concedere, però, ove pur volesse - per ipotesi - reputarsi ammissibile la divisione del compendio ereditario in attesa del rilascio del chiesto condono, deve anche darsi atto che a risultare carente
è, nella fattispecie, oltre alla richiamata conformità urbanistico/edilizia, anche la conformità/coerenza catastale oggettiva.
Rileva, sul punto, il Tribunale che secondo il disposto del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il Notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. La disposizione richiamata è applicabile anche alle divisioni giudiziali, sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore, laddove alle parti è «preclusa la
8 realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, siccome illecito» (si cfr. in tal senso, sia pure con riferimento alla nullità prevista dall'art. 17 della legge 28.2.1985, n. 47, Cass., 17.1.2003,
n. 630, ove si chiarisce che «Anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111
c.c., si applica la nullità prevista dall'art. 17 l. 28 febbraio 1985 n. 47 con riferimento a vicende negoziali “inter vivos” relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullità ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato». Sul tema della conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, quale condizione dell'azione nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, e che deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione, si cfr. Cassazione civile sez. II, 29.9.2020, n. 20526).
Nella fattispecie in analisi, i documenti prodotti in giudizio non consentono di ravvisare la corretta identificazione catastale dei beni, né la dichiarazione di conformità di cui si è detto, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e, ora, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e condizione dell'azione nel giudizio di divisione.
Anzi, al contrario il C.T.U. ha accertato che “parte dell'unità immobiliare, costituita dai due locali attualmente utilizzati come soggiorno e camera da letto, risultano autorizzati con la concessione edilizia n. 49 del 13/05/1977, rispetto alla quale sono presenti difformità (vedi grafici allegato n. 6) quali:
1) altezza misurata in fase di sopralluoghi pari a circa 3,00 rispetto ai 3,30 mt autorizzati;
2) variazione prospettica sull'affaccio su 2° traversa C. Raso costituita dalla mancata realizzazione di un vano finestra nell'ambiente soggiorno (vedi foto n. 3 dell'allegato 2 rilievo fotografico) rispetto ai grafici approvati;
3) una diversa distribuzione interna costituita dall'apertura di un vano porta di accesso alla camera da letto nel muro portante e chiusura del vano porta nel tramezzo divisorio tra camera da letto e soggiorno.
9 La restante parte dell'appartamento, costituita da ingresso, cucina, bagno e camera, è oggetto dell'istanza di condono edilizio presentata al prot. N. 5225 del 28/03/1987. Si precisa che tale porzione di unità immobiliare, prima destinata ad area porticato come da concessione rilasciata n. 49/75, è oggetto di prescrizione che prevede un'altezza max. pari a 2,70 mt, attualmente uniformata alla restante parte dell'appartamento pari invece a circa 3,00 mt. (...)” (cfr. pag. 21 della relazione peritale).
Pertanto, nel caso di specie deve darsi atto di come manchi la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Invero, nonostante la questione espressamente posta dal Tribunale - sulla scorta della lettura della C.T.U. oltre che dell'analisi della documentazione in atti - con la più volte citata ordinanza del 25.6.2024, tanto gli attori quanto i convenuti nulla hanno argomentato, né tanto meno prodotto.
In definitiva, l'assenza di conformità urbanistica e catastale oggettiva rende impossibile emanare una pronuncia di divisione, con conseguente inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione, mancando, come detto, una condizione dell'azione, ciò poiché «La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo», per cui «Il disposto del comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo
19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c.» (Cassazione civile sez. II, 25.6.2020, n. 12654).
Il suddetto principio di diritto, enunciato con riguardo alla sentenza ex art. 2932 c.c., può essere pacificamente esteso, per identità di ratio, anche alle divisioni giudiziali. Dandosi atto, infatti, che la divisione ereditaria è, come precisato dalle Sezioni Unite (sent. n. 25021/2019, cit.), un atto inter vivos («l'atto
10 di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria»), essa rientra a pieno titolo tra “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto […] lo scioglimento di comunione di diritti reali” di cui alla richiamata disposizione. Ne deriva, dunque, che gli atti di scioglimento delle comunioni (ereditarie o meno) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 29, comma 1 bis, l. 52/1985 (che espressamente prescrive l'“identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie” “a pena di nullità”).
Poiché, allora, come visto, non può essere emanata una pronuncia giudiziale che realizzi un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, così come non può darsi vita ad un negozio di scioglimento della comunione in assenza delle “dichiarazioni catastali” (pena la nullità dell'atto), allo stesso tempo non è possibile, per il giudice, procedere alla divisione in assenza delle suddette indicazioni e, in particolar modo, della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
ciò vieppiù nel caso in esame, ove il CTU ha addirittura accertato la difformità catastale nell'immobile oggetto di giudizio.
In definitiva, «la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione» (si cfr. Cass. n. 12654/2020, cit.) e, allo stesso tempo, «la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della “possibilità giuridica”»
(si cfr. SS.UU. n. 25021/2019).
Tanto chiarito, quindi, la domanda di divisione va dichiarata inammissibile.
L'inammissibilità riguarda non solo la domanda di divisione ma anche quelle ulteriori proposte dalle parti
(anche convenute), in quanto strettamente connesse alla prima.
11 Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Considerata la pronuncia in rito, emessa a seguito di rilievo d'ufficio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Considerati gli sviluppi del procedimento, chiuso con una transazione tra gli attori e Controparte_1
per intervenuta cessione dei diritti dei primi sul cespite oggetto del presente giudizio, in favore
[...]
del secondo (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale del convenuto), nonché tenuto conto delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario del Giudice, si reputa equo porre le spese di CTU definitivamente a carico degli attori, per il 50%, ed a carico di , per il restante 50%. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e ; Parte_3
2. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori, tra loro in solido, e di Controparte_1
nella quota del 50% ciascuno.
[...]
Così deciso il 20.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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