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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IS GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1243/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1757/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 12/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP010804521/2018 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP010804517/2018 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804330/2019 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804337/2019 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO EDIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con sentenza n. 1757/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari –
Sezione 10 depositata il 12 novembre 2021, il giudice di prime cure, previa riunione dei ricorsi per
Ricorrente_1connessione oggettiva e soggettiva, rigettava i ricorsi proposti dal sig. avverso plurimi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari e relativi ai periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014. Condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.
2.In particolare, il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento n. TVP010804517/2018
(anno 2012) e n. TVP010804521/2018 (anno 2014), nonché i successivi avvisi di accertamento integrativi n. TVF010804330/2019 (anno 2012), n. TVF010804337/2019 (anno 2013) e n.
TVF010804365/2019 (anno 2014), emessi ai sensi degli articoli 41-bis e 43 del d.P.R. n. 600/1973.
Tali atti traevano origine dagli accertamenti effettuati nei confronti della società Società_1“
s.r.l.”, società a ristretta base partecipativa, della quale il sig. Ricorrente_1 era socio al 50% e ritenuto dall'Ufficio anche amministratore di fatto, con conseguente imputazione pro quota al medesimo degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
3.La Commissione Tributaria Provinciale, rigettate tutte le eccezioni sollevate dal contribuente – tra cui anche quelle relative alla dedotta decadenza del potere accertativo, alla illegittimità degli accertamenti integrativi, alla violazione del contraddittorio, alla carenza di motivazione degli atti impositivi e alla contestata imputazione dei redditi in capo al socio – riteneva del tutto legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria e rigettava integralmente i ricorsi riuniti.
4.Avverso tale sentenza il sig. Ricorrente_1 ha proposto atto di appello, chiedendo la riforma integrale della decisione di primo grado, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con l'atto di gravame, l'appellante ha dedotto, in via preliminare, la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, lamentando una presunta omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e difetto di motivazione. Nel merito, ha reiterato le censure già formulate in primo grado, ribadendo la dedotta decadenza dei termini di accertamento, illegittimità degli accertamenti integrativi emessi ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonché l'insussistenza della contestata qualifica di amministratore di fatto, e relativa illegittima imputazione al socio degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
5.Si è costituita ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Bari, depositando analitiche controdeduzioni, con le quali ha eccepito l'infondatezza dell'appello richiedendone il rigetto. L'Ufficio,
Società_1in particolare ha evidenziato, che gli accertamenti emessi nei confronti della società
s.r.l. “non fossero stati impugnati” e pertanto resisi definitivi. Con conseguente inammissibilità delle doglianze dell'appellante svolte circa il merito degli accertamenti in capo all'Ente societario. Ha sostenuto, inoltre, l'ufficio la piena legittimità degli accertamenti integrativi emessi nei confronti del socio, in quanto fondati per effetto di nuovi elementi sopravvenuti ed emersi a seguito dell'attività di verifica. Concludeva per la correttezza dell'utilizzo delle presunzioni gravi, precisi e concordanti di distribuzione pro quota degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, non contestati
Società_1dalla società (breviter) attinta dagli atti impositivi.
6.Parte appellante, con nota di deposito documentale del 14 gennaio 2026, ha versato comunque nel fascicolo di causa copia di “sentenza di assoluzione penale” a vario titolo in favore del contribuente
Ricorrente_1 per i reati di cui agli articoli 5 e 10 del Dlgs 74/00, in uno a successive ulteriori memorie illustrative/difensive. Il difensore si è dichiarato distrattario.
MOTIVAZIONE 7.Come da puntuale esposizione in fatto ut supra, e dall'esame degli atti tutti del fascicolo, questa
Corte ritiene in effetti che il primo giudice non abbia fatto buon governo delle regole in subiecta materia, sicché in riforma dell'impugnata sentenza l'appello va accolto in quanto fondato, come di seguito.
8.Dal citato riscontro e analisi degli atti evincesi (assorbite ulteriori eccezioni) che i capisaldi della decisione del primo giudice (per il rigetto dei ricorsi) consistono:
- nell'aver considerato che per gli anni 2012,2013,2014 erano state riscontrate nei confronti della
Società_1“ ” asserite violazioni che lambivano anche aspetti di natura penale (cfr. PVC PA
G.di F. Gioia del Colle);
- che tale riscontro legittimava (proprio ex art. 41/bis) l'accertamento di maggiori utili extracontabili
Ricorrente_1decisamente attribuibili al “ ”;
- nell'aver sostenuto che essendo risultato il Ricorrente_1 rimasto “socio” (per gli anni 2012-2013-2014) della Società_1 era (per ciò stesso) in grado ex se di contestare e difendersi “nel merito” dell'accertamento (pag. 6 2° capoverso) svolto nei confronti della società ritenuto “che gli accertamenti provengono da un PVC che ha analizzato poste bancarie non giustificate”(??);
- si sostiene anche (pag. 7 sentenza CTP) che il 18/04/2019 era stato ritualmente notificato PVC cui però non ha fatto seguito il deposito di osservazioni di sorta, sicché la censura del mancato contraddittorio andava rigettato;
- il citato primo giudice giustifica anche l'utilizzo legittimo da parte del Fisco “del raddoppio dei termini
“per emettere l'atto impositivo in quanto, indipendentemente dalla rilevazione temporale della notizia criminis, essa Commissione era ex se in grado di verificare il superamento delle soglie previste dal
D.Lgs. 74/2000 ai fini del concretarsi o meno dei reati ipotizzati.!!
9.Quanto infine alla eccepita doglianza del contribuente circa l'illegittima applicazione dell'art. 41/bis
Ricorrente_1DPR 600/73 in capo al la CTP ha ritenuto che quando si è in presenza di un PVC (seppure
Società_1elevato nei confronti di “un soggetto terzo” nella fattispecie ) il PVC costituisce elemento dotato di “certezza probatoria”. E quindi il Ricorrente_1, aveva il diritto (??) di poter conoscere tutti gli elementi che avrebbero potuto nuocere indirettamente alla lesione della propria situazione personale patrimoniale(??).
10.Il percorso logico-giuridico del primo giudice e le argomentazioni svolte meritano decisa quanto ineludibile censura e cassazione.
La Corte ha potuto rilevare che dalla analisi dei fatti e degli atti del fascicolo di causa emergono le seguenti inconfutabili circostanze/eventi:
Ricorrente_1- l'addebito inammissibile, (quanto contra legem e inaudito), al di non aver prodotto nel
Società_1 Ricorrente_12018/2019 documenti contabili della società (pur non essendo il più socio addirittura ante settembre del 2014). Onere/adempimento cui, invece, erano obbligati gli amministratori pro-tempore (e vieppiù un NON SOCIO);
- l'aver riconosciuto illegittimamente in capo all'ufficio, in violazione cioè dell'ordinamento positivo in parte qua, (ovvero in subiecta) materia l'emissione di atti impositivi (2012/2014) ex art 41/Bis DPR
600/73, malgrado la totale “assenza di elementi certi e vieppiù diretti” come previsto dalla norma
Ricorrente_1positiva nei confronti del . Cui sono stati invece attribuiti “presuntivamente redditi indirettamente
Società_1percepiti”, in base peraltro ad ulteriori presunzioni già poste in capo alla società (nei cui confronti sebbene ininfluente ai fini del presente giudizio nemmeno è risultato depositato in atti prova alcuna delle dedotte attività istruttorie svolte e prove presuntive.
11.In definitiva, il totale sovvertimento delle tassative regole in materia, da parte del primo giudice (in adesione al comportamento della P.A.), determinano l'inesorabile nullità degli atti accertativi e la riforma integrale dell'impugnata sentenza.
Rigettate, conseguentemente, le controdeduzioni dell'Ente impositore, questa Corte rileva ancora ulteriori profili di illegittimità degli atti impositivi e l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal primo giudice.
12.Ovvero, quanto all'utilizzo del raddoppio dei termini, malgrado la sussistenza di giurisprudenza di merito ondivaga, è indubbio che del raddoppio dei termini non poteva l'ufficio avvalersene (al di là della circostanza che la denuncia non risulta mai allegata all'atto impositivo e vieppiù mai conosciuta Ricorrente_1dal ), perché emessa nei confronti di soggetti non coinvolti nelle vicende addebitate alla
Società Società_1, oltre al fatto che la verifica (PVC) da cui traggono origine le contestazioni nei confronti del Ricorrente_1 risalgono al 18/04/2019 mentre, in violazione di legge, la N.C., (in violazione cioè dell'art.331 cpp e del D.Lgs. 128/2015), sarebbe stata ipotizzata soltanto otto mesi dopo (e nemmeno entro i termini ex art. 347 c.p.p.). E comunque l'A.E. non ha adeguatamente informato e documentato nemmeno la tempestività/sussistenza della Notizia Criminis.
13.Tanto che, ex art 361 c.p., il contribuente ha dovuto subire illegittimamente anche gli effetti dilatori ut supra. In definitiva appare chiaro il carattere strumentale della (tardiva) trasmissione N.C. che a questa Corte appare come presunto indizio di “abuso dello strumento penale”, al fine cioè di poter legittimare “ex post” una pretesa tributaria.
14.Aggiungasi che nemmeno risulta in atti il processo verbale di accertamento, nei confronti del
Ricorrente_1, obbligatorio ex art. 24 L. n.4/1929. Sì da concedergli il legittimo esercizio del diritto di difesa.
15.Profili e violazioni, questi ultimi, che comportano ulteriormente la declaratoria totale infondatezza della decisione del primo giudice e per gli effetti la nullità degli atti impositivi.
16.Quanto alla doglianza svolta dall'appellante in ordine alla violazione del diritto al contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000 anche tale censura è risultata nei fatti fondata. Invero, quanto alla paventata,
Ricorrente_1ingiustificata possibilità affermata dal primo giudice di difendersi, il , nei fatti, non era più socio da circa cinque anni prima. Invero, l'ufficio nella fattispecie ha (sic et simpliciter), ritenuto legittimo giustificare gli atti accertativi in quanto il ricorrente Ricorrente_1 era stato invitato infondatamente a giustificare le operazioni bancarie di terzi ovvero della società Società_1 (??).
17.In disparte la circostanza che tali eventi peraltro non risultano affatto risultanti da elementi dotati di certezza incontrovertibile (cfr. pag.12 Appello).
Il contribuente seppure non tenuto/obbligato, ragionevolmente, ha evidenziato anche che la società
Società_1 (i.e. per mera dialettica di ragionevolezza) gestore di un “supermercato” avrebbe usufruito di un ricarico (indimostrato, quanto irragionevole e al di fuori di ogni logica di mercato (cfr. ISTAT
Camera di Commercio/Studi di settore in sede di start up) per oltre il 43% sin dall'inizio della propria attività, nell'ottobre 2012. Da tanto la P.A. fa poi conseguire illegittimamente addirittura la sostanziale sovrapponibilità dei ricavi realizzati con il reddito realizzato in palese violazione dell'art.53
Costituzione.
18.Insomma, senza tener conto alcuno che pure nella irragionevole ipotesi che tali asseriti maggiori ricavi presunti fossero stati realizzati dal supermercato giammai gli stessi (ex se) costituiscono sic et simpliciter utili/redditi di impresa. Del pari è totalmente assente qualsivoglia prova, (sia pure indiziaria), che i movimenti bancari dei singoli soci fossero di fatto attribuibili alla movimentazione
Società_1bancaria e gestione commerciale della .
L'assurdità di tale condotta irragionevole (e non confortata da alcun elemento legale), e in particolare
NON ossequiosa degli artt. 3 e 53 Costituzione da parte dell'ufficio, inducono questa Corte a dover dichiarare ineludibilmente la nullità degli atti impositivi e la riforma totale della decisione del primo giudice.
19.Assorbite ulteriori eccezioni, si annota ancora, quanto alla violazione del diritto al contraddittorio,
(vds. Sub pag.16) la Corte osserva che l'ordinamento dell'Unione europea è richiamato espressamente dall'art.97, comma 1, della Costituzione, e devesi assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione fondamentalmente nei medesimi termini “stabiliti dall'art.41 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Qui si prevede, invero, che “ogni persona ha diritto
a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione”. Anche dal punto di vista lessicale, insomma, è evidente la prossimità tra le due disposizioni, chiaramente portatore dei medesimi valori.
Ma se così è, ed appare difficile contestarlo, non si comprende come sia possibile escludere dalla buona amministrazione e dal giusto provvedimento voluti dall'art. 97 della Costituzione, il diritto al contraddittorio lamentato dal contribuente e cioè “il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, (art. 41 C. dei Diritti). 20.In conclusione definitivamente pronunciandosi, questa Corte ritiene doversi accogliere integralmente l'appello del Ricorrente_1, in totale riforma dell'impugnata sentenza. Liquidarsi le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie l'appello in quanto fondato. Condanna l'appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive € 3.500,00, oltre accessori quanto al primo grado ed in complessive
€ 4.500,00, oltre accessori quanto al grado di appello, in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Bari, 11 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AC AR AN UL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IS GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1243/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1757/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 12/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP010804521/2018 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP010804517/2018 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804330/2019 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010804337/2019 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO EDIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con sentenza n. 1757/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari –
Sezione 10 depositata il 12 novembre 2021, il giudice di prime cure, previa riunione dei ricorsi per
Ricorrente_1connessione oggettiva e soggettiva, rigettava i ricorsi proposti dal sig. avverso plurimi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari e relativi ai periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014. Condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.
2.In particolare, il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento n. TVP010804517/2018
(anno 2012) e n. TVP010804521/2018 (anno 2014), nonché i successivi avvisi di accertamento integrativi n. TVF010804330/2019 (anno 2012), n. TVF010804337/2019 (anno 2013) e n.
TVF010804365/2019 (anno 2014), emessi ai sensi degli articoli 41-bis e 43 del d.P.R. n. 600/1973.
Tali atti traevano origine dagli accertamenti effettuati nei confronti della società Società_1“
s.r.l.”, società a ristretta base partecipativa, della quale il sig. Ricorrente_1 era socio al 50% e ritenuto dall'Ufficio anche amministratore di fatto, con conseguente imputazione pro quota al medesimo degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
3.La Commissione Tributaria Provinciale, rigettate tutte le eccezioni sollevate dal contribuente – tra cui anche quelle relative alla dedotta decadenza del potere accertativo, alla illegittimità degli accertamenti integrativi, alla violazione del contraddittorio, alla carenza di motivazione degli atti impositivi e alla contestata imputazione dei redditi in capo al socio – riteneva del tutto legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria e rigettava integralmente i ricorsi riuniti.
4.Avverso tale sentenza il sig. Ricorrente_1 ha proposto atto di appello, chiedendo la riforma integrale della decisione di primo grado, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con l'atto di gravame, l'appellante ha dedotto, in via preliminare, la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, lamentando una presunta omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e difetto di motivazione. Nel merito, ha reiterato le censure già formulate in primo grado, ribadendo la dedotta decadenza dei termini di accertamento, illegittimità degli accertamenti integrativi emessi ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonché l'insussistenza della contestata qualifica di amministratore di fatto, e relativa illegittima imputazione al socio degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
5.Si è costituita ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Bari, depositando analitiche controdeduzioni, con le quali ha eccepito l'infondatezza dell'appello richiedendone il rigetto. L'Ufficio,
Società_1in particolare ha evidenziato, che gli accertamenti emessi nei confronti della società
s.r.l. “non fossero stati impugnati” e pertanto resisi definitivi. Con conseguente inammissibilità delle doglianze dell'appellante svolte circa il merito degli accertamenti in capo all'Ente societario. Ha sostenuto, inoltre, l'ufficio la piena legittimità degli accertamenti integrativi emessi nei confronti del socio, in quanto fondati per effetto di nuovi elementi sopravvenuti ed emersi a seguito dell'attività di verifica. Concludeva per la correttezza dell'utilizzo delle presunzioni gravi, precisi e concordanti di distribuzione pro quota degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, non contestati
Società_1dalla società (breviter) attinta dagli atti impositivi.
6.Parte appellante, con nota di deposito documentale del 14 gennaio 2026, ha versato comunque nel fascicolo di causa copia di “sentenza di assoluzione penale” a vario titolo in favore del contribuente
Ricorrente_1 per i reati di cui agli articoli 5 e 10 del Dlgs 74/00, in uno a successive ulteriori memorie illustrative/difensive. Il difensore si è dichiarato distrattario.
MOTIVAZIONE 7.Come da puntuale esposizione in fatto ut supra, e dall'esame degli atti tutti del fascicolo, questa
Corte ritiene in effetti che il primo giudice non abbia fatto buon governo delle regole in subiecta materia, sicché in riforma dell'impugnata sentenza l'appello va accolto in quanto fondato, come di seguito.
8.Dal citato riscontro e analisi degli atti evincesi (assorbite ulteriori eccezioni) che i capisaldi della decisione del primo giudice (per il rigetto dei ricorsi) consistono:
- nell'aver considerato che per gli anni 2012,2013,2014 erano state riscontrate nei confronti della
Società_1“ ” asserite violazioni che lambivano anche aspetti di natura penale (cfr. PVC PA
G.di F. Gioia del Colle);
- che tale riscontro legittimava (proprio ex art. 41/bis) l'accertamento di maggiori utili extracontabili
Ricorrente_1decisamente attribuibili al “ ”;
- nell'aver sostenuto che essendo risultato il Ricorrente_1 rimasto “socio” (per gli anni 2012-2013-2014) della Società_1 era (per ciò stesso) in grado ex se di contestare e difendersi “nel merito” dell'accertamento (pag. 6 2° capoverso) svolto nei confronti della società ritenuto “che gli accertamenti provengono da un PVC che ha analizzato poste bancarie non giustificate”(??);
- si sostiene anche (pag. 7 sentenza CTP) che il 18/04/2019 era stato ritualmente notificato PVC cui però non ha fatto seguito il deposito di osservazioni di sorta, sicché la censura del mancato contraddittorio andava rigettato;
- il citato primo giudice giustifica anche l'utilizzo legittimo da parte del Fisco “del raddoppio dei termini
“per emettere l'atto impositivo in quanto, indipendentemente dalla rilevazione temporale della notizia criminis, essa Commissione era ex se in grado di verificare il superamento delle soglie previste dal
D.Lgs. 74/2000 ai fini del concretarsi o meno dei reati ipotizzati.!!
9.Quanto infine alla eccepita doglianza del contribuente circa l'illegittima applicazione dell'art. 41/bis
Ricorrente_1DPR 600/73 in capo al la CTP ha ritenuto che quando si è in presenza di un PVC (seppure
Società_1elevato nei confronti di “un soggetto terzo” nella fattispecie ) il PVC costituisce elemento dotato di “certezza probatoria”. E quindi il Ricorrente_1, aveva il diritto (??) di poter conoscere tutti gli elementi che avrebbero potuto nuocere indirettamente alla lesione della propria situazione personale patrimoniale(??).
10.Il percorso logico-giuridico del primo giudice e le argomentazioni svolte meritano decisa quanto ineludibile censura e cassazione.
La Corte ha potuto rilevare che dalla analisi dei fatti e degli atti del fascicolo di causa emergono le seguenti inconfutabili circostanze/eventi:
Ricorrente_1- l'addebito inammissibile, (quanto contra legem e inaudito), al di non aver prodotto nel
Società_1 Ricorrente_12018/2019 documenti contabili della società (pur non essendo il più socio addirittura ante settembre del 2014). Onere/adempimento cui, invece, erano obbligati gli amministratori pro-tempore (e vieppiù un NON SOCIO);
- l'aver riconosciuto illegittimamente in capo all'ufficio, in violazione cioè dell'ordinamento positivo in parte qua, (ovvero in subiecta) materia l'emissione di atti impositivi (2012/2014) ex art 41/Bis DPR
600/73, malgrado la totale “assenza di elementi certi e vieppiù diretti” come previsto dalla norma
Ricorrente_1positiva nei confronti del . Cui sono stati invece attribuiti “presuntivamente redditi indirettamente
Società_1percepiti”, in base peraltro ad ulteriori presunzioni già poste in capo alla società (nei cui confronti sebbene ininfluente ai fini del presente giudizio nemmeno è risultato depositato in atti prova alcuna delle dedotte attività istruttorie svolte e prove presuntive.
11.In definitiva, il totale sovvertimento delle tassative regole in materia, da parte del primo giudice (in adesione al comportamento della P.A.), determinano l'inesorabile nullità degli atti accertativi e la riforma integrale dell'impugnata sentenza.
Rigettate, conseguentemente, le controdeduzioni dell'Ente impositore, questa Corte rileva ancora ulteriori profili di illegittimità degli atti impositivi e l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal primo giudice.
12.Ovvero, quanto all'utilizzo del raddoppio dei termini, malgrado la sussistenza di giurisprudenza di merito ondivaga, è indubbio che del raddoppio dei termini non poteva l'ufficio avvalersene (al di là della circostanza che la denuncia non risulta mai allegata all'atto impositivo e vieppiù mai conosciuta Ricorrente_1dal ), perché emessa nei confronti di soggetti non coinvolti nelle vicende addebitate alla
Società Società_1, oltre al fatto che la verifica (PVC) da cui traggono origine le contestazioni nei confronti del Ricorrente_1 risalgono al 18/04/2019 mentre, in violazione di legge, la N.C., (in violazione cioè dell'art.331 cpp e del D.Lgs. 128/2015), sarebbe stata ipotizzata soltanto otto mesi dopo (e nemmeno entro i termini ex art. 347 c.p.p.). E comunque l'A.E. non ha adeguatamente informato e documentato nemmeno la tempestività/sussistenza della Notizia Criminis.
13.Tanto che, ex art 361 c.p., il contribuente ha dovuto subire illegittimamente anche gli effetti dilatori ut supra. In definitiva appare chiaro il carattere strumentale della (tardiva) trasmissione N.C. che a questa Corte appare come presunto indizio di “abuso dello strumento penale”, al fine cioè di poter legittimare “ex post” una pretesa tributaria.
14.Aggiungasi che nemmeno risulta in atti il processo verbale di accertamento, nei confronti del
Ricorrente_1, obbligatorio ex art. 24 L. n.4/1929. Sì da concedergli il legittimo esercizio del diritto di difesa.
15.Profili e violazioni, questi ultimi, che comportano ulteriormente la declaratoria totale infondatezza della decisione del primo giudice e per gli effetti la nullità degli atti impositivi.
16.Quanto alla doglianza svolta dall'appellante in ordine alla violazione del diritto al contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000 anche tale censura è risultata nei fatti fondata. Invero, quanto alla paventata,
Ricorrente_1ingiustificata possibilità affermata dal primo giudice di difendersi, il , nei fatti, non era più socio da circa cinque anni prima. Invero, l'ufficio nella fattispecie ha (sic et simpliciter), ritenuto legittimo giustificare gli atti accertativi in quanto il ricorrente Ricorrente_1 era stato invitato infondatamente a giustificare le operazioni bancarie di terzi ovvero della società Società_1 (??).
17.In disparte la circostanza che tali eventi peraltro non risultano affatto risultanti da elementi dotati di certezza incontrovertibile (cfr. pag.12 Appello).
Il contribuente seppure non tenuto/obbligato, ragionevolmente, ha evidenziato anche che la società
Società_1 (i.e. per mera dialettica di ragionevolezza) gestore di un “supermercato” avrebbe usufruito di un ricarico (indimostrato, quanto irragionevole e al di fuori di ogni logica di mercato (cfr. ISTAT
Camera di Commercio/Studi di settore in sede di start up) per oltre il 43% sin dall'inizio della propria attività, nell'ottobre 2012. Da tanto la P.A. fa poi conseguire illegittimamente addirittura la sostanziale sovrapponibilità dei ricavi realizzati con il reddito realizzato in palese violazione dell'art.53
Costituzione.
18.Insomma, senza tener conto alcuno che pure nella irragionevole ipotesi che tali asseriti maggiori ricavi presunti fossero stati realizzati dal supermercato giammai gli stessi (ex se) costituiscono sic et simpliciter utili/redditi di impresa. Del pari è totalmente assente qualsivoglia prova, (sia pure indiziaria), che i movimenti bancari dei singoli soci fossero di fatto attribuibili alla movimentazione
Società_1bancaria e gestione commerciale della .
L'assurdità di tale condotta irragionevole (e non confortata da alcun elemento legale), e in particolare
NON ossequiosa degli artt. 3 e 53 Costituzione da parte dell'ufficio, inducono questa Corte a dover dichiarare ineludibilmente la nullità degli atti impositivi e la riforma totale della decisione del primo giudice.
19.Assorbite ulteriori eccezioni, si annota ancora, quanto alla violazione del diritto al contraddittorio,
(vds. Sub pag.16) la Corte osserva che l'ordinamento dell'Unione europea è richiamato espressamente dall'art.97, comma 1, della Costituzione, e devesi assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione fondamentalmente nei medesimi termini “stabiliti dall'art.41 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Qui si prevede, invero, che “ogni persona ha diritto
a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione”. Anche dal punto di vista lessicale, insomma, è evidente la prossimità tra le due disposizioni, chiaramente portatore dei medesimi valori.
Ma se così è, ed appare difficile contestarlo, non si comprende come sia possibile escludere dalla buona amministrazione e dal giusto provvedimento voluti dall'art. 97 della Costituzione, il diritto al contraddittorio lamentato dal contribuente e cioè “il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, (art. 41 C. dei Diritti). 20.In conclusione definitivamente pronunciandosi, questa Corte ritiene doversi accogliere integralmente l'appello del Ricorrente_1, in totale riforma dell'impugnata sentenza. Liquidarsi le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie l'appello in quanto fondato. Condanna l'appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive € 3.500,00, oltre accessori quanto al primo grado ed in complessive
€ 4.500,00, oltre accessori quanto al grado di appello, in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Bari, 11 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AC AR AN UL