Art. 33. Disposizioni transitorie 1. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 8, comma 3, l'Agenzia si avvale di unita' di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalita' individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza puo' ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita' e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza puo' ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita' e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.