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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa GL NN MA Presidente dott. LO BE Consigliere relatore dott.ssa Giammusso NN Chiara Consigliere dott. Montanari Sandro Consigliere On. dott.ssa Micheli Monica Consigliere On. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 52385/2022, riservato in decisione alla udienza dell'8.7.2025, trattata in presenza come da verbale, e vertente TRA
, n. a Roma il 17-2-1982, c.f. , e Parte_1 C.F._1
n. a Roma il 24-8-1994, c.f. , elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 in Roma, viale Vasco De Gama, n.91, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zottola, che li rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di appello - appellanti. E Sindaco p.t. di Roma, nominato tutore provvisorio, giusto decreto del T.M. di Roma del 13- 10-2021 e sentenza dello stesso Tribunale del 24-11-2022, dei minori (nato a Persona_1
Roma il 31-7-2011), (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_2 CP_1
Roma il 19-7-2017) - appellato, contumace. E Avv. , c.f. , nominata curatrice speciale, giusto Controparte_2 C.F._3 decreti del T.M. di Roma dell'11-8-2021 e 13-10-2021 dei minori (nato a [...] Persona_1 il 31-7-2011), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_2 CP_1
19-7-2017), rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Delle Fornaci n. 43 - appellata. E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto. Fatto
e con ricorso depositato il 23-12-2022, hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 321/2022 depositata il 24-11-2022 che ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori (nato a [...] il Persona_1
31-7-2011), figlio della appellante, (nato a [...] il [...]) e Persona_2 CP_1
(nata a [...] il [...]), entrambi figli degli appellanti, ordinando il divieto di ogni
[...] contatto tra i predetti minori, i genitori ed i restanti familiari, confermando il collocamento dei minori in casa famiglia e disponendo il collocamento provvisorio degli stessi presso una famiglia a scopo adottivo ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 184/1983. Si è costituita l'Avv. , quale curatrice speciale dei minori, chiedendo la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado;
con atto in data 7-9-2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello (l'atto di appello è stato altresì notificato al P.M.M. in data 10-3-2023); con ordinanza del 12-9-2023 è stata dichiarata la contumacia del Sindaco di Roma quale tutore dei minori;
è stata disposta ed eseguita, alla udienza del 21-11-2023,
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l'audizione del minore (nato a [...] il [...]), ed è stata disposta ed Persona_1 eseguita c.t.u. con il consulente di ufficio Prof. (dep. 1-7-2024) ed una Per_3 integrazione alla c.t.u. con il medesimo consulente (dep. 11-11-2024). Con ordinanza in data 19-11-2024 si è disposto l'interpello, con le specificate modalità, delle coppie collocatarie dei minori , ; alla udienza del Persona_1 CP_1 Persona_2 15-4-2025 sono state sentite in audizione dalla Corte la coppia affidataria del minore
[...] e la coppia affidataria del minore . E' stata acquisita, con deposito Per_1 Persona_2 nella medesima data del 15-4-2025, nota scritta della coppia collocataria della minore
. La causa è stata discussa e riservata in decisione nella udienza dell'8-7-2025, CP_1 trattata in presenza come da verbale. Diritto I fatti che hanno portato all'accertamento dello stato di abbandono possono riassumersi nel modo che segue. Con decreto del 31-7-2002, reso nell'ambito del procedimento N.R.G. 704/2000, il T.M. di Roma, definitivamente pronunciando, disponeva l'affidamento della allora minore
[...]
(nata a [...] il [...]) al Servizio Sociale del Comune di Roma, con Pt_2 prescrizione di opera di sostegno, supporto psicoterapeutico e assistenza domiciliare, e con collocamento presso la NA materna, (nata a [...] il [...]), Persona_4 coniugata con (nato a [...], Romania, il 23-4-1971). Controparte_3 Con decreto del 9-3-2012, reso nel procedimento N.R.G. 2391/2011, aperto a tutela di
[...] (nato a [...] il [...]), il T.M. di Roma, provvedendo in via definitiva, Per_1 confermava l'affidamento (in corso in via di fatto) del predetto minore presso la bisNA
, incaricando il Servizio Sociale di proseguire un intervento di sostegno al Persona_4 nucleo familiare. Era accaduto che la Direzione Sanitaria – Servizio Sociale dell'Ospedale
[...]
con nota del 1-8-2011, a firma dell'Ass. Sociale Coordinatore Controparte_4 Liliana , aveva informato la Procura di Roma che “in data 31.07.2011 la minore CP_5 [...]
, nata il [...], affidata al Servizio Sociale del Comune di Roma XIII Pt_2
Municipio…. e collocata presso la NA materna, ha partorito un bambino in buone condizioni di salute e che verrà riconosciuto dalla sola madre. La sottoscritta ha effettuato un colloquio con la NA collocataria che è disponibile ad accettare nella sua casa, in accordo con suo marito, il neonato….”.
abitava in Roma, piazza NE IC n. 7, int. 11 (certificato di stato di Persona_4 famiglia Comune di Roma 1-8-2011). Con decreto del 10-8-2011 il T.M. disponeva il collocamento del neonato, insieme alla madre, , presso la bisNA del neonato, . Parte_2 Persona_4 Con nota del 5-10-2011 l'Ass. Sociale riferiva che “l'abitazione accogliente Controparte_6 e ben tenuta ospita spesso anche la madre di e la figlia di lei in un clima ormai Pt_2 disteso e collaborativo…. non emergono elementi di rischio o pregiudizio per la sicurezza ed un sano sviluppo del bambino: ma è stato proposto alla madre, se e quando ne sentirà l'esigenza, un percorso di sostegno alla genitorialità, in continuità con il consultorio familiare”.
dichiarava in data 14-10-2011 davanti al Giudice delegato del T.M. che aveva Parte_2 ricominciato ad andare a scuola, faceva il primo anno del corso di estetista, non aveva più sentito il suo ex compagno, padre biologico di “che dopo il terzo mese di gravidanza, Per_1 non si è fatto più sentire”. Con nota del 20-7-2012, l'Ass. Sociale riferiva al T.M. che “ si è Controparte_6 Pt_2 rivelata, nonostante la giovane età, capace ed adeguata nell'accudimento del piccolo ma che aveva subìto un lungo ricovero ospedaliero “causa Per_1 Persona_4 dell'aggravarsi delle condizioni patologiche dell'apparato respiratorio, che sembrava richiedesse un trapianto”, e dopo la fase acuta, a seguito delle dimissioni ospedaliere, era
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stata trasferita presso l'abitazione della sorella più giovane, , che le ha prestato Per_5 assistenza insieme ai propri familiari;
“naturalmente anche e il piccolo sono Pt_2 Per_1 stati presi in carico dai familiari indicati”; aveva però manifestato il desiderio di Pt_2 trasferirsi presso il proprio padre, , che risiedeva assiema alla propria Persona_6 compagna in Roma, via Satrico n. 33. Più nello specifico, riguardo alle pregresse vicende, può farsi richiamo alla relazione redatta ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 448/1988 (accertamenti sulla personalità del minorenne) dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni – Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia del 9-12-2012, interessato a in quanto imputata in un Parte_2 procedimento penale davanti al GUP del T.M. di Roma (proc. n. 712/12). Da tale relazione risulta quanto segue: “ appartiene ad un nucleo familiare composto Pt_2 originariamente dal padre, , 40 anni, da molti anni unito ad una nuova Persona_6 compagna e residente a [...]; dalla madre, IG.ra , 38 anni, detenuta Parte_3 presso la Casa Circondariale 'Rebibbia' in relazione ad una condanna esecutiva. La giovane è stata affidata, fin da piccola, con decreto del Tribunale per i Minorenni, alla NA materna, IG.ra , 58 anni, pensionata, ed è stata affiancata anche da una zia Persona_4 materna, IG.ra , di 41 anni, casalinga, madre di tre figli, sorella minore Parte_4 della signora . L'intero nucleo familiare vive in un alloggio comunale, nella zona di Per_4
Ostia Lido, in una situazione non del tutto adeguata rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare;
in tale appartamento pare sia stato domiciliato anche lo zio materno di
, suo coimputato nel procedimento penale di odierna trattazione, e la compagna di Pt_2 quest'ultimo, con il figlio…. Da molti mesi la signora si trova ad attraversare una Per_4 particolare fase di fragilità legata ad un aggravamento delle sue condizioni fisiche – respira prevalentemente attraverso l'ausilio di bombole di ossigeno. Da quanto si è potuto ricostruire, sembra che il coinvolgimento di nel procedimento penale a suo carico Pt_2 sia coinciso con un lungo periodo di ospedalizzazione, prima, e di convalescenza, poi, che ha visto la signora totalmente incapace di farsi carico delle problematiche di Per_4
, rimasta peraltro in quel periodo in stato interessante. , come anticipato, è Pt_2 Pt_2 già madre di un bambino, di un anno e tre mesi, nato, da quanto riferito allo Persona_1 scrivente, dall'unione con un ragazzo di 21 anni, che l'epoca della sua Persona_7 nascita non lo ha riconosciuto in quanto la stessa relazione con si era ormai da Pt_2 tempo interrotta…. La scrivente, nel corso di un incontro tenutosi presso il Servizio, ha avuto modo di conoscere il presunto padre del bambino, , che ha riferito di essere Per_7 impegnato saltuariamente nel settore edilizio;
per un breve periodo di tempo, infatti, sembrava che quest'ultimo avesse riallacciato un legame affettivo con , finalizzato Pt_2 ad intraprendere con lei una convivenza in una situazione autonoma dalle rispettive famiglie. Tale proposito, tuttavia, non sembra aver trovato realizzazione a causa di nuovi dissapori sorti all'interno della coppia, dopo soli pochi mesi dal loro riavvicinamento, e che hanno portato , a suo dire, ad allontanarsi nuovamente da . , dopo aver Pt_2 Per_7 Pt_2 conseguito la licenza media, ha riferito di aver provato a conseguire un attestato di formazione professionale iscrivendosi presso il Centro di Formazione Professionale 'Pasolini' di per estetiste;
respinta al primo anno, si era poi nuovamente iscritta, ma CP_4 ha interrotto la frequenza perché nel frattempo era subentrato lo stato di gravidanza che, a suo dire, non le ha consentito di mantenere tale impegno…. La dimensione del procedimento penale che ha visto coinvolta , peraltro, sembra aver attivato anche Pt_2 una serie di dinamiche conflittuali e rivendicazioni all'interno del nucleo familiare, accentuate dall'attuale stato di detenzione dello zio materno, verso il quale la signora embra Per_4 mettere in atto atteggiamenti fortemente protettivi….”. Riguardo al procedimento penale, riferimenti sono stati acquisiti dalla c.t.u. svolta in questo grado e di cui al seguito (Prof. Roma 1-7-2024, pag. 29), secondo cui “nel 2012 Per_3
veniva coinvolta penalmente dallo zio e dalla di lui compagna in un giro di Pt_2
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prostituzione, quando la ragazza era ancora minorenne (la donna però nel corso delle operazioni peritali disconfermava il suo coinvolgimento affermando che tale vicenda giudiziaria riguardava solo lo zio)”. Comunque così come , non risultano avere precedenti Parte_2 Parte_1 penali (certificati Casellario Giudiziale 26-10-2021; negativo è anche il certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica di Roma a nome di 27-10-2021; Parte_2
dal certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica di Roma Parte_1 del 27-10-2021 risultava avere procedimenti penali in corso per i reati di cui agli artt. 337, 572, 582 e 585, 612 bis c.p., commessi, secondo imputazione, in un periodo dal 2005 al 2009). Con ricorso del 15-11-2012 il P.M.M. chiedeva la riapertura del procedimento N.R.G. 2391/2011, stante che aveva raggiunto la maggiore età ma con relazione del Parte_2 30-10-2012 i Servizi Sociali avevano segnalato forti criticità. La relazione indicata (Roma Capitale Ass. Sociale 30-10-2012) aveva Controparte_6 segnalato che “la NA non può più rappresentare la figura di riferimento per la tutela e la garanzia per un sano sviluppo del piccolo Inoltre la situazione risulta compromessa Per_1 dalla condizione e dal comportamento della giovane madre , sulla quale è stato Parte_2 aperto un procedimento penale (n. 712/12 GUP….) presso il Tribunale per i Minorenni ex art. 110 c.p., art. 3 legge 20-2-1958 n. 75, del quale la scrivente e i servizi dedicati sono venuti a conoscenza a seguito di richiesta di collaborazione da parte del alla fine di Pt_5 agosto u.s. –…. Durante una visita domiciliare con l , Controparte_7 che da anni conosce e segue per interventi di sostegno tutti i nuclei afferenti alla stessa famiglia, sia che la NA (da pochi giorni tornata a casa anche se in condizioni Pt_2 molto precarie) hanno dichiarato di essere a conoscenza del procedimento penale ma di ritenere non pregiudizievole per il bambino tale situazione e ancor meno per la madre poiché all'epoca dei fatti era minorenne e non consapevole degli effetti del suo comportamento e coinvolgimento nella vicenda. La scrivente …. ha osservato la tensione e il conflitto esasperato dalla rabbia di nei confronti della NA, che a suo dire ha sempre Pt_2 minimizzato i fatti e colluso con il figlio responsabile del coinvolgimento di nell'attività Pt_2 illegale di cui è tenuta a rispondere il 14-11-2012…. in questo momento di difficoltà Pt_2 non accetta sostegni di alcun genere, e per quanto sia stata adeguata al suo ruolo di madre, capace ed attenta nell'accudimento del bambino, attualmente non sembra sufficientemente responsabile ed affidabile, nonostante il forte legame di attaccamento. Il bambino è apparso comunque in buone condizioni fisiche e curato nell'aspetto….”. E' poi allegata in atti una e.mail del 31-10-2012 dell'Ass.Sociale del Centro per la Vita Gabriella Andreani, che riferiva che “si è appurato che il bambino di , Pt_2 Per_1 attualmente si trova presso la zia di , , che si è dichiarata disposta Pt_2 Parte_4 col marito a farsi carico del bambino in regime di affidamento familiare. La NA di , Pt_2
è ricoverata presso l'Ospedale Grassi, in terapia intensiva, per il Persona_4 riacutizzarsi della patologia respiratoria. da due giorni si è allontanata da casa”. Pt_2 Aperto così il nuovo procedimento N.R.G. 3631/12 davanti al T.M. di Roma, quest'ultimo Giudice con decreto del 5-4-2013, provvedendo in via definitiva, disponeva l'affidamento del minore a ed a suo marito , zii materni, Persona_1 Parte_4 Persona_8 stabilendo che la madre potrà vedere e incontrare il figlio quando vorrà, in accordo con gli zii, e dando incarico al Servizio Sociale di monitorare l'andamento della situazione. Con ricorso del 17-9-2014 il P.M.M. chiedeva la riapertura del procedimento ex art. 333 c.c. riguardo al minore atteso che gli zii materni per gravi motivi di salute non erano Persona_1 più in grado di prendersi cura del nipote e la madre del minore sembrava maturata ed intenzionata a svolgere appieno le proprie funzioni genitoriali sia pure supportata dal Servizio Sociale.
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Era infatti stato segnalato dal Servizio Sociale con nota del 22-7-2014 che di fatto il minore era collocato presso la propria madre, poiché lo zio aveva accusato Per_1 Persona_8 una grave cardiopatia ed era in attesa di trapianto, per cui gli stessi zii avevano chiesto di poter collocare il minore pressa la madre, sia pure con la supervisione della zia , e Per_5 con necessità di attivare un servizio di educativa domiciliare a cura del SISMIF. A quel momento risultava residente sempre in Roma, piazza NE IC n. 7, Parte_2 int. 11 (Comune di Roma, Servizi telematici, 29-9-2014). Veniva così aperto il nuovo procedimento N.R.G. 1507/14 davanti al T.M. di Roma. Con relazione del 15-10-2014 l'Ass. Sociale aggiornava la “situazione Controparte_6 attuale del minore…. tornato presso la zia affidataria, signora a seguito Parte_4 di violenti litigi fra la madre e il compagno alla presenza di che ha assistito Pt_2 Per_1 alla aggressione subita dalla madre ed involontariamente colpito da un pugno, perché in braccio alla stessa. La zia, informata da , è intervenuta immediatamente Pt_2 allontanando il piccolo dall'abitazione della madre. La scrivente è stata messa al corrente dell'accaduto dalla zia stessa, dalla madre, dal suo ex compagno che ne ha denunciato la responsabilità, a suo dire, ai Carabinieri intervenuti su sua richiesta, ed infine dalla coordinatrice della scuola dell'infanzia frequentata da . Fermo restando il profondo Per_9 attaccamento al figlio, non è stata assolutamente in grado di esercitare la dovuta Pt_2 tutela verso il piccolo Consapevole dei propri limiti ha riconsegnato il figlio alla zia Per_1
, sempre accogliente e protettiva e conciliante, nonostante le proprie difficoltà Per_5 familiari…. Allo stato attuale la scrivente ha evidenziato a tutti la necessità di dare continuità all'affidamento, senza deroghe, e con divieto di allontanamento del piccolo dalla abitazione degli affidatari, con facoltà di visita alla madre… Va fatto presente che nonostante la richiesta di intervento urgente, il SISMIF non è stato ancora attivato e tantomeno il sostegno alla genitorialità a causa della sospensione delle attività del Famiglia Stella Polare CP_7 per scadenza del progetto”. Con relazione del 10-7-2015 la medesima Assistente Sociale informava del decesso, in data 1-5-2015, di , marito della zia di Persona_8 Per_1 Con decreto del 28-9-2017 il T.M. di Roma dichiarava non luogo a provvedere in relazione alla domanda del P.M.M. di verifica della responsabilità genitoriale. Il P.M.M. impugnava detto decreto con ricorso del 6-10-2017 e la Corte di Appello di Roma, Sezione Famiglia, con decreto n. 75/2018 del 24-1-2018, in riforma dell'impugnato provvedimento, disponeva l'affidamento del minore ai Servizi Sociali ed il suo Persona_1 collocamento in casa famiglia insieme alla madre se consenziente, disponendo effettuarsi un intervento di sostegno psicologico al minore e di gestire tempi e modi per le visite dello stesso da parte dei familiari e di relazionare circa il nucleo familiare di mandando al Per_1 P.M.M. per competenza la relazione nel frattempo intervenuta del 15-1-2018 con cui il GIL aveva relazionato circa i minori e , figli di e . Per_2 Per_4 Parte_2 Parte_1 Infatti, con atto del 15-1-2018 il direttore responsabile del Municipio Roma X Parte_6 aveva allegato le relazioni dell'Ass. Sociale sull'aggiornamento Controparte_8 della situazione del minore e la relazione dell'Ass. Sociale coordinatrice Per_1 CP_9 del Servizio SISMIF. Secondo la prima relazione (Ass. Sociale 15-1-2018) “durante i colloqui sostenuti CP_8 con la coppia si è potuto verificare che il piccolo ive ormai da diversi anni presso il Per_1 domicilio materno e che la mamma, con il compagno di lei, rappresentano gli adulti di riferimento nel quotidiano…. Ad oggi la situazione socio-familiare del minore compromette in maniera significativa la serenità di vita del bambino ed il suo benessere psicofisico”. Riferisce invece la relazione del SISMIF del 10-1-2018 (Prot. CO-N° 2895) quanto segue:
“Da Natale 2015 la signora si è accompagnata al sig. [ilian]o e Parte_2 CP_10 fin da subito hanno deciso di convivere…. A luglio 2016 nasce il secondogenito della signora Per_ iglio del suo compagno. Fin da subito abbiamo notato un cambiamento in negativo nel piccolo che ha sofferto molto la gelosia del fratellino e, a nostro avviso, non è stato Per_1
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per nulla protetto dagli adulti. A luglio 2017 nasca un'altra sorellina per iglia sempre Per_1 della signora e del suo compagno. Da questo momento in poi si è osservato un declino di tutto il contesto familiare con ripercussione molto negative per il piccolo Per_1
Dall'osservazione delle educatrici la coppia genitoriale si presenta inadeguata dal punto di vista educativo e dell'accudimento dei minori. Il servizio scrivente ha potuto costatare nel tempo che la coppia vive in uno stato di estrema precarietà economica e non è capace, nonostante gli aiuti del servizio e le indicazioni delle educatrici ad attivare gli strumenti di sostegno alla famiglia messi a disposizione dal comune di Roma. Nello specifico la coppia non si muove a produrre la documentazione ISEE e altri documenti indispensabili a inoltrare qualsiasi tipo di intervento assistenziale. Le motivazioni sono legate in primis a uno stato di apatia e disorganizzazione ma in alcuni casi anche di dispetti e ripicche all'interno della coppia genitoriale. La coppia genitoriale formata dalla signora e Parte_2 [...]
è una coppia molto conflittuale sicuramente dovuta a problemi personali legati Parte_1 alla storia familiare di entrambi. Spesso i signori litigano in modo violento sia Per_10 dal punto di vista verbale sia fisico e sempre alla presenza dei minori. Gli interventi domiciliari degli educatori professionali spesso sono boicottati dalla coppia che, in effetti, è sempre fuori casa. I signori sono soliti spostarsi con due passeggini per Per_10 trasportare i piccoli e e a piedi, poiché non possiedono la macchina che le è Per_2 Per_4 stata sequestrata dai carabinieri perché circolavano senza assicurazione…. La coppia è stata sempre molto guardinga con i servizi sociali ed anche nei nostri confronti solo ultimamente abbiamo creato un rapporto di fiducia grazie a quanto si sta facendo per Per_1 e rispetto al lavoro di consapevolezza che si sta svolgendo con loro nel fare comprendere l'importanza che ha la scuola per il bambino. La casa appare molto trascurata e carente dal punto di vista igienico, maleodorante con presenza di fumo passivo. I signori Per_10 quando sono a casa sono barricati dentro con i figli e fumano tanto entrambi. . è Per_9 quello maltrattato psicologicamente soprattutto da quando sono nati i fratellini figli della coppia. Spesso entrambi si lamentano con il servizio scrivente di alla sua presenza, Per_1 dicendo che è ingestibile e alcune volte viene da loro definito 'matto'…. La situazione familiare è sicuramente a rischio per i tre minori…. Si fa presente che entrambi - [ Parte_2 e ] - provengono da famiglie pluriproblematiche ed entrambi sono stati Parte_1 deprivati dal punto di vista affettivo e dell'accudimento e non hanno avuto alcun esempio di genitorialità positiva”. Queste relazioni sono confluite nel così aperto nuovo procedimento N.R.G. 1914/2018. Con relazione del 2-7-2018 la Ass. Sociale iferiva che il minore dall'inizio CP_9 Per_1 dell'anno scolastico e fino all'uscita del decreto del Giudice ha avuto una frequenza scolastica molto irregolare con picchi di assenza azzerate, successivamente, da gennaio fino alla fine dell'anno scolastico”; che invitata presso l'ufficio per la lettura del Parte_2 decreto della Corte di Appello, “ha appreso il decreto come un'ingiustizia e una cattiveria nei suoi confronti, in alcuni momenti la signora ha dato segnali di rabbia assoluta tanto da Per_ apparire quasi senza senno”; che “a fine giugno la signora è stata contattata dalla dottoressa per programmare e realizzare l'inserimento in casa famiglia…. la signora CP_8 Per_ ha reagito in modo impulsivo e aggressivo telefonicamente con minacce gravi, ingiurie e frasi vessatorie…”; che “in data 01/07/2018, di domenica sera alle 21.00 circa e fino alle Per_ 22.00 circa, la signora ha cominciato a mandare sul cellulare della scrivente messaggi di minacce gravi rivolte verso di lei e verso i membri della sua famiglia, figlia e marito, denigrazioni e volgarità inaudite con illazioni e accuse di cose inesistenti ….”; che “sempre Per_ la stessa sera, la signora raggiunge la scrivente telefonicamente, la voce era calma e sembrava un'altra persona, in effetti chiedeva aiuto per evitare l'inserimento di in Per_1 struttura. Anche il compagno, chiedeva vivamente una collaborazione Parte_1 della scrivente e l'aiuto del sismif per la gestione dei minori”.
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Con relazione del 22-8-2018 il Servizio Sociale del Municipio Roma X, in risposta alla richiesta di informazioni della Corte di Appello (decreto 24-1-2018) riferiva che
[...]
risultava risiedere in via Modesta Valenti n. 101 (notoriamente residenza fittizia Parte_1 messa a disposizione dal Comune di Roma alle persone senza fissa dimora) mentre Pt_2 Per_ isiedeva ancora in piazza NE IC n 7 insieme ai figli;
che “la sig.ra contattata
[...] telefonicamente in data 22.06 c.a. ed invitata a presentarsi all'Ufficio scrivente, al fine di concordare quanto utile per la preparazione e l'accompagnamento del bambino -[ Per_1 in struttura, inveisce contro i Servizi Sociali e la Responsabile del Servizio di Educativa domiciliare esprimendosi in modo fortemente aggressivo ed intimidatorio con CP_9 l'uso di un linguaggio scurrile”; che “in riferimento agli approfondimenti conoscitivi riguardanti i piccoli e il sig. si è mostrato da subito contrariato e restio a Per_2 Per_11 Per_2 collaborare con i Servizi in merito alle verifiche richieste in quanto gli appaiono immotivate e fondate su un pregiudizio nei suoi confronti”; che “egli racconta che il figlio e la CP_11 figlia , nati da una precedente unione sono interessati da un provvedimento del Per_12 Tribunale per i Minorenni di affidamento di alla zia (sorella di lui) e di ad CP_11 Per_12 altra famiglia”, per cui tali vicissitudini hanno condizionato anche in relazione ai figli avuti da che “in data 3 luglio c.a. il sig. si presenta presso l'Ufficio scrivente Parte_2 Per_2 senza appuntamento…. [e] considerata l'insistenza è stato accompagnato da uno degli addetti alla portineria presso la stanza della sottoscritta almeno per la fissazione di un colloquio in agenda. Ha iniziato ad incalzare con intimidazioni legate alla eventualità di un allontanamento anche dei figli e con illazioni in merito ad un paventato profitto economico che la Scrivente riceverebbe dagli inserimenti dei bambini in casa famiglia”. veniva quindi inserito in data 3-10-2018, a cura del Servizio Sociale, nella casa Persona_1 famiglia “Le Conchiglie”, sita a Nettuno, in via Siracusa n. 11, “all'insaputa della madre, in considerazione della ritirata collaborazione della signora di quanto predisposto dall'Autorità Giudiziaria…. il bambino, dopo essere stato informato e rassicurato sull'accompagnamento in casa famiglia, si è mostrato fiducioso ed è salito in automobile senza alcuna resistenza. Durante il tragitto manifesta la preoccupazione di una reazione violenta della madre, rappresentando la paura di essere inseguito da un'automobile e di trovare lei davanti alla casa famiglia con il coltello…. La sig.ra quindi ha appreso la notizia dal Dirigente Scolastico della scuola frequentata dal bambino quando è andata a prenderlo. La sua reazione è stata tale da rendere necessario l'intervento del 112” (nota Servizio Sociale Municipio Roma X dell'8-10-2018). Con decreto n. 5889/18 della stessa data dell'8-10-2018, il T.M. di Roma, provvedendo in via di urgenza, disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di e Parte_2
, nominando come tutore provvisorio dei minori il Sindaco di Roma;
Parte_1 incaricava il Servizio Sociale del Municipio di Roma X ed il tutore di collocare tutti e tre i minori in casa famiglia, possibilmente insieme alla madre se consenziente, con divieto di prelievo per chiunque, e con possibilità di visita dei genitori;
nella motivazione del decreto si richiamava la succitata relazione del Servizio Sociale del 22-8-2018. Comunicava la Questura di Roma con nota 22-11-2018 che il nucleo familiare, composto dalla madre ed i figli e veniva condotto nello stesso giorno Persona_2 CP_1 presso la casa famiglia “ ” sita a Roma in via Torfanini n. 27; ne dava atto Parte_7 anche il Servizio Sociale, che pure riferiva che per “il minore già collocato presso Persona_1 il gruppo appartamento denominato Le Conchiglie, sito a Nettuno…. si provvederà in data odierna (23 novembre 2018) al trasferimento del medesimo presso la citata struttura
[...]
” (dell'avvenuto trasferimento di dava notizia il tutore delegato del Parte_7 Per_1 Sindaco di Roma con missiva del 26-11-2018). La casa famiglia “ ” di via Torfanini 27, Roma, già con la nota Parte_8 del 3-12-2018 (a firma della responsabile Suora e della Educatrice Tes_1 CP_12 rappresentava quanto segue: “l'ingresso in struttura non è stato tranquillo e la situazione è
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apparsa da subito molto delicata. La giovane mamma ha inveito contro il tutore e l'assistente sociale assenti, urlando di non capire le motivazioni del trasferimento…. In questa prima settimana di osservazione del nucleo, ci lasciano molto perplesse, alcuni atteggiamenti della Per_ signora AB notato infatti una sua esigenza di uscire spesso dalla struttura e quando le facciano notare che non ci sembra il caso di farlo in quel momento, la signora va letteralmente in escandescenza, urlando di voler chiamare i carabinieri, di non riuscire a rispettare le regole, di preferire di stare sotto i ponti, dicendo parolacce e bestemmie. Inoltre, ha stretto un'amicizia molto forte con una giovane ospite della struttura anch'essa piena di problemi che certamente non l'aiuta… anzi… Dati questi presupposti, siamo alquanto perplesse di un possibile progetto nella nostra casa famiglia”. e si costituivano nel giudizio, chiedendo la revoca della Parte_2 Parte_1 sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei minori presso la loro abitazione. Alla udienza del 4-12-2018 davanti al Giudice delegato del T.M., l'Ass. Sociale
[...] dichiarava che “la madre appare idonea solo nell'accudimento primario, Controparte_8 mentre invece non riesce ad avere un rapporto adeguato rispetto ai ritmi di vita e quando i figli hanno delle esigenze maggiori di vita;
in particolare nei confronti di che ha Per_1 sofferto tantissimo, proietta tutta la sua ansia e la sua fragilità. si sente spaventato Per_1 dalla madre anche se [le] vuole bene. Abbiamo dovuto inserire un educatore per garantire la frequenza scolastica di in quanto la madre non lo portava. Abbiamo verificato più Per_1 volte - [prima evidentemente del collocamento in casa famiglia] - che entrambi stavano tutta la giornata in casa senza lavorare e probabilmente a fumare e ad usare sostanze, come abbiamo potuto verificare personalmente andando a vedere la casa”. Parte_1 dichiarava di lavorare con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un bar e di guadagnare circa 1.600,00 euro al mese;
anche dichiarava di lavorare per due Parte_2 ore al giorno in un bar e dichiarava: “non faccio uso di sostanze da quando ho avuto i bambini”. All'esito della udienza il Giudice delegato disponeva effettuarsi una valutazione psicodiagnostica della personalità di entrambi i genitori preso il Centro Fregosi ed una valutazione del SerD circa l'abuso di sostanze. Con nota del 26-2-2019 la casa famiglia “ ” (Suora ed Parte_8 Tes_1
riferiva che “in questo periodo la signora ha dimostrato buona volontà…. Per_13 CP_12 a volte dimostra ansia e insicurezza che la portano a giustificarsi in maniera poco serena”; tuttavia con nota del 27-4-2019 riferiva che “la situazione non è affatto migliorata, anzi. La signora ha avuto una forte esplosione di aggressività contro un'altra ospite con forti accuse di minacce di morte, davanti ai bambini”. Chiariva l'Ass. Sociale Giovanna Sangregorio alla udienza del 30-4-2019 davanti al Giudice delegato del T.M., che “il comportamento della madre in casa famiglia è un po' altalenante nel senso che rispetta le regole ma lamenta la mancanza di libertà. Si sono verificati episodi di intolleranza nei confronti di un'altra ospite della struttura per motivi riferibili alla convivenza. Al di là delle motivazioni di merito la stessa esprime le proprie ragioni in modalità poco opportune come alzare la voce, dire delle Contr parolacce. ha sospeso l'attività lavorativa in quanto lavorava in un bar di ed era CP_4 difficoltoso raggiungere la sede da Labaro - [quartiere della casa famiglia] - …. ADR il padre incontra i bambini ogni giovedì…. La madre pur apparendo fragile riesce ad esse molto accudente”. Ma con nota del 10-6-2019 la casa famiglia “ ” (Suora Parte_8 Tes_1 Per_ ed referiva che “ieri sera la signora i è scagliata sul secondo genito Controparte_14 con un piatto in mano con la minaccia di romperglielo in faccia, urlando che lei non ce la fa più, che non ne può più dei suoi figli, preferendo di rifugiarsi in camera, lasciando i figli all'educatrice anche all'ora di cena, perché a sua detta se fosse rimasta con loro li avrebbe uccisi tutti e tre. La cosa inoltre che ci sciocca di più è che dopo che avvengono questi fatti secondo noi gravissimi, è che lei minimizzi il tutto, a volte non ricordandosi e a volte
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preferendo cambiare discorso”; con la relazione del 22-7-2019 la Casa famiglia riferiva che Per_
“la signora continua ad alternare momenti di serenità a momenti di estrema fragilità associati a esternazioni verbali molto forti soprattutto nei confronti del figlio più grande, a volte denigrandolo e accusandolo di essere la causa del suo male e del loro inserimento in struttura” e che “il sig. , dopo un periodo di assenza dagli incontri stabiliti con i figli, Per_2 per circa un mese, ha ricominciato regolarmente a vedere i minori in struttura”, spiegando di avere avuto problemi di “lavoro, di sciopero di mezzi di trasporto e di caldo eccessivo”; e con la relazione del 29-8-2019 riferiva che “assume atteggiamenti sempre più Parte_2 aggressivi e gravi…. è molto irruenta e scatena reazioni per ragioni futili nei momenti meno indicati, per le quali ci è difficile individuarne le motivazioni confuse…. Durante il giorno la signora passa molto tempo al telefono e a fumare e pretende che altri accudiscano i figli, i quali sono difficilmente gestibili. Non sono né guidati né stimolati dalla mamma che trascura anche l'igiene dei bambini e rende inefficace il nostro intervento. Lo stesso dicasi per la pulizia della stanza da letto e del bagno attiguo…. Anche durante la notte la signora passa ore al telefono parlando ad alta voce, si allontana dalla camera per fumare lasciando i figli incustoditi e con la luce accesa. Si è verificato più volte che i bambini, impauriti dall'assenza della mamma, hanno iniziato a urlare cercandola per la casa. Nei momenti di mancanza di controllo assoluto non risparmia invettive ai figli soprattutto verso il maggiore a cui rinfaccia 'di averle rovinato la vita' e che 'finirà di ammazzarlo a coltellate' minacciandolo che quando lascerà l'Istituto non lo vorrà con sé”. Alla udienza del 29-10-2019 davanti al Giudice delegato del T.M., l'Ass. Sociale Giovanna Sangregorio riferiva che si era recato al SERD per la prima volta Parte_1 soltanto il giorno prima (28-10-2019) mentre non vi era mai andata;
nella stessa Parte_2 udienza l'educatrice per la casa famiglia Controparte_15 Parte_7 dichiarava che “sembra più collaborativa, gli episodi aggressivi si sono ridotti”. Parte_2 Il tutore delegato comunicava con nota del 7-12-2019 che si recava “in Parte_1 casa famiglia per incontrare i figli con regolarità”; e alla udienza del 10-12-2019 Parte_2 dichiarava “ho sempre fatto le analisi al SERD tranne qualche volta che non sono potuta andare per problemi relativi ai bambini e sono sempre negative. Le ho fatte vedere al Tutore”; si legge nel verbale che “la casa famiglia e il tutore confermano”. L'Ass. Sociale Giovanna Sangregorio e il tutore delegato dal Sindaco di Roma, , Persona_14 dichiaravano che “purtroppo il Centro Fregosi non ha potuto effettuare la valutazione per la lista di attesa, ci siamo quindi rivolti al nuovo CBM di Via di Passeggiata Ripetta che ha avviato e concluso la valutazione per entrambi i genitori ma, purtroppo, alla data di oggi, non ha ancora completato la relazione finale”. Con e.mail del 21-4-2020 la Casa famiglia comunicava al P.M.M. che Parte_7
“verso l'orario di cena, la signora, ancora una volta per motivi futili, merendine cioccolata… si è scagliata contro un'altra ragazza della struttura, sempre con le consuete accuse, minacce e prepotenze, (parolacce, bestemmie, minacce di morte…) davanti sia ai figli che agli altri bambini della struttura…. tutti i bambini e le altre ospiti erano terrorizzati, i bambini piangevano e le ragazze ci hanno espressamente detto di non sentirsi più sicure in questa casa famiglia”. Faceva seguito una missiva, allegata agli atti del procedimento in data 30-4- 2020, con cui la responsabile della Casa famiglia, , e la educatrice Persona_15 [...]
auspicavano “che il nucleo al più presto trovi altri ambienti per poterli CP_15 maggiormente monitorare”. Con la relazione dell'8-5-2020 il Servizio Sociale del Municipio Roma X riferiva di una aggressione compiuta da “che avrebbe aggredito una delle operatrici, refertata Parte_2 in Pronto Soccorso a seguito dell'aggressione avvenuta in data 30/04/2020”. Con decreto del 18-6-2020 il T.M. di Roma confermava la sospensione della responsabilità genitoriale di e , con la nomina del tutore provvisorio del Parte_2 Parte_1 Sindaco di Roma;
incaricava il Servizio Sociale e il tutore di allontanare la madre dalla Casa
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famiglia mantenendo il collocamento dei minori;
autorizzava il rientro a casa dei minori nei fine settimana secondo le modalità disposte dal tutore previo accordo con il responsabile della casa famiglia;
prescriveva a di seguire il percorso di recupero presso il Parte_2
SERD e di sottoporsi ad una valutazione di personalità presso il competente servizio ASL. Tuttavia alla udienza del 15-9-2020 l e il tutore delegato dal Controparte_16 Sindaco di Roma, , dichiaravano che la casa famiglia ai primi di giugno Persona_14 aveva dimesso il nucleo ed i bambini erano andati definitivamente a vivere a casa con i genitori, che non erano riusciti a trovare nessuna nuova struttura nella Regione a causa dell'emergenza COVID, e che, comunque, non avevano eseguito il provvedimento che prevedeva di lasciare i bambini in casa famiglia senza la madre per non dividere la madre dai figli;
dichiaravano ancora che “il SERD ha preso in carico il padre dei minori che ha terminato il percorso con esito positivo, mentre la madre non ha concluso il percorso ed ha dato esito positivo ai cannabinoidi”. è stata sottoposta a valutazione psichiatrica presso il CSM di in data 21- Parte_2 CP_4 5-2021, con il seguente risultato: “accessibile al colloquio e collaborativa, mostrava una lieve quota di comprensibile ansia, con modesta accelerazione ideica e nell'eloquio. Non emergevano segni o sintomi di rilievo psicopatologico, nonostante ella stessa ammetta di aver avuto talvolta, sul piano comportamentale, un atteggiamento irruento ed impulsivo in reazione alle difficili vicende familiari e alla permanenza dei tre figli in una Casa Famiglia. Nega comunque precedenti psichiatrici e abuso di sostanze psicotrope, il quadro viene confermato dal test di personalità, nel quale non vengono riscontrate alterazioni di tipo psicopatologico, in presenza di adeguati meccanismi di difesa e controllo sulla sfera pulsionale” (Dipartimento Salute Mentale ASL RM3 del 26-5-2021). Con la relazione del 17-6-2021 il Servizio Sociale del Municipio Roma X riferiva che i minori erano stati inseriti il giorno 4-11-2020 nella struttura della Cooperativa sociale “I Naviganti” Onlus di Cassino, dove la permanenza “si è caratterizzata fin da subito come molto complessa sia per quanto ha riguardato i comportamenti dei bambini, in particolare di sia per la gestione dei rapporti con le figure genitoriali….Pertanto la Responsabile Per_1 della casa famiglia ospitante ha chiesto il trasferimento dei bambini, avvenuto in data 7 febbraio 2021” presso la Casa Famiglia “Piccoli Passi” Onlus sita sul territorio del Municipio X di Roma;
“i genitori hanno mantenuto nel tempo un atteggiamento di sfiducia nei confronti dei Servizi e dei singoli operatori a vario titolo coinvolti, atteggiamento spesso accompagnato da reazioni verbali violente, aggressive e minacciose”. In effetti la successiva relazione del 19-7-2021 dello stesso Servizio Sociale confermava che i tre minori erano stati ricollocati dapprima presso la struttura “I Naviganti” di Cassino e poi presso la struttura “I Piccoli Passi “di Roma dove a quella data si trovavano;
in particolare, in data 4-11-2020 era stato eseguito l'allontanamento dei minori dai genitori ed il loro inserimento nella Casa Famiglia “I Naviganti” di Cassino;
ciò è testimoniato anche dalla nota congiunta del 5-11-2020 del Tutore delegato e dell'Ass. Sociale Persona_14
, con la quale pure si riferiva che “tale intervento, (già disposto nel Decreto CP_16 del 18/06/2020) si è reso ancora più necessario a seguito di segnalazioni ricevute per vie informali dallo scrivente Servizio Sociale in cui veniva segnalato un grave stato di fragilità Per_ della IG.ra la quale avrebbe minacciato di 'farla finita da sola o insieme ai figli'”. Con nuovo decreto dell'11-8-2021 il nominava curatore speciale dei minori l'Avv. Pt_9
; incaricava il dell'ASL di accertamenti sulle condizioni Controparte_2 Pt_10 Pt_11 dei minori;
disponeva la trasmissione degli atti al P.M.M. per le valutazioni in ordine alla apertura di un procedimento di verifica dello stato di abbandono. Con atto del 13-9-2021 il P.M.M. chiedeva procedersi alla verifica dello stato di abbandono dei minori e il T.M. di Roma con decreto del 13-10-2021 disponeva l'apertura del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 8 segg. l. n. 184/1983, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, la nomina del tutore del Sindaco di Roma e
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del curatore speciale Avv. , nominava il difensore di ufficio dei genitori, Controparte_2 disponeva il collocamento dei bambini, a cura del tutore, in strutture diverse con mantenimento dei rapporti tra i minori e divieto di prelievo per chiunque, regolamentazione della frequentazione con i genitori a cura del tutore e facoltà di interrompere gli incontri se pregiudizievoli per i minori. Il procedimento veniva rubricato al N.R.G.117/2021. Alla udienza del 22-11-2021 davanti al Collegio del T.M. erano assenti i genitori dei minori;
le dott.sse e del Servizio Sociale del Municipio Roma X dichiaravano quanto Per_16 Per_17 segue: “le difficoltà segnalate riguardavano le precedenti strutture ed inoltre il non Pt_10 aveva completato le valutazioni. Pertanto si è pensato che l'inserimento nella nuova struttura di tutti e tre i bambini potesse essere propizia anche in considerazione del fatto che la separazione sarebbe stata dolorosa…. Avevamo offerto un contributo economico ai genitori per espletare gli incontri presso le strutture individuate, ma loro pur avendo contattato le strutture, non si sono attivati…. per seguire le procedure necessarie all'espletamento degli incontri. I genitori non hanno accettato il contributo, dicendo di non averne bisogno, e di non accettare gli incontri con i figli a pagamento”; dichiaravano la CP_1 dott.ssa ed il dott. della Casa famiglia I Piccoli Passi quanto segue: “dopo Per_18 l'interruzione delle visite, con la ripresa della scuola e delle attività sportive, la situazione è più gestibile. hiede dei genitori, gli altri no. a molte aspettative verso il padre Per_1 Per_1 che gli ha fatto tantissimi regali e molte promesse. Dal luglio scorso, il primo incontro è stato lo scorso giovedì, presso un centro 'Magliana Solidale', scelta dai genitori nell'ambito della lista loro proposta e che hanno pagato loro stessi…. La richiesta di rientro a casa di Per_1 è motivata dalla sua preoccupazione per la madre che sente di dover difendere dalla violenza del che pensa essere suo padre”. All'esito della medesima udienza, con Per_2 ordinanza di pari data, il T.M. disponeva l'immediata interruzione di ogni contatto tra i minori ed i genitori, il collocamento a scopo adottivo dei tre fratelli, previa individuazione di una o più coppie tra quelle che hanno dato disponibilità all'adozione; incaricava il TSMREE della ASL RM 3 di attivare immediatamente un percorso di sostegno psicologico per ed Per_1 ogni altro intervento utile per gli altri minori;
revocava la disposizione di collocare i bambini in strutture diverse. e si costituivano nel procedimento con procura alle liti del Parte_2 Parte_1 23-11-2021. Con nota del 25-3-2022 le Ass. Sociali e riferivano di avere comunicato ai Per_16 Per_17 genitori dei minori i provvedimenti assunti dal T.M. in data 22-11-2021 e che “il 24 novembre Per_ il sig. e la sig.ra anno contattato telefonicamente l'Assistente Sociale d Per_2 Per_16 hanno iniziato ad inveire e proferire minacce di morte contro tutti gli operatori che seguono il caso;
inoltre hanno riferito che avrebbero appiccato un incendio presso la casa famiglia dove sono collocati i tre bambini, in particolar modo il sig. ha minacciato l'Assistente Per_2 Sociale ella sfera personale dichiarando 'se io faccio i fatti lei non vede più sua figlia'. Per_16
Si fa presente inoltre che il sig. ha accusato gli Assistenti Sociali del Municipio Roma Per_2 X sia 'di lavorare sotto banco' sia 'di guadagnare più soldi sulla loro situazione'. La coppia genitoriale ha moderato i toni ed il linguaggio solamente nel momento in cui è stato fatto presente che se il colloquio continuava con quelle modalità si sarebbe provveduto a esporre una querela nei loro confronti. Si informa che i sig,ri non hanno messo in atto Per_10 nessuna delle minacce esternate e non hanno più contattato il Servizio Sociale. La responsabile della Casa Famiglia ha informato il Servizio Sociale che la coppia genitoriale a volte ha inviato dei messaggi per aver notizie dei bambini ma i contenuti sono stati sempre cortesi”. Alla udienza del 28-3-2022, davanti al Collegio del T.M., presenziavano entrambi i genitori dei minori. dichiarava di convivere con in Roma, piazza Parte_1 Parte_2
NE IC n. 7, non lavorava, ma percepiva il reddito di cittadinanza di euro 500,00 mensili;
dichiarava che in casa famiglia avevano fatto del male ai bambini e “ mi ha Per_2
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detto di essere stato spinto dalla responsabile della Casa famiglia”. ADR dichiarava: “Non chiedo al Tribunale di riprendere i miei figli, ma di poter riprendere le chiamate e riprendere i percorsi”. dichiarava: “Non lavoro. Faccio dei lavoretti, non sto ferma. I danni Parte_2 di mio figlio sono dovuti al fatto che è stato allontanato da me, do colpa a chi ha lavorato male. Ho magari sbagliato perché non lo portavo dal pediatra, ma stava sempre bene, non ne aveva bisogno, magari non lo mandavo ogni tanto a scuola…. Siamo collaborativi, ma chi mi deve aiutare non mi ha aiutato e non rispondeva alle mie pec. Nessuno mi è venuto a dire se avevo bisogno, se mio figlio aveva bisogno di uno psicologo”. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, all'esito della medesima udienza, il T.M. rigettava la richiesta di ascolto del minore erché non aveva ancora compiuto 12 anni Per_1 e riservava la decisione. Con la sentenza impugnata (n. 321/2022 del 24-11-2022) il T.M. dichiarava lo stato di adottabilità dei minori. Affermava il T.M. quanto segue: “dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria espletata nell'ambito dei richiamati procedimenti de potestate, dalle relazioni acquisite e dagli accertamenti psicodiagnostici svolti sulle condizioni dei minori è emersa una evidente situazione di grave disagio familiare e di deprivazione delle necessarie cure genitoriali vissute dai minori a causa dell'inadeguatezza dimostrata dai genitori, in conseguenza della elevata conflittualità fra loro intercorrente e delle condotte non tutelanti nei confronti dei figli (in alcune circostanze maltrattanti), nonché della loro incapacità nel rispondere alle esigenze evolutive dei medesimi, ma ancor prima nel compito di fornire ai figli il necessario accudimento primario, come è all'evidenza emerso dalle condizioni in cui versavano i minori al momento dell'ingresso in casa famiglia e dai miglioramenti raggiunti. Osserva il Collegio che l'illustrata inadeguatezza dei genitori nel garantire una crescita psicofisica sana ed equilibrata e un sereno clima familiare, nonché il permanere delle criticità e fragilità della coppia genitoriale, nonostante i plurimi interventi di sostegno elaborati e attivati in favore dei genitori, non può essere definita di natura transitoria, non avendo i predetti aderito agli interventi di sostegno loro offerti, né modificato gli inadeguati comportamenti adottati sin dai primi anni di vita dei figli. In conclusione, a fronte dell'incapacità mostrata dai genitori dei minori di prendere consapevolezza dei bisogni evolutivi dei figli e della necessità di aderire agli interventi di sostegno proposti dai Servizi sociali, necessari anche ai fini del superamento delle riferite dinamiche di coppia altamente disfunzionali, ritiene il Collegio che debba essere dichiarato lo stato di abbandono dei minori e e che deve essere Persona_1 Per_2 CP_1 interrotto ogni contatto con i genitori e con gli altri familiari, essendo emerso che il mantenimento della relazione con gli stessi non può ritenersi funzionale ai bisogni evolutivi dei bambini ed, anzi, rappresenta un fattore di rischio, prolungando la condizione di sofferenza dei minori, determinata dalla rilevata incapacità dei genitori di attivarsi ai fini di un recupero delle proprie competenze genitoriali, che non appaiono, allo stato, recuperabili in tempi compatibili con le esigenze e i bisogni evolutivi dei bambini. Da quanto detto consegue che la rescissione del legame familiare appare l'unico strumento atto ad evitare ai minori un grave pregiudizio e di assicurare loro quella assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negata nella famiglia naturale….”. Con l'atto di appello, gli appellanti e affermano, con unico Parte_1 Parte_2 motivo di impugnazione (“insussistenza dello stato di abbandono”), al fine di chiedere la revoca della adottabilità e la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, che difettano in radice i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono;
inoltre i genitori sono uniti, si aiutano a vicenda e si fanno carico della cura dei figli;
ha trovato una Parte_1 stabile occupazione lavorativa ed il nucleo familiare potrà vivere nell'appartamento da lui locato con regolare contratto registrato, la casa è composta di sette vani e la Parte_2 mantiene pulita e decorosa;
affermano piuttosto che il nucleo familiare deve essere aiutato
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e sostenuto;
chiedono disporsi una nuova indagine sulle capacità genitoriali degli appellanti;
contestano di essere stati scarsamente collaborativi, essendo invece sempre rimasti a disposizione dei Servizi Sociali incaricati e dichiarano di manifestare vivo interesse e preoccupazione per il benessere dei minori. Per rispondere a tali censure la Corte ha eseguito una articolata istruttoria. Innanzitutto è stato sentito, alla udienza del 21-11-2023, il minore avendo egli Persona_1 compiuto nel frattempo i 12 anni (è nato il [...]). Il minore a dichiarato di fare Per_1 la seconda media, in una classe di 21 ragazzi, composta da “più femmine che maschi”, dimostrando di trovarsi bene (“mi piace così e così la scuola”); ha dichiarato di voler fare da grande l'atleta, in particolare atletica leggera e calcio, di non avere desideri particolari se non vedere i fratelli, con cui a volte litiga;
ha dichiarato di non stare più in casa famiglia da Per_1 un “annetto” e che “la situazione sta migliorando, è migliorato il rapporto con e
” - [i collocatari] -; che era un po' più tranquillo, mentre “prima c'erano più Per_12 discussioni” e alla fine si è “abituato ai posti nuovi”; ha dichiarato di avere cambiato tante case famiglia, “all'inizio è andata sempre migliorando: a Nettuno stavo da solo, a Labaro con mamma e i miei fratelli…. Nell'ultimo anno in Casa famiglia non stavo con Per_20 mamma, in realtà sono 4 anni che non sto più con lei….Vorrei avere notizie dei miei fratelli, io le ho chieste agli Assistenti Sociali ma non me le hanno date”; che oltre ad avere informazioni sui fratelli, vorrebbe anche delle chiamate con la madre, “almeno avere il numero… è mia madre . Nel primo anno che sono stato ad Acilia l'ho vista pochi Pt_2 mesi, perché la litigata con mio padre in Casa famiglia ha scatenato il putiferio. In quel periodo ero in Casa Famiglia senza mamma, erano venuti mamma e papà a trovarmi e c'è stata questa lite in cui mio padre ha chiesto il nome del dirigente. Da lì non li ho più visti. Mia madre si conteneva più di papà, si alterava ma non diventava aggressiva. Sta zitta e se lo teneva per sé”. E' stata quindi eseguita c.t.u. sulle capacità genitoriali di e Parte_1 Parte_2 a cura del Prof. (relazione depositata il 1-7-2024). Per_3 Il c.t.u. ha così concluso riguardo a “appare emotivamente fragile, fortemente Parte_2 reattiva, disforica, ansiosa e proiettiva, tanto che il CTU ha ritenuto opportuno inviare la stessa a controllo psichiatrico. La certificazione del medico specialista ha rilevato manifestazioni di ansia, disforia, scarsa capacità di critica, negazione e controllo delle emozioni nonché note di autoriferimento. Emerge, inoltre, instabilità e impulsività sul piano relazionale. Da un punto di vista psicologico, la sig.ra non riconosce la Parte_2 complessità della situazione e mostra un locus of control esterno che la porta ad attribuire le responsabilità delle vicende al di fuori del sé, disconoscendo il proprio ruolo nelle situazioni. Tale modalità si accompagna a un vissuto di impotenza con manifestazioni di risentimento, diffidenza e fraintendimento del comportamento altrui considerato potenzialmente dannoso. Ciò la porta ad entrare in relazione rappresentando il proprio vissuto di vittimizzazione e di incomprensione, ricercando conferme ed aiuto. Ella, quindi mostra la tendenza a provare sentimenti di rabbia e di ostilità che esprime assertivamente. In questi frangenti, si rileva una difficoltà di regolazione emotiva della donna che, a fronte del malessere esperito e del senso di ingiustizia che avverte, sembra fare esperienza di vissuti emotivi su cui non riesce ad esercitare un controllo adeguato mostrando, di riflesso, una tendenza a reagire in modo impulsivo. A fronte di una disregolazione emotiva, il compagno (sig. ) assume il ruolo di colui che modera i suoi stati affettivi. La signora, Per_2 inoltre, mostra di essere ipersensibile alle critiche reagendo con rabbia e frustrazione che impedisce l'assunzione di una posizione di ascolto attiva utile a sollecitare un pensiero riflessivo. La sofferenza della donna influisce sullo stile cognitivo che sembra essere caratterizzato da superficialità. In questo senso la donna non riesce a focalizzarsi su aspetti specifici fornendo descrizioni impressionistiche e teatrali. Complessivamente la signora appare immatura e necessiterebbe di un aiuto psicoterapeutico. L'analisi tossicologica
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attraverso raccolta di campione cheratinico, eseguita presso il [centro] Altamedica di Roma, testimonia la positività della signora all'assunzione saltuaria di cannabinoidi, verosimilmente utilizzati come veloce rimedio per i forti stati di ansia e impulsività. Non è stata invece effettuata l'analisi dei valori alcolemici per riferite difficoltà economiche. Complessivamente la signora presenta un quadro personologico disfunzionale, con una psicopatologia di personalità”. Il c.t.u. ha così concluso riguardo a : “è un uomo caratterizzato da una Parte_1 personalità orientata alla concretezza e alla praticità con una modalità di pensiero semplice e concreta in cui è difficoltoso focalizzarsi sugli aspetti emotivi ed affettivi propri e altrui. Emerge, inoltre, un funzionamento psichico immaturo con difficoltà attentive, di memoria e di concentrazione. Il tono dell'umore è orientato in senso disforico con un funzionamento di personalità caratterizzato da rabbia e oppositività, celata dietro un'apparente rigida compostezza. Ciò si associa ad una coartazione volta a presentare un'immagine di sé positiva accompagnata da un'accondiscendenza forzata e da modalità più manipolative che nascondono un atteggiamento oppositivo. Si rileva, infatti, una tendenza a manifestare un range di emozioni limitato in cui quelle negative sono espresse in modalità più nascoste attraverso strategie passive e aggressive. Da un punto di vista interpersonale, nel signore si rileva un fraintendimento nell'attribuire significati al comportamento altrui che l'uomo spesso misinterpreta con sospettosità e ipersensibilità. L'analisi tossicologica attraverso raccolta di campione cheratinico, eseguita presso il [centro] Altamedica di Roma, testimonia la positività del signore all'assunzione di cannabinoidi. L'eventuale utilizzo prolungato di questa sostanza potrebbe spiegare le profonde difficoltà neurocognitive del soggetto. Non è stata invece effettuata l'analisi dei valori alcolemici per riferite difficoltà economiche. Complessivamente il signore presenta un quadro disfunzionale, con una psicopatologia attinente consumo e personalità”. Ha quindi proseguito il c.t.u.: “Ciò che caratterizza la coppia genitoriale è una svalutazione degli eventi che hanno portato all'attuale situazione familiare a cui gli stessi forniscono prontamente delle giustificazioni in cui il riconoscimento del proprio contributo attivo risulta essere limitato. Entrambi hanno un funzionamento dissociale e fortemente reattivo in cui colludono e si rinforzano reciprocamente nel sostenere pervicacemente che l'interlocutore abbia intenzioni malevoli nei loro confronti. Ciò evidenzia una tendenza dei signori ad ingaggiarsi in conflitti con l'autorità attraverso modalità sfidanti e competitive. Coerentemente a ciò i signori mostrano una visione polarizzata degli altri e dell'ambiente circostante in cui o ricorrono a idealizzazioni o a svalutazioni senza possibilità di cogliere le sfumature che normalmente caratterizzano il mondo interpersonale. Tali modalità, in entrambi i signori, compromettono l'insight psicologico”. Il c.t.u. ha quindi affermato: “Il CTU non ha proceduto alla valutazione del legame affettivo tra i signori e i minori, considerando il prolungato tempo di interruzione della relazione genitori/figli e il collocamento di e in nuclei familiari. Rispetto alle capacità Per_1 Per_4 genitoriali, i signori - in linea con la personalità che li caratterizza - hanno mostrato profonde carenze nelle aree della capacità di mentalizzare i bisogni dei minori e di saper prefigurare i bisogni tipici degli stessi. Sotto un profilo progettuale i signori sperano di poter ricostituire il nucleo familiare con i figli, senza però in alcun modo considerare criticamente gli errori del passato e senza quindi saper prefigurare una situazione familiare che, in termini psico- sociali, sia più armonica e adeguata per lo sviluppo della prole. La combinazione tra tratti di personalità e minimizzazione ed esternalizzazione delle responsabilità personali, rendono qualsiasi eventuale percorso di supporto e miglioramento assai problematico…. Il CTU ritiene che in ragione delle caratteristiche di personalità dei signori - caratterizzate da attribuzione di responsabilità all'esterno, scarse capacità di insight, atteggiamento oppositivo e reattivo - non è allo stato possibile ipotizzare concrete possibilità di recupero…. In ragione di quanto emerso lo scrivente non ha ritenuto di dover procedere alla valutazione
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delle condizioni psicofisiche dei minori per valutarne le conseguenze del ripristino degli incontri con i genitori biologici” (relazione finale pagg. 32- 35). Gli appellanti non hanno presentato al c.t.u. note critiche, invece depositate dal consulente di parte della curatrice speciale ma, ha riferito il consulente di ufficio, “la CTP non espone considerazioni critiche, concordando con la metodologia e con le conclusioni del CTU” (relazione finale pag. 37). Le negative conclusioni, che non lasciano spazio a dubbi o fraintendimenti (peraltro essendo supportate da indagini approfondite ed analisi esaustive) circa l'insufficiente capacità genitoriali degli appellanti, trovano corrispondenza nei fatti sopra segnalati che hanno caratterizzato l'intero svolgimento delle relazioni parentali con i minori, in particolare: la pregressa storia personale e familiare di la cui madre era stata detenuta per Parte_2 condanna definitiva, il suo affidamento alla NA materna, il suo coinvolgimento - non trovandosi protetta nel nucleo familiare - in un processo penale a causa della condotta proprio di alcuni parenti, la nascita, quando ancora era minore, del figlio non Per_1 riconosciuto dal padre biologico, il mancato completamento del percorso scolastico, le dinamiche conflittuali e le rivendicazioni all'interno del nucleo familiare;
tutte queste vicissitudini e delusioni personali devono avere determinato in le premesse per Parte_2 non riuscire a maturare, in difetto di validi modelli da imitare e di esempi di genitorialità positiva, una capacità genitoriale sufficientemente responsabile ed affidabile;
l'incontro con il nuovo compagno , che già aveva dimostrato di non Parte_1 sapersi prendere cura dei due figli avuti da una precedente relazione, che erano stati dati in affidamento, porta a trovare una via di uscita dalle difficoltà del proprio nucleo Parte_2 familiare che tuttavia la pone in situazioni ancora più critiche: il violento litigio con il compagno riferito dalla relazione del Servizio Sociale del 15-10-2014, in Parte_1 occasione del quale il piccolo veniva colpito, se pure non intenzionalmente, da un Per_1 pugno, e tutta la relazione con , dal quale ha avuto i due figli minori più Parte_1 piccoli, è stata contrassegnata dalla mancata capacità di tutelare i figli (si pensi al fatto che non veniva portato a scuola), dalla presenza di droghe, sia pure leggere quali Per_1 cannabinoidi, comunque consumate anche se saltuariamente dalla coppia (al riguardo onfidava al c.t.u. Prof. Roma “di aver -[fatto]- ricorso alle sostanze per lo stress” Parte_2 (relazione Prof. Roma 1-7-2024 pag. 20);
quindi la compromissione del benessere psicofisico dei minori a causa della inadeguatezza della capacità educativa e di accudimento di entrambi gli appellanti;
la precarietà economica degli stessi, la conflittualità ed i litigi violenti tra loro, anche a livello fisico ed alla presenza dei minori, la casa trascurata e carente dal punto di vista igienico, maleodorante con presenza di fumo passivo, dove pure facevano vivere i figli;
la mancanza di una occupazione lavorativa da parte di e la precarietà Parte_2 dell'impiego lavorativo da parte di;
Parte_1 sia che hanno sempre boicottato l'azione del Servizio Parte_2 Parte_1 Sociale, senza mai sapersi affidare alle istituzioni, dimostrando di nutrire, in modo del tutto immaturo, riserve mentali nei confronti degli operatori anche quando a parole ne chiedevano l'aiuto, ed anzi rendendoli bersagli di invettive ed offese sul piano professionale e personale (si pensi alla reazione impulsiva ed aggressiva di quando, nel giugno/luglio Parte_2
2018, si doveva inserire n struttura per ordine del T.M.); Per_1
i ripetuti episodi di violenza verbale, intolleranza, aggressività e mancanza di rispetto per le regole di convivenza, da parte di nel corso del soggiorno, insieme ai figli che Parte_2 assistevano attoniti, presso la Casa famiglia delle “ Consolatrice” di via Parte_8 Torfanini 27 Roma, fino a dover essere il nucleo familiare espulso dalla casa famiglia;
i Servizi Sociali hanno costantemente accertato gli aspetti di incapacità genitoriale degli appellanti e pur tuttavia questi non hanno mai voluto consapevolmente sottoporsi ad un percorso di sostegno e recupero da parte dei Servizi Sociali;
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nel contempo emergeva anche uno stato di estrema fragilità di che impotente Parte_2 di fronte alle responsabilità genitoriali anche aveva minacciato di “farla finita da sola o insieme ai figli” (come riferito dal Tutore delegato e dall' con la nota 5- Controparte_16
11-2020), fragilità peraltro dimostrata dall'atteggiamento di tutela verso la madre assunto più volte dal più grande dei figli, che sentiva di dover difendere la madre dalla Per_1 violenza di (si vedano le relazioni del Servizio Sociale alla udienza del Parte_1 22-11-2021 davanti al Collegio del T.M.); gli atteggiamenti di estrema violenza verbale e le minacce proferite, si pensi a quando e per telefono minacciavano di incendiare la casa famiglia Parte_1 Parte_2 dove erano collocati i minori, non mostrando alcuna consapevolezza di tale comportamento, poiché subito dopo, senza remore o scuse, moderavano il linguaggio (nota Servizio Sociale del 25-3-2022). Tutti questi elementi insieme concordano con l'analisi compiuta dal c.t.u. Prof. Roma per ritenere assolutamente deficitaria la capacità genitoriale degli appellanti e la loro impossibilità di poter provvedere alle esigenze di accudimento e cura dei figli, che accuserebbero grave pregiudizio nel rapporto con i genitori. Si aggiunga, quale testimonianza che questa condizione di incapacità genitoriale nel corso del giudizio di appello non è scemata, e quindi persiste, che il Servizio Sociale del Municipio Roma X con la relazione del 11-5-2023 (Prot. 69306), a cura dell'Ass. Sociale Parte_12
riferisce quanto segue: “la scrivente coadiuvata da un collega del Servizio Sociale e
[...] dalla tirocinante, alle ore 09:00 del 17.04.23, ha effettuato una visita domiciliare non preannunciata presso l'abitazione della coppia in piazza NE IC n. 7 int. 11. Malgrado la scrivente abbia suonato insistentemente al citofono del palazzo non hanno risposto pertanto si è provveduto a suonare ad altri interni per far aprire il portone….La scrivente ha suonato il campanello diverse volte, sentendo dei fruscii si è identificata chiedendo di effettuare un colloquio…. Nel momento in cui la scrivente si accingeva a varcare la soglia il sig. ha imposto di fermarci in quanto quella è casa sua e avrebbe deciso lui quando Per_2 potevamo entrare. L'uomo si è allontanato, ha aperto la tapparella ed è ritornato sull'uscio con la videocamera del cellulare attivata dicendo: 'Avvocato ci sono i Servizi Sociali, la casa è pulita', l'uomo ha proseguito a registrare e a mostrare tutta la casa, riprendendo anche singolarmente tutti i presenti…. Il colloquio è stato di difficile gestione, la coppia non faceva altro che parlarsi sopra, urlare e imprecare contro tutti gli operatori dei Servizi coinvolti nel Per_ caso. La sig.ra in particolar modo, colpiva con i pugni il tavolo e urlava in modo inquietante, si alzava dalla sedia e la spostava con aggressività; l'agitazione della donna era così elevata che le si è formata della schiumetta bianca agli angoli delle labbra. La coppia non dava modo di replicare, diverse volte è stato chiesto di parlare uno alla volta ma non è valso a nulla. La scrivente ha spiegato che la Corte di Appello ha chiesto informazioni aggiornate sul nucleo;
la coppia rispondeva in modo irriverente pertanto in più occasioni è stato necessario redarguirli. Nello specifico quando è stato chiesto il tipo di lavoro svolto, il sig. ha risposto prima di andare a rubare poi di spacciare. Nel momento in cui è stato Per_2 riferito che sarebbero state riportate le parole di quanto dichiarato l'uomo ha iniziato ad essere più rispettoso ed ha riferito che lavora part-time, senza contratto, presso un bar vicino casa 'bar ex Salerno' e percepisce un compenso mensile di circa euro 1.400//; inoltre Per_ riferisce di percepire circa euro 500// di reddito di cittadinanza. La sig.ra dichiara di effettuare saltuariamente le pulizie ma non sa quantificare la cifra;
riferisce di percepire circa euro 800// di reddito di cittadinanza e euro 350 di assegno unico….La coppia accusa tutti gli operatori coinvolti nel caso, in particolare la scrivente, di speculare sulla loro situazione guadagnando dei soldi in più…..Si fa presente che, considerate le difficoltà a effettuare il colloquio, la scrivente si è alzata in più occasioni per andare via ma la coppia adduceva di voler aggiungere altre informazioni che in realtà era solo un rimarcare degli attacchi contro i vari Servizi. Il sig. improvvisamente ha deciso che il colloquio era finito e ci ha Per_2
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Per_ imposto di andare via, nel momento in cui ci si accingeva verso l'uscio la sig,ra andata in escandescenza ha iniziato a sbattere la sedia a terra e urlava in modo farneticante di chiudere la porta a chiave per non farci uscire e che se fossimo andati via avrebbe denunciato tutti, compreso il compagno che permetteva di andarcene. Si fa presente che malgrado tutte le urla concitate e le parolacce proferite dalla copia, in particolar modo quando stavamo scendendo le scale per uscire, nessun condomino si è affacciato per capire cosa stesse succedendo;
le loro urla sono proseguite e nonostante la distanza dal palazzo continuavamo a sentirli litigare”. Dunque gli appellanti nulla hanno fatto per superare la loro incapacità ad assumersi consapevolmente la responsabilità genitoriale sui minori, essendo rimasti fermi nelle stesse precarie condizioni, personali e materiali, di quando i minori potevano vivere con loro, ed anzi hanno dimostrato una risoluta avversità ad essere assistiti dal Servizio Sociale per superare tale loro condizione. E' dunque certa la incapacità genitoriale degli appellanti. Ha affermato il c.t.u. (Prof. Roma, relazione 1-7-2024, pag. 34) che “la combinazione tra tratti di personalità e minimizzazione ed esternalizzazione delle responsabilità personali, rendono qualsiasi eventuale percorso di supporto e miglioramento assai problematico”. Va al riguardo considerato che “i minori tra maggio e giugno 2023 sono stati Per_1 Per_4 dimessi dalla casa famiglia… e collocati presso delle famiglie individuate dal Tribunale per i Minorenni;
anche per sono stati tentati dei collocamenti in famiglia ma non sono Per_2 andati a buon fine: le due famiglie individuate hanno rinunciato” (relazione Servizio Sociale Municipio Roma X del 14-6-2024); successivamente (nel mese di dicembre 2024) anche il minore è stato stabilmente collocato presso una coppia collocataria. Per_2 Alla udienza del 15-4-2025, tenuta come da verbale, la Corte ha proceduto alla audizione della coppia collocataria di e della coppia collocataria di;
la coppia Per_1 Per_2 collocataria della minore , interpellata, ha invece fatto pervenire nella medesima data Per_4 del 15-4-2025 una nota scritta. Non sono emerse controindicazioni ai collocamenti dei minori e può dirsi che essi hanno oramai instaurato per un tempo apprezzabile un legame affettivo con i rispettivi collocatari. Deve poi considerarsi l'età dei minori, anni 14 anni 9 , anni 8 , per cui Per_1 Per_2 Per_4 il tempo di recupero da parte dei genitori biologici della propria capacità genitoriale comunque non potrebbe coincidere con l'avanzamento della struttura psicoaffettiva di tutti e tre i minori che nel frattempo, in conseguenza della crescita, vedono accresciute le loro esigenze e necessità. L'interesse preminente circa il benessere e la salute mentale dei minori, una volta riscontrata la grave criticità della capacità genitoriale dei genitori biologici, sotto i profili sopra segnalati, porta a ritenere definitivamente esaurito il possibile tempo di recupero della genitorialità da parte di entrambi gli appellanti. Si deve dunque far prevalere la necessità non più procrastinabile per i minori di essere inseriti stabilmente in un ambiente familiare accogliente che fornisca loro gli strumenti per sanare il deficit di cure emotive e materiali che hanno in precedenza subito. Rimane la questione circa il possibile mantenimento di contatti tra i minori ed i genitori biologici. A tal fine la Corte ha disposto un supplemento di c.t.u. a cura del medesimo consulente di ufficio, Prof. , il quale ha depositato la relazione in data 11-11- Per_3 2024. Il c.t.u. ha risposto ai quesiti nel seguente modo (pag. 15): “Complessivamente si ritiene che i minori abbiano primariamente bisogno di sviluppare quella sicurezza emotiva che è stata compromessa precocemente a causa delle esperienze familiari a cui sono stati esposti. In questa fase di vita, il ripristino della relazione con i genitori biologici non è compatibile con il bisogno descritto neanche per che ancora si trova in CF. Si Per_2 precisa inoltre che l'incontro con i genitori biologici potrebbe destabilizzare i minori anche in ragione delle profonde e palesi problematiche psicopatologiche che i due genitori presentano. L'esposizione a modelli comportamentali, relazionali e dialettici patologici e
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disfunzionali correrebbe il rischio di far regredire i minori e comunque di non permettere la stabilizzazione di modelli comportamentali funzionali”. La Corte condivide la conclusione del c.t.u. dovendosi primariamente privilegiare, per le ragioni già espresse, l'inserimento stabile dei minori nei nuovi nuclei familiari. Infine, quanto alla possibilità, pure segnalata dal c.t.u. (relazione 11-11-2024 pag. 15), di mantenere il legame tra i fratelli mediante momenti di incontro tra gli stessi, ritiene la Corte di non dover stabilire modalità e tempi circa questa evenienza, in ordine alla quale, non sussistendo particolari motivi ostativi, si deve rimettere ogni concreta decisione al diretto apprezzamento delle famiglie collocatarie prima e adottive poi. Conclusivamente, deve essere confermato lo stato di abbandono dei minori e la conseguente dichiarazione di adottabilità; l'appello va quindi rigettato. Sussistono motivi di equità, stante la natura del procedimento, volto all'accertamento dello stato di adottabilità di minori, per compensare le spese di questo grado;
nulla sulle spese con la parte rimasta contumace. Vanno poste a carico degli appellanti in solido tra loro le spese delle c.t.u. eseguite in questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e e conferma la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 321/2022 del 24-11-2022;
- compensa tra le parti costituite le spese di lite del secondo grado di giudizio;
- nulla sulle spese con la parte contumace;
- pone a carico degli appellanti e in solido tra loro, le Parte_1 Parte_2 spese delle c.t.u. eseguite in questo grado. Roma 8-7-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
BE LO NN MA GL
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa GL NN MA Presidente dott. LO BE Consigliere relatore dott.ssa Giammusso NN Chiara Consigliere dott. Montanari Sandro Consigliere On. dott.ssa Micheli Monica Consigliere On. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 52385/2022, riservato in decisione alla udienza dell'8.7.2025, trattata in presenza come da verbale, e vertente TRA
, n. a Roma il 17-2-1982, c.f. , e Parte_1 C.F._1
n. a Roma il 24-8-1994, c.f. , elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 in Roma, viale Vasco De Gama, n.91, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zottola, che li rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di appello - appellanti. E Sindaco p.t. di Roma, nominato tutore provvisorio, giusto decreto del T.M. di Roma del 13- 10-2021 e sentenza dello stesso Tribunale del 24-11-2022, dei minori (nato a Persona_1
Roma il 31-7-2011), (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_2 CP_1
Roma il 19-7-2017) - appellato, contumace. E Avv. , c.f. , nominata curatrice speciale, giusto Controparte_2 C.F._3 decreti del T.M. di Roma dell'11-8-2021 e 13-10-2021 dei minori (nato a [...] Persona_1 il 31-7-2011), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_2 CP_1
19-7-2017), rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Delle Fornaci n. 43 - appellata. E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto. Fatto
e con ricorso depositato il 23-12-2022, hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 321/2022 depositata il 24-11-2022 che ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori (nato a [...] il Persona_1
31-7-2011), figlio della appellante, (nato a [...] il [...]) e Persona_2 CP_1
(nata a [...] il [...]), entrambi figli degli appellanti, ordinando il divieto di ogni
[...] contatto tra i predetti minori, i genitori ed i restanti familiari, confermando il collocamento dei minori in casa famiglia e disponendo il collocamento provvisorio degli stessi presso una famiglia a scopo adottivo ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 184/1983. Si è costituita l'Avv. , quale curatrice speciale dei minori, chiedendo la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado;
con atto in data 7-9-2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello (l'atto di appello è stato altresì notificato al P.M.M. in data 10-3-2023); con ordinanza del 12-9-2023 è stata dichiarata la contumacia del Sindaco di Roma quale tutore dei minori;
è stata disposta ed eseguita, alla udienza del 21-11-2023,
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l'audizione del minore (nato a [...] il [...]), ed è stata disposta ed Persona_1 eseguita c.t.u. con il consulente di ufficio Prof. (dep. 1-7-2024) ed una Per_3 integrazione alla c.t.u. con il medesimo consulente (dep. 11-11-2024). Con ordinanza in data 19-11-2024 si è disposto l'interpello, con le specificate modalità, delle coppie collocatarie dei minori , ; alla udienza del Persona_1 CP_1 Persona_2 15-4-2025 sono state sentite in audizione dalla Corte la coppia affidataria del minore
[...] e la coppia affidataria del minore . E' stata acquisita, con deposito Per_1 Persona_2 nella medesima data del 15-4-2025, nota scritta della coppia collocataria della minore
. La causa è stata discussa e riservata in decisione nella udienza dell'8-7-2025, CP_1 trattata in presenza come da verbale. Diritto I fatti che hanno portato all'accertamento dello stato di abbandono possono riassumersi nel modo che segue. Con decreto del 31-7-2002, reso nell'ambito del procedimento N.R.G. 704/2000, il T.M. di Roma, definitivamente pronunciando, disponeva l'affidamento della allora minore
[...]
(nata a [...] il [...]) al Servizio Sociale del Comune di Roma, con Pt_2 prescrizione di opera di sostegno, supporto psicoterapeutico e assistenza domiciliare, e con collocamento presso la NA materna, (nata a [...] il [...]), Persona_4 coniugata con (nato a [...], Romania, il 23-4-1971). Controparte_3 Con decreto del 9-3-2012, reso nel procedimento N.R.G. 2391/2011, aperto a tutela di
[...] (nato a [...] il [...]), il T.M. di Roma, provvedendo in via definitiva, Per_1 confermava l'affidamento (in corso in via di fatto) del predetto minore presso la bisNA
, incaricando il Servizio Sociale di proseguire un intervento di sostegno al Persona_4 nucleo familiare. Era accaduto che la Direzione Sanitaria – Servizio Sociale dell'Ospedale
[...]
con nota del 1-8-2011, a firma dell'Ass. Sociale Coordinatore Controparte_4 Liliana , aveva informato la Procura di Roma che “in data 31.07.2011 la minore CP_5 [...]
, nata il [...], affidata al Servizio Sociale del Comune di Roma XIII Pt_2
Municipio…. e collocata presso la NA materna, ha partorito un bambino in buone condizioni di salute e che verrà riconosciuto dalla sola madre. La sottoscritta ha effettuato un colloquio con la NA collocataria che è disponibile ad accettare nella sua casa, in accordo con suo marito, il neonato….”.
abitava in Roma, piazza NE IC n. 7, int. 11 (certificato di stato di Persona_4 famiglia Comune di Roma 1-8-2011). Con decreto del 10-8-2011 il T.M. disponeva il collocamento del neonato, insieme alla madre, , presso la bisNA del neonato, . Parte_2 Persona_4 Con nota del 5-10-2011 l'Ass. Sociale riferiva che “l'abitazione accogliente Controparte_6 e ben tenuta ospita spesso anche la madre di e la figlia di lei in un clima ormai Pt_2 disteso e collaborativo…. non emergono elementi di rischio o pregiudizio per la sicurezza ed un sano sviluppo del bambino: ma è stato proposto alla madre, se e quando ne sentirà l'esigenza, un percorso di sostegno alla genitorialità, in continuità con il consultorio familiare”.
dichiarava in data 14-10-2011 davanti al Giudice delegato del T.M. che aveva Parte_2 ricominciato ad andare a scuola, faceva il primo anno del corso di estetista, non aveva più sentito il suo ex compagno, padre biologico di “che dopo il terzo mese di gravidanza, Per_1 non si è fatto più sentire”. Con nota del 20-7-2012, l'Ass. Sociale riferiva al T.M. che “ si è Controparte_6 Pt_2 rivelata, nonostante la giovane età, capace ed adeguata nell'accudimento del piccolo ma che aveva subìto un lungo ricovero ospedaliero “causa Per_1 Persona_4 dell'aggravarsi delle condizioni patologiche dell'apparato respiratorio, che sembrava richiedesse un trapianto”, e dopo la fase acuta, a seguito delle dimissioni ospedaliere, era
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stata trasferita presso l'abitazione della sorella più giovane, , che le ha prestato Per_5 assistenza insieme ai propri familiari;
“naturalmente anche e il piccolo sono Pt_2 Per_1 stati presi in carico dai familiari indicati”; aveva però manifestato il desiderio di Pt_2 trasferirsi presso il proprio padre, , che risiedeva assiema alla propria Persona_6 compagna in Roma, via Satrico n. 33. Più nello specifico, riguardo alle pregresse vicende, può farsi richiamo alla relazione redatta ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 448/1988 (accertamenti sulla personalità del minorenne) dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni – Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia del 9-12-2012, interessato a in quanto imputata in un Parte_2 procedimento penale davanti al GUP del T.M. di Roma (proc. n. 712/12). Da tale relazione risulta quanto segue: “ appartiene ad un nucleo familiare composto Pt_2 originariamente dal padre, , 40 anni, da molti anni unito ad una nuova Persona_6 compagna e residente a [...]; dalla madre, IG.ra , 38 anni, detenuta Parte_3 presso la Casa Circondariale 'Rebibbia' in relazione ad una condanna esecutiva. La giovane è stata affidata, fin da piccola, con decreto del Tribunale per i Minorenni, alla NA materna, IG.ra , 58 anni, pensionata, ed è stata affiancata anche da una zia Persona_4 materna, IG.ra , di 41 anni, casalinga, madre di tre figli, sorella minore Parte_4 della signora . L'intero nucleo familiare vive in un alloggio comunale, nella zona di Per_4
Ostia Lido, in una situazione non del tutto adeguata rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare;
in tale appartamento pare sia stato domiciliato anche lo zio materno di
, suo coimputato nel procedimento penale di odierna trattazione, e la compagna di Pt_2 quest'ultimo, con il figlio…. Da molti mesi la signora si trova ad attraversare una Per_4 particolare fase di fragilità legata ad un aggravamento delle sue condizioni fisiche – respira prevalentemente attraverso l'ausilio di bombole di ossigeno. Da quanto si è potuto ricostruire, sembra che il coinvolgimento di nel procedimento penale a suo carico Pt_2 sia coinciso con un lungo periodo di ospedalizzazione, prima, e di convalescenza, poi, che ha visto la signora totalmente incapace di farsi carico delle problematiche di Per_4
, rimasta peraltro in quel periodo in stato interessante. , come anticipato, è Pt_2 Pt_2 già madre di un bambino, di un anno e tre mesi, nato, da quanto riferito allo Persona_1 scrivente, dall'unione con un ragazzo di 21 anni, che l'epoca della sua Persona_7 nascita non lo ha riconosciuto in quanto la stessa relazione con si era ormai da Pt_2 tempo interrotta…. La scrivente, nel corso di un incontro tenutosi presso il Servizio, ha avuto modo di conoscere il presunto padre del bambino, , che ha riferito di essere Per_7 impegnato saltuariamente nel settore edilizio;
per un breve periodo di tempo, infatti, sembrava che quest'ultimo avesse riallacciato un legame affettivo con , finalizzato Pt_2 ad intraprendere con lei una convivenza in una situazione autonoma dalle rispettive famiglie. Tale proposito, tuttavia, non sembra aver trovato realizzazione a causa di nuovi dissapori sorti all'interno della coppia, dopo soli pochi mesi dal loro riavvicinamento, e che hanno portato , a suo dire, ad allontanarsi nuovamente da . , dopo aver Pt_2 Per_7 Pt_2 conseguito la licenza media, ha riferito di aver provato a conseguire un attestato di formazione professionale iscrivendosi presso il Centro di Formazione Professionale 'Pasolini' di per estetiste;
respinta al primo anno, si era poi nuovamente iscritta, ma CP_4 ha interrotto la frequenza perché nel frattempo era subentrato lo stato di gravidanza che, a suo dire, non le ha consentito di mantenere tale impegno…. La dimensione del procedimento penale che ha visto coinvolta , peraltro, sembra aver attivato anche Pt_2 una serie di dinamiche conflittuali e rivendicazioni all'interno del nucleo familiare, accentuate dall'attuale stato di detenzione dello zio materno, verso il quale la signora embra Per_4 mettere in atto atteggiamenti fortemente protettivi….”. Riguardo al procedimento penale, riferimenti sono stati acquisiti dalla c.t.u. svolta in questo grado e di cui al seguito (Prof. Roma 1-7-2024, pag. 29), secondo cui “nel 2012 Per_3
veniva coinvolta penalmente dallo zio e dalla di lui compagna in un giro di Pt_2
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prostituzione, quando la ragazza era ancora minorenne (la donna però nel corso delle operazioni peritali disconfermava il suo coinvolgimento affermando che tale vicenda giudiziaria riguardava solo lo zio)”. Comunque così come , non risultano avere precedenti Parte_2 Parte_1 penali (certificati Casellario Giudiziale 26-10-2021; negativo è anche il certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica di Roma a nome di 27-10-2021; Parte_2
dal certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica di Roma Parte_1 del 27-10-2021 risultava avere procedimenti penali in corso per i reati di cui agli artt. 337, 572, 582 e 585, 612 bis c.p., commessi, secondo imputazione, in un periodo dal 2005 al 2009). Con ricorso del 15-11-2012 il P.M.M. chiedeva la riapertura del procedimento N.R.G. 2391/2011, stante che aveva raggiunto la maggiore età ma con relazione del Parte_2 30-10-2012 i Servizi Sociali avevano segnalato forti criticità. La relazione indicata (Roma Capitale Ass. Sociale 30-10-2012) aveva Controparte_6 segnalato che “la NA non può più rappresentare la figura di riferimento per la tutela e la garanzia per un sano sviluppo del piccolo Inoltre la situazione risulta compromessa Per_1 dalla condizione e dal comportamento della giovane madre , sulla quale è stato Parte_2 aperto un procedimento penale (n. 712/12 GUP….) presso il Tribunale per i Minorenni ex art. 110 c.p., art. 3 legge 20-2-1958 n. 75, del quale la scrivente e i servizi dedicati sono venuti a conoscenza a seguito di richiesta di collaborazione da parte del alla fine di Pt_5 agosto u.s. –…. Durante una visita domiciliare con l , Controparte_7 che da anni conosce e segue per interventi di sostegno tutti i nuclei afferenti alla stessa famiglia, sia che la NA (da pochi giorni tornata a casa anche se in condizioni Pt_2 molto precarie) hanno dichiarato di essere a conoscenza del procedimento penale ma di ritenere non pregiudizievole per il bambino tale situazione e ancor meno per la madre poiché all'epoca dei fatti era minorenne e non consapevole degli effetti del suo comportamento e coinvolgimento nella vicenda. La scrivente …. ha osservato la tensione e il conflitto esasperato dalla rabbia di nei confronti della NA, che a suo dire ha sempre Pt_2 minimizzato i fatti e colluso con il figlio responsabile del coinvolgimento di nell'attività Pt_2 illegale di cui è tenuta a rispondere il 14-11-2012…. in questo momento di difficoltà Pt_2 non accetta sostegni di alcun genere, e per quanto sia stata adeguata al suo ruolo di madre, capace ed attenta nell'accudimento del bambino, attualmente non sembra sufficientemente responsabile ed affidabile, nonostante il forte legame di attaccamento. Il bambino è apparso comunque in buone condizioni fisiche e curato nell'aspetto….”. E' poi allegata in atti una e.mail del 31-10-2012 dell'Ass.Sociale del Centro per la Vita Gabriella Andreani, che riferiva che “si è appurato che il bambino di , Pt_2 Per_1 attualmente si trova presso la zia di , , che si è dichiarata disposta Pt_2 Parte_4 col marito a farsi carico del bambino in regime di affidamento familiare. La NA di , Pt_2
è ricoverata presso l'Ospedale Grassi, in terapia intensiva, per il Persona_4 riacutizzarsi della patologia respiratoria. da due giorni si è allontanata da casa”. Pt_2 Aperto così il nuovo procedimento N.R.G. 3631/12 davanti al T.M. di Roma, quest'ultimo Giudice con decreto del 5-4-2013, provvedendo in via definitiva, disponeva l'affidamento del minore a ed a suo marito , zii materni, Persona_1 Parte_4 Persona_8 stabilendo che la madre potrà vedere e incontrare il figlio quando vorrà, in accordo con gli zii, e dando incarico al Servizio Sociale di monitorare l'andamento della situazione. Con ricorso del 17-9-2014 il P.M.M. chiedeva la riapertura del procedimento ex art. 333 c.c. riguardo al minore atteso che gli zii materni per gravi motivi di salute non erano Persona_1 più in grado di prendersi cura del nipote e la madre del minore sembrava maturata ed intenzionata a svolgere appieno le proprie funzioni genitoriali sia pure supportata dal Servizio Sociale.
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Era infatti stato segnalato dal Servizio Sociale con nota del 22-7-2014 che di fatto il minore era collocato presso la propria madre, poiché lo zio aveva accusato Per_1 Persona_8 una grave cardiopatia ed era in attesa di trapianto, per cui gli stessi zii avevano chiesto di poter collocare il minore pressa la madre, sia pure con la supervisione della zia , e Per_5 con necessità di attivare un servizio di educativa domiciliare a cura del SISMIF. A quel momento risultava residente sempre in Roma, piazza NE IC n. 7, Parte_2 int. 11 (Comune di Roma, Servizi telematici, 29-9-2014). Veniva così aperto il nuovo procedimento N.R.G. 1507/14 davanti al T.M. di Roma. Con relazione del 15-10-2014 l'Ass. Sociale aggiornava la “situazione Controparte_6 attuale del minore…. tornato presso la zia affidataria, signora a seguito Parte_4 di violenti litigi fra la madre e il compagno alla presenza di che ha assistito Pt_2 Per_1 alla aggressione subita dalla madre ed involontariamente colpito da un pugno, perché in braccio alla stessa. La zia, informata da , è intervenuta immediatamente Pt_2 allontanando il piccolo dall'abitazione della madre. La scrivente è stata messa al corrente dell'accaduto dalla zia stessa, dalla madre, dal suo ex compagno che ne ha denunciato la responsabilità, a suo dire, ai Carabinieri intervenuti su sua richiesta, ed infine dalla coordinatrice della scuola dell'infanzia frequentata da . Fermo restando il profondo Per_9 attaccamento al figlio, non è stata assolutamente in grado di esercitare la dovuta Pt_2 tutela verso il piccolo Consapevole dei propri limiti ha riconsegnato il figlio alla zia Per_1
, sempre accogliente e protettiva e conciliante, nonostante le proprie difficoltà Per_5 familiari…. Allo stato attuale la scrivente ha evidenziato a tutti la necessità di dare continuità all'affidamento, senza deroghe, e con divieto di allontanamento del piccolo dalla abitazione degli affidatari, con facoltà di visita alla madre… Va fatto presente che nonostante la richiesta di intervento urgente, il SISMIF non è stato ancora attivato e tantomeno il sostegno alla genitorialità a causa della sospensione delle attività del Famiglia Stella Polare CP_7 per scadenza del progetto”. Con relazione del 10-7-2015 la medesima Assistente Sociale informava del decesso, in data 1-5-2015, di , marito della zia di Persona_8 Per_1 Con decreto del 28-9-2017 il T.M. di Roma dichiarava non luogo a provvedere in relazione alla domanda del P.M.M. di verifica della responsabilità genitoriale. Il P.M.M. impugnava detto decreto con ricorso del 6-10-2017 e la Corte di Appello di Roma, Sezione Famiglia, con decreto n. 75/2018 del 24-1-2018, in riforma dell'impugnato provvedimento, disponeva l'affidamento del minore ai Servizi Sociali ed il suo Persona_1 collocamento in casa famiglia insieme alla madre se consenziente, disponendo effettuarsi un intervento di sostegno psicologico al minore e di gestire tempi e modi per le visite dello stesso da parte dei familiari e di relazionare circa il nucleo familiare di mandando al Per_1 P.M.M. per competenza la relazione nel frattempo intervenuta del 15-1-2018 con cui il GIL aveva relazionato circa i minori e , figli di e . Per_2 Per_4 Parte_2 Parte_1 Infatti, con atto del 15-1-2018 il direttore responsabile del Municipio Roma X Parte_6 aveva allegato le relazioni dell'Ass. Sociale sull'aggiornamento Controparte_8 della situazione del minore e la relazione dell'Ass. Sociale coordinatrice Per_1 CP_9 del Servizio SISMIF. Secondo la prima relazione (Ass. Sociale 15-1-2018) “durante i colloqui sostenuti CP_8 con la coppia si è potuto verificare che il piccolo ive ormai da diversi anni presso il Per_1 domicilio materno e che la mamma, con il compagno di lei, rappresentano gli adulti di riferimento nel quotidiano…. Ad oggi la situazione socio-familiare del minore compromette in maniera significativa la serenità di vita del bambino ed il suo benessere psicofisico”. Riferisce invece la relazione del SISMIF del 10-1-2018 (Prot. CO-N° 2895) quanto segue:
“Da Natale 2015 la signora si è accompagnata al sig. [ilian]o e Parte_2 CP_10 fin da subito hanno deciso di convivere…. A luglio 2016 nasce il secondogenito della signora Per_ iglio del suo compagno. Fin da subito abbiamo notato un cambiamento in negativo nel piccolo che ha sofferto molto la gelosia del fratellino e, a nostro avviso, non è stato Per_1
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per nulla protetto dagli adulti. A luglio 2017 nasca un'altra sorellina per iglia sempre Per_1 della signora e del suo compagno. Da questo momento in poi si è osservato un declino di tutto il contesto familiare con ripercussione molto negative per il piccolo Per_1
Dall'osservazione delle educatrici la coppia genitoriale si presenta inadeguata dal punto di vista educativo e dell'accudimento dei minori. Il servizio scrivente ha potuto costatare nel tempo che la coppia vive in uno stato di estrema precarietà economica e non è capace, nonostante gli aiuti del servizio e le indicazioni delle educatrici ad attivare gli strumenti di sostegno alla famiglia messi a disposizione dal comune di Roma. Nello specifico la coppia non si muove a produrre la documentazione ISEE e altri documenti indispensabili a inoltrare qualsiasi tipo di intervento assistenziale. Le motivazioni sono legate in primis a uno stato di apatia e disorganizzazione ma in alcuni casi anche di dispetti e ripicche all'interno della coppia genitoriale. La coppia genitoriale formata dalla signora e Parte_2 [...]
è una coppia molto conflittuale sicuramente dovuta a problemi personali legati Parte_1 alla storia familiare di entrambi. Spesso i signori litigano in modo violento sia Per_10 dal punto di vista verbale sia fisico e sempre alla presenza dei minori. Gli interventi domiciliari degli educatori professionali spesso sono boicottati dalla coppia che, in effetti, è sempre fuori casa. I signori sono soliti spostarsi con due passeggini per Per_10 trasportare i piccoli e e a piedi, poiché non possiedono la macchina che le è Per_2 Per_4 stata sequestrata dai carabinieri perché circolavano senza assicurazione…. La coppia è stata sempre molto guardinga con i servizi sociali ed anche nei nostri confronti solo ultimamente abbiamo creato un rapporto di fiducia grazie a quanto si sta facendo per Per_1 e rispetto al lavoro di consapevolezza che si sta svolgendo con loro nel fare comprendere l'importanza che ha la scuola per il bambino. La casa appare molto trascurata e carente dal punto di vista igienico, maleodorante con presenza di fumo passivo. I signori Per_10 quando sono a casa sono barricati dentro con i figli e fumano tanto entrambi. . è Per_9 quello maltrattato psicologicamente soprattutto da quando sono nati i fratellini figli della coppia. Spesso entrambi si lamentano con il servizio scrivente di alla sua presenza, Per_1 dicendo che è ingestibile e alcune volte viene da loro definito 'matto'…. La situazione familiare è sicuramente a rischio per i tre minori…. Si fa presente che entrambi - [ Parte_2 e ] - provengono da famiglie pluriproblematiche ed entrambi sono stati Parte_1 deprivati dal punto di vista affettivo e dell'accudimento e non hanno avuto alcun esempio di genitorialità positiva”. Queste relazioni sono confluite nel così aperto nuovo procedimento N.R.G. 1914/2018. Con relazione del 2-7-2018 la Ass. Sociale iferiva che il minore dall'inizio CP_9 Per_1 dell'anno scolastico e fino all'uscita del decreto del Giudice ha avuto una frequenza scolastica molto irregolare con picchi di assenza azzerate, successivamente, da gennaio fino alla fine dell'anno scolastico”; che invitata presso l'ufficio per la lettura del Parte_2 decreto della Corte di Appello, “ha appreso il decreto come un'ingiustizia e una cattiveria nei suoi confronti, in alcuni momenti la signora ha dato segnali di rabbia assoluta tanto da Per_ apparire quasi senza senno”; che “a fine giugno la signora è stata contattata dalla dottoressa per programmare e realizzare l'inserimento in casa famiglia…. la signora CP_8 Per_ ha reagito in modo impulsivo e aggressivo telefonicamente con minacce gravi, ingiurie e frasi vessatorie…”; che “in data 01/07/2018, di domenica sera alle 21.00 circa e fino alle Per_ 22.00 circa, la signora ha cominciato a mandare sul cellulare della scrivente messaggi di minacce gravi rivolte verso di lei e verso i membri della sua famiglia, figlia e marito, denigrazioni e volgarità inaudite con illazioni e accuse di cose inesistenti ….”; che “sempre Per_ la stessa sera, la signora raggiunge la scrivente telefonicamente, la voce era calma e sembrava un'altra persona, in effetti chiedeva aiuto per evitare l'inserimento di in Per_1 struttura. Anche il compagno, chiedeva vivamente una collaborazione Parte_1 della scrivente e l'aiuto del sismif per la gestione dei minori”.
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Con relazione del 22-8-2018 il Servizio Sociale del Municipio Roma X, in risposta alla richiesta di informazioni della Corte di Appello (decreto 24-1-2018) riferiva che
[...]
risultava risiedere in via Modesta Valenti n. 101 (notoriamente residenza fittizia Parte_1 messa a disposizione dal Comune di Roma alle persone senza fissa dimora) mentre Pt_2 Per_ isiedeva ancora in piazza NE IC n 7 insieme ai figli;
che “la sig.ra contattata
[...] telefonicamente in data 22.06 c.a. ed invitata a presentarsi all'Ufficio scrivente, al fine di concordare quanto utile per la preparazione e l'accompagnamento del bambino -[ Per_1 in struttura, inveisce contro i Servizi Sociali e la Responsabile del Servizio di Educativa domiciliare esprimendosi in modo fortemente aggressivo ed intimidatorio con CP_9 l'uso di un linguaggio scurrile”; che “in riferimento agli approfondimenti conoscitivi riguardanti i piccoli e il sig. si è mostrato da subito contrariato e restio a Per_2 Per_11 Per_2 collaborare con i Servizi in merito alle verifiche richieste in quanto gli appaiono immotivate e fondate su un pregiudizio nei suoi confronti”; che “egli racconta che il figlio e la CP_11 figlia , nati da una precedente unione sono interessati da un provvedimento del Per_12 Tribunale per i Minorenni di affidamento di alla zia (sorella di lui) e di ad CP_11 Per_12 altra famiglia”, per cui tali vicissitudini hanno condizionato anche in relazione ai figli avuti da che “in data 3 luglio c.a. il sig. si presenta presso l'Ufficio scrivente Parte_2 Per_2 senza appuntamento…. [e] considerata l'insistenza è stato accompagnato da uno degli addetti alla portineria presso la stanza della sottoscritta almeno per la fissazione di un colloquio in agenda. Ha iniziato ad incalzare con intimidazioni legate alla eventualità di un allontanamento anche dei figli e con illazioni in merito ad un paventato profitto economico che la Scrivente riceverebbe dagli inserimenti dei bambini in casa famiglia”. veniva quindi inserito in data 3-10-2018, a cura del Servizio Sociale, nella casa Persona_1 famiglia “Le Conchiglie”, sita a Nettuno, in via Siracusa n. 11, “all'insaputa della madre, in considerazione della ritirata collaborazione della signora di quanto predisposto dall'Autorità Giudiziaria…. il bambino, dopo essere stato informato e rassicurato sull'accompagnamento in casa famiglia, si è mostrato fiducioso ed è salito in automobile senza alcuna resistenza. Durante il tragitto manifesta la preoccupazione di una reazione violenta della madre, rappresentando la paura di essere inseguito da un'automobile e di trovare lei davanti alla casa famiglia con il coltello…. La sig.ra quindi ha appreso la notizia dal Dirigente Scolastico della scuola frequentata dal bambino quando è andata a prenderlo. La sua reazione è stata tale da rendere necessario l'intervento del 112” (nota Servizio Sociale Municipio Roma X dell'8-10-2018). Con decreto n. 5889/18 della stessa data dell'8-10-2018, il T.M. di Roma, provvedendo in via di urgenza, disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di e Parte_2
, nominando come tutore provvisorio dei minori il Sindaco di Roma;
Parte_1 incaricava il Servizio Sociale del Municipio di Roma X ed il tutore di collocare tutti e tre i minori in casa famiglia, possibilmente insieme alla madre se consenziente, con divieto di prelievo per chiunque, e con possibilità di visita dei genitori;
nella motivazione del decreto si richiamava la succitata relazione del Servizio Sociale del 22-8-2018. Comunicava la Questura di Roma con nota 22-11-2018 che il nucleo familiare, composto dalla madre ed i figli e veniva condotto nello stesso giorno Persona_2 CP_1 presso la casa famiglia “ ” sita a Roma in via Torfanini n. 27; ne dava atto Parte_7 anche il Servizio Sociale, che pure riferiva che per “il minore già collocato presso Persona_1 il gruppo appartamento denominato Le Conchiglie, sito a Nettuno…. si provvederà in data odierna (23 novembre 2018) al trasferimento del medesimo presso la citata struttura
[...]
” (dell'avvenuto trasferimento di dava notizia il tutore delegato del Parte_7 Per_1 Sindaco di Roma con missiva del 26-11-2018). La casa famiglia “ ” di via Torfanini 27, Roma, già con la nota Parte_8 del 3-12-2018 (a firma della responsabile Suora e della Educatrice Tes_1 CP_12 rappresentava quanto segue: “l'ingresso in struttura non è stato tranquillo e la situazione è
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apparsa da subito molto delicata. La giovane mamma ha inveito contro il tutore e l'assistente sociale assenti, urlando di non capire le motivazioni del trasferimento…. In questa prima settimana di osservazione del nucleo, ci lasciano molto perplesse, alcuni atteggiamenti della Per_ signora AB notato infatti una sua esigenza di uscire spesso dalla struttura e quando le facciano notare che non ci sembra il caso di farlo in quel momento, la signora va letteralmente in escandescenza, urlando di voler chiamare i carabinieri, di non riuscire a rispettare le regole, di preferire di stare sotto i ponti, dicendo parolacce e bestemmie. Inoltre, ha stretto un'amicizia molto forte con una giovane ospite della struttura anch'essa piena di problemi che certamente non l'aiuta… anzi… Dati questi presupposti, siamo alquanto perplesse di un possibile progetto nella nostra casa famiglia”. e si costituivano nel giudizio, chiedendo la revoca della Parte_2 Parte_1 sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei minori presso la loro abitazione. Alla udienza del 4-12-2018 davanti al Giudice delegato del T.M., l'Ass. Sociale
[...] dichiarava che “la madre appare idonea solo nell'accudimento primario, Controparte_8 mentre invece non riesce ad avere un rapporto adeguato rispetto ai ritmi di vita e quando i figli hanno delle esigenze maggiori di vita;
in particolare nei confronti di che ha Per_1 sofferto tantissimo, proietta tutta la sua ansia e la sua fragilità. si sente spaventato Per_1 dalla madre anche se [le] vuole bene. Abbiamo dovuto inserire un educatore per garantire la frequenza scolastica di in quanto la madre non lo portava. Abbiamo verificato più Per_1 volte - [prima evidentemente del collocamento in casa famiglia] - che entrambi stavano tutta la giornata in casa senza lavorare e probabilmente a fumare e ad usare sostanze, come abbiamo potuto verificare personalmente andando a vedere la casa”. Parte_1 dichiarava di lavorare con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un bar e di guadagnare circa 1.600,00 euro al mese;
anche dichiarava di lavorare per due Parte_2 ore al giorno in un bar e dichiarava: “non faccio uso di sostanze da quando ho avuto i bambini”. All'esito della udienza il Giudice delegato disponeva effettuarsi una valutazione psicodiagnostica della personalità di entrambi i genitori preso il Centro Fregosi ed una valutazione del SerD circa l'abuso di sostanze. Con nota del 26-2-2019 la casa famiglia “ ” (Suora ed Parte_8 Tes_1
riferiva che “in questo periodo la signora ha dimostrato buona volontà…. Per_13 CP_12 a volte dimostra ansia e insicurezza che la portano a giustificarsi in maniera poco serena”; tuttavia con nota del 27-4-2019 riferiva che “la situazione non è affatto migliorata, anzi. La signora ha avuto una forte esplosione di aggressività contro un'altra ospite con forti accuse di minacce di morte, davanti ai bambini”. Chiariva l'Ass. Sociale Giovanna Sangregorio alla udienza del 30-4-2019 davanti al Giudice delegato del T.M., che “il comportamento della madre in casa famiglia è un po' altalenante nel senso che rispetta le regole ma lamenta la mancanza di libertà. Si sono verificati episodi di intolleranza nei confronti di un'altra ospite della struttura per motivi riferibili alla convivenza. Al di là delle motivazioni di merito la stessa esprime le proprie ragioni in modalità poco opportune come alzare la voce, dire delle Contr parolacce. ha sospeso l'attività lavorativa in quanto lavorava in un bar di ed era CP_4 difficoltoso raggiungere la sede da Labaro - [quartiere della casa famiglia] - …. ADR il padre incontra i bambini ogni giovedì…. La madre pur apparendo fragile riesce ad esse molto accudente”. Ma con nota del 10-6-2019 la casa famiglia “ ” (Suora Parte_8 Tes_1 Per_ ed referiva che “ieri sera la signora i è scagliata sul secondo genito Controparte_14 con un piatto in mano con la minaccia di romperglielo in faccia, urlando che lei non ce la fa più, che non ne può più dei suoi figli, preferendo di rifugiarsi in camera, lasciando i figli all'educatrice anche all'ora di cena, perché a sua detta se fosse rimasta con loro li avrebbe uccisi tutti e tre. La cosa inoltre che ci sciocca di più è che dopo che avvengono questi fatti secondo noi gravissimi, è che lei minimizzi il tutto, a volte non ricordandosi e a volte
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preferendo cambiare discorso”; con la relazione del 22-7-2019 la Casa famiglia riferiva che Per_
“la signora continua ad alternare momenti di serenità a momenti di estrema fragilità associati a esternazioni verbali molto forti soprattutto nei confronti del figlio più grande, a volte denigrandolo e accusandolo di essere la causa del suo male e del loro inserimento in struttura” e che “il sig. , dopo un periodo di assenza dagli incontri stabiliti con i figli, Per_2 per circa un mese, ha ricominciato regolarmente a vedere i minori in struttura”, spiegando di avere avuto problemi di “lavoro, di sciopero di mezzi di trasporto e di caldo eccessivo”; e con la relazione del 29-8-2019 riferiva che “assume atteggiamenti sempre più Parte_2 aggressivi e gravi…. è molto irruenta e scatena reazioni per ragioni futili nei momenti meno indicati, per le quali ci è difficile individuarne le motivazioni confuse…. Durante il giorno la signora passa molto tempo al telefono e a fumare e pretende che altri accudiscano i figli, i quali sono difficilmente gestibili. Non sono né guidati né stimolati dalla mamma che trascura anche l'igiene dei bambini e rende inefficace il nostro intervento. Lo stesso dicasi per la pulizia della stanza da letto e del bagno attiguo…. Anche durante la notte la signora passa ore al telefono parlando ad alta voce, si allontana dalla camera per fumare lasciando i figli incustoditi e con la luce accesa. Si è verificato più volte che i bambini, impauriti dall'assenza della mamma, hanno iniziato a urlare cercandola per la casa. Nei momenti di mancanza di controllo assoluto non risparmia invettive ai figli soprattutto verso il maggiore a cui rinfaccia 'di averle rovinato la vita' e che 'finirà di ammazzarlo a coltellate' minacciandolo che quando lascerà l'Istituto non lo vorrà con sé”. Alla udienza del 29-10-2019 davanti al Giudice delegato del T.M., l'Ass. Sociale Giovanna Sangregorio riferiva che si era recato al SERD per la prima volta Parte_1 soltanto il giorno prima (28-10-2019) mentre non vi era mai andata;
nella stessa Parte_2 udienza l'educatrice per la casa famiglia Controparte_15 Parte_7 dichiarava che “sembra più collaborativa, gli episodi aggressivi si sono ridotti”. Parte_2 Il tutore delegato comunicava con nota del 7-12-2019 che si recava “in Parte_1 casa famiglia per incontrare i figli con regolarità”; e alla udienza del 10-12-2019 Parte_2 dichiarava “ho sempre fatto le analisi al SERD tranne qualche volta che non sono potuta andare per problemi relativi ai bambini e sono sempre negative. Le ho fatte vedere al Tutore”; si legge nel verbale che “la casa famiglia e il tutore confermano”. L'Ass. Sociale Giovanna Sangregorio e il tutore delegato dal Sindaco di Roma, , Persona_14 dichiaravano che “purtroppo il Centro Fregosi non ha potuto effettuare la valutazione per la lista di attesa, ci siamo quindi rivolti al nuovo CBM di Via di Passeggiata Ripetta che ha avviato e concluso la valutazione per entrambi i genitori ma, purtroppo, alla data di oggi, non ha ancora completato la relazione finale”. Con e.mail del 21-4-2020 la Casa famiglia comunicava al P.M.M. che Parte_7
“verso l'orario di cena, la signora, ancora una volta per motivi futili, merendine cioccolata… si è scagliata contro un'altra ragazza della struttura, sempre con le consuete accuse, minacce e prepotenze, (parolacce, bestemmie, minacce di morte…) davanti sia ai figli che agli altri bambini della struttura…. tutti i bambini e le altre ospiti erano terrorizzati, i bambini piangevano e le ragazze ci hanno espressamente detto di non sentirsi più sicure in questa casa famiglia”. Faceva seguito una missiva, allegata agli atti del procedimento in data 30-4- 2020, con cui la responsabile della Casa famiglia, , e la educatrice Persona_15 [...]
auspicavano “che il nucleo al più presto trovi altri ambienti per poterli CP_15 maggiormente monitorare”. Con la relazione dell'8-5-2020 il Servizio Sociale del Municipio Roma X riferiva di una aggressione compiuta da “che avrebbe aggredito una delle operatrici, refertata Parte_2 in Pronto Soccorso a seguito dell'aggressione avvenuta in data 30/04/2020”. Con decreto del 18-6-2020 il T.M. di Roma confermava la sospensione della responsabilità genitoriale di e , con la nomina del tutore provvisorio del Parte_2 Parte_1 Sindaco di Roma;
incaricava il Servizio Sociale e il tutore di allontanare la madre dalla Casa
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famiglia mantenendo il collocamento dei minori;
autorizzava il rientro a casa dei minori nei fine settimana secondo le modalità disposte dal tutore previo accordo con il responsabile della casa famiglia;
prescriveva a di seguire il percorso di recupero presso il Parte_2
SERD e di sottoporsi ad una valutazione di personalità presso il competente servizio ASL. Tuttavia alla udienza del 15-9-2020 l e il tutore delegato dal Controparte_16 Sindaco di Roma, , dichiaravano che la casa famiglia ai primi di giugno Persona_14 aveva dimesso il nucleo ed i bambini erano andati definitivamente a vivere a casa con i genitori, che non erano riusciti a trovare nessuna nuova struttura nella Regione a causa dell'emergenza COVID, e che, comunque, non avevano eseguito il provvedimento che prevedeva di lasciare i bambini in casa famiglia senza la madre per non dividere la madre dai figli;
dichiaravano ancora che “il SERD ha preso in carico il padre dei minori che ha terminato il percorso con esito positivo, mentre la madre non ha concluso il percorso ed ha dato esito positivo ai cannabinoidi”. è stata sottoposta a valutazione psichiatrica presso il CSM di in data 21- Parte_2 CP_4 5-2021, con il seguente risultato: “accessibile al colloquio e collaborativa, mostrava una lieve quota di comprensibile ansia, con modesta accelerazione ideica e nell'eloquio. Non emergevano segni o sintomi di rilievo psicopatologico, nonostante ella stessa ammetta di aver avuto talvolta, sul piano comportamentale, un atteggiamento irruento ed impulsivo in reazione alle difficili vicende familiari e alla permanenza dei tre figli in una Casa Famiglia. Nega comunque precedenti psichiatrici e abuso di sostanze psicotrope, il quadro viene confermato dal test di personalità, nel quale non vengono riscontrate alterazioni di tipo psicopatologico, in presenza di adeguati meccanismi di difesa e controllo sulla sfera pulsionale” (Dipartimento Salute Mentale ASL RM3 del 26-5-2021). Con la relazione del 17-6-2021 il Servizio Sociale del Municipio Roma X riferiva che i minori erano stati inseriti il giorno 4-11-2020 nella struttura della Cooperativa sociale “I Naviganti” Onlus di Cassino, dove la permanenza “si è caratterizzata fin da subito come molto complessa sia per quanto ha riguardato i comportamenti dei bambini, in particolare di sia per la gestione dei rapporti con le figure genitoriali….Pertanto la Responsabile Per_1 della casa famiglia ospitante ha chiesto il trasferimento dei bambini, avvenuto in data 7 febbraio 2021” presso la Casa Famiglia “Piccoli Passi” Onlus sita sul territorio del Municipio X di Roma;
“i genitori hanno mantenuto nel tempo un atteggiamento di sfiducia nei confronti dei Servizi e dei singoli operatori a vario titolo coinvolti, atteggiamento spesso accompagnato da reazioni verbali violente, aggressive e minacciose”. In effetti la successiva relazione del 19-7-2021 dello stesso Servizio Sociale confermava che i tre minori erano stati ricollocati dapprima presso la struttura “I Naviganti” di Cassino e poi presso la struttura “I Piccoli Passi “di Roma dove a quella data si trovavano;
in particolare, in data 4-11-2020 era stato eseguito l'allontanamento dei minori dai genitori ed il loro inserimento nella Casa Famiglia “I Naviganti” di Cassino;
ciò è testimoniato anche dalla nota congiunta del 5-11-2020 del Tutore delegato e dell'Ass. Sociale Persona_14
, con la quale pure si riferiva che “tale intervento, (già disposto nel Decreto CP_16 del 18/06/2020) si è reso ancora più necessario a seguito di segnalazioni ricevute per vie informali dallo scrivente Servizio Sociale in cui veniva segnalato un grave stato di fragilità Per_ della IG.ra la quale avrebbe minacciato di 'farla finita da sola o insieme ai figli'”. Con nuovo decreto dell'11-8-2021 il nominava curatore speciale dei minori l'Avv. Pt_9
; incaricava il dell'ASL di accertamenti sulle condizioni Controparte_2 Pt_10 Pt_11 dei minori;
disponeva la trasmissione degli atti al P.M.M. per le valutazioni in ordine alla apertura di un procedimento di verifica dello stato di abbandono. Con atto del 13-9-2021 il P.M.M. chiedeva procedersi alla verifica dello stato di abbandono dei minori e il T.M. di Roma con decreto del 13-10-2021 disponeva l'apertura del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 8 segg. l. n. 184/1983, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, la nomina del tutore del Sindaco di Roma e
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del curatore speciale Avv. , nominava il difensore di ufficio dei genitori, Controparte_2 disponeva il collocamento dei bambini, a cura del tutore, in strutture diverse con mantenimento dei rapporti tra i minori e divieto di prelievo per chiunque, regolamentazione della frequentazione con i genitori a cura del tutore e facoltà di interrompere gli incontri se pregiudizievoli per i minori. Il procedimento veniva rubricato al N.R.G.117/2021. Alla udienza del 22-11-2021 davanti al Collegio del T.M. erano assenti i genitori dei minori;
le dott.sse e del Servizio Sociale del Municipio Roma X dichiaravano quanto Per_16 Per_17 segue: “le difficoltà segnalate riguardavano le precedenti strutture ed inoltre il non Pt_10 aveva completato le valutazioni. Pertanto si è pensato che l'inserimento nella nuova struttura di tutti e tre i bambini potesse essere propizia anche in considerazione del fatto che la separazione sarebbe stata dolorosa…. Avevamo offerto un contributo economico ai genitori per espletare gli incontri presso le strutture individuate, ma loro pur avendo contattato le strutture, non si sono attivati…. per seguire le procedure necessarie all'espletamento degli incontri. I genitori non hanno accettato il contributo, dicendo di non averne bisogno, e di non accettare gli incontri con i figli a pagamento”; dichiaravano la CP_1 dott.ssa ed il dott. della Casa famiglia I Piccoli Passi quanto segue: “dopo Per_18 l'interruzione delle visite, con la ripresa della scuola e delle attività sportive, la situazione è più gestibile. hiede dei genitori, gli altri no. a molte aspettative verso il padre Per_1 Per_1 che gli ha fatto tantissimi regali e molte promesse. Dal luglio scorso, il primo incontro è stato lo scorso giovedì, presso un centro 'Magliana Solidale', scelta dai genitori nell'ambito della lista loro proposta e che hanno pagato loro stessi…. La richiesta di rientro a casa di Per_1 è motivata dalla sua preoccupazione per la madre che sente di dover difendere dalla violenza del che pensa essere suo padre”. All'esito della medesima udienza, con Per_2 ordinanza di pari data, il T.M. disponeva l'immediata interruzione di ogni contatto tra i minori ed i genitori, il collocamento a scopo adottivo dei tre fratelli, previa individuazione di una o più coppie tra quelle che hanno dato disponibilità all'adozione; incaricava il TSMREE della ASL RM 3 di attivare immediatamente un percorso di sostegno psicologico per ed Per_1 ogni altro intervento utile per gli altri minori;
revocava la disposizione di collocare i bambini in strutture diverse. e si costituivano nel procedimento con procura alle liti del Parte_2 Parte_1 23-11-2021. Con nota del 25-3-2022 le Ass. Sociali e riferivano di avere comunicato ai Per_16 Per_17 genitori dei minori i provvedimenti assunti dal T.M. in data 22-11-2021 e che “il 24 novembre Per_ il sig. e la sig.ra anno contattato telefonicamente l'Assistente Sociale d Per_2 Per_16 hanno iniziato ad inveire e proferire minacce di morte contro tutti gli operatori che seguono il caso;
inoltre hanno riferito che avrebbero appiccato un incendio presso la casa famiglia dove sono collocati i tre bambini, in particolar modo il sig. ha minacciato l'Assistente Per_2 Sociale ella sfera personale dichiarando 'se io faccio i fatti lei non vede più sua figlia'. Per_16
Si fa presente inoltre che il sig. ha accusato gli Assistenti Sociali del Municipio Roma Per_2 X sia 'di lavorare sotto banco' sia 'di guadagnare più soldi sulla loro situazione'. La coppia genitoriale ha moderato i toni ed il linguaggio solamente nel momento in cui è stato fatto presente che se il colloquio continuava con quelle modalità si sarebbe provveduto a esporre una querela nei loro confronti. Si informa che i sig,ri non hanno messo in atto Per_10 nessuna delle minacce esternate e non hanno più contattato il Servizio Sociale. La responsabile della Casa Famiglia ha informato il Servizio Sociale che la coppia genitoriale a volte ha inviato dei messaggi per aver notizie dei bambini ma i contenuti sono stati sempre cortesi”. Alla udienza del 28-3-2022, davanti al Collegio del T.M., presenziavano entrambi i genitori dei minori. dichiarava di convivere con in Roma, piazza Parte_1 Parte_2
NE IC n. 7, non lavorava, ma percepiva il reddito di cittadinanza di euro 500,00 mensili;
dichiarava che in casa famiglia avevano fatto del male ai bambini e “ mi ha Per_2
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detto di essere stato spinto dalla responsabile della Casa famiglia”. ADR dichiarava: “Non chiedo al Tribunale di riprendere i miei figli, ma di poter riprendere le chiamate e riprendere i percorsi”. dichiarava: “Non lavoro. Faccio dei lavoretti, non sto ferma. I danni Parte_2 di mio figlio sono dovuti al fatto che è stato allontanato da me, do colpa a chi ha lavorato male. Ho magari sbagliato perché non lo portavo dal pediatra, ma stava sempre bene, non ne aveva bisogno, magari non lo mandavo ogni tanto a scuola…. Siamo collaborativi, ma chi mi deve aiutare non mi ha aiutato e non rispondeva alle mie pec. Nessuno mi è venuto a dire se avevo bisogno, se mio figlio aveva bisogno di uno psicologo”. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, all'esito della medesima udienza, il T.M. rigettava la richiesta di ascolto del minore erché non aveva ancora compiuto 12 anni Per_1 e riservava la decisione. Con la sentenza impugnata (n. 321/2022 del 24-11-2022) il T.M. dichiarava lo stato di adottabilità dei minori. Affermava il T.M. quanto segue: “dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria espletata nell'ambito dei richiamati procedimenti de potestate, dalle relazioni acquisite e dagli accertamenti psicodiagnostici svolti sulle condizioni dei minori è emersa una evidente situazione di grave disagio familiare e di deprivazione delle necessarie cure genitoriali vissute dai minori a causa dell'inadeguatezza dimostrata dai genitori, in conseguenza della elevata conflittualità fra loro intercorrente e delle condotte non tutelanti nei confronti dei figli (in alcune circostanze maltrattanti), nonché della loro incapacità nel rispondere alle esigenze evolutive dei medesimi, ma ancor prima nel compito di fornire ai figli il necessario accudimento primario, come è all'evidenza emerso dalle condizioni in cui versavano i minori al momento dell'ingresso in casa famiglia e dai miglioramenti raggiunti. Osserva il Collegio che l'illustrata inadeguatezza dei genitori nel garantire una crescita psicofisica sana ed equilibrata e un sereno clima familiare, nonché il permanere delle criticità e fragilità della coppia genitoriale, nonostante i plurimi interventi di sostegno elaborati e attivati in favore dei genitori, non può essere definita di natura transitoria, non avendo i predetti aderito agli interventi di sostegno loro offerti, né modificato gli inadeguati comportamenti adottati sin dai primi anni di vita dei figli. In conclusione, a fronte dell'incapacità mostrata dai genitori dei minori di prendere consapevolezza dei bisogni evolutivi dei figli e della necessità di aderire agli interventi di sostegno proposti dai Servizi sociali, necessari anche ai fini del superamento delle riferite dinamiche di coppia altamente disfunzionali, ritiene il Collegio che debba essere dichiarato lo stato di abbandono dei minori e e che deve essere Persona_1 Per_2 CP_1 interrotto ogni contatto con i genitori e con gli altri familiari, essendo emerso che il mantenimento della relazione con gli stessi non può ritenersi funzionale ai bisogni evolutivi dei bambini ed, anzi, rappresenta un fattore di rischio, prolungando la condizione di sofferenza dei minori, determinata dalla rilevata incapacità dei genitori di attivarsi ai fini di un recupero delle proprie competenze genitoriali, che non appaiono, allo stato, recuperabili in tempi compatibili con le esigenze e i bisogni evolutivi dei bambini. Da quanto detto consegue che la rescissione del legame familiare appare l'unico strumento atto ad evitare ai minori un grave pregiudizio e di assicurare loro quella assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negata nella famiglia naturale….”. Con l'atto di appello, gli appellanti e affermano, con unico Parte_1 Parte_2 motivo di impugnazione (“insussistenza dello stato di abbandono”), al fine di chiedere la revoca della adottabilità e la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, che difettano in radice i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono;
inoltre i genitori sono uniti, si aiutano a vicenda e si fanno carico della cura dei figli;
ha trovato una Parte_1 stabile occupazione lavorativa ed il nucleo familiare potrà vivere nell'appartamento da lui locato con regolare contratto registrato, la casa è composta di sette vani e la Parte_2 mantiene pulita e decorosa;
affermano piuttosto che il nucleo familiare deve essere aiutato
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e sostenuto;
chiedono disporsi una nuova indagine sulle capacità genitoriali degli appellanti;
contestano di essere stati scarsamente collaborativi, essendo invece sempre rimasti a disposizione dei Servizi Sociali incaricati e dichiarano di manifestare vivo interesse e preoccupazione per il benessere dei minori. Per rispondere a tali censure la Corte ha eseguito una articolata istruttoria. Innanzitutto è stato sentito, alla udienza del 21-11-2023, il minore avendo egli Persona_1 compiuto nel frattempo i 12 anni (è nato il [...]). Il minore a dichiarato di fare Per_1 la seconda media, in una classe di 21 ragazzi, composta da “più femmine che maschi”, dimostrando di trovarsi bene (“mi piace così e così la scuola”); ha dichiarato di voler fare da grande l'atleta, in particolare atletica leggera e calcio, di non avere desideri particolari se non vedere i fratelli, con cui a volte litiga;
ha dichiarato di non stare più in casa famiglia da Per_1 un “annetto” e che “la situazione sta migliorando, è migliorato il rapporto con e
” - [i collocatari] -; che era un po' più tranquillo, mentre “prima c'erano più Per_12 discussioni” e alla fine si è “abituato ai posti nuovi”; ha dichiarato di avere cambiato tante case famiglia, “all'inizio è andata sempre migliorando: a Nettuno stavo da solo, a Labaro con mamma e i miei fratelli…. Nell'ultimo anno in Casa famiglia non stavo con Per_20 mamma, in realtà sono 4 anni che non sto più con lei….Vorrei avere notizie dei miei fratelli, io le ho chieste agli Assistenti Sociali ma non me le hanno date”; che oltre ad avere informazioni sui fratelli, vorrebbe anche delle chiamate con la madre, “almeno avere il numero… è mia madre . Nel primo anno che sono stato ad Acilia l'ho vista pochi Pt_2 mesi, perché la litigata con mio padre in Casa famiglia ha scatenato il putiferio. In quel periodo ero in Casa Famiglia senza mamma, erano venuti mamma e papà a trovarmi e c'è stata questa lite in cui mio padre ha chiesto il nome del dirigente. Da lì non li ho più visti. Mia madre si conteneva più di papà, si alterava ma non diventava aggressiva. Sta zitta e se lo teneva per sé”. E' stata quindi eseguita c.t.u. sulle capacità genitoriali di e Parte_1 Parte_2 a cura del Prof. (relazione depositata il 1-7-2024). Per_3 Il c.t.u. ha così concluso riguardo a “appare emotivamente fragile, fortemente Parte_2 reattiva, disforica, ansiosa e proiettiva, tanto che il CTU ha ritenuto opportuno inviare la stessa a controllo psichiatrico. La certificazione del medico specialista ha rilevato manifestazioni di ansia, disforia, scarsa capacità di critica, negazione e controllo delle emozioni nonché note di autoriferimento. Emerge, inoltre, instabilità e impulsività sul piano relazionale. Da un punto di vista psicologico, la sig.ra non riconosce la Parte_2 complessità della situazione e mostra un locus of control esterno che la porta ad attribuire le responsabilità delle vicende al di fuori del sé, disconoscendo il proprio ruolo nelle situazioni. Tale modalità si accompagna a un vissuto di impotenza con manifestazioni di risentimento, diffidenza e fraintendimento del comportamento altrui considerato potenzialmente dannoso. Ciò la porta ad entrare in relazione rappresentando il proprio vissuto di vittimizzazione e di incomprensione, ricercando conferme ed aiuto. Ella, quindi mostra la tendenza a provare sentimenti di rabbia e di ostilità che esprime assertivamente. In questi frangenti, si rileva una difficoltà di regolazione emotiva della donna che, a fronte del malessere esperito e del senso di ingiustizia che avverte, sembra fare esperienza di vissuti emotivi su cui non riesce ad esercitare un controllo adeguato mostrando, di riflesso, una tendenza a reagire in modo impulsivo. A fronte di una disregolazione emotiva, il compagno (sig. ) assume il ruolo di colui che modera i suoi stati affettivi. La signora, Per_2 inoltre, mostra di essere ipersensibile alle critiche reagendo con rabbia e frustrazione che impedisce l'assunzione di una posizione di ascolto attiva utile a sollecitare un pensiero riflessivo. La sofferenza della donna influisce sullo stile cognitivo che sembra essere caratterizzato da superficialità. In questo senso la donna non riesce a focalizzarsi su aspetti specifici fornendo descrizioni impressionistiche e teatrali. Complessivamente la signora appare immatura e necessiterebbe di un aiuto psicoterapeutico. L'analisi tossicologica
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attraverso raccolta di campione cheratinico, eseguita presso il [centro] Altamedica di Roma, testimonia la positività della signora all'assunzione saltuaria di cannabinoidi, verosimilmente utilizzati come veloce rimedio per i forti stati di ansia e impulsività. Non è stata invece effettuata l'analisi dei valori alcolemici per riferite difficoltà economiche. Complessivamente la signora presenta un quadro personologico disfunzionale, con una psicopatologia di personalità”. Il c.t.u. ha così concluso riguardo a : “è un uomo caratterizzato da una Parte_1 personalità orientata alla concretezza e alla praticità con una modalità di pensiero semplice e concreta in cui è difficoltoso focalizzarsi sugli aspetti emotivi ed affettivi propri e altrui. Emerge, inoltre, un funzionamento psichico immaturo con difficoltà attentive, di memoria e di concentrazione. Il tono dell'umore è orientato in senso disforico con un funzionamento di personalità caratterizzato da rabbia e oppositività, celata dietro un'apparente rigida compostezza. Ciò si associa ad una coartazione volta a presentare un'immagine di sé positiva accompagnata da un'accondiscendenza forzata e da modalità più manipolative che nascondono un atteggiamento oppositivo. Si rileva, infatti, una tendenza a manifestare un range di emozioni limitato in cui quelle negative sono espresse in modalità più nascoste attraverso strategie passive e aggressive. Da un punto di vista interpersonale, nel signore si rileva un fraintendimento nell'attribuire significati al comportamento altrui che l'uomo spesso misinterpreta con sospettosità e ipersensibilità. L'analisi tossicologica attraverso raccolta di campione cheratinico, eseguita presso il [centro] Altamedica di Roma, testimonia la positività del signore all'assunzione di cannabinoidi. L'eventuale utilizzo prolungato di questa sostanza potrebbe spiegare le profonde difficoltà neurocognitive del soggetto. Non è stata invece effettuata l'analisi dei valori alcolemici per riferite difficoltà economiche. Complessivamente il signore presenta un quadro disfunzionale, con una psicopatologia attinente consumo e personalità”. Ha quindi proseguito il c.t.u.: “Ciò che caratterizza la coppia genitoriale è una svalutazione degli eventi che hanno portato all'attuale situazione familiare a cui gli stessi forniscono prontamente delle giustificazioni in cui il riconoscimento del proprio contributo attivo risulta essere limitato. Entrambi hanno un funzionamento dissociale e fortemente reattivo in cui colludono e si rinforzano reciprocamente nel sostenere pervicacemente che l'interlocutore abbia intenzioni malevoli nei loro confronti. Ciò evidenzia una tendenza dei signori ad ingaggiarsi in conflitti con l'autorità attraverso modalità sfidanti e competitive. Coerentemente a ciò i signori mostrano una visione polarizzata degli altri e dell'ambiente circostante in cui o ricorrono a idealizzazioni o a svalutazioni senza possibilità di cogliere le sfumature che normalmente caratterizzano il mondo interpersonale. Tali modalità, in entrambi i signori, compromettono l'insight psicologico”. Il c.t.u. ha quindi affermato: “Il CTU non ha proceduto alla valutazione del legame affettivo tra i signori e i minori, considerando il prolungato tempo di interruzione della relazione genitori/figli e il collocamento di e in nuclei familiari. Rispetto alle capacità Per_1 Per_4 genitoriali, i signori - in linea con la personalità che li caratterizza - hanno mostrato profonde carenze nelle aree della capacità di mentalizzare i bisogni dei minori e di saper prefigurare i bisogni tipici degli stessi. Sotto un profilo progettuale i signori sperano di poter ricostituire il nucleo familiare con i figli, senza però in alcun modo considerare criticamente gli errori del passato e senza quindi saper prefigurare una situazione familiare che, in termini psico- sociali, sia più armonica e adeguata per lo sviluppo della prole. La combinazione tra tratti di personalità e minimizzazione ed esternalizzazione delle responsabilità personali, rendono qualsiasi eventuale percorso di supporto e miglioramento assai problematico…. Il CTU ritiene che in ragione delle caratteristiche di personalità dei signori - caratterizzate da attribuzione di responsabilità all'esterno, scarse capacità di insight, atteggiamento oppositivo e reattivo - non è allo stato possibile ipotizzare concrete possibilità di recupero…. In ragione di quanto emerso lo scrivente non ha ritenuto di dover procedere alla valutazione
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delle condizioni psicofisiche dei minori per valutarne le conseguenze del ripristino degli incontri con i genitori biologici” (relazione finale pagg. 32- 35). Gli appellanti non hanno presentato al c.t.u. note critiche, invece depositate dal consulente di parte della curatrice speciale ma, ha riferito il consulente di ufficio, “la CTP non espone considerazioni critiche, concordando con la metodologia e con le conclusioni del CTU” (relazione finale pag. 37). Le negative conclusioni, che non lasciano spazio a dubbi o fraintendimenti (peraltro essendo supportate da indagini approfondite ed analisi esaustive) circa l'insufficiente capacità genitoriali degli appellanti, trovano corrispondenza nei fatti sopra segnalati che hanno caratterizzato l'intero svolgimento delle relazioni parentali con i minori, in particolare: la pregressa storia personale e familiare di la cui madre era stata detenuta per Parte_2 condanna definitiva, il suo affidamento alla NA materna, il suo coinvolgimento - non trovandosi protetta nel nucleo familiare - in un processo penale a causa della condotta proprio di alcuni parenti, la nascita, quando ancora era minore, del figlio non Per_1 riconosciuto dal padre biologico, il mancato completamento del percorso scolastico, le dinamiche conflittuali e le rivendicazioni all'interno del nucleo familiare;
tutte queste vicissitudini e delusioni personali devono avere determinato in le premesse per Parte_2 non riuscire a maturare, in difetto di validi modelli da imitare e di esempi di genitorialità positiva, una capacità genitoriale sufficientemente responsabile ed affidabile;
l'incontro con il nuovo compagno , che già aveva dimostrato di non Parte_1 sapersi prendere cura dei due figli avuti da una precedente relazione, che erano stati dati in affidamento, porta a trovare una via di uscita dalle difficoltà del proprio nucleo Parte_2 familiare che tuttavia la pone in situazioni ancora più critiche: il violento litigio con il compagno riferito dalla relazione del Servizio Sociale del 15-10-2014, in Parte_1 occasione del quale il piccolo veniva colpito, se pure non intenzionalmente, da un Per_1 pugno, e tutta la relazione con , dal quale ha avuto i due figli minori più Parte_1 piccoli, è stata contrassegnata dalla mancata capacità di tutelare i figli (si pensi al fatto che non veniva portato a scuola), dalla presenza di droghe, sia pure leggere quali Per_1 cannabinoidi, comunque consumate anche se saltuariamente dalla coppia (al riguardo onfidava al c.t.u. Prof. Roma “di aver -[fatto]- ricorso alle sostanze per lo stress” Parte_2 (relazione Prof. Roma 1-7-2024 pag. 20);
quindi la compromissione del benessere psicofisico dei minori a causa della inadeguatezza della capacità educativa e di accudimento di entrambi gli appellanti;
la precarietà economica degli stessi, la conflittualità ed i litigi violenti tra loro, anche a livello fisico ed alla presenza dei minori, la casa trascurata e carente dal punto di vista igienico, maleodorante con presenza di fumo passivo, dove pure facevano vivere i figli;
la mancanza di una occupazione lavorativa da parte di e la precarietà Parte_2 dell'impiego lavorativo da parte di;
Parte_1 sia che hanno sempre boicottato l'azione del Servizio Parte_2 Parte_1 Sociale, senza mai sapersi affidare alle istituzioni, dimostrando di nutrire, in modo del tutto immaturo, riserve mentali nei confronti degli operatori anche quando a parole ne chiedevano l'aiuto, ed anzi rendendoli bersagli di invettive ed offese sul piano professionale e personale (si pensi alla reazione impulsiva ed aggressiva di quando, nel giugno/luglio Parte_2
2018, si doveva inserire n struttura per ordine del T.M.); Per_1
i ripetuti episodi di violenza verbale, intolleranza, aggressività e mancanza di rispetto per le regole di convivenza, da parte di nel corso del soggiorno, insieme ai figli che Parte_2 assistevano attoniti, presso la Casa famiglia delle “ Consolatrice” di via Parte_8 Torfanini 27 Roma, fino a dover essere il nucleo familiare espulso dalla casa famiglia;
i Servizi Sociali hanno costantemente accertato gli aspetti di incapacità genitoriale degli appellanti e pur tuttavia questi non hanno mai voluto consapevolmente sottoporsi ad un percorso di sostegno e recupero da parte dei Servizi Sociali;
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nel contempo emergeva anche uno stato di estrema fragilità di che impotente Parte_2 di fronte alle responsabilità genitoriali anche aveva minacciato di “farla finita da sola o insieme ai figli” (come riferito dal Tutore delegato e dall' con la nota 5- Controparte_16
11-2020), fragilità peraltro dimostrata dall'atteggiamento di tutela verso la madre assunto più volte dal più grande dei figli, che sentiva di dover difendere la madre dalla Per_1 violenza di (si vedano le relazioni del Servizio Sociale alla udienza del Parte_1 22-11-2021 davanti al Collegio del T.M.); gli atteggiamenti di estrema violenza verbale e le minacce proferite, si pensi a quando e per telefono minacciavano di incendiare la casa famiglia Parte_1 Parte_2 dove erano collocati i minori, non mostrando alcuna consapevolezza di tale comportamento, poiché subito dopo, senza remore o scuse, moderavano il linguaggio (nota Servizio Sociale del 25-3-2022). Tutti questi elementi insieme concordano con l'analisi compiuta dal c.t.u. Prof. Roma per ritenere assolutamente deficitaria la capacità genitoriale degli appellanti e la loro impossibilità di poter provvedere alle esigenze di accudimento e cura dei figli, che accuserebbero grave pregiudizio nel rapporto con i genitori. Si aggiunga, quale testimonianza che questa condizione di incapacità genitoriale nel corso del giudizio di appello non è scemata, e quindi persiste, che il Servizio Sociale del Municipio Roma X con la relazione del 11-5-2023 (Prot. 69306), a cura dell'Ass. Sociale Parte_12
riferisce quanto segue: “la scrivente coadiuvata da un collega del Servizio Sociale e
[...] dalla tirocinante, alle ore 09:00 del 17.04.23, ha effettuato una visita domiciliare non preannunciata presso l'abitazione della coppia in piazza NE IC n. 7 int. 11. Malgrado la scrivente abbia suonato insistentemente al citofono del palazzo non hanno risposto pertanto si è provveduto a suonare ad altri interni per far aprire il portone….La scrivente ha suonato il campanello diverse volte, sentendo dei fruscii si è identificata chiedendo di effettuare un colloquio…. Nel momento in cui la scrivente si accingeva a varcare la soglia il sig. ha imposto di fermarci in quanto quella è casa sua e avrebbe deciso lui quando Per_2 potevamo entrare. L'uomo si è allontanato, ha aperto la tapparella ed è ritornato sull'uscio con la videocamera del cellulare attivata dicendo: 'Avvocato ci sono i Servizi Sociali, la casa è pulita', l'uomo ha proseguito a registrare e a mostrare tutta la casa, riprendendo anche singolarmente tutti i presenti…. Il colloquio è stato di difficile gestione, la coppia non faceva altro che parlarsi sopra, urlare e imprecare contro tutti gli operatori dei Servizi coinvolti nel Per_ caso. La sig.ra in particolar modo, colpiva con i pugni il tavolo e urlava in modo inquietante, si alzava dalla sedia e la spostava con aggressività; l'agitazione della donna era così elevata che le si è formata della schiumetta bianca agli angoli delle labbra. La coppia non dava modo di replicare, diverse volte è stato chiesto di parlare uno alla volta ma non è valso a nulla. La scrivente ha spiegato che la Corte di Appello ha chiesto informazioni aggiornate sul nucleo;
la coppia rispondeva in modo irriverente pertanto in più occasioni è stato necessario redarguirli. Nello specifico quando è stato chiesto il tipo di lavoro svolto, il sig. ha risposto prima di andare a rubare poi di spacciare. Nel momento in cui è stato Per_2 riferito che sarebbero state riportate le parole di quanto dichiarato l'uomo ha iniziato ad essere più rispettoso ed ha riferito che lavora part-time, senza contratto, presso un bar vicino casa 'bar ex Salerno' e percepisce un compenso mensile di circa euro 1.400//; inoltre Per_ riferisce di percepire circa euro 500// di reddito di cittadinanza. La sig.ra dichiara di effettuare saltuariamente le pulizie ma non sa quantificare la cifra;
riferisce di percepire circa euro 800// di reddito di cittadinanza e euro 350 di assegno unico….La coppia accusa tutti gli operatori coinvolti nel caso, in particolare la scrivente, di speculare sulla loro situazione guadagnando dei soldi in più…..Si fa presente che, considerate le difficoltà a effettuare il colloquio, la scrivente si è alzata in più occasioni per andare via ma la coppia adduceva di voler aggiungere altre informazioni che in realtà era solo un rimarcare degli attacchi contro i vari Servizi. Il sig. improvvisamente ha deciso che il colloquio era finito e ci ha Per_2
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Per_ imposto di andare via, nel momento in cui ci si accingeva verso l'uscio la sig,ra andata in escandescenza ha iniziato a sbattere la sedia a terra e urlava in modo farneticante di chiudere la porta a chiave per non farci uscire e che se fossimo andati via avrebbe denunciato tutti, compreso il compagno che permetteva di andarcene. Si fa presente che malgrado tutte le urla concitate e le parolacce proferite dalla copia, in particolar modo quando stavamo scendendo le scale per uscire, nessun condomino si è affacciato per capire cosa stesse succedendo;
le loro urla sono proseguite e nonostante la distanza dal palazzo continuavamo a sentirli litigare”. Dunque gli appellanti nulla hanno fatto per superare la loro incapacità ad assumersi consapevolmente la responsabilità genitoriale sui minori, essendo rimasti fermi nelle stesse precarie condizioni, personali e materiali, di quando i minori potevano vivere con loro, ed anzi hanno dimostrato una risoluta avversità ad essere assistiti dal Servizio Sociale per superare tale loro condizione. E' dunque certa la incapacità genitoriale degli appellanti. Ha affermato il c.t.u. (Prof. Roma, relazione 1-7-2024, pag. 34) che “la combinazione tra tratti di personalità e minimizzazione ed esternalizzazione delle responsabilità personali, rendono qualsiasi eventuale percorso di supporto e miglioramento assai problematico”. Va al riguardo considerato che “i minori tra maggio e giugno 2023 sono stati Per_1 Per_4 dimessi dalla casa famiglia… e collocati presso delle famiglie individuate dal Tribunale per i Minorenni;
anche per sono stati tentati dei collocamenti in famiglia ma non sono Per_2 andati a buon fine: le due famiglie individuate hanno rinunciato” (relazione Servizio Sociale Municipio Roma X del 14-6-2024); successivamente (nel mese di dicembre 2024) anche il minore è stato stabilmente collocato presso una coppia collocataria. Per_2 Alla udienza del 15-4-2025, tenuta come da verbale, la Corte ha proceduto alla audizione della coppia collocataria di e della coppia collocataria di;
la coppia Per_1 Per_2 collocataria della minore , interpellata, ha invece fatto pervenire nella medesima data Per_4 del 15-4-2025 una nota scritta. Non sono emerse controindicazioni ai collocamenti dei minori e può dirsi che essi hanno oramai instaurato per un tempo apprezzabile un legame affettivo con i rispettivi collocatari. Deve poi considerarsi l'età dei minori, anni 14 anni 9 , anni 8 , per cui Per_1 Per_2 Per_4 il tempo di recupero da parte dei genitori biologici della propria capacità genitoriale comunque non potrebbe coincidere con l'avanzamento della struttura psicoaffettiva di tutti e tre i minori che nel frattempo, in conseguenza della crescita, vedono accresciute le loro esigenze e necessità. L'interesse preminente circa il benessere e la salute mentale dei minori, una volta riscontrata la grave criticità della capacità genitoriale dei genitori biologici, sotto i profili sopra segnalati, porta a ritenere definitivamente esaurito il possibile tempo di recupero della genitorialità da parte di entrambi gli appellanti. Si deve dunque far prevalere la necessità non più procrastinabile per i minori di essere inseriti stabilmente in un ambiente familiare accogliente che fornisca loro gli strumenti per sanare il deficit di cure emotive e materiali che hanno in precedenza subito. Rimane la questione circa il possibile mantenimento di contatti tra i minori ed i genitori biologici. A tal fine la Corte ha disposto un supplemento di c.t.u. a cura del medesimo consulente di ufficio, Prof. , il quale ha depositato la relazione in data 11-11- Per_3 2024. Il c.t.u. ha risposto ai quesiti nel seguente modo (pag. 15): “Complessivamente si ritiene che i minori abbiano primariamente bisogno di sviluppare quella sicurezza emotiva che è stata compromessa precocemente a causa delle esperienze familiari a cui sono stati esposti. In questa fase di vita, il ripristino della relazione con i genitori biologici non è compatibile con il bisogno descritto neanche per che ancora si trova in CF. Si Per_2 precisa inoltre che l'incontro con i genitori biologici potrebbe destabilizzare i minori anche in ragione delle profonde e palesi problematiche psicopatologiche che i due genitori presentano. L'esposizione a modelli comportamentali, relazionali e dialettici patologici e
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disfunzionali correrebbe il rischio di far regredire i minori e comunque di non permettere la stabilizzazione di modelli comportamentali funzionali”. La Corte condivide la conclusione del c.t.u. dovendosi primariamente privilegiare, per le ragioni già espresse, l'inserimento stabile dei minori nei nuovi nuclei familiari. Infine, quanto alla possibilità, pure segnalata dal c.t.u. (relazione 11-11-2024 pag. 15), di mantenere il legame tra i fratelli mediante momenti di incontro tra gli stessi, ritiene la Corte di non dover stabilire modalità e tempi circa questa evenienza, in ordine alla quale, non sussistendo particolari motivi ostativi, si deve rimettere ogni concreta decisione al diretto apprezzamento delle famiglie collocatarie prima e adottive poi. Conclusivamente, deve essere confermato lo stato di abbandono dei minori e la conseguente dichiarazione di adottabilità; l'appello va quindi rigettato. Sussistono motivi di equità, stante la natura del procedimento, volto all'accertamento dello stato di adottabilità di minori, per compensare le spese di questo grado;
nulla sulle spese con la parte rimasta contumace. Vanno poste a carico degli appellanti in solido tra loro le spese delle c.t.u. eseguite in questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e e conferma la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 321/2022 del 24-11-2022;
- compensa tra le parti costituite le spese di lite del secondo grado di giudizio;
- nulla sulle spese con la parte contumace;
- pone a carico degli appellanti e in solido tra loro, le Parte_1 Parte_2 spese delle c.t.u. eseguite in questo grado. Roma 8-7-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
BE LO NN MA GL
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