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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/05/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7605/2023 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Chieffallo, come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c dal dott. Vito Alfonso,
RESISTENTE avente ad oggetto: punteggio servizio civile nazionale svolto non in costanza di nomina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.9.2023, ha adito l'intestato Tribunale, esponendo quanto Parte_1 segue: “- In data 19.04.2021 la sig.ra presentava, tramite il portale telematico ai sensi del DM n. 50 del Parte_1
03.03.2021, la domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1);
- in data 09.08.2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo TI ER G” pubblicava le graduatorie CP_3 definitive del personale ATA (cfr. all. nn. 2, 3 e 4) ove alla sig.ra veniva assegnato il seguente punteggio, come da Parte_1 scheda di valutazione titoli che si allega (cfr. all. n. 5):
A) 9,50 per il profilo di “assistente amministrativo” così determinato:
*6,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 60/100);
*1,00 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;
*2,50 punteggio attribuito a fronte dei servizi dichiarati in domanda, di cui 0,60 punti per il servizio civile nazionale;
B) 16,10 per il profilo di “collaboratore scolastico” così determinato:
pagina 1 di 6 *6,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto maturità 60/100);
*10,10 punteggio attribuito a fronte dei servizi dichiarati in domanda, di cui 0,60 punti per il servizio civile nazionale;
- la ricorrente ha espletato il servizio civile dal 05.11.2007 al 04.11.2008, giusta dichiarazione inserita nella domanda aggiornamento
ATA e come comprovato dall'attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio Nazionale per il Servizio Civile-
(cfr. all. n. 6);
- riguardo la determinazione del punteggio la scheda di valutazione titoli, per i profili di AA e CS, rilasciata dal resistente CP_1 riporta per il titolo di servizio civile la dicitura “servizio aspecificoprofilo XX-”, ma è necessario precisare che il punteggio assegnato alla ricorrente non è pari a 0,10 (per ogni mese o frazione superiore a 15 gg) ossia quello che il DM n.50/2021 nei suoi allegati A/1 e
A/5 (punto B) assegna per il servizio aspecifico, ma è pari a 0,05 punti (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) ossia quello che il DM n.50/2021 sempre nei suoi allegati A/1 e A/5 (punto B) prevede per il servizio prestato presso le altre amministrazioni dello
Stato;
- l'amministrazione ha assegnato per il titolo l'errato punteggio di 0,60 (ossia 0,05 x 12 mesi di servizio ai sensi dell'Allegato A/1 lett.
B “TITOLI DI SERVIZIO” punto 9 e A/5 lett. B “TITOLI DI SERVIZIO” punto 6 del decreto n. 50/2021) a CP_4 causa della ridotta valutazione del titolo poiché il servizio è prestato non in costanza di nomina secondo quanto disposto dal DM n.
50/2021 allegato A punto A) che espressamente prevede: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”;
- il decreto ministeriale n. 50/2021 -nella parte in cui dispone la differente valutazione del titolo di servizio civile e militare a seconda se prestato in costanza di nomina o meno- è palesemente in contrasto con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale che, invero, non differenziano la valutazione del titolo di servizio espletato, bensì lo considerano valido a tutti gli effetti;
- pertanto, il titolo posseduto dalla parte ricorrente avrebbe dovuto essere valutato con l'assegnazione di 6 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni, giusto allegato A/1 lett. B) punto 7.1 e all. A/5 lett. B) punto 5.1), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni);
- la mancata assegnazione del corretto e giusto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi di parte ricorrente”.
Ha chiesto, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del
MIM e/o dell'Istituto Omnicomprensivo TI ER G” di Accadia;
- per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato dal 05.11.2007 al 04.11.2008;
- riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Omnicomprensivo TI ER G” , valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio CP_3 complessivo di: 14,90 per il profilo di assistente amministrativo;
24,50 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente”. Vinte le spese di lite. pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio il , contestando l'avverso ricorso e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è infondata.
Oggetto della presente controversia è la legittimità del D.M. n. 50/2021 di aggiornamento delle graduatorie ATA valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nella parte in cui attribuisce al servizio militare (e civile sostitutivo) prestato in costanza di rapporto di lavoro un punteggio superiore a quello riconosciuto al servizio espletato non in costanza.
Sul tema di causa si è da ultimo pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22432/2024 dell'8/08/2024, che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs.
n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale
Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
pagina 3 di 6 Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). pagina 4 di 6 D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
[…]
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto»”.
Applicando detto principio di diritto al caso di specie, deve concludersi che la domanda del ricorrente di ottenere l'attribuzione del punteggio di 6 punti per il servizio civile prestato non in costanza di nomina non può trovare accoglimento, in quanto fondata sull'erroneo presupposto che sia illegittimo attribuire a quest'ultimo un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto al servizio militare (e civile sostitutivo) reso in costanza di rapporto di lavoro e che, pertanto, entrambe le tipologie di servizio debbano essere valutate negli stessi termini.
pagina 5 di 6 Come precedenti di Sezione conformi alla pronuncia della Cassazione si richiamano, ex pluribus, le sentenze nn.
3476/2023, Dott.ssa ; 3975/2023, Dott. ; 43/2024, Dott. 3207/2024, Dott.ssa Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
3. L'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito e amministrativa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7605/2023 R.GL., proposto da , nei Parte_1 confronti del , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Controparte_1 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Foggia, all'esito dell'udienza dell'1.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 6 di 6