Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 26/01/2023, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00226/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2022, proposto da
Sebastiano Licciardello, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.M.F.M.- Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati del Comune di Vittoria, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1235 in data 14 novembre 2017 n. 1235 della Corte di Appello di AN, Sezione Lavoro.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1235 in data 14 novembre 2017 n. 1235 della Corte di Appello di AN, Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato mediante avvenuto deposito in data 11 gennaio 2022 per temporanea assenza del destinatario e successivo invio della prescritta raccomandata in data 12 gennaio 2022 e la notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 21 febbraio 2018, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era ampiamente decorso - a prescindere dall’applicabilità nel caso di specie della relativa previsione - il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risulta che la parte intimata abbia adempiuto all’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto, dovendo ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, affinché provveda in via sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati del Comune di Vittoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame e del suo modesto importo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di AN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; 3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO