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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. CE GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 3198/2024 R.G.A.C. tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Saverio Viscomi;
ricorrente e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente nonché
, con sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Daniela P.IVA_3
De Paoli;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020249006635872/000, notificata il
05.12.2024, ha proposto opposizione avverso tale atto ed i sottostanti seguenti avvisi di addebito
: CP_3
1) avviso di addebito n. 33020170000612432000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 980,28, a titolo di sanzioni civili dovute alla gestione speciale artigiani per il 3° TRIM. 2015 e 1° e 2° TRIM. 2016, nonché contributi fissi IVS e relative sanzioni civili per il 4° TRIM. 2016, notificato con raccomandata a. r. in data 28.09.2017;
2) avviso di addebito n. 33020180001059522000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.008,52, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per il 1°, 2° e 3°
TRIM. 2017 e relative sanzioni civili nonché sanzioni civili riferite al 2° TRIM. 2016, notificato con raccomandata a. r. in data 11.07.2018;
3) avviso di addebito n. 33020180002519521000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.008,89, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per il 4° TRIM.
2017 e 1° TRIM. 2018 e relative sanzioni civili, notificato con raccomandata a. r. in data 08.01.2019;
4) avviso di addebito n. 330201900000532536000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.042,04 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per il 2° e 3° TRIM.
2018 e relative sanzioni civili, notificato con raccomandata a. r. in data 16.07.2019;
5) avviso di addebito n. 33020190001900747000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.701,04, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per il 4° TRIM.
2018 e 1° TRIM. 2019 e relative sanzioni civili, notificato con raccomandata a. r. in data 16.12.2019.
Ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito ed ha eccepito, comunque, la prescrizione dei crediti invocati dall' . CP_3
Si sono costituiti l' e l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestando CP_3 CP_4 la fondatezza della domanda.
L'opposizione va respinta.
L' ha fornito la prova della ritualità della notifica a parte opponente degli avvisi di addebito CP_3 sottesi all'impugnato atto di intimazione (cfr. all. nn. da 2 a 6.1 fascicolo ), sicché, non essendo CP_3 stati detti titoli opposti nei termini perentori di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999 (per il quale il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento/avviso di addebito, con la conseguenza che l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del titolo), è preclusa ogni questione sulla ritualità formale del procedimento della sua emissione, nonché sulla regolarità della relativa notifica.
L'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n.
46, tale essendo quella volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito previdenziale azionato. Ma, contrariamente all'assunto di parte attrice, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi è prova in atti che il concessionario della riscossione, in relazione agli avvisi di addebito di cui ai nn.
1, 2 e 3 della superiore elencazione, le ha notificato, in data 05.09.2019, preavviso di fermo n.
03080201900006024000, e, con riguardo a tutti gli opposti avvisi di addebito, le ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto della odierna impugnazione.
Inoltre, va considerato il periodo di sospensione legale (COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal
23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, complessivamente pari a 311 giorni, come CP_ da Circolare n. 126/2021).
Pertanto, computando tale periodo di sospensione del termine prescrizionale pari a giorni 311, si rileva che, quanto agli avvisi di addebito nn. 1, 2 e 3 del superiore elenco, non risulta decorso un quinquennio tra la notifica a parte opponente del preavviso di fermo n. 03080201900006024000, avvenuta in data 05.09.2019 e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento n.
03020249006635872/000, avvenuta il 05.12.2024; e, quanto agli avvisi di addebito nn. 4 e 5, non risulta decorso un quinquennio tra la loro notifica a parte opponente eseguita, rispettivamente, il
16.07.2019 ed il 16.12.2019 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020249006635872/000, avvenuta il 05.12.2024, contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
I crediti vantati dall' , per come riportati nei suddetti avvisi di addebito, devono allora ritenersi CP_3 accertati quanto ad esistenza ed esigibilità.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, con distrazione, quanto ad , in favore del suo procuratore antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 1.200,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione, quanto ad
[...]
, in favore del suo procuratore antistatario. Controparte_2
Catanzaro, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
CE GO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. CE GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 3198/2024 R.G.A.C. tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Saverio Viscomi;
ricorrente e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente nonché
, con sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Daniela P.IVA_3
De Paoli;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020249006635872/000, notificata il
05.12.2024, ha proposto opposizione avverso tale atto ed i sottostanti seguenti avvisi di addebito
: CP_3
1) avviso di addebito n. 33020170000612432000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 980,28, a titolo di sanzioni civili dovute alla gestione speciale artigiani per il 3° TRIM. 2015 e 1° e 2° TRIM. 2016, nonché contributi fissi IVS e relative sanzioni civili per il 4° TRIM. 2016, notificato con raccomandata a. r. in data 28.09.2017;
2) avviso di addebito n. 33020180001059522000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.008,52, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per il 1°, 2° e 3°
TRIM. 2017 e relative sanzioni civili nonché sanzioni civili riferite al 2° TRIM. 2016, notificato con raccomandata a. r. in data 11.07.2018;
3) avviso di addebito n. 33020180002519521000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.008,89, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per il 4° TRIM.
2017 e 1° TRIM. 2018 e relative sanzioni civili, notificato con raccomandata a. r. in data 08.01.2019;
4) avviso di addebito n. 330201900000532536000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 2.042,04 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per il 2° e 3° TRIM.
2018 e relative sanzioni civili, notificato con raccomandata a. r. in data 16.07.2019;
5) avviso di addebito n. 33020190001900747000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.701,04, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione speciale artigiani per il 4° TRIM.
2018 e 1° TRIM. 2019 e relative sanzioni civili, notificato con raccomandata a. r. in data 16.12.2019.
Ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito ed ha eccepito, comunque, la prescrizione dei crediti invocati dall' . CP_3
Si sono costituiti l' e l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestando CP_3 CP_4 la fondatezza della domanda.
L'opposizione va respinta.
L' ha fornito la prova della ritualità della notifica a parte opponente degli avvisi di addebito CP_3 sottesi all'impugnato atto di intimazione (cfr. all. nn. da 2 a 6.1 fascicolo ), sicché, non essendo CP_3 stati detti titoli opposti nei termini perentori di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999 (per il quale il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento/avviso di addebito, con la conseguenza che l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del titolo), è preclusa ogni questione sulla ritualità formale del procedimento della sua emissione, nonché sulla regolarità della relativa notifica.
L'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n.
46, tale essendo quella volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito previdenziale azionato. Ma, contrariamente all'assunto di parte attrice, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi è prova in atti che il concessionario della riscossione, in relazione agli avvisi di addebito di cui ai nn.
1, 2 e 3 della superiore elencazione, le ha notificato, in data 05.09.2019, preavviso di fermo n.
03080201900006024000, e, con riguardo a tutti gli opposti avvisi di addebito, le ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto della odierna impugnazione.
Inoltre, va considerato il periodo di sospensione legale (COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal
23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, complessivamente pari a 311 giorni, come CP_ da Circolare n. 126/2021).
Pertanto, computando tale periodo di sospensione del termine prescrizionale pari a giorni 311, si rileva che, quanto agli avvisi di addebito nn. 1, 2 e 3 del superiore elenco, non risulta decorso un quinquennio tra la notifica a parte opponente del preavviso di fermo n. 03080201900006024000, avvenuta in data 05.09.2019 e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento n.
03020249006635872/000, avvenuta il 05.12.2024; e, quanto agli avvisi di addebito nn. 4 e 5, non risulta decorso un quinquennio tra la loro notifica a parte opponente eseguita, rispettivamente, il
16.07.2019 ed il 16.12.2019 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020249006635872/000, avvenuta il 05.12.2024, contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
I crediti vantati dall' , per come riportati nei suddetti avvisi di addebito, devono allora ritenersi CP_3 accertati quanto ad esistenza ed esigibilità.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, con distrazione, quanto ad , in favore del suo procuratore antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 1.200,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione, quanto ad
[...]
, in favore del suo procuratore antistatario. Controparte_2
Catanzaro, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
CE GO