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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di: AR IL, nata ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del Tribunale di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere DR NE;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso L’Avv. Alessandro Priori, con memoria, concludeva per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Roma annullava parzialmente il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri nella parte in cui aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca in relazione al reato di riciclaggio contestato in via provvisoria ad IL AR. Il sequestro era stato eseguito “per equivalente” sulla somma di euro 11.101,06 depositati sul conto corrente dell’indagata. Il Tribunale disponeva l’annullamento rilevando la carenza della Penale Sent. Sez. 2 Num. 3790 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/01/2026 2 motivazione del provvedimento genetico in ordine alla sussistenza del periculum in mora, basata solo sulla accertata inferiorità del patrimonio personale del AR rispetto alla entità del profitto lucrato. 2. Avverso tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, a mezzo del suo Sostituto, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.): richiedere da parte del Giudice per le indagini preliminari una valutazione ex ante sull'esito del provvedimento di sequestro, che solo in fase di esecuzione si configurava “per equivalente” significava confondere la motivazione giustificativa del vincolo con quella che concerne la sua esecuzione;
a ciò si aggiungerebbe che la motivazione che valorizzava ai fini della identificazione della sussistenza del periculum in mora l’“incapienza patrimoniale” dell’indagata rispetto alla entità del profitto era da ritenersi sufficiente tenuto conto sia del fatto che la dispersione del profitto indicava “in sé” il periculum sia del fatto che l’incapienza potrebbe essere stata preordinata;
si ribadiva che proprio il fatto che l'indagato sia sorpreso con la disponibilità di una somma inferiore al profitto lucrato evidenzierebbe il concreto ed attuale pericolo di dispersione;
2.2. violazione di legge e “vizio di motivazione”: la trasformazione della provvista, il suo occultamento, l’accertato ed incontestato ruolo di persona dedita al riciclaggio della AR sarebbero elementi che, illegittimamente, non sarebbero stati valutati dal Tribunale;
invero alle condotte di riciclaggio, funzionali all’occultamento della provvista illecita, avrebbe dovuto essere assegnato un valore anche per decifrare la sussistenza del contestato periculum in mora. Di contro, escludere la valenza sintomatica dell’incapienza patrimoniale nei casi in cui – come in quello in esame - la stessa sia espressione di una condotta “preordinata e complementare” ad un occultamento totale delle provviste illecite sarebbe illegittimo in quanto tale incapienza indicherebbe in modo autosufficiente la sussistenza non solo di una astratta capacità distrattiva del profitto, ma il suo concreto utilizzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 1.1.In via preliminare il Collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del 3 provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Nel caso in esame il pubblico ministero ha impugnato il provvedimento ritenendo “insufficiente” una motivazione, comunque “esistente” in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora;
il Tribunale ha esplicitamente ritenuto che l’incapienza patrimoniale dell’indagata non sia “da sola” sufficiente a far ritenere sussistente il pericolo cautelare. L’“esistenza” e non apparenza di tale motivazione, rende infondata l’impugnazione, che, come nel caso in esame, proprio quella motivazione contesta. Il Collegio ritiene, tuttavia, che l’incapienza patrimoniale dell’indagato sia un elemento potenzialmente indiziante della sussistenza del periculum di dispersione del profitto, sebbene lo stesso debba essere considerato unitariamente agli altri elementi di contesto e, segnatamente, alle caratteristiche della condotta per cui si procede ed alla personalità dell’indagato. Pertanto, l’affermazione secondo cui, per dimostrare la sussistenza del periculum, il provvedimento di sequestro preventivo anticipatorio della confisca, non può limitarsi a rilevare che la persona destinataria del vincolo abbia un patrimonio inferiore a quello confiscabile (in questo senso, in materia di sequestro anticipatorio della confisca allargata: Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 - 01) deve essere interpretata alla luce di quanto appena rilevato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il giorno 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DR NE LO TO
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso L’Avv. Alessandro Priori, con memoria, concludeva per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Roma annullava parzialmente il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri nella parte in cui aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca in relazione al reato di riciclaggio contestato in via provvisoria ad IL AR. Il sequestro era stato eseguito “per equivalente” sulla somma di euro 11.101,06 depositati sul conto corrente dell’indagata. Il Tribunale disponeva l’annullamento rilevando la carenza della Penale Sent. Sez. 2 Num. 3790 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/01/2026 2 motivazione del provvedimento genetico in ordine alla sussistenza del periculum in mora, basata solo sulla accertata inferiorità del patrimonio personale del AR rispetto alla entità del profitto lucrato. 2. Avverso tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, a mezzo del suo Sostituto, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.): richiedere da parte del Giudice per le indagini preliminari una valutazione ex ante sull'esito del provvedimento di sequestro, che solo in fase di esecuzione si configurava “per equivalente” significava confondere la motivazione giustificativa del vincolo con quella che concerne la sua esecuzione;
a ciò si aggiungerebbe che la motivazione che valorizzava ai fini della identificazione della sussistenza del periculum in mora l’“incapienza patrimoniale” dell’indagata rispetto alla entità del profitto era da ritenersi sufficiente tenuto conto sia del fatto che la dispersione del profitto indicava “in sé” il periculum sia del fatto che l’incapienza potrebbe essere stata preordinata;
si ribadiva che proprio il fatto che l'indagato sia sorpreso con la disponibilità di una somma inferiore al profitto lucrato evidenzierebbe il concreto ed attuale pericolo di dispersione;
2.2. violazione di legge e “vizio di motivazione”: la trasformazione della provvista, il suo occultamento, l’accertato ed incontestato ruolo di persona dedita al riciclaggio della AR sarebbero elementi che, illegittimamente, non sarebbero stati valutati dal Tribunale;
invero alle condotte di riciclaggio, funzionali all’occultamento della provvista illecita, avrebbe dovuto essere assegnato un valore anche per decifrare la sussistenza del contestato periculum in mora. Di contro, escludere la valenza sintomatica dell’incapienza patrimoniale nei casi in cui – come in quello in esame - la stessa sia espressione di una condotta “preordinata e complementare” ad un occultamento totale delle provviste illecite sarebbe illegittimo in quanto tale incapienza indicherebbe in modo autosufficiente la sussistenza non solo di una astratta capacità distrattiva del profitto, ma il suo concreto utilizzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 1.1.In via preliminare il Collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del 3 provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Nel caso in esame il pubblico ministero ha impugnato il provvedimento ritenendo “insufficiente” una motivazione, comunque “esistente” in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora;
il Tribunale ha esplicitamente ritenuto che l’incapienza patrimoniale dell’indagata non sia “da sola” sufficiente a far ritenere sussistente il pericolo cautelare. L’“esistenza” e non apparenza di tale motivazione, rende infondata l’impugnazione, che, come nel caso in esame, proprio quella motivazione contesta. Il Collegio ritiene, tuttavia, che l’incapienza patrimoniale dell’indagato sia un elemento potenzialmente indiziante della sussistenza del periculum di dispersione del profitto, sebbene lo stesso debba essere considerato unitariamente agli altri elementi di contesto e, segnatamente, alle caratteristiche della condotta per cui si procede ed alla personalità dell’indagato. Pertanto, l’affermazione secondo cui, per dimostrare la sussistenza del periculum, il provvedimento di sequestro preventivo anticipatorio della confisca, non può limitarsi a rilevare che la persona destinataria del vincolo abbia un patrimonio inferiore a quello confiscabile (in questo senso, in materia di sequestro anticipatorio della confisca allargata: Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 - 01) deve essere interpretata alla luce di quanto appena rilevato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il giorno 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DR NE LO TO