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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1158/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 23.2.2023 da:
CP_1
(c.f. e P.Iva ) P.IVA_1 con sede legale in IC (VI), Via Zamenhof 817, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GALLA GABRIELE (C.F.: e dall'avv. CUCCHINI JACOPO C.F._1
( ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in IC C.F._2
Contrà San Marco 34
attrice opponente
CONTRO
CP_2
(C.F.: ) P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO MARZO e successivamente dagli avvocati PACI ALBERTO (C.F.: ) e avv.ANTONUCCI ALBERTA C.F._3
( ) , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VIA C.F._4
CARLO GIUSEPPE MERLO 1 MILANO
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE In via principale e nel merito:
- accertata l'infondatezza del credito azionato in via monitoria, dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 48/2023 del 5.01.2023, R.G. n. 6810/2022, emesso dal Tribunale di IC in data 4.01.2023 e notificato a via pec in data 13.01.2023, CP_1 per i motivi di cui in atti che si intendono qui integralmente riportati;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve a in relazione CP_1 CP_2 alle causali di cui al decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale:
- dichiararsi tenuta e condannarsi al pagamento, a favore di anche CP_2 CP_1 eventualmente in via compensativa sulla somma che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere dovuta a dell'importo pari ad € 2.814,55 derivanti dal mancato pagamento CP_2 delle fatture di cui ai contratti di appalto di servizi e domiciliazione legale, detratto il deposito cauzionale, trattenuto da CP_1
- accertata la responsabilità della in ordine agli inadempimenti contrattuali de CP_2 quibus, condannarsi la medesima al risarcimento dei danni subiti e subendi da CP_1 conseguenti alla condotta di da liquidarsi in via equitativa. CP_2 In ogni caso:
- accertato e dichiarato che ha agito in giudizio in mala fede, se ne chiede la CP_2 condanna al risarcimento dei danni anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° c.p.c., nella misura da liquidare in via equitativa;
- con integrale rifusione delle spese e competenze di lite. In via istruttoria:
- si insiste per le istanze istruttorie ad oggi non ammesse.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA Confermarsi il pagamento della somma capitale di Euro 217.006,28 = oltre interessi dalla domanda al saldo, ed alle spese e competenze del presente procedimento. Chiede l'apposizione della FE non essendo l'opposizione fondata su prove scritte, né di facile soluzione;
disporre un'integrazione della CT in relazione alle fasi preliminari di studio, integralmente svolte dalla
Convenuta opposta, attività che in alcun modo vengono considerate e valorizzate dallo stesso CT.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 48/2023 , che le ingiungeva il pagamento della somma di € 217.006,28,oltre accessori, in favore di . CP_2
Quest'ultima nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva esposto di avere “offerto a un progetto di digitalizzazione per la creazione di una piattaforma CP_1 tecnologica”, di avere “completato il progetto” ed emesso la fattura.
L'attrice opponente , premesso di essere una società che svolge attività CP_1 avente ad oggetto la prestazione di servizi logistici, di segreteria e sviluppo aziendale e di consulenza aziendale ad imprese, enti, associazioni, esponeva:
-che con contratto di domiciliazione legale di data 27.11.2019 aveva CP_1 concesso a titolo oneroso a di utilizzare i locali di Via Zamenhof 817 CP_2 come sede legale della società ai sensi degli artt. 46 e 47 c.c., e con contratti di appalto di servizi del 10.02.2020, 11.08.2020 e 1°.03.2021 aveva concesso a
[...]
[...
[...] per l'esercizio della propria attività, i servizi relativi ad uffici ed arredi di CP_3 proprietà di presso i locali di Via Zamenhof 817; CP_1
- che nel corso del rapporto commerciale tra le parti, tra luglio 2020 ed ottobre 2021 la aveva proposto a una serie di progetti tra cui servizi CP_2 CP_1 fotografici e virtual tour per la promozione pubblicitaria sui social networks, finalizzati all'ottenimento di finanziamenti ed al progetto industria 4.0. ed il contratto
“progetto di digitalizzazione per creazione piattaforma tecnologica (A)gente digitale” del 20.07.2021 , ma tutti tali progetti si erano rivelati non corrispondenti alle finalità perseguite non conseguendo alcun obiettivo pattuito né CP_2 ottenendo alcun servizio utile a a causa di evidenti errori e inadempienze CP_1 nell'esecuzione, da parte di degli incarichi conferitile;
CP_2
- che in tale contesto ad ottobre 2021 la decideva unilateralmente di CP_2 sospendere i pagamenti delle fatture relative ai contratti di domiciliazione legale e appalto di servizi, omettendo di versare gli importi delle fatture n. 874/2021 del 8.10.2021 per residui € 317,20 (comprensivi di Iva), n. 4/2022 del 7.01.2022 per € 2.971,11, n. 111/2022 del € 1.698,24 e n. 377/2022 del 6.04.2022 per € 634,02 e quindi complessivamente la somma pari ad € 5.620,57 di cui era creditrice;
CP_1
-che a fronte del persistente inadempimento di con pec del CP_2 CP_1
1.3.2022 comunicava a la risoluzione dai contratti di domiciliazione CP_2 legale e appalto di servizi e con successiva pec del 4.03.2022 la risoluzione di tutti i contratti conclusi tra le medesime parti;
-che in data 3.03.2022, a soli due giorni dalla comunicazione di risoluzione dei contratti di appalto domiciliazione legale, emetteva la fattura n. 29 CP_2 per il rilevante importo di € 217.006,28, senza alcun titolo giustificativo. Ciò esposto, parte attrice opponente affermava che il progetto di cui al contratto non era mai stato realizzato da che nessuna comunicazione né relazione CP_2 sull'andamento del progetto era mai stata inviata da a e CP_2 CP_1 che non era stato ottenuto alcun finanziamento pubblico da SACE - SIMEST (società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze che erogano i finanziamenti pubblici alle piccole e medie imprese finalizzati a sostenere le aziende nel mercato globale ed in particolare nell'export). Rilevava inoltre che il contratto prevedeva una durata di 2 anni (pag. 17 e 19 del contratto e art. 6 delle condizioni generali pag. 18), pertanto l'attività di digitalizzazione avrebbe dovuto essere portata a termine entro il 20.07.2023 e conseguentemente la fattura complessiva a saldo (di cui al decreto opposto) avrebbe dovuto quantomeno essere emessa a completamento di tutte le attività ed a
“ eseguite positivamente, invece non aveva effettuato le CP_4 CP_2 prestazioni a suo carico e non aveva nemmeno rispettato i termini di pagamento e di durata pattuiti nel contratto da essa stessa predisposto, atteso che la fattura azionata da con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata emessa per l'intero CP_2 importo del contratto a fronte di nessuna attività svolta, neppure allo stadio iniziale o intermedio.
3 Per tali ragioni l'attrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, ribadito di essere creditrice di della somma di € CP_2
5.620,57 compresa Iva derivante dal mancato pagamento delle fatture aventi ad oggetto i contratti di appalto di servizi e domiciliazione legale oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalla data della scadenza delle fatture al saldo, pari ad € 487,98 e pertanto complessivamente dell'importo di € 6.108,55, osservato che a norma dell' art. 8 delle condizioni generali del contratto di appalto aveva CP_1 facoltà di trattenere il deposito cauzionale versato da e pari ad € CP_2
3.294,00, permaneva il credito dell'importo di € 2.814,55, di cui chiedeva la condanna al pagamento di CP_2
Parte convenuta opposta, costituitasi, replicava che le obbligazioni di cui ai contratti erano state adempiute e che i contenuti digitali “in realtà sono stati realizzati, come potrà essere appurato in sede di CT , esistendo gli analytics di riscontro e gli accessi firmati di password più rapportini di lavoro sulla formazione eseguita” e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, previa concessione al decreto opposto della clausola di provvisoria esecutività.
Nel corso della fase istruttoria veniva rigettata l'istanza di concessione al decreto opposto della clausola di provvisoria esecutività, e, in accoglimento della istanza di parte convenuta, disposta CT informatica sul seguente quesito:
“letti atti e documenti della presente fase e della fase monitoria, Q1 - dica il CT se la convenuta abbia realizzato quanto concordato con l'attrice;
Q2 - sulla base della documentazione contrattuale e delle opere in concreto realizzate dalla convenuta, quantifichi i rapporti di dare avere tra le parti;
Q3 - tenti la conciliazione delle parti.”
All'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue e irrilevanti alla luce dell'attività istruttoria già espletata mediante la CT, chiesta appunto dalla parte convenuta opposta. In particolare la convenuta opposta lamenta che il CT non avrebbe considerato “le fasi preliminari di studio” necessarie alle obbligazioni di carattere intellettuale dedotte in contatto , limitandosi a verificare se fossero state attuate le voci indicate in fattura, ma, come chiarito dal CT, “il contratto, a pag. 21, fa espressamente riferimento come specifiche tecniche da realizzare alla Nota proforma (all03), le cui voci di spesa sono le stesse identiche della Fattura 19/2022 (all01).
Quindi, procedere per voci della Fattura 19/2022 (all01), risulta essere la modalità corretta di procedere con le indagini, oltre che appunto condivisa tra il CT e tutti i presenti all'incontro preliminare” nel quale era stata stabilita di comune accordo la
4 metodologia di indagine, e nel quale erano presenti per la parte convenuta il CTP e gli avvocati. Il Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. , previa accurata indagine Persona_1 svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il CT ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015) Dopo avere esaminato i contratti, i 5 DVD prodotti dalla convenuta, tutti gli atti e documenti prodotti, il Consulente ha osservato : “Il CT non può che constatare come nessuna delle voci risulti realizzata in concreto. Le voci relative a componenti più propriamente digitali (Piattaforma Tecnologica, Registrazione Dominio, creazione Funnel di vendita e altro ancora) risultano non realizzate, e quindi gli importi relativi risultano ingiustificati. Ma anche altre voci di spesa, più concrete e quindi ancor più evidentemente verificabili risultano non realizzate. Volendone in particolare menzionarne tre per tutte, con gli importi più alti, e cioè gli Arredi (€15.000), la "Nuova Infrastruttura Cisco" (€51.350) e l'"Allestimento per uffici e sale riunioni" (€20.626), parte convenuta non è in grado di dimostrare di aver realizzato nessuna delle tre voci di spesa;
il cui importo appare quindi ingiustificato. In conclusione, ancora, nessuna delle voci della Fattura 29/2022 (all01) risulta realizzata…. Parte convenuta reclama di aver compiutamente istruito e caricato le pratiche per far ottenere a parte attrice i finanziamenti SIMEST SACE;
come da contratti di Prestazione all04, all05, all06. Il CT rileva però che tali pratiche non appaiono in alcuna delle voci di spesa della Fattura 19/2022 (all01), e quindi il loro costo non è conteggiato nei €217.006,68 della Fattura. Si ricorda che è la fattura in questione ad essere oggetto del contenzioso;
e quindi il CT si astiene da qualunque considerazione a riguardo.
Per quanto detto sopra, relativamente alla Fattura 19/2022, oggetto del contenzioso e quindi documento di riferimento della presente CT, emessa da parte convenuta a
5 parte attrice per un importo di 217.006,28 EUR (all01), a parere del CT nulla è dovuto da parte attrice (SIMAL) a parte convenuta (3D REALE)”.
Stante le chiare e condivisibili conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, nulla essendo dovuto dall'attrice opponente alla convenuta opposta.
Merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, relative ai canoni non pagati per i contratti di appalto di servizi di ufficio arredato e domiciliazione legale (doc. 2 e 3 di parte attrice), risolti per inadempimento di 3D REALE con pec del 1.3.2022 (doc.6), domanda non contestata, neppure genericamente, dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta,nella quale si è limitata a scrivere “Circa il mancato pagamento delle fatture, come richiesto da la ha compensato a garanzia la quota di affitto CP_1 CP_2 mensile, che, peraltro generò un atteggiamento di spoglio violento per i quale dovette intervenire la Polizia .” , senza concludere in alcun modo in ordine alla domanda di controparte.
Il regolamento delle spese di lite e di CT segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al CP_2 pagamento, a favore di dell'importo pari ad € 2.814,55; CP_1
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_2 CP_1
406,50 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, e pone le spese della CT, già liquidata, definitivamente a carico di . CP_2
Così deciso in IC il 23.1.2025
Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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