TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1870 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'GE IT ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), di seguito Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. , elettivamente domiciliato in CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 19/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 06/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio ed , proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_2 CP_3
pagamento n.29920249011574031000 notificata da Controparte_4
in data 25.10.2024 relativamente agli avvisi di addebito
[...] CP_3
59920190001527891000, n. 59920190003203313000, n. 59920230001271463000, eccependone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato. non si è costituita nonostante regolare notifica del ricorso in data 19/11/2025 e va CP_2
1 dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non po' essere accolto-
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui all'intimazione opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24
d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica).
Tanto premesso, si osserva che gli avvisi di addebito di cui all'intimazione opposta risultano notificati al ricorrente (le prime due a mezzo raccomandata nelle date 5/9/2019 e 24/1/2020 ) e l'altro a mezzo pec il 17/12/2023.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, si osserva che, per il calcolo del relativo periodo deve tenersi conto di quanto disposto dall'articolo 37 comma
2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, in tema di sospensione della prescrizione, che prevede “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ed ancora, per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21, “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Deve quindi aggiungersi al primo periodo di sospensione di giorni 129, l'ulteriore periodo di giorni 182, con la conseguenza che il termine quinquennale risulta allungato di n. 311 giorni.
2 Pertanto, considerato che l'intimazione è stata notificata il 25/10/2024, la prescrizione non è maturata per nessuno dei crediti di cui agli avvisi sottesi all'intimazione opposta.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia dell che Controparte_1
dichiara;
1. rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in euro 1.800,00 per compenso professionale oltre CP_3
iva e cpa.
Trapani, 19/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1870 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'GE IT ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), di seguito Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. , elettivamente domiciliato in CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 19/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 06/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio ed , proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_2 CP_3
pagamento n.29920249011574031000 notificata da Controparte_4
in data 25.10.2024 relativamente agli avvisi di addebito
[...] CP_3
59920190001527891000, n. 59920190003203313000, n. 59920230001271463000, eccependone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato. non si è costituita nonostante regolare notifica del ricorso in data 19/11/2025 e va CP_2
1 dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non po' essere accolto-
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui all'intimazione opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24
d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica).
Tanto premesso, si osserva che gli avvisi di addebito di cui all'intimazione opposta risultano notificati al ricorrente (le prime due a mezzo raccomandata nelle date 5/9/2019 e 24/1/2020 ) e l'altro a mezzo pec il 17/12/2023.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, si osserva che, per il calcolo del relativo periodo deve tenersi conto di quanto disposto dall'articolo 37 comma
2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, in tema di sospensione della prescrizione, che prevede “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ed ancora, per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21, “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Deve quindi aggiungersi al primo periodo di sospensione di giorni 129, l'ulteriore periodo di giorni 182, con la conseguenza che il termine quinquennale risulta allungato di n. 311 giorni.
2 Pertanto, considerato che l'intimazione è stata notificata il 25/10/2024, la prescrizione non è maturata per nessuno dei crediti di cui agli avvisi sottesi all'intimazione opposta.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia dell che Controparte_1
dichiara;
1. rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in euro 1.800,00 per compenso professionale oltre CP_3
iva e cpa.
Trapani, 19/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3