Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1284 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1284 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MULATO JACOPO , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MULATO JACOPO , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : 1). accertati i presupposti di Legge, si chiede che venga pronunciato lo
scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Montegrotto (PD) al numero 5, parte I serie Ufficio
1 anno 2019, ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle annotazioni
di Legge a margine dell'atto di matrimonio, senza richiesta di contributo economico tra le
parti.
In ogni caso:
- nulla sulle spese.
FATTO E DIRITTO
il 15/05/2019 in MONTEGROTTO TERME e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montegrotto Terme, al n. 5, Parte I serie 1, anno 2019.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Nel presente giudizio, su richiesta delle parti, è già stata pronunciata sentenza di separazione consensuale dei coniugi, con omologa delle condizioni (sentenza n.
71/24) e la sentenza è passata in giudicato. I coniugi hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti allegano di essere nate in Marocco), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”,
che, come allegato dalle parti è in Italia. La regola è stata ribadita anche dal successivo Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto,
si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza cartolare di separazione del 5.3.24.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 15/05/2019 in MONTEGROTTO T. e trascritto nei CP_1
registri dello stato civile del Comune di Montegrotto (PD) al numero 5, parte I
serie Ufficio 1 anno 2019;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti