Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Il peculato militare è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente si appropria della cosa mobile (o del denaro) della P.A. di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, o dà ad essi una diversa destinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 19759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19759 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 658
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042796/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EO VI N. IL 06/04/1965;
avverso SENTENZA del 06/11/2007 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale militare in persona del Dott. Rosin, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Macari V. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 maggio 2007 il Tribunale militare di Roma, sezione seconda penale, dichiarava EN ME responsabile del reato di concorso in peculato militare e lo condannava alla pena di due anni di reclusione militare, mentre lo assolveva dal reato di concorso in forzata consegna pluriaggravata, perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle testimonianze di IE PA, SI ET, LE ET, LE Di AS, SA NU, CO ES. Dal complesso di queste prove emergeva che ME, nella sua qualità di maresciallo in servizio presso il magazzino vestiario del centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei in Sabaudia e di fiduciario del consegnatario, si era introdotto di sera, con un'auto privata, insieme con un estraneo alle forze armate, nel magazzino vestiario e si era appropriato di capi di abbigliamento appartenenti all'amministrazione militare, che erano lì custoditi e di cui egli aveva la materiale e giuridica disponibilità in ragione del suo ufficio, in quanto aveva la funzione amministrativa di assicurare la continuità delle operazioni inerenti alla gestione dei materiali e disponeva di una copia delle chiavi di accesso al magazzino stesso.
2. Con sentenza del 6 ottobre 2007 la Corte militare d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, previa concessione delle circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ritenuta, insieme alle circostanze attenuanti generiche già concesse, prevalenti sulle contestate aggravanti, riduceva la pena inflitta a mesi dieci e giorni venti di reclusione militare. Confermava, nel resto, la decisione di primo grado.
3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta: a) carenza della motivazione con riferimento alle deduzioni difensive e illogicità della stessa, tenuto conto del carattere non univoco degli elementi probatori acquisiti;
b) violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, da inquadrare come reato tentato e non consumato.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Con riguardo al primo motivo di ricorso il Collegio osserva che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, in quanto il discorso giustificativo della decisione risulta dotato di ineccepibile saldezza logica, essendo articolato su proposizioni e passaggi strettamente coordinati attraverso i quali si è sviluppato il tessuto argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato e la plausibilità delle conclusioni probatorie accolte: di talché, poiché il compito della Corte Suprema non consiste nell'accertare l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma nel controllare l'osservanza delle regole della logica che hanno presieduto lo sviluppo del ragionamento probatorio, la motivazione della sentenza resiste ai rilievi critici del ricorrente ed esce indenne dal sindacato di legittimità.
2. Con riferimento al secondo motivo di censura il Collegio osserva che il peculato militare è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente si appropria della cosa mobile (o del denaro) della pubblica amministrazione di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio o da ad essi una diversa destinazione. In relazione all'ipotesi appropriativa deve così individuarsi il luogo e il tempo dell'assunzione di un comportamento che manifesti la volontà di considerare la cosa come propria.
In applicazione di tali principi la censura formulata è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale correttamente sottolineato la piena disponibilità da parte dell'imputato del vestiario appartenente alla pubblica amministrazione e custodito nel magazzino di cui il materiale era stato incaricato sull'auto privata in uso al ME e, dunque, nella sua sfera di possesso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 200), al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008