TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 887/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 887/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CALANDRA ANGELITA
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA e dall'avv. BALDACCI
MARIAGRAZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 08/06/2004 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in BARLETTA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
20/07/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
BARLETTA il 08/06/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di BARLETTA, nell'anno 2004 atto numero 134 parte II, serie A,
pagina 2 di 6 alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/05/2025:
- In relazione all'affidamento, al collocamento della prole e al diritto di visita del padre.
a) La casa familiare di Via Dora Riparia n.13 in Montesilvano (PE) – di comproprietà dei coniugi al 50% ciascuno – (identificato in catasto al Foglio 22, particella 453, sub 29) con i relativi mobili e arredi, come già disposto in sede di separazione, viene assegnata alla Sig.ra la quale continuerà ad Controparte_1
abitarvi unitamente ai due figli e fino al raggiungimento Per_1 Per_2 dell'indipendenza economica di ciascuno di essi e comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età di ciascun figlio, intendendosi per indipendenza economica il conseguimento di un'occupazione stabile o comunque di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.
L'assegnazione cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriore provvedimento giudiziale, al verificarsi di una sola delle seguenti condizioni per ciascun figlio:
- raggiungimento dell'indipendenza economica;
- compimento del 30imo anno di età;
- cessazione della convivenza con la madre assegnataria.
Restano salvi gli ulteriori casi di cessazione dell'assegnazione previsti dall'articolo
337 sexies c.c., qualora la sig. non abiti o cessi di abitare stabilmente nella CP_1
casa familiare o contragga nuovo matrimonio o instauri una convivenza more uxorio.
Al verificarsi delle predette condizioni per entrambi i figli, ovvero al ricorrere di una delle ipotesi di cessazione dell'assegnazione, i coniugi riacquisteranno la piena disponibilità dell'immobile e potranno liberamente disporne in virtù del titolo di provenienza, senza che l'ex coniuge assegnatario possa opporre alcun diritto al godimento esclusivo dello stesso.
pagina 3 di 6 Le parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola costituisce parte essenziale ed inscindibile degli accordi di divorzio congiunto.
b) Entrambi i genitori hanno l'affido condiviso sul figlio minore , mentre Per_2
nulla viene disposto in relazione al figlio , che ha raggiunto la maggiore età Per_1
e che incontrerà il padre quando lo vorrà.
c) Relativamente al diritto di visita di , il padre trascorrerà con quest'ultimo Per_2
non meno di due fine settimane al mese, due settimane anche non continuative durante il periodo estivo, nonché tre giorni durante le festività natalizie e due giorni durante le festività pasquali, da concordare con l'altro genitore e avendo cura di alternare tra i due genitori di anno in anno il Natale ed il Capodanno, la Pasqua e il lunedì in albis. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
- In relazione alle condizioni economiche.
d) Il sig. verserà in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli e , l'uno maggiorenne ma non Per_1 Per_2
indipendente economicamente, l'altro minorenne, la somma mensile complessiva di
€ 800,00 ( € 400,00 per ogni figlio), come già stabilito in sede di separazione
(importo che a seguito della rivalutazione monetaria è attualmente pari ad € 408,00 per ogni figlio), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario con Iban già noto, entro il giorno quindici del mese, somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, preventivamente concordate e successivamente documentate secondo le prescrizioni del Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Pescara, che abbiansi per integralmente riportate e trascritte. Si precisa sin d'ora che il sig.
[...]
ha prestato il consenso all'esborso relativo alla scuola paritaria frequentata Pt_1
dal figlio . Per_1
e) Il sig. , altresì, verserà in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile di € 100,00 al mese (l'importo rivalutato all'attualità è pari ad €
pagina 4 di 6 102,00), somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario con Iban già noto, entro e non oltre il giorno quindici del mese.
f) L'Assegno Unico Universale per i figli erogato dall'Inps, continuerà ad essere riscosso dalla sig.ra , stante l'espressa rinuncia da parte del sig. Controparte_1 [...]
. Pt_1
g) Le detrazioni fiscali per i due figli saranno usufruite dal sig. al 100%”, come Pt_1
da ricorso per separazione consensuale ed omologa.
h) Le parti dichiarano di aver dato attuazione alle condizioni riguardanti le proprietà immobiliari di cui ai punti sub 11), 12), 13) e 14) dell'accordo di separazione omologato il 19.07.2022.
i) Gli stessi, altresì, nell'ampio spazio all'autonomia privata ai medesimi attribuito anche nei rapporti familiari e proprio al fine di favorire la risoluzione della crisi coniugale, dichiarano di revocare le disposizioni contenute al punto sub 20) dell'accordo di separazione omologato il 19.07.2022.
l) Le parti danno infine atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, a valere ovviamente per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
m) Le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. I difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BARLETTA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 887/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CALANDRA ANGELITA
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA e dall'avv. BALDACCI
MARIAGRAZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 08/06/2004 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in BARLETTA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
20/07/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
BARLETTA il 08/06/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di BARLETTA, nell'anno 2004 atto numero 134 parte II, serie A,
pagina 2 di 6 alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/05/2025:
- In relazione all'affidamento, al collocamento della prole e al diritto di visita del padre.
a) La casa familiare di Via Dora Riparia n.13 in Montesilvano (PE) – di comproprietà dei coniugi al 50% ciascuno – (identificato in catasto al Foglio 22, particella 453, sub 29) con i relativi mobili e arredi, come già disposto in sede di separazione, viene assegnata alla Sig.ra la quale continuerà ad Controparte_1
abitarvi unitamente ai due figli e fino al raggiungimento Per_1 Per_2 dell'indipendenza economica di ciascuno di essi e comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età di ciascun figlio, intendendosi per indipendenza economica il conseguimento di un'occupazione stabile o comunque di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.
L'assegnazione cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriore provvedimento giudiziale, al verificarsi di una sola delle seguenti condizioni per ciascun figlio:
- raggiungimento dell'indipendenza economica;
- compimento del 30imo anno di età;
- cessazione della convivenza con la madre assegnataria.
Restano salvi gli ulteriori casi di cessazione dell'assegnazione previsti dall'articolo
337 sexies c.c., qualora la sig. non abiti o cessi di abitare stabilmente nella CP_1
casa familiare o contragga nuovo matrimonio o instauri una convivenza more uxorio.
Al verificarsi delle predette condizioni per entrambi i figli, ovvero al ricorrere di una delle ipotesi di cessazione dell'assegnazione, i coniugi riacquisteranno la piena disponibilità dell'immobile e potranno liberamente disporne in virtù del titolo di provenienza, senza che l'ex coniuge assegnatario possa opporre alcun diritto al godimento esclusivo dello stesso.
pagina 3 di 6 Le parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola costituisce parte essenziale ed inscindibile degli accordi di divorzio congiunto.
b) Entrambi i genitori hanno l'affido condiviso sul figlio minore , mentre Per_2
nulla viene disposto in relazione al figlio , che ha raggiunto la maggiore età Per_1
e che incontrerà il padre quando lo vorrà.
c) Relativamente al diritto di visita di , il padre trascorrerà con quest'ultimo Per_2
non meno di due fine settimane al mese, due settimane anche non continuative durante il periodo estivo, nonché tre giorni durante le festività natalizie e due giorni durante le festività pasquali, da concordare con l'altro genitore e avendo cura di alternare tra i due genitori di anno in anno il Natale ed il Capodanno, la Pasqua e il lunedì in albis. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
- In relazione alle condizioni economiche.
d) Il sig. verserà in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli e , l'uno maggiorenne ma non Per_1 Per_2
indipendente economicamente, l'altro minorenne, la somma mensile complessiva di
€ 800,00 ( € 400,00 per ogni figlio), come già stabilito in sede di separazione
(importo che a seguito della rivalutazione monetaria è attualmente pari ad € 408,00 per ogni figlio), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario con Iban già noto, entro il giorno quindici del mese, somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, preventivamente concordate e successivamente documentate secondo le prescrizioni del Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Pescara, che abbiansi per integralmente riportate e trascritte. Si precisa sin d'ora che il sig.
[...]
ha prestato il consenso all'esborso relativo alla scuola paritaria frequentata Pt_1
dal figlio . Per_1
e) Il sig. , altresì, verserà in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile di € 100,00 al mese (l'importo rivalutato all'attualità è pari ad €
pagina 4 di 6 102,00), somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario con Iban già noto, entro e non oltre il giorno quindici del mese.
f) L'Assegno Unico Universale per i figli erogato dall'Inps, continuerà ad essere riscosso dalla sig.ra , stante l'espressa rinuncia da parte del sig. Controparte_1 [...]
. Pt_1
g) Le detrazioni fiscali per i due figli saranno usufruite dal sig. al 100%”, come Pt_1
da ricorso per separazione consensuale ed omologa.
h) Le parti dichiarano di aver dato attuazione alle condizioni riguardanti le proprietà immobiliari di cui ai punti sub 11), 12), 13) e 14) dell'accordo di separazione omologato il 19.07.2022.
i) Gli stessi, altresì, nell'ampio spazio all'autonomia privata ai medesimi attribuito anche nei rapporti familiari e proprio al fine di favorire la risoluzione della crisi coniugale, dichiarano di revocare le disposizioni contenute al punto sub 20) dell'accordo di separazione omologato il 19.07.2022.
l) Le parti danno infine atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, a valere ovviamente per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
m) Le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. I difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BARLETTA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6