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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2024, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9509/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. A. Benedetti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. C. Rosai e difesa Controparte_1 dall'avv. A. Lanzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso monitorio;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: in via istruttoria, ammettere le prove richieste e non ammesse;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che niente è dovuto a a titolo di interessi moratori da CP_1 ritardato pagamento delle fatture emesse da negli anni 2015-2016, e per l'effetto, annullare Parte_2
e/o revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 1612/2020 del 16/04/2020 emesso da codesto Tribunale nei confronti del;
in via subordinata, accertato che la scadenza delle fatture Parte_1 Parte_1 emesse da nel periodo 2015-2016 è rappresentata dal 31esimo giorno successivo giorno Parte_2
28/11/2017, determinare l'ammontare degli eventuali interessi da ritardato pagamento dovuti dall'amministrazione comunale per le forniture di energia elettrica degli anni in questione. In ogni caso, accertare e dichiarare che niente è dovuto a a titolo di interessi moratori da ritardato CP_1 pagamento delle fatture emesse da richieste da con la nota datata Parte_2 CP_1
31/12/2020. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Parte convenuta: in via principale, rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1612/2020 pubblicato dal Tribunale di Firenze in data 16 aprile 2020, in accoglimento del ricorso rubricato al R. G. n.4177/2020; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1612/2020, emesso dal Tribunale di Firenze in data 15/4/2020 in favore di con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_1
40.842,61, oltre interessi come da domanda e spese.
La domanda di ingiunzione è stata formulata da - in qualità di cessionaria del credito Controparte_1 originariamente facente capo ad - sul presupposto del ritardato pagamento, da parte Parte_2 dell'amministrazione comunale, delle fatture relative alle forniture di energia elettrica rese dalla cedente nei periodi compresi tra il maggio/dicembre 2015 ed il gennaio/novembre 2016 da cui sarebbe scaturito un credito, per interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002, pari appunto alla somma indicata.
Esponeva come a partire dal dicembre 2012 avesse fornito energia elettrica al Parte_2 Pt_1 relativamente ad utenze di sua competenza e così sino al 2015 quando, con determinazione n.515 del
15/07/2015, l'ente aveva affidato al gestore la fornitura di energia per il periodo compreso tra il 1/06/2015 ed il 30/12/2015 avendo valutato che “i prezzi offerti sono inferiori a quelli CONSIP per il 2015 calcolati e indicizzati secondo i parametri previsti di calcolo CONSIP” (doc.4).
I rapporti contrattuali si erano svolti nell'ambito della disciplina del D.L. n.95/2012, conv. in L. 135/2012
(c.d. “spending review”) che poneva l'obbligo, per gli enti pubblici, di approvvigionarsi attraverso convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali.
Per le forniture di determinati beni, tra cui l'energia elettrica, l'art.1 c. 7 del D.L. 95/2012 faceva salva la possibilità, per le amministrazioni, di affidare direttamente tali forniture al di fuori delle convenzioni Consip purché fossero rispettate una serie di formalità ed a condizione che il corrispettivo fosse stabilito in misura inferiore a quello previsto nelle convenzioni stesse.
In data 8/10/2015 il aveva trasmesso alla società fornitrice la seguente richiesta: “facciamo Pt_1 riferimento al contratto di fornitura indicato in oggetto, sottoscritto in data 18/12/2012 e dei successivi atti di variazione delle condizioni economiche e tuttora in corso di esecuzione per segnalare quanto previsto dall'art.1 comma 6 e 7 della L. 7 agosto 2012 n.135….pertanto siamo a richiedere evidenza che i prezzi applicati siano inferiori a quelli previsti dalla convenzione Consip. Nel caso in cui tale condizione non sia rispettata vi chiediamo di comunicarci la vostra volontà di procedere all'adeguamento” (doc.6). A fronte del mancato riscontro da parte di nel termine assegnato, l'amministrazione comunale aveva Parte_2 ritenuto integrato il recesso dalla fornitura con decorrenza dal 18/10/2015 (doc.6). Di fatto, tuttavia,
l'opponente aveva continuato a ricevere le forniture di energia elettrica da parte di anche per Pt_2
l'anno 2016 (doc.7) quando, a seguito di uno scambio di note (doc.9), la fornitrice aveva comunicato la sospensione della fornitura con decorrenza 31/08/2016 (doc.10).
Nonostante ciò anche nel corso del 2017 permaneva, da parte della cedente, la fornitura di energia elettrica per alcuni punti di consegna cui - a seguito delle contestazioni operate dall'opponente anche con riferimento alle penali unilateralmente applicate dalla fornitrice (doc.11 e 12) – era seguito uno storno integrale da parte di (doc.14). Soltanto nel 2018, a seguito di un riallineamento contabile, erano Pt_2 stati definitivamente chiariti i rapporti dare/avere tra il ed (doc.16). Pt_1 Parte_2
Il aveva provveduto al pagamento della sorte capitale relativa alle forniture di energia elettrica di Pt_1 cui aveva fruito ma nel 2019 cessionaria del credito facente capo alla società fornitrice Controparte_1
2 (doc.4 fascicolo monitorio), aveva trasmesso una nota di addebito per interessi da ritardati pagamenti
(doc.18), tempestivamente contestata dal (doc.19). Pt_1
Nessuna somma a titolo di interessi per ritardato pagamento avrebbe potuto, tuttavia, essere chiesta a valere per i periodi indicati, in ragione dell'intervenuto recesso e della nullità sopravvenuta del contratto per violazione dell'art. 1 commi 6, 7, 8 del D.L. 95/2012.
Si è costituita l'opposta la quale, contestata l'eccezione di nullità del contratto avversaria per l'errata interpretazione dell'art.1 D.L. 95/2012, ha sostenuto l'invalidità o comunque non operatività del recesso esercitato dal La banca ha, poi, contestato la rilevanza del “riallineamento contabile” invocato dal Pt_1 per non aver preso parte al tavolo delle trattative, intervenute con la sola , ed evidenziando Pt_1 Pt_2 che - in qualità di cessionaria del credito sin dal 2016 - lei sola sarebbe stata legittimata ad operare eventuali rinunce sulle fatture in oggetto.
Ammessa ed espletata CTU, precisate le conclusioni all'udienza del 18/07/2024, la causa è stata trattenuta in decisone con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
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L'opposizione è parzialmente fondata e va dunque accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto recante un importo superiore rispetto a quello in effetti dovuto.
Essa è fondata, quanto alla domanda di pagamento degli interessi relativamente al periodo maggio- dicembre 2015, sulla ritenuta nullità sopravvenuta del contratto di fornitura intercorso con ai Parte_2 sensi dell'art. 1 commi 6, 7 e 8, D. L. 95/12. In particolare il comma 8 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 7, secondo cui l'affidamento in via autonoma da parte dell'ente era consentito solo a condizione che il fornitore richiedesse “corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali”. Nel caso di specie il lamenta appunto che la tariffa praticata da fosse superiore Pt_1 Pt_2
a quella prevista dalla c.d. “Convenzione Consip Energia elettrica 12”.
L'eccezione di nullità è tuttavia formulata in modo del tutto generico, senza indicare cioè né quale fosse la tariffa dalla c.d. “Convenzione Consip Energia elettrica 12” né quella, supposta superiore, praticata da
. Pt_2
Il si è limitato, infatti, ad un generico rinvio per relationem ai documenti prodotti n. 6 e 7. Quanto, Pt_1 tuttavia, alla comunicazione del 8/10/2015 (doc.6), con essa il si è limitato a formulare alla Pt_1 fornitrice una richiesta di chiarimenti in ordine all'effettivo rispetto del principio delle c.d. “condizioni migliorative" applicate da Quindi, con la comunicazione del 19.7.16 (doc. 7), ha specificato di Parte_2 aver provveduto, in conseguenza della mancata risposta da parte di alla precedente richiesta, a Pt_2 cambiare fornitore. In tale comunicazione si afferma che nella precedente del 8.10.15 il avrebbe Pt_1 comunicato la nullità del contratto di fornitura di energia elettrica e l'adeguamento alle tariffe previste dalla convenzione Consip ma ciò non corrisponde al vero poiché, come si è detto, in quella sede ci si era limitati soltanto a richiamare la normativa in materia ed a “richiedere evidenza che i prezzi applicati siano inferiori a quelli previsti dalla convenzione Consip”.
Avendo il sollevato la relativa eccezione, sarebbe stato suo onere provare l'esistenza dei Pt_1 presupposti della lamentata nullità e, prima ancora, allegarli in modo compiuto. Ciò tanto più che è la stessa amministrazione comunale, nel luglio dello stesso anno, ad aver affermato la legittimità e
3 convenienza dei prezzi applicati da per l'anno 2015 quando, con determinazione del 15/7/2015, ha Pt_2 deliberato di affidarle la fornitura (“i prezzi offerti sono inferiori a quelli Consip per il 2015 calcolati indicizzati secondo parametri previsti di calcolo Consip”): doc.4.
Invero, non v'è alcuna prova del fatto che i prezzi applicati da fossero superiori a quelli Parte_2 consentiti dal D.L. 95/2012 e la circostanza, come si è detto, non risulta neppure allegata in modo specifico.
Quanto, invece, agli interessi richiesti con riferimento alle fatture relative alla fornitura nel periodo gennaio
– novembre 2016 poco si comprende in realtà, dalle difese del per quali ragioni gli essi non Pt_1 sarebbero dovuti. Il ha parlato infatti di un recesso dalla fornitura, effettuato ex art.1 comma 13 Pt_1
D.L. 95/12, ma è pacifico che nel periodo citato la fornitura di energia elettrica sia comunque avvenuta e dunque il rapporto contrattuale sia proseguito. In realtà la facoltà di recesso è prevista a favore dell'ente che, a seguito della stipulazione di un affidamento diretto al di fuori dalle convenzioni Consip veda successivamente applicate, nell'ambito di queste ultime, delle condizioni migliorative. In queste ipotesi l'ente è legittimato, in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni già eseguite secondo i limiti e le modalità indicate dallo stesso comma, a recedere dall'affidamento diretto. Nel caso in esame, come si è detto, il non ha provato che le tariffe applicate da fossero più alte di quelle convenzionate, Pt_1 Pt_2
e neppure risulta aver provveduto al previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
Ed infatti, a ben vedere, dal complesso delle difese effettuate dal si evince che quella relativa al Pt_1 recesso rappresenta una mera lamentazione della parte, priva di effetti concreti in relazione al presente giudizio, mentre il motivo per il quale non si ritengono dovute le somme richieste in monitorio è rappresentato dalla confusione contabile/amministrativa nei rapporti tra le parti ed, in particolare, tra cedente e cessionario, che avrebbe reso incerto il quantum debeatur.
Orbene tale doglianza ha senza dubbio un suo fondamento, essendo la confusione dei rapporti contabili tra le parti evidenziata sia dalle note di credito/storni emessi nel tempo da , sia anche dai vari Pt_2
“riallineamenti” effettuati tra l'amministrazione comunale ed cui è poi subentrata Parte_2 [...]
e poi da quest'ultima. Tanto è vero che è proprio ad avere, soltanto nel corso CP_1 CP_1 del presente giudizio di opposizione, nettamente ridimensionato il proprio credito nei confronti del alla somma di € 16.504,83, a seguito di “riconciliazioni contabili intercorse con la cedente”, che Pt_1 ben avrebbe potuto (e dovuto, secondo buona fede e correttezza) effettuare prima di agire in giudizio in sede monitoria.
In ogni caso, a fronte della contestazione sul quantum debeatur effettuata dal – pacifico il fatto Pt_1 che in caso di ritardo nei pagamenti siano in ogni caso dovuti gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 9 del contratto di fornitura – è stata espletata in corso di causa una CTU contabile, la quale ha analiticamente ricostruito i rapporti dare/avere alla luce dei termini contrattuali, delle somme corrisposte e delle note di credito emesse. Gli approfonditi accertamenti compiuti e l'esame della documentazione contabile hanno consentito di rideterminare l'importo effettivamente dovuto dal nella minor somma di € Pt_1
16.387,63, assumendo l'importo alternativo indicato nelle conclusioni della relazione peritale (pag. 16) “al netto delle fatture respinte e/o non presenti”, vale a dire senza tener conto delle fatture contestate dal relativamente alle quali la opposta non ha fornito una adeguata prova. Il Tribunale, previo Pt_1 integrale rinvio per ragioni di economicità alla relazione peritale, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, ritiene di pienamente condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il perito, tanto più che nessuna delle parti ha formulato contestazioni di sorta al riguardo, nell'ambito del contraddittorio tecnico instaurato in sede di operazioni peritali.
4 Previa revoca del decreto ingiuntivo il opponente va dunque condannato al pagamento del minore Pt_1 importo citato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Essendo risultata l'opposizione per buona parte fondata, con rideterminazione della pretesa creditoria azionata dall'opposta in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese del complessivo procedimento (Cass. SS.UU. n.
32061/22). Non può non tenersi conto al riguardo, come si è detto, della confusione contabile imputabile alla cedente ed, in seconda battuta, alla cessionaria, profilo ribadito anche dal CTU in sede di accertamento peritale, che ha reso effettivamente complesso per l'ente opponente comprendere l'effettiva entità del proprio debito ed ha costituito dunque, del tutto verosimilmente, la causa determinante dell'insorgere del presente contenzioso.
Sulla scorta dello stesso criterio, e tenendo conto anche dell'esito dell'accertamento peritale, per la più parte sfavorevole alla banca opposta, le relative spese vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1612/2020, emesso dal Tribunale di Firenze il 15/04/2020;
- In parziale accoglimento della corrispondente domanda condanna il al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 16.387,63, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo;
- Compensa le spese di giudizio tra le parti;
- Pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Firenze, il 29/10/2024
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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