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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Federica Acquaviva
Coppola, lette le note di trattazione di cui all'art. 127 ter pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4598 2025 R.G. LAVORO/PREVIDENZA,
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. DE CESARE Parte_1
RA presso il cui studio elettivamente domicilia alla VIA GIOACCHINO DA
FIORE,1 87027 PAOLA ITALIA;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mario Italiano e dall'avv. Renato Lucarelli;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 31/03/2025 l chiedeva la conferma del CP_2 pignoramento sospeso confermando la correttezza del suo operato e l'assenza di responsabilità da parte sua data la natura obbligata del suo operato e la sua impossibilità nel verificare il corretto operato dell'ente impositore conseguentemente ha incardinato il giudizio di merito chiedendo l'autorizzazione alla estensione del contraddittorio del giudizio all'ente impositore.
Ed infatti, in data 23.05.2024, all'odierno opposto, è stato notificato atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis DPR 602/73 n. 07184202400007184 del 08.05.2024 per omesso versamento contributivo con cui l'indicato concessionario ha provveduto a pignorare l'importo di €: 7.814,00 oltre spese ed interessi.
Avverso detto pignoramento il sig. ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617 CP_1 cpc chiedendo la sospensione del pignoramento per i seguenti motivi 1) Omesso perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento 2) Omessa notifica del titolo esecutivo azionato richiedendo la sospensione del pignoramento e successivamente il suo annullamento.
Il ricorso radicato innanzi il Tribunale di Napoli Nord è stato rubricato al n. 1806 di RG dell'anno 2024 con udienza di comparizione delle parti fissata al 10.02.2025.
All'indicata udienza il GE adottava il seguente provvedimento: “lette le note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, depositate dalle parti, sulla spiegata opposizione si osserva quanto segue: regolare risulta la notifica dell'intimazione di pagamento e del pignoramento al debitore. Sull'omessa notifica delle cartelle 371202200445271000 notificata in data
02.08.2022 e n. 37120220020106228000 notificata in data 30.01.2023, l nulla ha CP_2 prodotto agli atti del giudizio. Per le esposte brevi considerazioni, si ritiene che sussistono giusti motivi per sospendere la presente procedura esecutiva
pqm
- accoglie la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
- compensa le spese della presente fase cautelare”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione.
Acquisita la documentazione prodotta, parte opponente non depositava ulteriori note per la prima udienza fissata in modalità cartolare, né compariva all'udienza fissata in data
15.12.25 pertanto la causa veniva discussa alla sola presenza della parte opposta e decisa come da sentenza letta al termine della camere di consiglio.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La parte opponente si è, infatti, limitata a depositare il ricorso senza poi spiegare le ulteriori difese a sostegno della scarna documentazione depositata.
Piuttosto, ha inteso proporre un'azione, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
A tal fine va ricordato che viene affermata l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09/05/2012, n. 7096).
L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04/05/2012, n. 6749; Ord. 27/01/2011, n. 2051; Ord. 28/06/2010, n.
15355).
Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare ingiustificato ampliamento delle forme atipiche di tutela, la
Cassazione ha precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. lav. 22/11/1999
n. 12937; 04/05/2002 n. 6398; 17/03/2003, n. 3905).
Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre rilevato come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. lav. 28/07/1999, n. 8210;
29/05/2004, n. 10441).
Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. lav.
23/11/2007, n. 24434; 09/10/1998, n. 10062; 20/04/1995, n. 4444; Cass. Civ. 18/04/2002
n. 5635).
Nel ricorso in esame peraltro deve rilevarsi che dalla documentazione depositata dal risulta che lo stesso non abbia portato a termine la procedura di notifica CP_3 dell'atto di pignoramento prevista dall'art. 60 del DPR 600/73 lettera b-bis. Infatti dall'esame della documentazione depositata dal concessionario stesso non vi è nessuna prova che la comunicazione di avviso al debitore esecutato sia stata inviata poichè sulla distinta depositata non vi alcun timbro d'invio apposto dal servizio postale.
Ragion per cui il ricorso non merita accoglimento in quanto inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
4. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e condotta della parte opponente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il dott. Federica Acquaviva Coppola, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso in opposizione,
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, lì 16/12/2025
Il Giudice Federica Acquaviva Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Federica Acquaviva
Coppola, lette le note di trattazione di cui all'art. 127 ter pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4598 2025 R.G. LAVORO/PREVIDENZA,
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. DE CESARE Parte_1
RA presso il cui studio elettivamente domicilia alla VIA GIOACCHINO DA
FIORE,1 87027 PAOLA ITALIA;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mario Italiano e dall'avv. Renato Lucarelli;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 31/03/2025 l chiedeva la conferma del CP_2 pignoramento sospeso confermando la correttezza del suo operato e l'assenza di responsabilità da parte sua data la natura obbligata del suo operato e la sua impossibilità nel verificare il corretto operato dell'ente impositore conseguentemente ha incardinato il giudizio di merito chiedendo l'autorizzazione alla estensione del contraddittorio del giudizio all'ente impositore.
Ed infatti, in data 23.05.2024, all'odierno opposto, è stato notificato atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis DPR 602/73 n. 07184202400007184 del 08.05.2024 per omesso versamento contributivo con cui l'indicato concessionario ha provveduto a pignorare l'importo di €: 7.814,00 oltre spese ed interessi.
Avverso detto pignoramento il sig. ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617 CP_1 cpc chiedendo la sospensione del pignoramento per i seguenti motivi 1) Omesso perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento 2) Omessa notifica del titolo esecutivo azionato richiedendo la sospensione del pignoramento e successivamente il suo annullamento.
Il ricorso radicato innanzi il Tribunale di Napoli Nord è stato rubricato al n. 1806 di RG dell'anno 2024 con udienza di comparizione delle parti fissata al 10.02.2025.
All'indicata udienza il GE adottava il seguente provvedimento: “lette le note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, depositate dalle parti, sulla spiegata opposizione si osserva quanto segue: regolare risulta la notifica dell'intimazione di pagamento e del pignoramento al debitore. Sull'omessa notifica delle cartelle 371202200445271000 notificata in data
02.08.2022 e n. 37120220020106228000 notificata in data 30.01.2023, l nulla ha CP_2 prodotto agli atti del giudizio. Per le esposte brevi considerazioni, si ritiene che sussistono giusti motivi per sospendere la presente procedura esecutiva
pqm
- accoglie la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
- compensa le spese della presente fase cautelare”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione.
Acquisita la documentazione prodotta, parte opponente non depositava ulteriori note per la prima udienza fissata in modalità cartolare, né compariva all'udienza fissata in data
15.12.25 pertanto la causa veniva discussa alla sola presenza della parte opposta e decisa come da sentenza letta al termine della camere di consiglio.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La parte opponente si è, infatti, limitata a depositare il ricorso senza poi spiegare le ulteriori difese a sostegno della scarna documentazione depositata.
Piuttosto, ha inteso proporre un'azione, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
A tal fine va ricordato che viene affermata l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09/05/2012, n. 7096).
L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04/05/2012, n. 6749; Ord. 27/01/2011, n. 2051; Ord. 28/06/2010, n.
15355).
Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare ingiustificato ampliamento delle forme atipiche di tutela, la
Cassazione ha precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. lav. 22/11/1999
n. 12937; 04/05/2002 n. 6398; 17/03/2003, n. 3905).
Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre rilevato come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. lav. 28/07/1999, n. 8210;
29/05/2004, n. 10441).
Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. lav.
23/11/2007, n. 24434; 09/10/1998, n. 10062; 20/04/1995, n. 4444; Cass. Civ. 18/04/2002
n. 5635).
Nel ricorso in esame peraltro deve rilevarsi che dalla documentazione depositata dal risulta che lo stesso non abbia portato a termine la procedura di notifica CP_3 dell'atto di pignoramento prevista dall'art. 60 del DPR 600/73 lettera b-bis. Infatti dall'esame della documentazione depositata dal concessionario stesso non vi è nessuna prova che la comunicazione di avviso al debitore esecutato sia stata inviata poichè sulla distinta depositata non vi alcun timbro d'invio apposto dal servizio postale.
Ragion per cui il ricorso non merita accoglimento in quanto inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
4. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e condotta della parte opponente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il dott. Federica Acquaviva Coppola, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso in opposizione,
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, lì 16/12/2025
Il Giudice Federica Acquaviva Coppola