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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16399/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINZONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 21 20122 MILANO presso il difensore avv. PINZONE FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RN FAUSTO e CP_1 C.F._2
RN NC ( ) VIA TORTONA N. 37 MILANO;
elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA TORTONA, 37 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. RN FAUSTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Milano la IG.ra chiedendo, in via principale, di accertare l'obbligo di trasferimento CP_1 della quota di proprietà dell'appartamento e del box siti in Milano, Via Bottoni 11, in conseguenza del patto fiduciario e di condannare la convenuta a versare, in favore dell'attore, la somma di denaro corrispondente al valore venale in comune commercio del diritto di piena proprietà della quota pari al
70% sugli immobili (appartamento con cantina e box), siti in Milano, Via Bottoni n. 11 o al miglior pagina 1 di 6 importo, maggiore o minore, determinato dal giudice, anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 cod. civ.; chiedendo in via subordinata: previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento della convenuta in danno dell'attore condannare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2041 e ss. cod. civ. la convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo, in favore dell'attore della CP_1 Parte_1 somma di denaro corrispondente agli importi effettivamente versati dal Sig. per Parte_1
l'acquisto degli immobili (appartamento e box), siti in Milano, Via Bottoni n. 11 pari a complessive
Lire 237.158.000 rivalutati alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali, o al miglior importo, maggiore o minore, determinato dal giudice, anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 cod. civ.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio sollevando eccezione di cosa giudicata ex artt. 2909 c.c. e 324 CP_1
c.p.c. per aver la medesima vicenda formato oggetto dei procedimenti conclusi con le sentenze 3401/22
e 7509/22 del Tribunale di Milano e contestando la sussistenza del patto fiduciario allegato da parte attrice, comunque da ritenersi nullo per mancanza di prova scritta. Parte convenuta chiedeva, altresì, di dichiarare l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., sostenendo che il versamento di parte del prezzo dell'immobile di via Bottoni 11 da parte del sia da ricondurre all'adempimento degli Pt_1 obblighi di assistenza familiare, in quanto casa coniugale. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento di euro 7.000 per le spese e compensi legali relativi alla procedura esecutiva azionata per il rilascio dell'immobile, a seguito della sentenza 3401/22; euro 15.000 per l'illecita occupazione dell'immobile dal 15/04/2022 (data di pubblicazione della sentenza) al
07/02/2023 (data di liberazione effettiva); 10.000 per il risarcimento delle spese condominiali dal 2019 al 2023 (periodo di occupazione dell'immobile da parte del e euro 4000 versati al Pt_1 CP_2 per estinguere un prestito contratto dal Parte convenuta chiedeva, quindi, in via
[...] Pt_1 principale di rigettare le domande attoree e in via riconvenzionale accertare e dichiarare il debito risarcitorio dell'attore nei confronti della convenuta per l'importo di euro 36.000 e per l'effetto condannare il primo a versare in favore della seconda l'importo capitale medesimo oltre interessi e rivalutazione dalla data delle rispettive voci sino alla refusione effettiva;
con vittoria di spese.
Fallito il tentativo di conciliazione e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, le parti precisavano le conclusioni e depositavano scritti conclusivi e con ordinanza dell'1.8.2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva.
Il IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio nel 1991 e nel 2020 è stata pronuncia Pt_1 CP_1 sentenza non definitiva di separazione personale (doc.3 fasc. att.). Gli effetti civili del matrimonio sono pagina 2 di 6 definitivamente cessati con la sentenza n. 1204 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano (doc. 5 fasc. att.).
Nel 1995 il IG. avviava delle trattative per l'acquisto di un appartamento e box di pertinenza siti Pt_1 in via Bottoni 9 a Milano (docc. 8 e 9 allegati all'atto di citazione). Il prezzo di vendita, in sede di preliminare, veniva fissato in complessive L. 320.000.000 ed è fatto pacifico che un acconto di L.
100.000.000 venne versato dal IG. (dichiarazioni della IG.ra all'udienza del 05/10/2023 e Pt_1 CP_1 doc.9 fasc. att.). Il trasferimento immobiliare avveniva, stabilito nella convenzione edilizia di
97.825.000, in favore della IG.ra madre della IG.ra in possesso di determinati Parte_2 CP_1 requisiti soggettivi e di reddito richiesti per l'acquisto di immobile costruito in edilizia convenzionata
(doc. 7 fasc. att.). Tale immobile veniva pacificamente abitato dalle odierne parti in causa che lo PE adibivano a casa familiare. La Sig.ra con atto notarile del 13/12/1995 conferiva procura speciale alla figlia e al genero con potere di gestione dell'immobile di via Bottoni CP_1 Parte_1
11, sia per gli atti di ordinaria, che per quelli di straordinaria amministrazione (doc. 10 allegato all'atto di citazione). Con un testamento olografo del 12 gennaio 1997 l'appartamento veniva, inoltre, lasciato alla figlia e al genero. CP_1
I rapporti coniugali si erano poi incrinati, fino a giungere alla pronuncia di separazione (sentenza 2644 del 2022 emessa dal Tribunale di Milano) e a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(sentenza 1204 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano). In tale periodo di crisi coniugale, la IG.ra PE revocava la procura speciale conferita al genero (doc. 12 allegato all'atto di citazione) e in data 13 dicembre 2020 redigeva nuovo testamento in forza del quale la casa di via Bottoni n. 11 è stata lasciata in eredità unicamente alla figlia (doc. 14 allegato all'atto di citazione). CP_1
Continuando il IGnor a vivere nella casa di via Bottoni n. 11, anche a seguito della separazione, Pt_1
PE la IGnora e la di lei madre IG.ra agivano in giudizio per ottenere la restituzione CP_1 dell'immobile. Con sentenza 3401/2022 del 15/04/2022 emessa dal Tribunale di Milano, il IG. Pt_1 veniva, quindi, condannato alla restituzione dell'immobile, accogliendo la domanda della IG.ra e CP_1
PE della IG.ra sulla base del presupposto per cui “l'occupazione del bene da parte di Parte_1 era giustificata, infatti, solo dal vincolo matrimoniale con ” (cfr. pag. 7 sentenza CP_1
3401/2022) e, una volta intervenuta la separazione dei coniugi e venuti meno i conseguenti vincoli di assistenza e collaborazione, l'occupazione dell'immobile era da ritenersi priva di titolo e, pertanto, illecita. In tale giudizio non vi era contestazione alcuna in merito alla proprietà dell'immobile in capo a
(cfr. pag. 4 della sentenza). Persona_2
Con successivo procedimento (RG n. 25150/2020), concluso con la sentenza n. 7509/2022 del
29/09/2022, il IG. chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contratto di vendita Pt_1
pagina 3 di 6 dell'immobile di via Bottoni 11, stipulato in data 28/11/1995 tra e e di Persona_2 Parte_2 convertirlo nel senso che gli acquirenti dell'immobile dovessero intendersi i IG.ri e Parte_1 CP_1
anziché e, considerato che per l'acquisto erano stati spesi Lire 320.000.000 +
[...] Persona_2
Lire 15.000.000 per spese accessorie, di cui Lire 100.000.000 conferiti dalla come 50% del mutuo CP_1 di Lire 200.000.000 e Lire 235.000.000 dal chiedeva di attribuire la proprietà nel rapporto Pt_1 determinato dagli effettivi conferimenti in ragione del 30% a e del 70% a CP_1 Parte_1
Con la sentenza n. 7509/2022 le domande del IG. venivano rigettate per assenza di Pt_1 controdichiarazione scritta relativa all'intestazione fittizia dell'immobile.
Premesso che “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cfr. Sentenza n 3488 del 23/02/2016), con riferimento alla domanda di accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario, si ritiene che l'eccezione di giudicato formulata da parte convenuta sia fondata in relazione alla sentenza n. 3401/2022. Con tale pronuncia, non oggetto di appello e quindi passata in giudicato, il
Tribunale di Milano ha, infatti, accertato l'assenza di titolo in capo al IG. per l'occupazione Pt_1
PE dell'immobile sito in via Bottoni 11 e il diritto della IG. e della IG.ra alla restituzione dello CP_1 stesso. Tale accertamento presuppone l'assenza di qualsivoglia diritto di proprietà in capo al IG. Pt_1 come del resto espressamente enunciato nella sentenza in esame: “come sopra esposto, non vi è contestazione in merito alla proprietà dell'immobile in capo a , nonostante le difese Persona_2 svolte dal resistente, che non hanno condotto ad alcuna domanda sul punto”. L'affermata occupazione senza titolo dell'immobile di via Bottoni n. 11 da parte del IG. e il conseguente diritto di Pt_1
PE restituzione a favore della e della definitivamente accertati dalla sentenza di cui sopra, CP_1 risultano inconciliabili con un eventuale diritto di trasferimento dello stesso immobile in esecuzione dell'asserito patto fiduciario, che avrebbe potuto/dovuto essere azionato per paralizzare la domanda restitutoria.
Non è idonea a superare l'eccezione di giudicato la difesa spiegata da parte attrice con la memoria n. 1 secondo cui non sarebbe stato possibile azionare il negozio fiduciario nel giudizio RG n. 25259/2019 in quanto l'accordo avrebbe previsto che il bene doveva essere restituito solo all'atto della morte della PE IG.ra (deceduta in pendenza del giudizio) in forza di un testamento olografo (poi in realtà revocato da successivo diverso testamento, asseritamente ignoto all'attore). Un accordo di tal fatta, con cui la PE
secondo la prospettazione attorea, avrebbe disposto della propria successione obbligandosi ad un lascito testamentario, sarebbe comunque nullo in quanto violativo del divieto di cui all' art. 458 c.c. e pagina 4 di 6 di dubbia validità anche per la verosimile elusione della normativa che presiede all'assegnazione degli immobili in regime di edilizia convenzionata.
Si ritiene, dunque, che l'assenza di diritti relativi all'immobile di via Bottoni 11e in capo al IG. Pt_1 compreso quello relativo all'eventuale ritrasferimento dell'immobile in esecuzione di un eventuale negozio fiduciario, sia coperto dal giudicato di cui alla sentenza 3401/2022 e non più discutibile.
La domanda subordinata di accertamento dell'ingiustificato arricchimento, pur apparendo prima face astrattamente configurabili i presupposti dell'azione ex art. 2041 cc, è invece da rigettarsi per carenza di legittimazione passiva della IG.ra essendo quest'ultima stata citata in giudizio iure proprio e CP_1 non, invece, in qualità di erede. Il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può, infatti, agire per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento di cui il debitore ha beneficiato in termini di risparmio di spesa (Cass. Sez. U. n. 9946 del 2009 e Cass. Ordinanza n. 24871 del 2023), ma la legittimazione passiva è, appunto, del debitore che abbia beneficiato del pagamento. Nel caso di PE specie l'allegato arricchimento si sarebbe realizzato in capo alla IG.ra per avere la medesima beneficiato dell'avvenuto pagamento di parte del prezzo dell'appartamento di via Bottoni n. 11 PE (L.100.000.000) da parte del IG, L'appartamento è stato, infatti, acquistato dalla IG.ra e Pt_1 non dall'odierna parte convenuta, IG,ra che ha acquistato l'immobile mortis causa e ha perciò CP_1 solo indirettamente beneficiato di tale arricchimento, essendo subentrata alla madre nella titolarità dell'immobile iure hereditario e pertanto solo in qualità di erede può essere chiamata a rispondere dell'ingiustificato arricchimento della propria dante causa.
Deve essere infine rigettata anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla convenuta.
L'importo di euro 7.000 relativo alle spese e compensi legali per la procedura esecutiva di rilascio dell'immobile è da richiedere al giudice dell'esecuzione e non in questo separato giudizio (art. 611
c.p.c). Altresì da rigettare è la domanda di risarcimento per l'illecita occupazione dell'immobile da parte del dal 15/04/2022 (data di pubblicazione della sentenza 3401/2022, che ne disponeva la Pt_1 restituzione immediata) al 07/02/2023 (data della liberazione effettiva). La sentenza n. 3401/2022 ha correttamente statuito che il danno da illecita occupazione dell'immobile non può ritenersi sussistente a prescindere dalla prova del danno-conseguenza, ossia del pregiudizio subito a causa dell'occupazione stessa. Il danno-conseguenza deve, in altre parole, essere oggetto di prova, non potendo essere ritenuto sussistente in re ipsa. Pertanto, “Il giudice di merito dovrà accertare se il proprietario dell'immobile abbia allegato e provato il danno-conseguenza che potrebbe essergli derivato dall'occupazione senza titolo del bene, come, a titolo esemplificativo, l'intenzione concreta di concederlo in locazione durante tale periodo, l'avere sostenuto spese per risiedere in altro immobile che altrimenti non avrebbe dovuto pagina 5 di 6 affrontare, l'avere avuto concreta intenzione nel frattempo di venderlo.” (cfr. Cass. 19938/2018).
Ebbene, parte convenuta si è limitata a depositare copia di annunci relativi a immobili concessi in locazione nella stessa zona in cui è situato l'immobile occupato (doc. 61 all. memoria n. 2 di parte convenuta), allegando di aver dovuto ritardare i lavori di ristrutturazione dell'immobile per il suo diretto utilizzo o la sua messa a reddito concedendolo in locazione. Non è chiaro, pertanto, se nella fattispecie il danno-conseguenza debba essere parametrato alla mancanza dell'entrata di un eventuale canone di locazione o alla mancata disponibilità dell'immobile e alle conseguenti spese sostenute per rinvenire un alloggio alternativo. Neppure si ritiene spettante l'integrale rimborso delle spese condominiali sostenute dalla IG.ra per il periodo 2019-2023, nel mentre l'immobile era occupato CP_1 dal IG. (fino alla data di rilascio il 07/02/2023). A sostegno di tale richiesta risulta allegata Pt_1 solamente la dichiarazione dell'amministratore di relativa alle spese pagate dalla CP_3 CP_1
Tale dichiarazione, tuttavia, non fa alcuna distinzione tra le spese che non possono essere poste tutte indiscriminatamente a carico dell'occupante in quanto, analogamente al caso di concessione in locazione dell'immobile, parte delle spese ordinarie e le spese straordinarie permangono in capo al proprietario. Infine, per quanto concerne la richiesta di ripetizione dell'importo di euro 4000 asseritamente versato dalla IG.ra al Sig. per estinguere un debito del IG. si CP_1 CP_2 Pt_1 evidenzia che, dall'estratto conto dal quale risulta il bonifico (doc. 63 allegato alla memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c.), lo stesso risulta effettuato per la restituzione del prestito effettuato per il pagamento del mutuo dell'immobile di via Bottoni n. 11, e, quindi, a beneficio tanto della IG.ra quanto del IG. CP_1 essendo il mutuo cointestato (doc. 23 allegato all'atto di citazione). Pt_1
Ai sensi degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c, considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede: rigetta le domande di parte attrice;
rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
compensa le spese di lite.
Milano, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16399/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINZONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 21 20122 MILANO presso il difensore avv. PINZONE FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RN FAUSTO e CP_1 C.F._2
RN NC ( ) VIA TORTONA N. 37 MILANO;
elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA TORTONA, 37 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. RN FAUSTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Milano la IG.ra chiedendo, in via principale, di accertare l'obbligo di trasferimento CP_1 della quota di proprietà dell'appartamento e del box siti in Milano, Via Bottoni 11, in conseguenza del patto fiduciario e di condannare la convenuta a versare, in favore dell'attore, la somma di denaro corrispondente al valore venale in comune commercio del diritto di piena proprietà della quota pari al
70% sugli immobili (appartamento con cantina e box), siti in Milano, Via Bottoni n. 11 o al miglior pagina 1 di 6 importo, maggiore o minore, determinato dal giudice, anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 cod. civ.; chiedendo in via subordinata: previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento della convenuta in danno dell'attore condannare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2041 e ss. cod. civ. la convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo, in favore dell'attore della CP_1 Parte_1 somma di denaro corrispondente agli importi effettivamente versati dal Sig. per Parte_1
l'acquisto degli immobili (appartamento e box), siti in Milano, Via Bottoni n. 11 pari a complessive
Lire 237.158.000 rivalutati alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali, o al miglior importo, maggiore o minore, determinato dal giudice, anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 cod. civ.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio sollevando eccezione di cosa giudicata ex artt. 2909 c.c. e 324 CP_1
c.p.c. per aver la medesima vicenda formato oggetto dei procedimenti conclusi con le sentenze 3401/22
e 7509/22 del Tribunale di Milano e contestando la sussistenza del patto fiduciario allegato da parte attrice, comunque da ritenersi nullo per mancanza di prova scritta. Parte convenuta chiedeva, altresì, di dichiarare l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., sostenendo che il versamento di parte del prezzo dell'immobile di via Bottoni 11 da parte del sia da ricondurre all'adempimento degli Pt_1 obblighi di assistenza familiare, in quanto casa coniugale. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento di euro 7.000 per le spese e compensi legali relativi alla procedura esecutiva azionata per il rilascio dell'immobile, a seguito della sentenza 3401/22; euro 15.000 per l'illecita occupazione dell'immobile dal 15/04/2022 (data di pubblicazione della sentenza) al
07/02/2023 (data di liberazione effettiva); 10.000 per il risarcimento delle spese condominiali dal 2019 al 2023 (periodo di occupazione dell'immobile da parte del e euro 4000 versati al Pt_1 CP_2 per estinguere un prestito contratto dal Parte convenuta chiedeva, quindi, in via
[...] Pt_1 principale di rigettare le domande attoree e in via riconvenzionale accertare e dichiarare il debito risarcitorio dell'attore nei confronti della convenuta per l'importo di euro 36.000 e per l'effetto condannare il primo a versare in favore della seconda l'importo capitale medesimo oltre interessi e rivalutazione dalla data delle rispettive voci sino alla refusione effettiva;
con vittoria di spese.
Fallito il tentativo di conciliazione e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, le parti precisavano le conclusioni e depositavano scritti conclusivi e con ordinanza dell'1.8.2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva.
Il IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio nel 1991 e nel 2020 è stata pronuncia Pt_1 CP_1 sentenza non definitiva di separazione personale (doc.3 fasc. att.). Gli effetti civili del matrimonio sono pagina 2 di 6 definitivamente cessati con la sentenza n. 1204 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano (doc. 5 fasc. att.).
Nel 1995 il IG. avviava delle trattative per l'acquisto di un appartamento e box di pertinenza siti Pt_1 in via Bottoni 9 a Milano (docc. 8 e 9 allegati all'atto di citazione). Il prezzo di vendita, in sede di preliminare, veniva fissato in complessive L. 320.000.000 ed è fatto pacifico che un acconto di L.
100.000.000 venne versato dal IG. (dichiarazioni della IG.ra all'udienza del 05/10/2023 e Pt_1 CP_1 doc.9 fasc. att.). Il trasferimento immobiliare avveniva, stabilito nella convenzione edilizia di
97.825.000, in favore della IG.ra madre della IG.ra in possesso di determinati Parte_2 CP_1 requisiti soggettivi e di reddito richiesti per l'acquisto di immobile costruito in edilizia convenzionata
(doc. 7 fasc. att.). Tale immobile veniva pacificamente abitato dalle odierne parti in causa che lo PE adibivano a casa familiare. La Sig.ra con atto notarile del 13/12/1995 conferiva procura speciale alla figlia e al genero con potere di gestione dell'immobile di via Bottoni CP_1 Parte_1
11, sia per gli atti di ordinaria, che per quelli di straordinaria amministrazione (doc. 10 allegato all'atto di citazione). Con un testamento olografo del 12 gennaio 1997 l'appartamento veniva, inoltre, lasciato alla figlia e al genero. CP_1
I rapporti coniugali si erano poi incrinati, fino a giungere alla pronuncia di separazione (sentenza 2644 del 2022 emessa dal Tribunale di Milano) e a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(sentenza 1204 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano). In tale periodo di crisi coniugale, la IG.ra PE revocava la procura speciale conferita al genero (doc. 12 allegato all'atto di citazione) e in data 13 dicembre 2020 redigeva nuovo testamento in forza del quale la casa di via Bottoni n. 11 è stata lasciata in eredità unicamente alla figlia (doc. 14 allegato all'atto di citazione). CP_1
Continuando il IGnor a vivere nella casa di via Bottoni n. 11, anche a seguito della separazione, Pt_1
PE la IGnora e la di lei madre IG.ra agivano in giudizio per ottenere la restituzione CP_1 dell'immobile. Con sentenza 3401/2022 del 15/04/2022 emessa dal Tribunale di Milano, il IG. Pt_1 veniva, quindi, condannato alla restituzione dell'immobile, accogliendo la domanda della IG.ra e CP_1
PE della IG.ra sulla base del presupposto per cui “l'occupazione del bene da parte di Parte_1 era giustificata, infatti, solo dal vincolo matrimoniale con ” (cfr. pag. 7 sentenza CP_1
3401/2022) e, una volta intervenuta la separazione dei coniugi e venuti meno i conseguenti vincoli di assistenza e collaborazione, l'occupazione dell'immobile era da ritenersi priva di titolo e, pertanto, illecita. In tale giudizio non vi era contestazione alcuna in merito alla proprietà dell'immobile in capo a
(cfr. pag. 4 della sentenza). Persona_2
Con successivo procedimento (RG n. 25150/2020), concluso con la sentenza n. 7509/2022 del
29/09/2022, il IG. chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contratto di vendita Pt_1
pagina 3 di 6 dell'immobile di via Bottoni 11, stipulato in data 28/11/1995 tra e e di Persona_2 Parte_2 convertirlo nel senso che gli acquirenti dell'immobile dovessero intendersi i IG.ri e Parte_1 CP_1
anziché e, considerato che per l'acquisto erano stati spesi Lire 320.000.000 +
[...] Persona_2
Lire 15.000.000 per spese accessorie, di cui Lire 100.000.000 conferiti dalla come 50% del mutuo CP_1 di Lire 200.000.000 e Lire 235.000.000 dal chiedeva di attribuire la proprietà nel rapporto Pt_1 determinato dagli effettivi conferimenti in ragione del 30% a e del 70% a CP_1 Parte_1
Con la sentenza n. 7509/2022 le domande del IG. venivano rigettate per assenza di Pt_1 controdichiarazione scritta relativa all'intestazione fittizia dell'immobile.
Premesso che “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cfr. Sentenza n 3488 del 23/02/2016), con riferimento alla domanda di accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario, si ritiene che l'eccezione di giudicato formulata da parte convenuta sia fondata in relazione alla sentenza n. 3401/2022. Con tale pronuncia, non oggetto di appello e quindi passata in giudicato, il
Tribunale di Milano ha, infatti, accertato l'assenza di titolo in capo al IG. per l'occupazione Pt_1
PE dell'immobile sito in via Bottoni 11 e il diritto della IG. e della IG.ra alla restituzione dello CP_1 stesso. Tale accertamento presuppone l'assenza di qualsivoglia diritto di proprietà in capo al IG. Pt_1 come del resto espressamente enunciato nella sentenza in esame: “come sopra esposto, non vi è contestazione in merito alla proprietà dell'immobile in capo a , nonostante le difese Persona_2 svolte dal resistente, che non hanno condotto ad alcuna domanda sul punto”. L'affermata occupazione senza titolo dell'immobile di via Bottoni n. 11 da parte del IG. e il conseguente diritto di Pt_1
PE restituzione a favore della e della definitivamente accertati dalla sentenza di cui sopra, CP_1 risultano inconciliabili con un eventuale diritto di trasferimento dello stesso immobile in esecuzione dell'asserito patto fiduciario, che avrebbe potuto/dovuto essere azionato per paralizzare la domanda restitutoria.
Non è idonea a superare l'eccezione di giudicato la difesa spiegata da parte attrice con la memoria n. 1 secondo cui non sarebbe stato possibile azionare il negozio fiduciario nel giudizio RG n. 25259/2019 in quanto l'accordo avrebbe previsto che il bene doveva essere restituito solo all'atto della morte della PE IG.ra (deceduta in pendenza del giudizio) in forza di un testamento olografo (poi in realtà revocato da successivo diverso testamento, asseritamente ignoto all'attore). Un accordo di tal fatta, con cui la PE
secondo la prospettazione attorea, avrebbe disposto della propria successione obbligandosi ad un lascito testamentario, sarebbe comunque nullo in quanto violativo del divieto di cui all' art. 458 c.c. e pagina 4 di 6 di dubbia validità anche per la verosimile elusione della normativa che presiede all'assegnazione degli immobili in regime di edilizia convenzionata.
Si ritiene, dunque, che l'assenza di diritti relativi all'immobile di via Bottoni 11e in capo al IG. Pt_1 compreso quello relativo all'eventuale ritrasferimento dell'immobile in esecuzione di un eventuale negozio fiduciario, sia coperto dal giudicato di cui alla sentenza 3401/2022 e non più discutibile.
La domanda subordinata di accertamento dell'ingiustificato arricchimento, pur apparendo prima face astrattamente configurabili i presupposti dell'azione ex art. 2041 cc, è invece da rigettarsi per carenza di legittimazione passiva della IG.ra essendo quest'ultima stata citata in giudizio iure proprio e CP_1 non, invece, in qualità di erede. Il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può, infatti, agire per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento di cui il debitore ha beneficiato in termini di risparmio di spesa (Cass. Sez. U. n. 9946 del 2009 e Cass. Ordinanza n. 24871 del 2023), ma la legittimazione passiva è, appunto, del debitore che abbia beneficiato del pagamento. Nel caso di PE specie l'allegato arricchimento si sarebbe realizzato in capo alla IG.ra per avere la medesima beneficiato dell'avvenuto pagamento di parte del prezzo dell'appartamento di via Bottoni n. 11 PE (L.100.000.000) da parte del IG, L'appartamento è stato, infatti, acquistato dalla IG.ra e Pt_1 non dall'odierna parte convenuta, IG,ra che ha acquistato l'immobile mortis causa e ha perciò CP_1 solo indirettamente beneficiato di tale arricchimento, essendo subentrata alla madre nella titolarità dell'immobile iure hereditario e pertanto solo in qualità di erede può essere chiamata a rispondere dell'ingiustificato arricchimento della propria dante causa.
Deve essere infine rigettata anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla convenuta.
L'importo di euro 7.000 relativo alle spese e compensi legali per la procedura esecutiva di rilascio dell'immobile è da richiedere al giudice dell'esecuzione e non in questo separato giudizio (art. 611
c.p.c). Altresì da rigettare è la domanda di risarcimento per l'illecita occupazione dell'immobile da parte del dal 15/04/2022 (data di pubblicazione della sentenza 3401/2022, che ne disponeva la Pt_1 restituzione immediata) al 07/02/2023 (data della liberazione effettiva). La sentenza n. 3401/2022 ha correttamente statuito che il danno da illecita occupazione dell'immobile non può ritenersi sussistente a prescindere dalla prova del danno-conseguenza, ossia del pregiudizio subito a causa dell'occupazione stessa. Il danno-conseguenza deve, in altre parole, essere oggetto di prova, non potendo essere ritenuto sussistente in re ipsa. Pertanto, “Il giudice di merito dovrà accertare se il proprietario dell'immobile abbia allegato e provato il danno-conseguenza che potrebbe essergli derivato dall'occupazione senza titolo del bene, come, a titolo esemplificativo, l'intenzione concreta di concederlo in locazione durante tale periodo, l'avere sostenuto spese per risiedere in altro immobile che altrimenti non avrebbe dovuto pagina 5 di 6 affrontare, l'avere avuto concreta intenzione nel frattempo di venderlo.” (cfr. Cass. 19938/2018).
Ebbene, parte convenuta si è limitata a depositare copia di annunci relativi a immobili concessi in locazione nella stessa zona in cui è situato l'immobile occupato (doc. 61 all. memoria n. 2 di parte convenuta), allegando di aver dovuto ritardare i lavori di ristrutturazione dell'immobile per il suo diretto utilizzo o la sua messa a reddito concedendolo in locazione. Non è chiaro, pertanto, se nella fattispecie il danno-conseguenza debba essere parametrato alla mancanza dell'entrata di un eventuale canone di locazione o alla mancata disponibilità dell'immobile e alle conseguenti spese sostenute per rinvenire un alloggio alternativo. Neppure si ritiene spettante l'integrale rimborso delle spese condominiali sostenute dalla IG.ra per il periodo 2019-2023, nel mentre l'immobile era occupato CP_1 dal IG. (fino alla data di rilascio il 07/02/2023). A sostegno di tale richiesta risulta allegata Pt_1 solamente la dichiarazione dell'amministratore di relativa alle spese pagate dalla CP_3 CP_1
Tale dichiarazione, tuttavia, non fa alcuna distinzione tra le spese che non possono essere poste tutte indiscriminatamente a carico dell'occupante in quanto, analogamente al caso di concessione in locazione dell'immobile, parte delle spese ordinarie e le spese straordinarie permangono in capo al proprietario. Infine, per quanto concerne la richiesta di ripetizione dell'importo di euro 4000 asseritamente versato dalla IG.ra al Sig. per estinguere un debito del IG. si CP_1 CP_2 Pt_1 evidenzia che, dall'estratto conto dal quale risulta il bonifico (doc. 63 allegato alla memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c.), lo stesso risulta effettuato per la restituzione del prestito effettuato per il pagamento del mutuo dell'immobile di via Bottoni n. 11, e, quindi, a beneficio tanto della IG.ra quanto del IG. CP_1 essendo il mutuo cointestato (doc. 23 allegato all'atto di citazione). Pt_1
Ai sensi degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c, considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede: rigetta le domande di parte attrice;
rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
compensa le spese di lite.
Milano, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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