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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/01/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
Proc. 829/2023 R.G.
Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere
Elisa Fichera Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 15.9.2023
da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Toscana n. 15/B, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Iside Pasini del Foro di Brescia, che la rappresenta e difende.
contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Rudiano n. 86, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mauro Trapelli del Foro di Brescia, che lo rappresenta e difende
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
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Proc. 829/2023 R.G.
Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1932/2023 pubblicata in data 26 luglio 2023 nella causa R.G. n. 3884/2019 in materia di divorzio
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
“In riforma della sentenza impugnata codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre l'eliminazione del contributo della madre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia di 26 anni di età. In subordine, che la Corte preveda Per_1 un contributo diretto a carico della madre a favore della figlia equitativamente determinato. Dando atto della sopravvenuta autonomia economica del figlio , Per_2 disporsi la riduzione ovvero l'eliminazione del contributo a titolo di concorso nel mantenimento del figlio a carico del padre. Per_2
Disporre a carico del SI. assegno a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento della SI.ra pari a euro 600 mensili, o alla diversa Parte_1 Org_ somma che parrà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici per le ragioni esposte. Riformare la sentenza di prime cure anche sulle spese di giudizio, ponendole a carico del SI. e quindi accogliere la domanda in tale senso formulata. Controparte_1
Spese, diritti e onorari di lite rifusi. In via istruttoria: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie di prime cure. Si chiede che la Corte ordini alle banche e Brescia, la Org_2 Organizzazione_3 esibizione /produzione in giudizio ex art. 210 Cpc dei rapporti di conto corrente e di investimenti intercorrenti con il sig. ed in particolare: oltre agli Controparte_1 altri rapporti di investimento e risparmi presso la provvista sul seguente Org_2 conto corrente Iban: [...] dal gennaio 2016 ad oggi;
preso
[...]
dovrà descrivere risparmi e investimenti del SI. e le sorti del Org_4 CP_1 libretto di deposito a risparmio ordinario n. B144/1200/200 che al 10 novembre 2014 aveva una provvista di euro 70.262,16=.”
PARTE APPELLATA:
“Disporsi la revoca dell'assegno posto a carico del sig. per il mantenimento CP_1 del figlio;
Per_2 confermarsi nel resto la sentenza impugnata;
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Giudizio”
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P.G.:
Chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 16 giugno 1996 i SI.ri e contraevano Controparte_1 Parte_1
matrimonio in Castelcovati e dalla loro unione coniugale nascevano due figli: Per_1
nata il [...] e , nato il [...]. Per_2
Con ricorso depositato al Tribunale di Brescia il 18.04.2016, la signora Parte_1
chiedeva la separazione che veniva poi consensualmente raggiunta alle seguenti condizioni: il figlio minorenne affidato a entrambi i genitori, ma con Per_2
collocazione presso la madre, la casa coniugale assegnata al padre, che s'impegnava al mantenimento della figlia con lui convivente e a versare alla moglie la Per_1
somma mensile di 800 euro, 400 euro, a titolo di mantenimento della moglie e 400 euro, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, oltre il 100% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso del 15.03.2019 il sig. conveniva in giudizio presso il Tribunale CP_1
di Brescia la sig.ra per chiedere la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario;
l'affidamento congiunto del figlio minore , Per_2
mantenendone la collocazione prevalente presso la madre;
le frequentazioni e le visite del minore con il padre secondo quanto già stabilito in sede di separazione;
la conferma in capo allo stesso dell'assegno di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , finché lo stesso non avesse raggiunto Per_2
l'indipendenza economica, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale, la revoca dell'assegno posto a suo carico a titolo di mantenimento della moglie, non sussistendone più i presupposti di legge, e un contributo a carico
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della al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo del Tribunale.
Il ricorrente precisava che la moglie viveva a TO, presso una casa concessale in comodato dai suoi genitori, con il figlio , non sosteneva alcun costo per Per_2
l'abitazione e non sosteneva alcun costo per la figlia rappresentava, altresì, che Per_1
al tempo della separazione la moglie non lavorava, ma che successivamente aveva reperito un'occupazione stabile come operaia ed aveva un proprio reddito, che la medesima aveva una relazione stabile con un altro uomo, il sig. , il Parte_2
quale le garantiva anche un supporto economico ed una condivisione delle spese mensili, dato che avevano un conto corrente bancario cointestato presso la
[...]
di TO (BS), e che il figlio viveva con la Organizzazione_5 Per_2
madre, ma il padre contribuiva al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 oltre al 100 % delle spese straordinarie e trascorreva un periodo di ben tre mesi con lui durante le vacanze estive. Concludeva, pertanto, che non vi era alcun motivo atto a giustificare una corresponsione di un assegno in favore della moglie.
3. Si costituiva in data 17.10.2019 la sig.ra , la quale chiedeva un Parte_1
aumento del contributo del padre per il mantenimento del figlio in € 600,00 Per_2
mensili, un aumento dell'assegno di mantenimento per sé di € 600,00 mensili, il rigetto della domanda di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ed Per_1
il versamento della somma una tantum di € 50.000,00 a suo favore.
Deduceva che in costanza di matrimonio non aveva mai lavorato, e per volontà del marito, ella si era da sempre dedicata alla cura della famiglia e della casa, che aveva dovuto lasciare la casa coniugale in virtù della separazione e che si era dovuta occupare del figlio minorenne che nel frattempo era cresciuto e aveva maggiori Per_2
esigenze. Evidenziava la sperequazione economica tra i coniugi, in quanto il marito,
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operaio a tempo pieno e anche titolare di un'azienda agricola insieme al fratello, aveva potuto mettere da parte una considerevole somma di denaro, al contrario ella non poteva contare su alcuna sua risorsa economica, in quanto le sue aspirazioni economiche erano state sacrificate per la famiglia per ben 21 anni di matrimonio.
4. Con sentenza parziale del 02.07.2020 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria per la istruttoria in merito agli aspetti economici. La causa veniva istruita con l'audizione dei testimoni, ed all'esito il Tribunale di Brescia emetteva la sentenza n. 1932/2023 pubblicata in data 26.07.2023 così disponendo:
1) conferma che è tenuto a versare a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento per il figlio la somma di € 400; Persona_3
2) stabilisce che è tenuta a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
mediante il versamento mensile della somma di € 200, da erogare entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
3) revoca l'assegno di mantenimento in favore di posto a carico di Parte_1
Controparte_1
4) rigetta la domanda di assegno divorzile;
5) dichiara inammissibile la domanda di condanna del ricorrente al versamento della somma di € 50.000 formulata dalla resistente;
6) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 8.000, oltre accessori di legge se previsti.
Osservava il Tribunale che in merito al mantenimento del figlio , era necessario Per_2
valutare le circostanze sopravvenute rispetto al momento della separazione, da individuarsi, l'una, nell'aver il ragazzo esigenze maggiori e più costose legate all'età
(19 anni), l'altra, nell'aver la madre iniziato a svolgere un'attività lavorativa,
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accrescendo la sua capacità economica. Poiché ai sensi dell'art. 316 bis c.c. i genitori sono tenuti a contribuire al sostentamento dei figli in base alle rispettive capacità economiche e reddituali, non poteva trascurarsi il fatto che la resistente aveva intrapreso un'attività lavorativa, seppur poco redditizia. Pertanto, a fronte del permanere del collocamento di dalla madre, se da un lato le esigenze del Per_2
ragazzo erano aumentate in ragione dell'età, dall'altro, la era tenuta a Parte_1
provvedere anch'ella al mantenimento del figlio, ragion per cui la domanda di innalzamento del contributo formulata dalla risultava infondata e doveva Parte_1
essere confermata la previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre nei limiti di € 400.
In merito al contributo della figlia maggiorenne ma non autonoma Per_1
economicamente, la quale genitore non collocatario di era tenuta a Parte_1 Per_1
versare un contributo al mantenimento che fosse lo specchio della sua capacità lavorativa ed economica. Senonché, viste le dichiarazioni dei redditi, dalle quali si evinceva che la aveva percepito un reddito imponibile di circa € 12.000,00 Parte_1
nel 2019, di circa € 16.700,00 nel 2020 e, infine, di circa € 19.000,00 nel 2021, appariva congruo prevedere a suo carico un contributo al mantenimento minimo di €
200 per la figlia, non ravvisandosi le condizioni per un contributo più elevato in considerazione anche dell'età di (25 anni) e del parziale avviamento nel mondo Per_1
del lavoro svolge attività di commessa percependo un piccolo stipendio). Per_1
Il Tribunale stabiliva inoltre che sul padre sarebbe continuato a gravare l'onere di contribuire in via diretta al mantenimento della figlia, in qualità di genitore collocatario.
In punto di assegno divorzile a favore della ricorrente, il Collegio osservava che nel caso concreto, fra i coniugi esisteva certamente una disparità di reddito: dalle dichiarazioni dei redditi da ultimo prodotte dalle parti emerge che per l'anno 2020 il signor avesse dichiarato un reddito imponibile di circa € 36.800,00 e il CP_1
successivo anno 2021 un reddito imponibile di circa € 39.500,00, mentre la resistente
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avesse percepito un reddito imponibile di circa € 12.000,00 nel 2019, circa €
16.700,00 nel 2020 e, infine, di circa € 19.000,00 nel 2021. La disparità economica, tuttavia, non costituiva l'unico elemento da valutare, data la sopra descritta natura composita dell'assegno divorzile. Infatti, secondo il Collegio, seppur non provata tramite prova testimoniale, un elemento doveva essere ritenuto rilevante al fine di accogliere l'eccezione di parte ricorrente relativa al rigetto della richiesta dell'assegno divorzile: la circostanza secondo cui la signora aveva Parte_1
intrapreso una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, sig. Pt_2
. Prova di tale relazione era il fatto che i due avevano un conto corrente
[...]
cointestato, dato non contestato in sede di audizione testimoniale né di interpello. A ben vedere, tale circostanza dimostra, secondo il Tribunale, che la coppia aveva inteso instaurare un progetto di vita comune, improntato non soltanto all'aspetto prettamente morale e sentimentale, ma anche pratico ed economico, al pari di quanto avviene nel matrimonio, e ciò a prescindere dall'aver anche intrapreso una coabitazione.
Quanto alla componente compensativa, che intende l'assegno divorzile quale strumento attraverso il quale riconoscere al coniuge non economicamente autosufficiente una ricompensa per tutti quei sacrifici e compiti accettati durante il rapporto di coniugio per amore della coppia, ovverosia per essersi privato delle possibilità di realizzazione e affermazione personali, la prova orale ammessa sul tema secondo il Collegio non aveva fornito elementi sufficienti per ritenere che la signora avesse effettivamente sacrificato le proprie aspirazioni personali per Parte_1
dedicarsi alla famiglia. E nemmeno le prove testimoniali, secondo il Tribunale, avevano raggiunto la prova sul punto.
Dichiarava, infine, totalmente inammissibile la domanda di condanna del ricorrente di versare alla resistente la somma di € 50.000 a definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
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Le spese di lite seguivano la soccombenza della resistente, che veniva condannata a rifondere le spese di lite in favore di che liquidava in € 8.000. Controparte_1
5. Con ricorso in appello depositato in data 16.09.2023, impugnava la Parte_1
suddetta sentenza chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: -disporre l'eliminazione del contributo della madre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia di 26 anni di età. In subordine, che la Corte Per_1
preveda un contributo diretto a carico della madre a favore della figlia equitativamente determinato. -Dando atto della sopravvenuta autonomia economica del figlio , disporsi la riduzione ovvero l'eliminazione del contributo a titolo di Per_2
concorso nel mantenimento del figlio a carico del padre. -Disporre a carico del Per_2
SI. assegno a titolo di concorso nel mantenimento della SI.ra Controparte_1 [...]
pari a euro 600 mensili, o alla diversa somma che parrà di giustizia. - Parte_1
Riformare la sentenza di prime cure anche sulle spese di giudizio, ponendole a carico del SI. Controparte_1
6. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.12.2023 chiedendo: -disporsi la revoca dell'assegno posto a carico del sig. Controparte_1
per il mantenimento del figlio;
- confermarsi nel resto la sentenza CP_1 Per_2
impugnata; -condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
7. In data 12.1.2024 è pervenuto il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. All'udienza del 16.01.2024 la signora presente personalmente, ha Parte_1
dichiarato che il figlio lavora con contratto di apprendistato e guadagna circa 1.100 euro netti al mese. La figlia frequenta la facoltà di scienza dell'educazione e deve
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sostenere ancora otto esami. Avendo lavorato come commessa, percepisce ora una indennità di disoccupazione. Ha quindi affermato di non aver mai lavorato durante il matrimonio avendo iniziato a lavorare un anno dopo la separazione come dipendente di tre diverse ditte di pulizie e percependo uno stipendio di circa 1000-1100 euro al mese.
I difensori hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
9. La Corte ritiene che l'appello sia parzialmente fondato. Valutate complessivamente le domande delle parti e i mutamenti verificatisi nel corso del tempo, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
9.1 Preliminarmente la Corte ritiene che le istanze istruttorie siano inammissibili, in quanto non idonee a dimostrare l'esatta capacità economica delle parti, ricostruzione che, nel caso di specie, la Corte ritiene di potere effettuare sulla base del materiale probatorio già agli atti.
Inoltre, si evidenzia che un consolidato orientamento della Suprema Corte afferma che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n.
23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575).
Inoltre, le parti hanno depositato, nel presente grado di giudizio, dichiarazioni dei redditi aggiornate, come richiesto dalla Corte.
9.2. Con il primo motivo di appello lamenta la violazione del Parte_1
principio di proporzionalità ex art. 337 ter n. 4 Cod. Civ. in relazione alla
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quantificazione del contributo per il mantenimento dei figli. In particolare, deduce che il Tribunale, sembra non aver considerato la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ella assunti dalla separazione, avvenuta a settembre 2015, fino ad oggi. Espone di essersi sempre occupata della cura del figlio, di aver sempre provveduto al pagamento delle spese straordinarie per dato che il padre non lo Per_4
faceva – e, convivendo con lui aveva provveduto e provvede tutt'oggi ai suoi bisogni quotidianamente. Deduce l'erroneità della decisone anche laddove il Collegio non aveva tenuto in debita considerazione le mutate esigenze di vita del figlio, comportando ciò un aggravio delle spese per , che necessariamente doveva Per_2
essere sostenuto da entrambi i genitori, specie se si considerava che il figlio frequentava il padre solo nel fine settimana e per il resto del tempo era sempre in casa con la madre.
L'appellante espone che, peraltro, a settembre 2023 è subentrato un fatto nuovo:
, dopo il diploma ha trovato un lavoro con contratto di formazione che spera al Per_2
termine divenga a tempo indeterminato. L'appellante specifica in merito che il padre non ha più versato la somma di euro 400 prevista a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, sottolineando però che , diciannovenne, continua a Per_2
convivere con lei, che continua a contribuire alle necessità del ragazzo. Evidenzia che le risorse economiche di entrambi i genitori non sono sovrapponibili. Il padre produce reddito da lavoro dipendente per 40.000= euro all'anno, è proprietario di vari immobili, tra cui la casa familiare composta di 180 mq su due piani, e dispone di altre entrate che gli derivano dall'attività agricola. È proprietario di una BMW di grossa cilindrata e ha consistenti risparmi di cui il Tribunale non ha mai approfondita l'entità, nonostante ne sia stata documentata l'esistenza, e nonostante sia stato richiesto. Ella ha un reddito da lavoro dipendente e lavora in tre luoghi diversi, per riuscire a guadagnare circa 1.100 euro al mese, non è proprietaria di immobili, ha una utilitaria di cui condivide l'uso anche con il figlio e non riuscirà mai ad Org_6
avere una pensione da lavoro, o a contrarre un mutuo per l'acquisto di una casa. Tale
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sproporzione di reddito tra i genitori impone una revisione della sentenza in punto contributo della madre nel mantenimento della figlia. Infatti, premette che la figlia maggiorenne, studia all'università, e attualmente percepisce un assegno di Per_1
disoccupazione, ma è in cerca di lavoro, vive con il padre, ma è parzialmente autonoma economicamente. Specifica che provvede alle esigenze della figlia secondo le sue possibilità, acquistandole vestiti e il necessario. Aggiunge che la figlia ogni settimana si ferma a cena o a pranzo e i rapporti sono molto buoni, per questa ragione ritiene ingiusto che debba versare al padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 200, considerando tra l'altro che adesso il sig. CP_1
non dovrà più occuparsi del figlio diventato autonomo economicamente.
Con il secondo motivo di appello, lamenta il vizio di motivazione e Parte_1
violazione di legge sull'assegno divorzile a suo favore e in particolare la violazione dell'art. 156 c.c. per il mancato riconoscimento di un assegno di concorso nel mantenimento della ex moglie a carico del marito. Rileva che la motivazione è contraddittoria perché se da un lato il Tribunale aveva ammesso che tra i coniugi esisteva certamente una disparità di reddito, dall'altro però non aveva considerato che la SI.ra con tutto il suo impegno non era riuscita a guadagnare più di Parte_1
1.100 euro al mese, non era proprietaria di immobili e viveva in una casa prestata dai genitori. Inoltre, il Tribunale aveva valutato solo il reddito da lavoro dipendente del
SI. pari a 39.500= euro, non considerando i redditi derivanti dell'attività CP_1
agricola: le proprietà immobiliari, né i cospicui risparmi di cui si era data prova nel giudizio di primo grado. Ed ancora il Tribunale non aveva considerato che ella, pur essendo diplomata figurista e pur avendo avuto numerose occasioni lavorative non aveva mai lavorato, sacrificando sé stessa per la famiglia e per adempiere la volontà del marito che aveva sempre sostenuto di essere in grado con le proprie entrate economiche di mantenere da solo la famiglia. Eccepisce di non avere instaurato una convivenza more uxorio con il sig. , il quale l'aveva solo aiutata in Parte_2
un momento di forte difficoltà economica prestandole una somma di denaro poi da lei
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restituita. Lamenta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che un conto cointestato con il sig. fosse significativo del fatto che vi era un progetto di Pt_2
vita insieme, in quanto questa era solo una supposizione del Collegio che tra l'altro non aveva nemmeno verificato che quel conto corrente cointestato era già stato chiuso il 13 settembre 2019. Lamenta infine che l'interpretazione del Tribunale sull'istruttoria fatta sia erronea e lacunosa non considerando che da essa è emerso che la moglie dopo 21 anni di matrimonio aveva dovuto lasciare la casa coniugale ed ogni suo avere in essa, che aveva sacrificato le proprie aspirazioni lavorative per dedicarsi alla famiglia non mettendo da parte alcunché per sé stessa, al contrario del marito che invece aveva un contro proprio sul quale era riuscito a mettere da parte ingenti somme di denaro.
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta la statuizione del Tribunale sulle spese di giudizio. Infatti, afferma che le domande proposte in primo grado non erano infondate, in quanto la sua situazione economica era di certo peggiore rispetto a quella del marito e nel caso in esame il riconoscimento dell'assegno divorzile assumeva una funzione perequativa e compensativa. Ritiene, dunque, che essendo fondate le domande proposte in primo grado la condanna alle spese deve essere riformata.
9.3. ha contestato quanto dedotto dall'appellante relativamente al Controparte_1
primo motivo di appello. Infatti, precisa che durate l'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio era stato evidenziato che egli anche dopo la separazione aveva sempre contribuito al mantenimento del figlio ed era sempre stato presente nella vita di
. D'altronde anche la signora interrogata sul punto, aveva Per_2 Parte_1
confermato che il padre versava la somma dovuta per il mantenimento, somma che tra l'altro era stata concordata dalle parti in sede del giudizio di separazione. In ogni caso evidenziava che, come affermato da controparte, aveva travato Per_2
un'occupazione lavorativa ed era quindi divenuto autonomo economicamente.
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Precisava poi che le circostanze dedotte dall'appellante in merito alle mansioni di casa da lei dedicate al figlio non trovavano pregio se si considera che anche il padre svolge le stesse funzioni per la figlia che convive con lui. Evidenzia poi che la Per_1
circostanza che l'un figlio ( ) sia divenuto economicamente autosufficiente non Per_2
comporta il venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore relativamente all'altro figlio che non ha ancora raggiunto l'indipendenza Per_1
economica; mentre la cessazione dell'obbligo di contribuzione paterna è compensato dalla compartecipazione alle spese del ménage familiare che , con una parte del Per_2
suo stipendio, dovrà ex se versare alla madre. Inoltre, specifica che mentre la sua situazione reddituale non ha subito modifiche rispetto al tempo della separazione, quella dell'appellante è invece migliorata, potendo ella contare su redditi propri, sull'aiuto di divenuto economicamente autonomo, oltre che sull'aiuto Per_2
economico del sig. con il quale ha instaurato un rapporto sentimentale Pt_2
stabile. Il contributo per la figlia, tra l'altro, era stato fissato nella misura minima, corrispondente al minimo vitale, ragione per cui l'esonero preteso dalla madre appare ancor più ingiustificato. Infine, l'appellato precisa che ad oggi la madre non ha mai versato né sta versando il contributo al mantenimento e quello per le spese straordinarie per la figlia così come stabilito in sentenza. Per_1
In relazione alla domanda di assegno divorzile, l'appellato evidenzia che il Tribunale si era espresso sul punto affermando che: “la disparità economica, tuttavia, non costituisce l'unico elemento da valutare, data la sopra descritta natura composita dell'assegno divorzile. In ogni caso ribadisce che mentre la propria situazione reddituale non era mutata rispetto al tempo della separazione, quello della Parte_1
aveva subito una modifica in melius. Evidenzia che egli è un operaio specializzato che guadagna € 2.700,00 al mese;
non percepisce redditi dall'attività agricola, in quanto l'azienda appartiene al fratello;
non vive in una grande casa, ma in un semplice appartamento ubicato in un contesto rurale;
è comproprietario di immobili pervenuti dalla successione paterna, in quota indivisa e che comportano soltanto dei
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costi; possiede da 14 anni la stessa autovettura, che ha un valore commerciale di €
3.000,00=; non è titolare di consistenti risparmi. La sig.ra guadagna € Parte_1
1.200,00= netti al mese (i suoi redditi sono in crescendo di € 11.827,00= nell'anno
2019, di € 16.674,00= nell'anno 2020 e di € 19.034,00= nell'anno 2021); non ha costi di abitazione, in quanto vive in una casa messale gratuitamente a disposizione dai suoi genitori, senza dover corrispondere alcun canone di locazione;
non ha mutui da pagare. Inoltre, precisa che quando la moglie era uscita dalla casa coniugale nel 2016 aveva portato con sé un libretto di risparmio di euro 11.000. Per ciò che concerne le aspirazioni lavorative della moglie che sarebbero state messe da parte dalla stessa per pensare alla famiglia e per volontà del marito, l'appellato evidenzia che anche dall'istruttoria compiuta in primo grado era emerso che ciò non corrispondeva al vero, in quanto era volontà della non trovare un'occupazione lavorativa in Parte_1
costanza di matrimonio.
In relazione, infine, al rapporto stabile e di convivenza che l'appellante aveva intrapreso con il sig. specifica che non solo era stato già reso Pt_2 CP_1
evidente nel primo grado di giudizio il loro stabile rapporto sentimentale, ma per di più erano emersi nuovi elementi che provavano inconfutabilmente la loro convivenza e l'aiuto economico che il sig. elargiva a favore della Pt_2 Parte_1
In merito alle spese di causa, infine, sottolinea ce il giudice di primo grado CP_1
non ha fatto altro che applicare la regola della soccombenza, nel caso in esame: era stata respinta la domanda della volta ad ottenere un aumento dell'assegno Parte_1
per il mantenimento del figlio;
era stata respinta la domanda della Per_2 Parte_1
volta ad ottenere un assegno divorzile;
era stata respinta la domanda della Parte_1
volta ad ottenere il pagamento della somma di € 50.000,00; ed era stata accolta la domanda del volta ad ottenere un assegno per il mantenimento della figlia CP_1
Per_1
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La Corte rileva anzitutto che il figlio, convivente con la madre, è divenuto economicamente indipendente e le parti sono concordi nel fatto che debba essere revocato l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio.
Tale assegno va revocato da settembre 2023, con irripetibilità di quanto eventualmente successivamente versato a tale titolo dal padre.
In relazione al concorso al mantenimento per la figlia da parte della madre, la Corte ritiene che la domanda debba essere accolta e quindi va revocato il contributo mensile di 200 euro posto a carico dell'appellante a decorrere dalla domanda in primo grado, con irripetibilità di quanto eventualmente successivamente già versato.
Si osserva infatti sia che la ragazza, pur essendo studentessa universitaria, è avviata al lavoro, sia pure in modo precario, e ora parrebbe fruire del sussidio di disoccupazione sia che la notevole sperequazione tra i redditi delle parti e il reddito assolutamente esigui della appellante comportano che le spese per la figlia (mantenimento e spese straordinarie) debbano essere a carico del padre con cui convive, apparendo equo che la madre si limiti a provvedere al mantenimento diretto quando la figlia starà presso di lei.
In relazione alla richiesta dell'assegno divorzile la Corte ritiene che ne ricorrano i presupposti.
E' dato accertato che il matrimonio è durato venti anni, che dalla unione sono nati due figli e che la signora non ha mai lavorato, occupandosi dei figli e Parte_1
della casa, ciò per una divisione di compiti e ruoli condivisa dai coniugi, come ha affermato lo stesso signor nel corso dell'interrogatorio e come si ritiene sia CP_1
avvenuto.
Va dato atto all'appellante di essersi data da fare dopo la separazione, tanto da riuscire a trovare un lavoro, peraltro poco remunerato, lavoro tardivo che, quindi, non le consentirà di accumulare una contribuzione idonea per una pensione.
Poiché la retribuzione si attesta su una media di 1100 euro mensili, data la evidente sperequazione tra le condizioni economico-reddituali delle parti la Corte ritiene che
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Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
possano ravvisarsi anzitutto una minima componente assistenziale ma anche una componente perequativo-compensativa.
Il Tribunale motiva la negazione dell'assegno divorzile per il fatto che l'appellante avrebbe intrapreso una nuova relazione sentimentale.
Sul punto si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 32198/2021, che ha composto il conflitto relativo alla possibilità o meno di riconoscere l'assegno divorzile nel caso in cui il beneficiario abbia instaurato una nuova convivenza nel senso di famiglia di fatto, connotata da requisito di stabilità.
Da un lato è necessario che venga riconosciuta una nuova famiglia di fatto e, dall'altro, non viene comunque meno il diritto alla componente compensativa dell'assegno divorzile, quale “riconoscimento dell'apporto dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale”.
Nel caso di specie la Corte ritiene che neppure si sia raggiunta la prova della costituzione di una nuova famiglia di fatto con il signor pur potendosi Pt_2
affermare che vi è una relazione affettiva tra le parti, che comunque non convivono.
Il Tribunale ha valorizzato il fatto che era stato aperto un conto corrente comune, conto peraltro chiuso nel 2019. Sul punto l'appellante ha risposto affermando che era in difficoltà economiche e il signor le aveva fatto un prestito poi restituito, Pt_2
circostanza confermata da quest'ultimo che, sentito come testimone, aveva anche affermato che su quel conto veniva versato il canone di locazione di una sua inquilina.
Per quanto sia particolare la decisione di aver aperto un conto comune, la Corte ritiene comunque che, in assenza di altri, sia insufficiente per affermare che la signora abbia ricostituito una nuova famiglia con i caratteri di stabilità. Parte_1
Si richiamano in ogni caso i principi espressi dalla Suprema Corte.
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La Corte ritiene che, in relazione al quantum, non possa comunque essere accolta la richiesta dell'appellante, tenuto comunque conto della sua indipendenza economica, peraltro insufficiente.
Pertanto, si ritiene di determinare l'assegno divorzile in euro 200 mensili, somma che poco incide sull'equilibrio economico complessivo dell'appellato, anche considerato il venir meno del contributo materno per la figlia, posto che egli ha sempre corrisposto per il figlio la somma mensile di euro 400.
Valutate complessivamente le domande sia in primo che in secondo grado la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1932/2023 Parte_1 pubblicata in data 26.07.2023, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del
P.G. così provvede:
- REVOCA il contributo a carico di a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento del figlio a decorrere da settembre 2023, con irripetibilità Per_2 di quanto successivamente versato a tale titolo;
- REVOCA il contributo a carico di a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento della figlia a decorrere dalla domanda in primo grado, con Per_1 irripetibilità delle somme successivamente versate;
- PONE a carico di un assegno divorzile a favore di Controparte_1 Parte_1 pari a 200,00 euro mensili a decorrere dalla domanda in primo grado,
[...] Org_ somma rivalutabile annualmente secondo gli indici e dal corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 16.1.2024
Il Presidente Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere
Elisa Fichera Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 15.9.2023
da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Toscana n. 15/B, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Iside Pasini del Foro di Brescia, che la rappresenta e difende.
contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Rudiano n. 86, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mauro Trapelli del Foro di Brescia, che lo rappresenta e difende
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
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Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1932/2023 pubblicata in data 26 luglio 2023 nella causa R.G. n. 3884/2019 in materia di divorzio
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
“In riforma della sentenza impugnata codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre l'eliminazione del contributo della madre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia di 26 anni di età. In subordine, che la Corte preveda Per_1 un contributo diretto a carico della madre a favore della figlia equitativamente determinato. Dando atto della sopravvenuta autonomia economica del figlio , Per_2 disporsi la riduzione ovvero l'eliminazione del contributo a titolo di concorso nel mantenimento del figlio a carico del padre. Per_2
Disporre a carico del SI. assegno a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento della SI.ra pari a euro 600 mensili, o alla diversa Parte_1 Org_ somma che parrà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici per le ragioni esposte. Riformare la sentenza di prime cure anche sulle spese di giudizio, ponendole a carico del SI. e quindi accogliere la domanda in tale senso formulata. Controparte_1
Spese, diritti e onorari di lite rifusi. In via istruttoria: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie di prime cure. Si chiede che la Corte ordini alle banche e Brescia, la Org_2 Organizzazione_3 esibizione /produzione in giudizio ex art. 210 Cpc dei rapporti di conto corrente e di investimenti intercorrenti con il sig. ed in particolare: oltre agli Controparte_1 altri rapporti di investimento e risparmi presso la provvista sul seguente Org_2 conto corrente Iban: [...] dal gennaio 2016 ad oggi;
preso
[...]
dovrà descrivere risparmi e investimenti del SI. e le sorti del Org_4 CP_1 libretto di deposito a risparmio ordinario n. B144/1200/200 che al 10 novembre 2014 aveva una provvista di euro 70.262,16=.”
PARTE APPELLATA:
“Disporsi la revoca dell'assegno posto a carico del sig. per il mantenimento CP_1 del figlio;
Per_2 confermarsi nel resto la sentenza impugnata;
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Giudizio”
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P.G.:
Chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 16 giugno 1996 i SI.ri e contraevano Controparte_1 Parte_1
matrimonio in Castelcovati e dalla loro unione coniugale nascevano due figli: Per_1
nata il [...] e , nato il [...]. Per_2
Con ricorso depositato al Tribunale di Brescia il 18.04.2016, la signora Parte_1
chiedeva la separazione che veniva poi consensualmente raggiunta alle seguenti condizioni: il figlio minorenne affidato a entrambi i genitori, ma con Per_2
collocazione presso la madre, la casa coniugale assegnata al padre, che s'impegnava al mantenimento della figlia con lui convivente e a versare alla moglie la Per_1
somma mensile di 800 euro, 400 euro, a titolo di mantenimento della moglie e 400 euro, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, oltre il 100% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso del 15.03.2019 il sig. conveniva in giudizio presso il Tribunale CP_1
di Brescia la sig.ra per chiedere la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario;
l'affidamento congiunto del figlio minore , Per_2
mantenendone la collocazione prevalente presso la madre;
le frequentazioni e le visite del minore con il padre secondo quanto già stabilito in sede di separazione;
la conferma in capo allo stesso dell'assegno di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , finché lo stesso non avesse raggiunto Per_2
l'indipendenza economica, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale, la revoca dell'assegno posto a suo carico a titolo di mantenimento della moglie, non sussistendone più i presupposti di legge, e un contributo a carico
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della al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo del Tribunale.
Il ricorrente precisava che la moglie viveva a TO, presso una casa concessale in comodato dai suoi genitori, con il figlio , non sosteneva alcun costo per Per_2
l'abitazione e non sosteneva alcun costo per la figlia rappresentava, altresì, che Per_1
al tempo della separazione la moglie non lavorava, ma che successivamente aveva reperito un'occupazione stabile come operaia ed aveva un proprio reddito, che la medesima aveva una relazione stabile con un altro uomo, il sig. , il Parte_2
quale le garantiva anche un supporto economico ed una condivisione delle spese mensili, dato che avevano un conto corrente bancario cointestato presso la
[...]
di TO (BS), e che il figlio viveva con la Organizzazione_5 Per_2
madre, ma il padre contribuiva al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 400,00 oltre al 100 % delle spese straordinarie e trascorreva un periodo di ben tre mesi con lui durante le vacanze estive. Concludeva, pertanto, che non vi era alcun motivo atto a giustificare una corresponsione di un assegno in favore della moglie.
3. Si costituiva in data 17.10.2019 la sig.ra , la quale chiedeva un Parte_1
aumento del contributo del padre per il mantenimento del figlio in € 600,00 Per_2
mensili, un aumento dell'assegno di mantenimento per sé di € 600,00 mensili, il rigetto della domanda di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ed Per_1
il versamento della somma una tantum di € 50.000,00 a suo favore.
Deduceva che in costanza di matrimonio non aveva mai lavorato, e per volontà del marito, ella si era da sempre dedicata alla cura della famiglia e della casa, che aveva dovuto lasciare la casa coniugale in virtù della separazione e che si era dovuta occupare del figlio minorenne che nel frattempo era cresciuto e aveva maggiori Per_2
esigenze. Evidenziava la sperequazione economica tra i coniugi, in quanto il marito,
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operaio a tempo pieno e anche titolare di un'azienda agricola insieme al fratello, aveva potuto mettere da parte una considerevole somma di denaro, al contrario ella non poteva contare su alcuna sua risorsa economica, in quanto le sue aspirazioni economiche erano state sacrificate per la famiglia per ben 21 anni di matrimonio.
4. Con sentenza parziale del 02.07.2020 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria per la istruttoria in merito agli aspetti economici. La causa veniva istruita con l'audizione dei testimoni, ed all'esito il Tribunale di Brescia emetteva la sentenza n. 1932/2023 pubblicata in data 26.07.2023 così disponendo:
1) conferma che è tenuto a versare a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento per il figlio la somma di € 400; Persona_3
2) stabilisce che è tenuta a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
mediante il versamento mensile della somma di € 200, da erogare entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
3) revoca l'assegno di mantenimento in favore di posto a carico di Parte_1
Controparte_1
4) rigetta la domanda di assegno divorzile;
5) dichiara inammissibile la domanda di condanna del ricorrente al versamento della somma di € 50.000 formulata dalla resistente;
6) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 8.000, oltre accessori di legge se previsti.
Osservava il Tribunale che in merito al mantenimento del figlio , era necessario Per_2
valutare le circostanze sopravvenute rispetto al momento della separazione, da individuarsi, l'una, nell'aver il ragazzo esigenze maggiori e più costose legate all'età
(19 anni), l'altra, nell'aver la madre iniziato a svolgere un'attività lavorativa,
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accrescendo la sua capacità economica. Poiché ai sensi dell'art. 316 bis c.c. i genitori sono tenuti a contribuire al sostentamento dei figli in base alle rispettive capacità economiche e reddituali, non poteva trascurarsi il fatto che la resistente aveva intrapreso un'attività lavorativa, seppur poco redditizia. Pertanto, a fronte del permanere del collocamento di dalla madre, se da un lato le esigenze del Per_2
ragazzo erano aumentate in ragione dell'età, dall'altro, la era tenuta a Parte_1
provvedere anch'ella al mantenimento del figlio, ragion per cui la domanda di innalzamento del contributo formulata dalla risultava infondata e doveva Parte_1
essere confermata la previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre nei limiti di € 400.
In merito al contributo della figlia maggiorenne ma non autonoma Per_1
economicamente, la quale genitore non collocatario di era tenuta a Parte_1 Per_1
versare un contributo al mantenimento che fosse lo specchio della sua capacità lavorativa ed economica. Senonché, viste le dichiarazioni dei redditi, dalle quali si evinceva che la aveva percepito un reddito imponibile di circa € 12.000,00 Parte_1
nel 2019, di circa € 16.700,00 nel 2020 e, infine, di circa € 19.000,00 nel 2021, appariva congruo prevedere a suo carico un contributo al mantenimento minimo di €
200 per la figlia, non ravvisandosi le condizioni per un contributo più elevato in considerazione anche dell'età di (25 anni) e del parziale avviamento nel mondo Per_1
del lavoro svolge attività di commessa percependo un piccolo stipendio). Per_1
Il Tribunale stabiliva inoltre che sul padre sarebbe continuato a gravare l'onere di contribuire in via diretta al mantenimento della figlia, in qualità di genitore collocatario.
In punto di assegno divorzile a favore della ricorrente, il Collegio osservava che nel caso concreto, fra i coniugi esisteva certamente una disparità di reddito: dalle dichiarazioni dei redditi da ultimo prodotte dalle parti emerge che per l'anno 2020 il signor avesse dichiarato un reddito imponibile di circa € 36.800,00 e il CP_1
successivo anno 2021 un reddito imponibile di circa € 39.500,00, mentre la resistente
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avesse percepito un reddito imponibile di circa € 12.000,00 nel 2019, circa €
16.700,00 nel 2020 e, infine, di circa € 19.000,00 nel 2021. La disparità economica, tuttavia, non costituiva l'unico elemento da valutare, data la sopra descritta natura composita dell'assegno divorzile. Infatti, secondo il Collegio, seppur non provata tramite prova testimoniale, un elemento doveva essere ritenuto rilevante al fine di accogliere l'eccezione di parte ricorrente relativa al rigetto della richiesta dell'assegno divorzile: la circostanza secondo cui la signora aveva Parte_1
intrapreso una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, sig. Pt_2
. Prova di tale relazione era il fatto che i due avevano un conto corrente
[...]
cointestato, dato non contestato in sede di audizione testimoniale né di interpello. A ben vedere, tale circostanza dimostra, secondo il Tribunale, che la coppia aveva inteso instaurare un progetto di vita comune, improntato non soltanto all'aspetto prettamente morale e sentimentale, ma anche pratico ed economico, al pari di quanto avviene nel matrimonio, e ciò a prescindere dall'aver anche intrapreso una coabitazione.
Quanto alla componente compensativa, che intende l'assegno divorzile quale strumento attraverso il quale riconoscere al coniuge non economicamente autosufficiente una ricompensa per tutti quei sacrifici e compiti accettati durante il rapporto di coniugio per amore della coppia, ovverosia per essersi privato delle possibilità di realizzazione e affermazione personali, la prova orale ammessa sul tema secondo il Collegio non aveva fornito elementi sufficienti per ritenere che la signora avesse effettivamente sacrificato le proprie aspirazioni personali per Parte_1
dedicarsi alla famiglia. E nemmeno le prove testimoniali, secondo il Tribunale, avevano raggiunto la prova sul punto.
Dichiarava, infine, totalmente inammissibile la domanda di condanna del ricorrente di versare alla resistente la somma di € 50.000 a definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
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Le spese di lite seguivano la soccombenza della resistente, che veniva condannata a rifondere le spese di lite in favore di che liquidava in € 8.000. Controparte_1
5. Con ricorso in appello depositato in data 16.09.2023, impugnava la Parte_1
suddetta sentenza chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: -disporre l'eliminazione del contributo della madre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia di 26 anni di età. In subordine, che la Corte Per_1
preveda un contributo diretto a carico della madre a favore della figlia equitativamente determinato. -Dando atto della sopravvenuta autonomia economica del figlio , disporsi la riduzione ovvero l'eliminazione del contributo a titolo di Per_2
concorso nel mantenimento del figlio a carico del padre. -Disporre a carico del Per_2
SI. assegno a titolo di concorso nel mantenimento della SI.ra Controparte_1 [...]
pari a euro 600 mensili, o alla diversa somma che parrà di giustizia. - Parte_1
Riformare la sentenza di prime cure anche sulle spese di giudizio, ponendole a carico del SI. Controparte_1
6. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.12.2023 chiedendo: -disporsi la revoca dell'assegno posto a carico del sig. Controparte_1
per il mantenimento del figlio;
- confermarsi nel resto la sentenza CP_1 Per_2
impugnata; -condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
7. In data 12.1.2024 è pervenuto il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. All'udienza del 16.01.2024 la signora presente personalmente, ha Parte_1
dichiarato che il figlio lavora con contratto di apprendistato e guadagna circa 1.100 euro netti al mese. La figlia frequenta la facoltà di scienza dell'educazione e deve
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sostenere ancora otto esami. Avendo lavorato come commessa, percepisce ora una indennità di disoccupazione. Ha quindi affermato di non aver mai lavorato durante il matrimonio avendo iniziato a lavorare un anno dopo la separazione come dipendente di tre diverse ditte di pulizie e percependo uno stipendio di circa 1000-1100 euro al mese.
I difensori hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
9. La Corte ritiene che l'appello sia parzialmente fondato. Valutate complessivamente le domande delle parti e i mutamenti verificatisi nel corso del tempo, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
9.1 Preliminarmente la Corte ritiene che le istanze istruttorie siano inammissibili, in quanto non idonee a dimostrare l'esatta capacità economica delle parti, ricostruzione che, nel caso di specie, la Corte ritiene di potere effettuare sulla base del materiale probatorio già agli atti.
Inoltre, si evidenzia che un consolidato orientamento della Suprema Corte afferma che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n.
23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575).
Inoltre, le parti hanno depositato, nel presente grado di giudizio, dichiarazioni dei redditi aggiornate, come richiesto dalla Corte.
9.2. Con il primo motivo di appello lamenta la violazione del Parte_1
principio di proporzionalità ex art. 337 ter n. 4 Cod. Civ. in relazione alla
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quantificazione del contributo per il mantenimento dei figli. In particolare, deduce che il Tribunale, sembra non aver considerato la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ella assunti dalla separazione, avvenuta a settembre 2015, fino ad oggi. Espone di essersi sempre occupata della cura del figlio, di aver sempre provveduto al pagamento delle spese straordinarie per dato che il padre non lo Per_4
faceva – e, convivendo con lui aveva provveduto e provvede tutt'oggi ai suoi bisogni quotidianamente. Deduce l'erroneità della decisone anche laddove il Collegio non aveva tenuto in debita considerazione le mutate esigenze di vita del figlio, comportando ciò un aggravio delle spese per , che necessariamente doveva Per_2
essere sostenuto da entrambi i genitori, specie se si considerava che il figlio frequentava il padre solo nel fine settimana e per il resto del tempo era sempre in casa con la madre.
L'appellante espone che, peraltro, a settembre 2023 è subentrato un fatto nuovo:
, dopo il diploma ha trovato un lavoro con contratto di formazione che spera al Per_2
termine divenga a tempo indeterminato. L'appellante specifica in merito che il padre non ha più versato la somma di euro 400 prevista a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, sottolineando però che , diciannovenne, continua a Per_2
convivere con lei, che continua a contribuire alle necessità del ragazzo. Evidenzia che le risorse economiche di entrambi i genitori non sono sovrapponibili. Il padre produce reddito da lavoro dipendente per 40.000= euro all'anno, è proprietario di vari immobili, tra cui la casa familiare composta di 180 mq su due piani, e dispone di altre entrate che gli derivano dall'attività agricola. È proprietario di una BMW di grossa cilindrata e ha consistenti risparmi di cui il Tribunale non ha mai approfondita l'entità, nonostante ne sia stata documentata l'esistenza, e nonostante sia stato richiesto. Ella ha un reddito da lavoro dipendente e lavora in tre luoghi diversi, per riuscire a guadagnare circa 1.100 euro al mese, non è proprietaria di immobili, ha una utilitaria di cui condivide l'uso anche con il figlio e non riuscirà mai ad Org_6
avere una pensione da lavoro, o a contrarre un mutuo per l'acquisto di una casa. Tale
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sproporzione di reddito tra i genitori impone una revisione della sentenza in punto contributo della madre nel mantenimento della figlia. Infatti, premette che la figlia maggiorenne, studia all'università, e attualmente percepisce un assegno di Per_1
disoccupazione, ma è in cerca di lavoro, vive con il padre, ma è parzialmente autonoma economicamente. Specifica che provvede alle esigenze della figlia secondo le sue possibilità, acquistandole vestiti e il necessario. Aggiunge che la figlia ogni settimana si ferma a cena o a pranzo e i rapporti sono molto buoni, per questa ragione ritiene ingiusto che debba versare al padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 200, considerando tra l'altro che adesso il sig. CP_1
non dovrà più occuparsi del figlio diventato autonomo economicamente.
Con il secondo motivo di appello, lamenta il vizio di motivazione e Parte_1
violazione di legge sull'assegno divorzile a suo favore e in particolare la violazione dell'art. 156 c.c. per il mancato riconoscimento di un assegno di concorso nel mantenimento della ex moglie a carico del marito. Rileva che la motivazione è contraddittoria perché se da un lato il Tribunale aveva ammesso che tra i coniugi esisteva certamente una disparità di reddito, dall'altro però non aveva considerato che la SI.ra con tutto il suo impegno non era riuscita a guadagnare più di Parte_1
1.100 euro al mese, non era proprietaria di immobili e viveva in una casa prestata dai genitori. Inoltre, il Tribunale aveva valutato solo il reddito da lavoro dipendente del
SI. pari a 39.500= euro, non considerando i redditi derivanti dell'attività CP_1
agricola: le proprietà immobiliari, né i cospicui risparmi di cui si era data prova nel giudizio di primo grado. Ed ancora il Tribunale non aveva considerato che ella, pur essendo diplomata figurista e pur avendo avuto numerose occasioni lavorative non aveva mai lavorato, sacrificando sé stessa per la famiglia e per adempiere la volontà del marito che aveva sempre sostenuto di essere in grado con le proprie entrate economiche di mantenere da solo la famiglia. Eccepisce di non avere instaurato una convivenza more uxorio con il sig. , il quale l'aveva solo aiutata in Parte_2
un momento di forte difficoltà economica prestandole una somma di denaro poi da lei
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restituita. Lamenta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che un conto cointestato con il sig. fosse significativo del fatto che vi era un progetto di Pt_2
vita insieme, in quanto questa era solo una supposizione del Collegio che tra l'altro non aveva nemmeno verificato che quel conto corrente cointestato era già stato chiuso il 13 settembre 2019. Lamenta infine che l'interpretazione del Tribunale sull'istruttoria fatta sia erronea e lacunosa non considerando che da essa è emerso che la moglie dopo 21 anni di matrimonio aveva dovuto lasciare la casa coniugale ed ogni suo avere in essa, che aveva sacrificato le proprie aspirazioni lavorative per dedicarsi alla famiglia non mettendo da parte alcunché per sé stessa, al contrario del marito che invece aveva un contro proprio sul quale era riuscito a mettere da parte ingenti somme di denaro.
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta la statuizione del Tribunale sulle spese di giudizio. Infatti, afferma che le domande proposte in primo grado non erano infondate, in quanto la sua situazione economica era di certo peggiore rispetto a quella del marito e nel caso in esame il riconoscimento dell'assegno divorzile assumeva una funzione perequativa e compensativa. Ritiene, dunque, che essendo fondate le domande proposte in primo grado la condanna alle spese deve essere riformata.
9.3. ha contestato quanto dedotto dall'appellante relativamente al Controparte_1
primo motivo di appello. Infatti, precisa che durate l'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio era stato evidenziato che egli anche dopo la separazione aveva sempre contribuito al mantenimento del figlio ed era sempre stato presente nella vita di
. D'altronde anche la signora interrogata sul punto, aveva Per_2 Parte_1
confermato che il padre versava la somma dovuta per il mantenimento, somma che tra l'altro era stata concordata dalle parti in sede del giudizio di separazione. In ogni caso evidenziava che, come affermato da controparte, aveva travato Per_2
un'occupazione lavorativa ed era quindi divenuto autonomo economicamente.
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Precisava poi che le circostanze dedotte dall'appellante in merito alle mansioni di casa da lei dedicate al figlio non trovavano pregio se si considera che anche il padre svolge le stesse funzioni per la figlia che convive con lui. Evidenzia poi che la Per_1
circostanza che l'un figlio ( ) sia divenuto economicamente autosufficiente non Per_2
comporta il venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore relativamente all'altro figlio che non ha ancora raggiunto l'indipendenza Per_1
economica; mentre la cessazione dell'obbligo di contribuzione paterna è compensato dalla compartecipazione alle spese del ménage familiare che , con una parte del Per_2
suo stipendio, dovrà ex se versare alla madre. Inoltre, specifica che mentre la sua situazione reddituale non ha subito modifiche rispetto al tempo della separazione, quella dell'appellante è invece migliorata, potendo ella contare su redditi propri, sull'aiuto di divenuto economicamente autonomo, oltre che sull'aiuto Per_2
economico del sig. con il quale ha instaurato un rapporto sentimentale Pt_2
stabile. Il contributo per la figlia, tra l'altro, era stato fissato nella misura minima, corrispondente al minimo vitale, ragione per cui l'esonero preteso dalla madre appare ancor più ingiustificato. Infine, l'appellato precisa che ad oggi la madre non ha mai versato né sta versando il contributo al mantenimento e quello per le spese straordinarie per la figlia così come stabilito in sentenza. Per_1
In relazione alla domanda di assegno divorzile, l'appellato evidenzia che il Tribunale si era espresso sul punto affermando che: “la disparità economica, tuttavia, non costituisce l'unico elemento da valutare, data la sopra descritta natura composita dell'assegno divorzile. In ogni caso ribadisce che mentre la propria situazione reddituale non era mutata rispetto al tempo della separazione, quello della Parte_1
aveva subito una modifica in melius. Evidenzia che egli è un operaio specializzato che guadagna € 2.700,00 al mese;
non percepisce redditi dall'attività agricola, in quanto l'azienda appartiene al fratello;
non vive in una grande casa, ma in un semplice appartamento ubicato in un contesto rurale;
è comproprietario di immobili pervenuti dalla successione paterna, in quota indivisa e che comportano soltanto dei
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costi; possiede da 14 anni la stessa autovettura, che ha un valore commerciale di €
3.000,00=; non è titolare di consistenti risparmi. La sig.ra guadagna € Parte_1
1.200,00= netti al mese (i suoi redditi sono in crescendo di € 11.827,00= nell'anno
2019, di € 16.674,00= nell'anno 2020 e di € 19.034,00= nell'anno 2021); non ha costi di abitazione, in quanto vive in una casa messale gratuitamente a disposizione dai suoi genitori, senza dover corrispondere alcun canone di locazione;
non ha mutui da pagare. Inoltre, precisa che quando la moglie era uscita dalla casa coniugale nel 2016 aveva portato con sé un libretto di risparmio di euro 11.000. Per ciò che concerne le aspirazioni lavorative della moglie che sarebbero state messe da parte dalla stessa per pensare alla famiglia e per volontà del marito, l'appellato evidenzia che anche dall'istruttoria compiuta in primo grado era emerso che ciò non corrispondeva al vero, in quanto era volontà della non trovare un'occupazione lavorativa in Parte_1
costanza di matrimonio.
In relazione, infine, al rapporto stabile e di convivenza che l'appellante aveva intrapreso con il sig. specifica che non solo era stato già reso Pt_2 CP_1
evidente nel primo grado di giudizio il loro stabile rapporto sentimentale, ma per di più erano emersi nuovi elementi che provavano inconfutabilmente la loro convivenza e l'aiuto economico che il sig. elargiva a favore della Pt_2 Parte_1
In merito alle spese di causa, infine, sottolinea ce il giudice di primo grado CP_1
non ha fatto altro che applicare la regola della soccombenza, nel caso in esame: era stata respinta la domanda della volta ad ottenere un aumento dell'assegno Parte_1
per il mantenimento del figlio;
era stata respinta la domanda della Per_2 Parte_1
volta ad ottenere un assegno divorzile;
era stata respinta la domanda della Parte_1
volta ad ottenere il pagamento della somma di € 50.000,00; ed era stata accolta la domanda del volta ad ottenere un assegno per il mantenimento della figlia CP_1
Per_1
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La Corte rileva anzitutto che il figlio, convivente con la madre, è divenuto economicamente indipendente e le parti sono concordi nel fatto che debba essere revocato l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio.
Tale assegno va revocato da settembre 2023, con irripetibilità di quanto eventualmente successivamente versato a tale titolo dal padre.
In relazione al concorso al mantenimento per la figlia da parte della madre, la Corte ritiene che la domanda debba essere accolta e quindi va revocato il contributo mensile di 200 euro posto a carico dell'appellante a decorrere dalla domanda in primo grado, con irripetibilità di quanto eventualmente successivamente già versato.
Si osserva infatti sia che la ragazza, pur essendo studentessa universitaria, è avviata al lavoro, sia pure in modo precario, e ora parrebbe fruire del sussidio di disoccupazione sia che la notevole sperequazione tra i redditi delle parti e il reddito assolutamente esigui della appellante comportano che le spese per la figlia (mantenimento e spese straordinarie) debbano essere a carico del padre con cui convive, apparendo equo che la madre si limiti a provvedere al mantenimento diretto quando la figlia starà presso di lei.
In relazione alla richiesta dell'assegno divorzile la Corte ritiene che ne ricorrano i presupposti.
E' dato accertato che il matrimonio è durato venti anni, che dalla unione sono nati due figli e che la signora non ha mai lavorato, occupandosi dei figli e Parte_1
della casa, ciò per una divisione di compiti e ruoli condivisa dai coniugi, come ha affermato lo stesso signor nel corso dell'interrogatorio e come si ritiene sia CP_1
avvenuto.
Va dato atto all'appellante di essersi data da fare dopo la separazione, tanto da riuscire a trovare un lavoro, peraltro poco remunerato, lavoro tardivo che, quindi, non le consentirà di accumulare una contribuzione idonea per una pensione.
Poiché la retribuzione si attesta su una media di 1100 euro mensili, data la evidente sperequazione tra le condizioni economico-reddituali delle parti la Corte ritiene che
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possano ravvisarsi anzitutto una minima componente assistenziale ma anche una componente perequativo-compensativa.
Il Tribunale motiva la negazione dell'assegno divorzile per il fatto che l'appellante avrebbe intrapreso una nuova relazione sentimentale.
Sul punto si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 32198/2021, che ha composto il conflitto relativo alla possibilità o meno di riconoscere l'assegno divorzile nel caso in cui il beneficiario abbia instaurato una nuova convivenza nel senso di famiglia di fatto, connotata da requisito di stabilità.
Da un lato è necessario che venga riconosciuta una nuova famiglia di fatto e, dall'altro, non viene comunque meno il diritto alla componente compensativa dell'assegno divorzile, quale “riconoscimento dell'apporto dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale”.
Nel caso di specie la Corte ritiene che neppure si sia raggiunta la prova della costituzione di una nuova famiglia di fatto con il signor pur potendosi Pt_2
affermare che vi è una relazione affettiva tra le parti, che comunque non convivono.
Il Tribunale ha valorizzato il fatto che era stato aperto un conto corrente comune, conto peraltro chiuso nel 2019. Sul punto l'appellante ha risposto affermando che era in difficoltà economiche e il signor le aveva fatto un prestito poi restituito, Pt_2
circostanza confermata da quest'ultimo che, sentito come testimone, aveva anche affermato che su quel conto veniva versato il canone di locazione di una sua inquilina.
Per quanto sia particolare la decisione di aver aperto un conto comune, la Corte ritiene comunque che, in assenza di altri, sia insufficiente per affermare che la signora abbia ricostituito una nuova famiglia con i caratteri di stabilità. Parte_1
Si richiamano in ogni caso i principi espressi dalla Suprema Corte.
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La Corte ritiene che, in relazione al quantum, non possa comunque essere accolta la richiesta dell'appellante, tenuto comunque conto della sua indipendenza economica, peraltro insufficiente.
Pertanto, si ritiene di determinare l'assegno divorzile in euro 200 mensili, somma che poco incide sull'equilibrio economico complessivo dell'appellato, anche considerato il venir meno del contributo materno per la figlia, posto che egli ha sempre corrisposto per il figlio la somma mensile di euro 400.
Valutate complessivamente le domande sia in primo che in secondo grado la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1932/2023 Parte_1 pubblicata in data 26.07.2023, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del
P.G. così provvede:
- REVOCA il contributo a carico di a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento del figlio a decorrere da settembre 2023, con irripetibilità Per_2 di quanto successivamente versato a tale titolo;
- REVOCA il contributo a carico di a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento della figlia a decorrere dalla domanda in primo grado, con Per_1 irripetibilità delle somme successivamente versate;
- PONE a carico di un assegno divorzile a favore di Controparte_1 Parte_1 pari a 200,00 euro mensili a decorrere dalla domanda in primo grado,
[...] Org_ somma rivalutabile annualmente secondo gli indici e dal corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 16.1.2024
Il Presidente Maria Grazia Domanico
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