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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/09/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Marco Tornatore - Giudice
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SALERNO Parte_1 C.F._1
MAURO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA PARRAVICINI, 2 20900 MONZA, presso il difensore avv. SALERNO MAURO GIUSEPPE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLIZZI GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
e elettivamente domiciliata in VIA PORTA PRETORIA 27 AOSTA presso lo studio dell'avv.
GALLIZZI GIUSEPPE
Con l'intervento del P.M. che ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, modificare la condizione economica del divorzio, così provvedendo:
1) IN PRINCIPALITA'
Accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte avversa, revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile mensile di euro 500,00 posto a carico del ricorrente in favore della ex moglie.
2) IN SUBORDINE
pagina 1 di 5 Nella denegata ipotesi di conferma del predetto obbligo, ridurne l'ammontare contenendo la somma entro gli euro 100,00 mensili.
In caso di resistenza infondata da parte della sig.ra il ricorrente chiede che la stessa venga CP_1
condannata alla restituzione di tutti gli importi corrisposti in suo favore a decorrere dalla data della vendita della casa coniugale (27.05.2020) sino all'esito del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione della prova documentale sui documenti allegati al ricorso introduttivo del presente giudizio nonché alla memoria di parte ricorrente ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge.
Parte resistente ha così concluso: respingere e rigettare l'avversaria domanda perché infondata in fatto e in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento, a favore della resistente, dell'importo di euro 1.894,56 dovuto a titolo di mancata rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento, oltre all'ulteriore importo che sarà dovuto alla sig.ra per il medesimo titolo, disponendo pertanto l'obbligo di immediata CP_1 corresponsione del medesimo assegno aggiornato secondo l'attuale rivalutazione ISTAT;
c) accertare e dichiarare la violazione da parte del ricorrente dell'art. 473 bis 18 c.p.c. e contestualmente condannarlo alle sanzioni ivi previste, e nello specifico, accertare la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con richiesta di condanna alle spese, competenze e onorari di giudizio, nonché al risarcimento dei danni che dovranno essere liquidati in via equitativa da parte dell'intestata ed Ill.ma Autorità Giudiziaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente espone quanto segue.
L'11 settembre 1993 contraeva matrimonio con la convenuta.
I coniugi si separavano consensualmente il 21 febbraio 2018.
In sede di separazione, il sig. si impegnava a versare alla sig.ra a somma di euro Pt_1 CP_1
500,00 mensili, a titolo di mantenimento, fino a quando la stessa, all'epoca disoccupata, avesse trovato un lavoro e la sig.ra si impegnava a cercare un'occupazione lavorativa anche tramite CP_1
l'iscrizione alle liste di collocamento.
In data 3 agosto 2021 i coniugi divorziavano presso il Comune di Monza.
Il sig. manteneva l'impegno di corrispondere alla ex moglie, all'epoca ancora disoccupata, Pt_1
la somma di euro 500,00 mensili, fino a quando ella avesse trovato un lavoro, come da condizione di separazione, anche tramite l'iscrizione alle liste di collocamento.
pagina 2 di 5 Il ricorrente continua a versare l'importo di euro 500,00, mantenendo l'impegno assunto nei confronti della ex coniuge, la quale, al contrario, non ha ottemperato all'impegno di cercare un'attività lavorativa, nonostante tale impegno fosse stato assunto dalla predetta in sede di separazione ed espressamente contemplato tra le condizioni della separazione medesima, né risulta iscritta nelle apposite liste per l'impiego, presso il competente Centro regionale per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati (CDLDS), nelle apposite liste speciali di collocamento e precisamente nelle liste del collocamento mirato.
La sig.ra nvero versa in condizioni economiche più che adeguate e tali da non giustificare la CP_1 continuità della corresponsione dell'assegno mensile versato dal ricorrente, per i seguenti motivi: percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 600,00 mensili;
in data 27 maggio 2020 le odierne parti vendevano l'appartamento adibito a casa coniugale in costanza di matrimonio. Il prezzo ottenuto dalla predetta vendita, pari ad euro 218.000,00, veniva diviso in parti uguali tra i due ex coniugi.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. risulta pertanto Pt_1
infondato in fatto e, conseguentemente, anche in diritto, in quanto privo dei presupposti di legge che ne giustifichino la permanenza, atteso altresì che il ricorrente ha subito una riduzione dell'orario di lavoro, con conseguente riduzione dello stipendio mensile.
Si è costituita la convenuta contestando la domanda avversaria per i seguenti motivi.
La sig.ra persona invalida civilmente dal 2008 con una percentuale di invalidità pari all'85 %, CP_1
percepiva, fino al 2022 compreso, una pensione di invalidità pari ad euro 498,00 mensili, cifra che ad oggi è aumentata di euro 58,00 al mese;
Per quanto concerne invece l'importo derivante dalla vendita dell'appartamento intestato ad entrambi gli ex coniugi, la medesima vendita è avvenuta in epoca antecedente rispetto al divorzio, e tra le condizioni di divorzio, formalizzato in epoca successiva, il ricorrente manteneva a suo carico l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile a favore della sig.ra nonostante dunque la stessa avesse CP_1
già incamerato la predetta cifra.
Ancora, la convenuta risulta essere iscritta presso le liste di collocamento “speciali” di mobilità dal lontano 18.09.2008 e, nonostante le precarie condizioni di salute e le difficoltà motorie, ha partecipato a numerosi corsi di formazione, con annessi anche stage aziendali, senza però ricevere alcuna offerta lavorativa.
Ha poi chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento.
Ciò posto, il ricorso deve essere respinto.
pagina 3 di 5 Come affermato dalla S.C. (tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n. 354 del 10/01/2023), la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
Sotto tale aspetto deve evidenziarsi che: effettivamente la vendita dell'immobile già adibito a casa coniugale è antecedente al divorzio, dagli atti del quale risulta che il ricorrente assumeva l'impegno di continuare a corrispondere la somma di euro
500,00 mensili così come concordato in sede di separazione consensuale, per cui l'incameramento del
50% del prezzo di vendita è irrilevante ai fini che qui interessano;
dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione risulta che la convenuta, invalida all'85% sin dal 2008, dallo stesso anno è iscritta nelle liste di collocamento speciali come “disabile” e ha frequentato corsi di formazione pur essendo ad oggi disoccupata (circostanza non infrequente considerata l'età e le condizioni di salute).
Per quanto attiene al prospettato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta unicamente che vi è effettivamente stata una riduzione dell'orario di lavoro del signor ma non viene specificato quale sia l'eventuale decurtazione Pt_1
stipendiale a ciò conseguente.
Solo con la prima memoria sono state prodotte delle buste paga dalle quali risulta una riduzione della retribuzione di circa 200,00 euro mensili, somma peraltro inferiore al 10% dello stipendio e che in sé non comporta quella significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi di cui si è detto.
Per quanto riguarda la domanda di corresponsione delle somme dovute a titolo di rivalutazione dell'assegno, si osserva che non risulta essere stata formulata espressa domanda riconvenzionale e che in ogni caso il ricorrente risulta avere corrisposto a tale titolo la somma di euro 1.524,61 sostanzialmente corrispondente a quella richiesta in comparsa.
Le circostanze sopra indicate non rendono configurabile l'ipotesi di cui all'art. 96 cpc e la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 4 di 5 respinge il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, 23 luglio 2025
Il Presidente relatore/estensore
Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Marco Tornatore - Giudice
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SALERNO Parte_1 C.F._1
MAURO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA PARRAVICINI, 2 20900 MONZA, presso il difensore avv. SALERNO MAURO GIUSEPPE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLIZZI GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
e elettivamente domiciliata in VIA PORTA PRETORIA 27 AOSTA presso lo studio dell'avv.
GALLIZZI GIUSEPPE
Con l'intervento del P.M. che ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, modificare la condizione economica del divorzio, così provvedendo:
1) IN PRINCIPALITA'
Accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte avversa, revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile mensile di euro 500,00 posto a carico del ricorrente in favore della ex moglie.
2) IN SUBORDINE
pagina 1 di 5 Nella denegata ipotesi di conferma del predetto obbligo, ridurne l'ammontare contenendo la somma entro gli euro 100,00 mensili.
In caso di resistenza infondata da parte della sig.ra il ricorrente chiede che la stessa venga CP_1
condannata alla restituzione di tutti gli importi corrisposti in suo favore a decorrere dalla data della vendita della casa coniugale (27.05.2020) sino all'esito del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione della prova documentale sui documenti allegati al ricorso introduttivo del presente giudizio nonché alla memoria di parte ricorrente ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge.
Parte resistente ha così concluso: respingere e rigettare l'avversaria domanda perché infondata in fatto e in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento, a favore della resistente, dell'importo di euro 1.894,56 dovuto a titolo di mancata rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento, oltre all'ulteriore importo che sarà dovuto alla sig.ra per il medesimo titolo, disponendo pertanto l'obbligo di immediata CP_1 corresponsione del medesimo assegno aggiornato secondo l'attuale rivalutazione ISTAT;
c) accertare e dichiarare la violazione da parte del ricorrente dell'art. 473 bis 18 c.p.c. e contestualmente condannarlo alle sanzioni ivi previste, e nello specifico, accertare la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con richiesta di condanna alle spese, competenze e onorari di giudizio, nonché al risarcimento dei danni che dovranno essere liquidati in via equitativa da parte dell'intestata ed Ill.ma Autorità Giudiziaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente espone quanto segue.
L'11 settembre 1993 contraeva matrimonio con la convenuta.
I coniugi si separavano consensualmente il 21 febbraio 2018.
In sede di separazione, il sig. si impegnava a versare alla sig.ra a somma di euro Pt_1 CP_1
500,00 mensili, a titolo di mantenimento, fino a quando la stessa, all'epoca disoccupata, avesse trovato un lavoro e la sig.ra si impegnava a cercare un'occupazione lavorativa anche tramite CP_1
l'iscrizione alle liste di collocamento.
In data 3 agosto 2021 i coniugi divorziavano presso il Comune di Monza.
Il sig. manteneva l'impegno di corrispondere alla ex moglie, all'epoca ancora disoccupata, Pt_1
la somma di euro 500,00 mensili, fino a quando ella avesse trovato un lavoro, come da condizione di separazione, anche tramite l'iscrizione alle liste di collocamento.
pagina 2 di 5 Il ricorrente continua a versare l'importo di euro 500,00, mantenendo l'impegno assunto nei confronti della ex coniuge, la quale, al contrario, non ha ottemperato all'impegno di cercare un'attività lavorativa, nonostante tale impegno fosse stato assunto dalla predetta in sede di separazione ed espressamente contemplato tra le condizioni della separazione medesima, né risulta iscritta nelle apposite liste per l'impiego, presso il competente Centro regionale per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati (CDLDS), nelle apposite liste speciali di collocamento e precisamente nelle liste del collocamento mirato.
La sig.ra nvero versa in condizioni economiche più che adeguate e tali da non giustificare la CP_1 continuità della corresponsione dell'assegno mensile versato dal ricorrente, per i seguenti motivi: percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 600,00 mensili;
in data 27 maggio 2020 le odierne parti vendevano l'appartamento adibito a casa coniugale in costanza di matrimonio. Il prezzo ottenuto dalla predetta vendita, pari ad euro 218.000,00, veniva diviso in parti uguali tra i due ex coniugi.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. risulta pertanto Pt_1
infondato in fatto e, conseguentemente, anche in diritto, in quanto privo dei presupposti di legge che ne giustifichino la permanenza, atteso altresì che il ricorrente ha subito una riduzione dell'orario di lavoro, con conseguente riduzione dello stipendio mensile.
Si è costituita la convenuta contestando la domanda avversaria per i seguenti motivi.
La sig.ra persona invalida civilmente dal 2008 con una percentuale di invalidità pari all'85 %, CP_1
percepiva, fino al 2022 compreso, una pensione di invalidità pari ad euro 498,00 mensili, cifra che ad oggi è aumentata di euro 58,00 al mese;
Per quanto concerne invece l'importo derivante dalla vendita dell'appartamento intestato ad entrambi gli ex coniugi, la medesima vendita è avvenuta in epoca antecedente rispetto al divorzio, e tra le condizioni di divorzio, formalizzato in epoca successiva, il ricorrente manteneva a suo carico l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile a favore della sig.ra nonostante dunque la stessa avesse CP_1
già incamerato la predetta cifra.
Ancora, la convenuta risulta essere iscritta presso le liste di collocamento “speciali” di mobilità dal lontano 18.09.2008 e, nonostante le precarie condizioni di salute e le difficoltà motorie, ha partecipato a numerosi corsi di formazione, con annessi anche stage aziendali, senza però ricevere alcuna offerta lavorativa.
Ha poi chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento.
Ciò posto, il ricorso deve essere respinto.
pagina 3 di 5 Come affermato dalla S.C. (tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n. 354 del 10/01/2023), la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
Sotto tale aspetto deve evidenziarsi che: effettivamente la vendita dell'immobile già adibito a casa coniugale è antecedente al divorzio, dagli atti del quale risulta che il ricorrente assumeva l'impegno di continuare a corrispondere la somma di euro
500,00 mensili così come concordato in sede di separazione consensuale, per cui l'incameramento del
50% del prezzo di vendita è irrilevante ai fini che qui interessano;
dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione risulta che la convenuta, invalida all'85% sin dal 2008, dallo stesso anno è iscritta nelle liste di collocamento speciali come “disabile” e ha frequentato corsi di formazione pur essendo ad oggi disoccupata (circostanza non infrequente considerata l'età e le condizioni di salute).
Per quanto attiene al prospettato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta unicamente che vi è effettivamente stata una riduzione dell'orario di lavoro del signor ma non viene specificato quale sia l'eventuale decurtazione Pt_1
stipendiale a ciò conseguente.
Solo con la prima memoria sono state prodotte delle buste paga dalle quali risulta una riduzione della retribuzione di circa 200,00 euro mensili, somma peraltro inferiore al 10% dello stipendio e che in sé non comporta quella significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi di cui si è detto.
Per quanto riguarda la domanda di corresponsione delle somme dovute a titolo di rivalutazione dell'assegno, si osserva che non risulta essere stata formulata espressa domanda riconvenzionale e che in ogni caso il ricorrente risulta avere corrisposto a tale titolo la somma di euro 1.524,61 sostanzialmente corrispondente a quella richiesta in comparsa.
Le circostanze sopra indicate non rendono configurabile l'ipotesi di cui all'art. 96 cpc e la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 4 di 5 respinge il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, 23 luglio 2025
Il Presidente relatore/estensore
Giuseppe Colazingari
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