Articolo 7 della Legge 10 agosto 1950, n. 602
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 settembre 1950
Art. 7.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1950-51, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 3 settembre 1950