Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 13/02/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alfio Donzuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Calambrogio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione della chiesta misura cautelare,
-del provvedimento a firma del Responsabile del III Settore Risorse Finanziarie del Comune di Adrano, prot. n. 0045298 dell'11.11.2025, con il quale il Comune di Adrano, con riferimento al procedimento di decadenza avviato nei confronti controinteressato, ha disposto che “non appaiono sussistere i profili di violazione del divieto del cumulo di incarichi di cui all'art. 10 co.7 L.R. n. 3 del 2016, fatta salva la valutazione di nuove acquisizioni documentali”;
- della nota del 31 dicembre 2025 recante comunicazione di avvio del procedimento;
- di ogni atto presupposto e dell'intero procedimento che ha portato a tale provvedimento tra cui, per quanto di ragione, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 6.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SE AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 29 ottobre 2024 il Comune di Adrano pubblicava un avviso per la nomina del collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2024/2027, nel quale era, tra l’altro stabilito che “(…) l’Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016, così come sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016, e successivamente modificato dall’art. 39 comma 1 L.R. n. 16/2017 e dall’art. 8, comma 2 della L.R. 04/03/2021 n. 6, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti” e che tra i sorteggiati “ i primi tre estratti saranno nominati componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Adrano per il periodo 2025/2028 e i successivi n. 6 nominativi saranno, in ordine di sorteggio, nominati in caso di mancata accettazione della carica ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della stessa”.
Nella seduta consiliare del 6 febbraio 2025 si procedeva al sorteggio di 9 nominativi di cui “ i primi tre estratti saranno nominati componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Adrano per il periodo 2025/2028 e i successivi n. 6 nominativi saranno, in ordine di sorteggio, nominati in caso di mancata accettazione della carica ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della stessa ”. Quindi, con delibera di C.C. n. 4 del 6 febbraio 2025 veniva nominato il Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025/2028.
Con istanza del 27 giugno 2025, l’odierno ricorrente - estratto come quarto nominativo - formulava istanza di accesso agli atti al fine di verificare la correttezza del procedimento e con note del 2 e del 9 luglio 2025 rappresentava al Comune di Adrano che il dott. -OMISSIS- (terzo sorteggiato e nominato revisore) aveva reso una dichiarazione mendace in ordine al numero massimo di incarichi assunti (documentato da una serie di atti allegai all’istanza) e, pertanto, doveva essere escluso dalla procedura. Per tale ragione chiedeva l’annullamento in autotutela della nomina del controinteressato e il subentro quale professionista quarto sorteggiato.
Con nota del 30 settembre 2025, il Comune di Adrano comunicava all’odierno ricorrente di aver avviato il procedimento di decadenza per incompatibilità del dott. -OMISSIS- poiché da una prima istruttoria appariva sussistente il superamento del numero massimo di incarichi.
Con nota dell’11 novembre 2025, il Comune di Adrano comunicava che all’esito dell’istruttoria (comprensiva delle controdeduzioni del controinteressato, di una rettifica del Comune di Aragona e di ulteriori chiarimenti resi dal Comune di Novara di Sicilia circa le dimissioni rese dal dott. -OMISSIS- il 12 febbraio 2025) era emerso che alla data di accettazione dell’incarico e alla data di presentazione della domanda il Dott. -OMISSIS- ricopriva solo tre incarichi; pertanto, in mancanza di profili di violazione del divieto del cumulo di incarichi e fatta salva la valutazione di nuove acquisizioni documentali, disponeva la chiusura del procedimento.
Con nota del 18 novembre 2025, l’odierno ricorrente contestava la determinazione dell’ente e chiedeva l’annullamento in autotutela della nota dell’11 novembre 2025 di “ chiusura del procedimento” , depositando ulteriore documentazione mai trasmessa prima.
In riscontro, con nota del 26 novembre 2025, il Comune di Adrano comunicava di aver avviato un “secondo” procedimento di decadenza del dott. -OMISSIS- a seguito di nuove acquisizioni documentali.
Con nota del 28 novembre 2025 l’odierno ricorrente contestava la modalità “dilatoria e impropria” adottata dall’ente per procedere alla decadenza e diffidava l’ente all’annullamento in autotutela della determinazione di chiusura del “primo” procedimento di decadenza e a procedere alla nomina del soggetto quarto estratto.
In riscontro, con nota del 31 dicembre 2025, il Comune di Adrano comunicava i motivi ostativi all’accoglimento rappresentando che:
- “con riferimento all’adozione di atti obbligatori e vincolanti per legge afferenti la Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la S.V. non può essere qualificata quale controinteressato, intendendosi per tale il soggetto che può subire un pregiudizio dall’adozione del provvedimento finale;
- (…) i nominativi di riserva, di cui alla delibera di C.C. n. 4 del 06.02.2025, non costituiscono una graduatoria da cui attingere in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo dall’incarico di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti (…)” ma “sono stati estratti solo ed esclusivamente per le ipotesi di mancata accettazione della carica ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della stessa”;
- (…) pertanto, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 10, comma 3, della L.R. n. 3/2016 (…), a seguito della determinata decadenza del Dott. -OMISSIS-, comunque ed in ogni caso per l’individuazione del successivo componente del Collegio dovrà essere espletata la procedura prevista dalla normativa sopra citata ”.
Nella stessa nota l’ente invitata il destinatario a presentare osservazioni del cui eventuale mancato accoglimento sarebbe stato dato conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
2. Con il ricorso in esame, notificato in data 8 gennaio 2026, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della summenzionata comunicazione, del provvedimento prot. n. 45298 dell’11 novembre 2025 e di “ogni atto presupposto” tra cui la delibera di C.C. n. 4/2025 per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 3 della l.r. 10/91 (l. 241/90) in merito al difetto di motivazione del provvedimento con il quale è stato concluso l’avvio del procedimento. Violazione dell’art. 235, comma 3, lettera b), del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. Eccesso di potere ed erroneità manifesta. Il provvedimento impugnato non fornisce alcuna idonea motivazione e non dà conto dell’istruttoria eseguita, limitandosi ad affermare il possesso dei requisiti di legge da parte del dott. -OMISSIS- che, invece, secondo il ricorrente (v. pagg. 9-10) avrebbe svolto contemporaneamente l’incarico in 4 diversi comuni.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 7, della l.r. n 3/2016 e ss.mm.ii. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico del 29.10.2024.
3) Eccesso di potere, travisamento dei fatti, erronea rappresentazione della realtà, carenza di istruttoria, contraddittorietà, arbitrarietà. illogicità ed ingiustizia manifesta.
4) Violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 e del principio di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati dai suoi potenziali effetti sfavorevoli. Secondo la difesa di parte ricorrente il Comune di Adrano, dopo aver correttamente comunicato all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento “ di decadenza per incompatibilità del Dott. -OMISSIS- ”, non gli avrebbe consentito di partecipare “attivamente” alla fase istruttoria e “ di contribuire alla verifica dell’espletata istruttoria, men che meno di segnalare eventuali errori nella formazione del provvedimento impugnato” .
5) Violazione dell’art. 10, comma 3, della l.r. 3/2016. Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di autovincolo. Eccesso di potere e travisamento dei fatti.
Parte ricorrente afferma che il Comune di Adrano, con la nota del 31.12.2025 di preavviso di rigetto ex art. 10bis l. 241/90, paleserebbe un’interpretazione errata e strumentale dell’art. 10,comma 3° della l.r. 3/2016 e sostiene che l’indizione di un nuovo bando per “rinuncia o cessazione” si riferisca esclusivamente a vicende fisiologiche o sopravvenute durante il mandato di un revisore legittimamente nominato, mentre, nel caso in esame, la nomina del dott. -OMISSIS- sarebbe nulla sin dall’inizio.
6) Violazione dei diritti del ricorrente. Sviamento di potere. Con la nota del 31.12.2025 il Comune tenta di negare al rag. -OMISSIS- la qualità di soggetto interessato al procedimento, ma tale tesi, secondo il ricorrente, sarebbe errata, giacché lo stesso, quale quarto estratto (primo delle riserve), ha un interesse legittimo nella procedura di decadenza del dott. -OMISSIS- dato che la decadenza di quest’ultimo, produrrebbe l’automatica nomina quale componente del Collegio.
3. Con memoria depositata il 5 febbraio 2026, il ricorrente ha insistito nelle difese spiegate e nella richiesta di domanda cautelare sostenendo che “ essendo il primo estratto tra le c.d. “riserve” è il soggetto che sta subendo pregiudizio dalle errate determinazioni dell’Ente ”.
4. Il Comune di Adrano si è costituito in giudizio e dopo aver precisato in punto di fatto l’articolata e complessiva attività istruttoria compiuta (pagg.1-6 della memoria) ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della delibera di c.c. n. 4/2025, ritenuto dalla difesa dell’ente l’unico atto immediatamente lesivo per gli interessi del ricorrente. Il Comune di Adrano ha, altresì eccepito la carenza di interesse poiché l’eventuale dichiarazione di decadenza dell’odierno controinteressato rientrerebbe nell’ipotesi di cessazione dalla carica contemplata dall’art. 10 co. 3 della l.r. n. 3/2016, a rigore del quale “ Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dell’incarico medesimo ”. Infine, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa avverso il preavviso di rigetto del 31 dicembre 2025.
La difesa dell’ente ha, inoltre, controdedotto alle censure articolate in ricorso rilevando in sintesi che l’eventuale incompatibilità è ontologicamente diversa dalla mancata accettazione e dall’impossibilità di effettivo conferimento di cui all’art.10, comma 3° della l.r. 3/2016. Non sarebbe, inoltre, configurabile alcuna nullità del provvedimento di nomina del controinteressato poiché le ipotesi di nullità degli atti amministrativi sono quelle tassativamente contemplate dall’art. 21 septies della L. 241 del 1990; pertanto, anche ad accedere alla tesi ex adverso sostenuta, per la quale l’atto di nomina sarebbe viziato per la dichiarazione mendace resa in sede di accettazione e/o presentazione della domanda, si tratterebbe comunque di un’ipotesi di illegittimità che il ricorrente avrebbe dovuto fare valere, come detto, nel termine decadenziale di sessanta giorni.
5. Il controinteressato non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza camerale del 10 febbraio 2026, il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
7. In via preliminare il Collegio esamina le eccezioni di rito formulate dal Comune di Adrano.
7.1 È innanzitutto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso relativamente all’impugnazione della nota del 31 dicembre 2025 con la quale l’ente, riscontrando ulteriori richieste di autotutela dell’ente, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento delle richieste. Al riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa che qualifica il preavviso di rigetto in termini di atto endoprocedimentale, privo di autonoma e immediata lesività e, come tale, non è suscettibile di autonoma e immediata impugnazione ( cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2025, n. 5153; C.G.A. parere n. 466 del 27 novembre 2023; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 29 dicembre 2025, n. 3778; 7 ottobre 2025, n. 2866; sez. II, 23 gennaio 2025, n. 256; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II quater 30 luglio 2025, n. 15078; sez. I 24 marzo 2025, n. 5894). Nel caso in esame, la non definitività dell’atto emerge dal contenuto letterale della nota impugnata e trova conferma nelle difese (non contestate) dell’amministrazione che ha precisato che il “secondo” procedimento di autotutela (quello avviato il 26 novembre 2025) “ implicitamente annullante il provvedimento di chiusura del procedimento di decadenza precedentemente avviato nei confronti del controinteressato (e oggetto anch’esso di impugnativa) si fonda su elementi differenti dal primo procedimento di decadenza …ed è attualmente in itinere essendo stata sottoposta la sua conclusione all’attenzione del Consiglio Comunale”.
7.2 La difesa dell’ente ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della delibera di C.C. del 6 febbraio 2025 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti rispetto alla quale, nella discussione in camera di consiglio, la parte ricorrente ha replicato sostenendo di aver, in ogni caso, tempestivamente impugnato la nota dell’11 novembre 2025 recante l’archiviazione del “primo” procedimento di annullamento della nomina del controinteressato.
L’eccezione è fondata.
7.2.1 Va, in primo luogo, osservato che le contestazioni di parte ricorrente investono sostanzialmente il mancato rispetto del requisito del limite quantitativo di 4 incarichi - richiesto dall’art. 10, comma 7 della l.r. 3/2016 e dall’avviso di selezione (art. 1 lett. A-d) - sicché la domanda di annullamento della nomina del controinteressato (e la conseguente richiesta di “scorrimento” dell’elenco dei sorteggiati) doveva essere tempestivamente rivolta avverso la citata delibera di C.C. n. 4/2025 (e alla presupposta proposta di delibera n. 30 del 4 febbraio 2025); tale atto è di per sé munito di autonoma lesività, in quanto per mezzo di esso il Consiglio comunale - preso atto dell’istruttoria dell’ufficio circa la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti ammessi al sorteggio - ha proceduto all’estrazione dei 3 componenti del collegio dei revisori, procedendo alla nomina, tra gli altri, dell’odierno controinteressato.
7.2.2 Inoltre, anche a voler ritenere che, nello specifico caso in esame, gli ipotizzati profili di illegittimità della partecipazione del controinteressato al sorteggio non fossero immediatamente evincibili dai suddetti provvedimenti, la conoscenza legale del provvedimento amministrativo lesivo conseguente alla sua pubblicazione imponeva all’interessato il tempestivo esercizio del diritto di accesso, stante l’inammissibilità di dilazionare il termine di impugnazione attraverso la tardiva proposizione della domanda di accesso documentale. Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma che chi intende impugnare un provvedimento che considera lesivo ha l’onere di attivarsi prontamente con l’istituto dell’accesso agli atti e che il tardivo esercizio del diritto di accesso è inidoneo a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine d’impugnativa, in quanto lesivo del principio di stabilità dei rapporti giuridici e dell'affidamento dei soggetti che beneficiano del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2024, n.6996; 6 maggio 2021, n. 3556; sez. II, 20 febbraio 2024 n. 1696; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 4 febbraio 2026, n. 351; sez. V, 24 novembre 2025, n. 3346; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 23 ottobre 2025, n. 3385; T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 settembre 2025, n. 715; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II bis, 8 aprile 2025, n. 6979; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 28 aprile 2023, n. 2597).
7.2.3 Fermo quanto sopra osservato e rilevato che la domanda di accesso agli atti è stata nel concreto presentata solo il 27 giugno 2025 e che, quindi, il descritto onere di diligenza non risulta assolto dal ricorrente, risulta dirimente la circostanza che, alla data del 2 luglio 2025 (v. richiesta di annullamento in autotutela depositata in atti), il ricorrente avesse effettiva conoscenza dei ritenuti profili di illegittimità della nomina, sicché la delibera di C.C. n. 4/2025 doveva essere, al più tardi, impugnata entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal 2 luglio 2025; ne consegue che il ricorso in esame, notificato solo in data 8 gennaio 2026 risulta evidentemente tardivo.
7.2.4 A conclusioni diverse non può condurre la tempestiva impugnazione del provvedimento di archiviazione del procedimento di autotutela dell’11 novembre 2025, poiché a fronte di un atto amministrativo lesivo non tempestivamente impugnato non è consentito al privato di eludere il prescritto termine decadenziale introducendo le censure attraverso il meccanismo dell'impugnazione del diniego di autotutela, anche sotto forma di archiviazione di un procedimento di autotutela già avviato. Tale principio si fonda sull'esigenza di stabilità dei rapporti giuridici e sulla perentorietà dei termini di decadenza previsti per l'impugnazione degli atti amministrativi, che non possono essere elusi attraverso la richiesta di riesame dell'atto inoppugnabile, tenuto anche conto della natura essenzialmente discrezionale dell’esercizio del potere di autotutela anche in ordine alla ricorrenza dei relativi presupposti. (cfr. tra le tante: C.G.A 8 luglio 2024, n. 505 e giurisprudenza ivi richiamata; 24 febbraio 2024, n. 324; parere n. 257 del 3 settembre 2018; Cons. Stato, sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9235; 22 aprile 2025, n. 3480; sez. III, 6 febbraio 2025, n. 324; T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. I, 5 febbraio 2026, n. 218; T.A.R. Lazio - Roma, sez. V quater, 23 dicembre 2025, n. 23601; 11 novembre 2025, n. 20030; sez. II bis 24 febbraio 2025, n. 4034; sez. I bis, 4 febbraio 2025, n. 2583).
7.3 Va, infine, aggiunto che anche volendo prescindere dai consistenti profili di inammissibilità del ricorso già esaminati è, in ogni caso, fondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata dalla difesa del Comune di Adrano sul rilievo che l’eventuale decadenza del controinteressato conseguente a determinazioni in autotutela dell’ente determinerebbe, ai sensi dell’art. 10, comma 3° della l.r. n. 3/2016, l’emanazione di un nuovo avviso pubblico e non lo scorrimento del nominativo chiesto dal ricorrente che, invece opererebbe – secondo quanto previso dalla delibera di C.C. n. 4/2025 solo in caso di “ mancata accettazione ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della caric a”.
7.3.1 La questione – che peraltro interseca anche il merito di due dei motivi di ricorso – va risolta alla luce del dato normativo costituito dall’art. 10, comma 3, della l.r. n. 3/2016, in base al quale “ Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo ” e dal successivo comma 7° in base al quale “ Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale ”.
Ne consegue che l’eventuale accertamento del mancato rispetto - da parte del controinteressato già nominato nel collegio dei revisori con delibera di C.C. n. 4/2025 - comporterebbe l’annullamento della nomina e la conseguente cessazione dall’incarico di un componente che, in base alla norma richiamata, impone l’avvio di un nuovo procedimento di selezione, senza che possa operare l’auspicato “scorrimento” in favore dell’odierno ricorrente.
7.3.2 E’ vero che la delibera di C.C. n. 4/2025 aveva previsto l’estrazione di ulteriori 6 candidati da nominare in caso di “ mancata accettazione della carica ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di conferimento della stessa ”, ma si tratta di una previsione che, in un’ottica di ottimizzazione del procedimento di sorteggio e nomina, appare finalizzata solo all’individuazione di un numero maggiore di componenti per ovviare, nell’immediatezza e contestualità della procedura all’eventuale impossibilità di nomina del Collegio, ma che non consente la formazione di alcuna “graduatoria” da cui attingere in futuro in caso di sostituzione dei componenti, trattandosi di evenienza che, oltre a non essere stata indicata nell’avviso pubblico di selezione, si pone in contrasto con l’espressa indicazione di legge che richiede l’indizione di un nuovo avviso nel caso di “ cessazione per qualsiasi causa dall’incarico di revisore” (cfr. in termini T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 21 gennaio 2020, n. 178).
Pertanto, dall’eventuale annullamento della nomina o dalla decadenza dall’incarico del controinteressato, il ricorrente non potrebbe conseguire il risultato utile richiesto (nomina quale quarto dei sorteggiati) con conseguente inammissibilità del ricorso (anche) per difetto di interesse.
8. In conclusione, per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza tra le parti costituite secondo la liquidazione operata in dispositivo tenuto anche conto della definizione della controversia in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Adrano che liquida in complessivi € 1300,00 (milletrecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del controinteressato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN RO, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE AN RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.