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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1600/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19264/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18732 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18732 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1249/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12.11.2025 ed iscritto al nr di RG 19264/2025 la parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 18732 del 15/09/2025 per omesso/parziale versamento dell'IMU per l'anno 2020 per
€ 70.174,03 notificato alla Città Metropolitana di Napoli il 16 settembre 2025, con il quale il Comune di
Mugnano di Napoli chiede il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020. Eccepiva la totale assenza di presupposto impositivo per gli 8 immobili individuati dal Comune.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Per quanto riguarda i cespiti indicati nella “Lista Immobili” come terreni agricoli di cui alle particelle nn. 482,
484, 185, 49, 978 del foglio 1, in quanto, trattasi, di fatto, di “strade provinciali e relative pertinenze cedute al Comune di Mugnano”. In riferimento a tali cespiti, la parte ricorrente ha effettuato verifica tecnica mediante estrazione di visure catastali e riscontro sulle mappe del SIT – Sistema Informativo Territoriale della CMNA
(atti depositati nel fascicolo telematico di parte ricorrente). In particolare l'esito della verifica in relazione a tutti i 5 cespiti esaminati ha evidenziato che le particelle, seppur descritte catastalmente quali “terreni”, corrispondono a strade pubbliche e relative pertinenze cedute al Comune di Mugnano. Tali beni, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Imposta Municipale Propria, previsto, ex lege, per fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. La natura sostanziale di tali particelle, quali strade pubbliche destinate al servizio di una collettività indeterminata di soggetti titolari di un pubblico interesse di carattere generale, esenti da estimo ai fini catastali, esclude il requisito oggettivo di applicazione dell'imposta (cfr. Circolare MEF prot. n. 9485/2012 del 18/05/2012).
I restanti 3 immobili indicati nella “Lista Immobili” allegata all'avviso, di cui alle particelle nn.1850-1851-1852- del foglio 4 identificati uno al Catasto Terreni e due al Catasto Fabbricati, si precisa che le stesse riguardano le particelle 1850 e 1851 (sub 1 e 2) su cui insiste il complesso scolastico “Liceo Segrè” di Mugnano. A tal proposito si deve rilevare come La legge 23 del 1996 stabilisce, all'art 3, co. 1 lett. b) che le Province (oggi
Città Metropolitane per effetto della L. 56/2014) provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ove sono ubicati gli istituti superiori di secondo grado, in se considerati, comprensivi, cioè, sia degli immobili che delle aree pertinenziali degli stessi, provvedendo, altresì, “alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas per il riscaldamento ed ai relativi impianti” (art. 3 co. 2 legge cit.). Tra le funzioni fondamentali dell'Ente sono compresi i “compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica” ex art. 19 comma 1 lettera i) del TUEL, nonché, la “gestione dell'edilizia scolastica” ex art. 1 comma 85 lettera e) della citata legge
56/2014 e la “realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, secondo l'art. 3 comma 1 lettera b) della legge
23/1996”. L'art. 7, 1° co., lett. a) d.lgs. 504/1992, già previsto in materia di ICI ed applicabile anche all'IMU, prevede l'esenzione dall'ICI degli immobili posseduti (tra gli altri) dalle province, solo se essi siano «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», e quest'ultima destinazione presuppone, non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione «diretta» ed «immediata» per l'assolvimento della finalità d'istituto (cfr. Cass. 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010,
20577/2005, ex plurimis: Cassazione – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24247; Cassazione, sez. V, ordinanza 27035/2023; di recente, Cassazione, Sezione 6 Tributaria, ordinanza n. 118 del 4 gennaio 2025).
Principio che, secondo l'interpretazione restrittiva imposta dal carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria, comporta che “l'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1° lett. a), d.lgs.
504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
» «spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone»“ (Cassazione, sez. V, ordinanza
27035/2023).
Il ricorso, dunque, deve essere integralmente accolto.
Spese compensate in virtù della particolarità e novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) spese compensate.
Napoli 27 gennaio 2026
Il relatore dott. Mario De Simone
il Presidente
dr. Stefano Aprile
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19264/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18732 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18732 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1249/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12.11.2025 ed iscritto al nr di RG 19264/2025 la parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 18732 del 15/09/2025 per omesso/parziale versamento dell'IMU per l'anno 2020 per
€ 70.174,03 notificato alla Città Metropolitana di Napoli il 16 settembre 2025, con il quale il Comune di
Mugnano di Napoli chiede il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020. Eccepiva la totale assenza di presupposto impositivo per gli 8 immobili individuati dal Comune.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Per quanto riguarda i cespiti indicati nella “Lista Immobili” come terreni agricoli di cui alle particelle nn. 482,
484, 185, 49, 978 del foglio 1, in quanto, trattasi, di fatto, di “strade provinciali e relative pertinenze cedute al Comune di Mugnano”. In riferimento a tali cespiti, la parte ricorrente ha effettuato verifica tecnica mediante estrazione di visure catastali e riscontro sulle mappe del SIT – Sistema Informativo Territoriale della CMNA
(atti depositati nel fascicolo telematico di parte ricorrente). In particolare l'esito della verifica in relazione a tutti i 5 cespiti esaminati ha evidenziato che le particelle, seppur descritte catastalmente quali “terreni”, corrispondono a strade pubbliche e relative pertinenze cedute al Comune di Mugnano. Tali beni, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Imposta Municipale Propria, previsto, ex lege, per fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. La natura sostanziale di tali particelle, quali strade pubbliche destinate al servizio di una collettività indeterminata di soggetti titolari di un pubblico interesse di carattere generale, esenti da estimo ai fini catastali, esclude il requisito oggettivo di applicazione dell'imposta (cfr. Circolare MEF prot. n. 9485/2012 del 18/05/2012).
I restanti 3 immobili indicati nella “Lista Immobili” allegata all'avviso, di cui alle particelle nn.1850-1851-1852- del foglio 4 identificati uno al Catasto Terreni e due al Catasto Fabbricati, si precisa che le stesse riguardano le particelle 1850 e 1851 (sub 1 e 2) su cui insiste il complesso scolastico “Liceo Segrè” di Mugnano. A tal proposito si deve rilevare come La legge 23 del 1996 stabilisce, all'art 3, co. 1 lett. b) che le Province (oggi
Città Metropolitane per effetto della L. 56/2014) provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ove sono ubicati gli istituti superiori di secondo grado, in se considerati, comprensivi, cioè, sia degli immobili che delle aree pertinenziali degli stessi, provvedendo, altresì, “alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas per il riscaldamento ed ai relativi impianti” (art. 3 co. 2 legge cit.). Tra le funzioni fondamentali dell'Ente sono compresi i “compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica” ex art. 19 comma 1 lettera i) del TUEL, nonché, la “gestione dell'edilizia scolastica” ex art. 1 comma 85 lettera e) della citata legge
56/2014 e la “realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, secondo l'art. 3 comma 1 lettera b) della legge
23/1996”. L'art. 7, 1° co., lett. a) d.lgs. 504/1992, già previsto in materia di ICI ed applicabile anche all'IMU, prevede l'esenzione dall'ICI degli immobili posseduti (tra gli altri) dalle province, solo se essi siano «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», e quest'ultima destinazione presuppone, non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione «diretta» ed «immediata» per l'assolvimento della finalità d'istituto (cfr. Cass. 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010,
20577/2005, ex plurimis: Cassazione – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24247; Cassazione, sez. V, ordinanza 27035/2023; di recente, Cassazione, Sezione 6 Tributaria, ordinanza n. 118 del 4 gennaio 2025).
Principio che, secondo l'interpretazione restrittiva imposta dal carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria, comporta che “l'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1° lett. a), d.lgs.
504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
» «spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone»“ (Cassazione, sez. V, ordinanza
27035/2023).
Il ricorso, dunque, deve essere integralmente accolto.
Spese compensate in virtù della particolarità e novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) spese compensate.
Napoli 27 gennaio 2026
Il relatore dott. Mario De Simone
il Presidente
dr. Stefano Aprile