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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 61448/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.; sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61448 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 09/12/2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, L'Aquila, Corso Vittorio Parte_1 P.IVA_1
Emanuele n. 23, presso lo studio del proprio difensore, che la rappresenta e difende, Controparte_1 giusta procura allegata all'atto di citazione, attrice;
e
(c.f. ), in persona del direttore generale p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Brighenti n. 23, rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Micheli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, adìto, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che la in persona del Direttore l.r.p.t. si è reso inadempiente, all'obbligo contrattualmente Parte_2 assunto con di restituzione del materiale consegnato con i documenti di trasporto prodotti Pt_1 dalla e di cui all'elenco allegato prodotto, e conseguentemente voglia condannare Pt_1 Parte_2
2 in persona del Direttore l.r.p.t. al pagamento dell'importo di Euro 85.118,00
[...]
(ottantacinquemilacentodiciotto/00=), iva esclusa, oltre interessi moratori dalla data di risoluzione
Pag. 1 a 6 del contratto e/o in subordine dalla data della prima diffida al saldo con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Voglia in subordine condannare a titolo di ripetizione di indebito o a qualunque titolo o solo quale extrema ratio a titolo di arricchimento senza causa, la in persona del Direttore l.r.p.t. al Parte_2 pagamento, dell'ammontare complessivo di Euro 85.118,00 (ottantacinquemilacentodiciotto/00=), oltre interessi moratori dalla data di risoluzione del contratto e/o in subordine dalla data della prima diffida al saldo con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge ovvero del diverso maggiore o minore importo che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria richiesta, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. Si rinuncia al termine per comparse conclusionali e repliche”.
Per la convenuta: “[…] pur preso atto del giuramento decisorio negativo prestato dalla Controparte all'udienza del 19.11.2024, si riporta comunque a tutti i pregressi scritti difensivi in atti, alla documentazione versata e di cui chiede la valutazione quale fonte e mezzo di prova e insiste per
l'accoglimento delle conclusioni tutte parimenti già in atti.
Si rinunzia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis avendo comunque interesse a una sollecita decisione per non gravare la propria Rappresentata di ulteriori costi per interessi legali.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La agiva in giudizio avverso la (di seguito Parte_1 Controparte_2 [...]
”) chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 85.118,00 oltre Pt_2 interessi moratori dalla data di risoluzione del contratto estimatorio intercorso tra le parti in causa.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- che tra le parti in causa sarebbe intercorso un rapporto sinallagmatico regolamentato da un contratto estimatorio, dapprima sottoscritto nell'anno 2014, poi prorogato fino all'anno
2017, anno in cui sarebbe stato stipulato un ulteriore contratto con durata fino al
31/12/2018;
- che, stando alle pattuizioni previste dal predetto contratto, l'attrice si sarebbe impegnata a garantire il costante approvvigionamento di strumentazione medica, da custodirsi nel magazzino in uso alla quest'ultima, a sua volta, si sarebbe impegnata a Parte_2 corrispondere alla prima il prezzo di vendita di quella strumentazione che, sulla scorta di verifiche inventariali periodiche, sarebbe risultata non più presente in magazzino né restituita alla (dunque, presumibilmente utilizzata dal personale sanitario della Pt_1 [...]
nell'esercizio delle proprie mansioni); Pt_2
Pag. 2 a 6 - che, pertanto, secondo le pattuizioni previste dal contratto, il Responsabile di divisione, a seguito di ogni impianto, avrebbe dovuto redigere una richiesta di reintegro del materiale utilizzato, cui sarebbe seguita la fornitura della stessa da parte della e la contestuale Pt_1 fatturazione dell'ordine;
- che, tuttavia, non sempre la convenuta avrebbe tempestivamente trasmesso l'ordine di reintegro del materiale di volta in volta utilizzato, rendendo difficoltosa, e a volte intempestiva, la fatturazione degli importi dovuti;
- che, da ultimo, a seguito di una verifica avvenuta nel corso della seconda metà del 2018,
l'attrice avrebbe contestato alla convenuta, a mezzo e-mail, quanto segue: “a seguito di una verifica inventariale effettuata presso la s.o. del presidio alla presenza del vs. Persona_1 addetto Sig. e del ns. resp. Sig lo scorso 05/10/18, fatte le Controparte_3 Testimone_1 opportune verifiche e riscontri, con la presente si informa codesta Spett.le amministrazione, che non sono stati rinvenuti i dispositivi per un valore totale di euro 83.069,50 + iva”;
- che, trattandosi di materiale tempestivamente consegnato, da ultimo non rinvenuto e, al contempo, mai fatto oggetto di un ordine di riassortimento, lo stesso sarebbe stato verosimilmente utilizzato, con conseguente insorgenza del diritto dell'attrice al versamento del relativo prezzo;
- che, in data 28/01/2019, all'esito di ulteriori verifiche, l'attrice avrebbe stilato un elenco definitivo del materiale consegnato e non rinvenuto in ospedale (al netto di quanto fino ad allora già fatturato), nel quale erano ricompresi beni per il valore complessivo di €
85.843,00;
- che la richiesta dell'attrice sarebbe stata rifiutata dalla convenuta;
- che, essendo interesse dell'attrice ottenere il pagamento della merce consegnata e non rinvenuta in magazzino, quest'ultima si sarebbe vista costretta ad introdurre il presente giudizio.
Si costituiva la la quale, nel costituirsi, rappresentava che l'importo effettivamente Parte_2 dovuto a saldo sarebbe stato pari ad € 30.894,25.
A fondamento delle proprie eccezioni deduceva che l'importo richiesto dall'attrice non terrebbe conto
- dell'avvenuto pagamento di una parte della fornitura, di importo pari ad € 39.035,25 oltre
IVA; detto pagamento sarebbe stato effettuato dalla Regione Lazio nell'ambito del c.d.
Accordo pagamenti, accettato dalla stessa;
Pt_1
Pag. 3 a 6 - del fatto che la somma richiesta dall'attrice conterrebbe anche l'importo di € 4.015,00 che, benché riferibile al lotto 189, afferirebbe a prodotti non ricompresi nello schema di offerta economica relativo a detto lotto.
Con ordinanza resa in corso di causa veniva accolta la richiesta di emissione di un ordine di esibizione nei confronti della Regione Lazio, tesa ad ottenere l'acquisizione della prova documentale del pagamento di € 39.035,25 rivendicato dalla convenuta.
Atteso l'inadempimento della terza destinataria dell'ordine di esibizione, veniva ammesso il giuramento decisorio della legale rappresentante della società attrice in ordine a detta circostanza.
Sempre per quanto attiene alla fase istruttoria, si disponeva l'acquisizione di una CTU contabile, tesa ad appurare, previo confronto delle fatture in atti e dei documenti di trasporto, quanti e quali prodotti risultavano essere stati effettivamente consegnati alla convenuta ed il relativo prezzo convenuto tra le parti.
Espletato anche tale adempimento istruttorio, la causa veniva trattenuta in decisione in occasione dell'udienza del 20/11/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va osservato che l'attrice ha dato prova documentale dei fatti posti a fondamento della propria domanda, avendo la stessa prodotto:
- la documentazione contrattuale disciplinante il rapporto sinallagmatico intercorso tra le parti;
- i documenti di trasporto attestanti la consegna della merce;
- l'emissione di fatture della merce non pagata.
La convenuta si è difesa eccependo – oltre al pagamento parziale della merce asseritamente consegnatale, del quale si dirà nel prosieguo – anche la non correttezza dei calcoli effettuati dall'attrice.
Sul punto, è stata disposta una CTU contabile, all'esito della quale l'ausiliario del giudice, dopo uno scrupoloso esame della documentazione in atti, è giunto alle seguenti conclusioni: “E' stato possibile riscontrare la presenza di tutti e n. 323 prodotti elencati nell'all. 10 di parte attrice nei n. 59 documenti di trasporto prodotti come all. 9 per complessivi prodotti di quantità 1.381.
Per quanto meglio esposto nel paragrafo 7.b) è stato possibile accertare che i prodotti indicati nei n.
59 ddt (all.ti 12-59) oggetto di causa sono stati consegnati.
N. 11 prodotti afferenti per parte attrice il lotto 189 oggetto di aggiudicazione e indicati nei ddt relativi non sono esplicitamente indicati nel capitolato d'appalto al lotto 189 e pertanto la scrivente, non potendo conoscere quale sia la strumentazione necessaria all'impianto dei prodotti oggetto dei
Pag. 4 a 6 singoli lotti attribuisce ai citati 11 prodotti un prezzo unitario in base agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti pari ad euro 0,00. Pertanto, sono stati determinati i prezzi unitari dei n. 312 prodotti rimanenti, meglio esposti nell'allegato 206, ed è stato determinato il prezzo complessivo dei beni moltiplicando le quantità afferenti i singoli prodotti con il prezzo unitario degli stessi, determinando un prezzo complessivo pari ad euro 81.103,00”.
La sola parte attrice ha formulato osservazioni al predetto elaborato, limitatamente alla decisione del CTU di escludere dal computo il prezzo relativo ad undici dei prodotti che, stando alle allegazioni della stessa parte attrice, sarebbero ricompresi nel lotto 189, oggetto di aggiudicazione.
Trattasi, per l'appunto, di quella strumentazione (costituita da lame, raspe, scollatori e micromotori) già definita dalla stessa convenuta come estranea alla fornitura oggetto di contratto, in quanto non ricompresa nell'offerta economica relativa al lotto 189.
L'eccezione di parte convenuta va accolta, atteso che dall'esame dell'offerta economica prodotta come all. 5 (pag. 21) si evince che l'attrice si sarebbe impegnata a fornire lo strumentario per l'impianto “in service a titolo gratuito”.
Pertanto, va confermata la valutazione operata dal CTU, nella parte in cui ha inteso quantificare in
€ 81.103,00 (e non in € 85.118,00) l'importo dovuto per la merce effettivamente fornita alla convenuta e ad oggi non ancora pagata dalla . Parte_2
Di contro, è rimasta sfornita di prova l'eccezione di parte convenuta, tesa a far valere il versamento della somma di € 39.035,25 in parziale pagamento del prezzo dovuto.
La produzione del documento depositato come all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta non può dirsi idonea ad assolvere all'onere probatorio del quale è gravato la convenuta, trattandosi di atto a formazione unilaterale.
Pertanto, anche alla luce dell'inerzia assunta dalla Regione Lazio rispetto all'ordine di esibizione impartitole con ordinanza del 24/06/2023 (poi rinnovato con ordinanza del 30/10/2023), si impone il rigetto dell'eccezione.
Peraltro, nel caso di specie assume valenza dirimente il fatto che, proprio in ordine a detta circostanza, all'udienza del 19/11/2024, la legale rappresentante dell'attrice, dopo essere stata ammonita dal giudice sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false eventualmente rese in sede di giuramento decisorio, ha reso sotto giuramento la seguente dichiarazione: “Giuro e giurando nego di avere ricevuto, dalla di Roma, il Parte_2 pagamento della somma di euro 39.035,25 al netto di I.V.A., di cui alla correlativa fattura fiscale emessa dalla nell'ambito del contratto di appalto intercorso con la suddetta Parte_1 Parte_2
2 nel periodo dal 2014 al 2018, relativo alla fornitura di materiale sanitario impiantabile nell'ambito
[...]
Pag. 5 a 6 della disciplina medica della Ortopedia e Traumatologia, segnatamente per le esigenze del presidio ospedaliero “CTO – Alberto Alesini” di Roma”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento della domanda di parte attrice nei limiti del minore importo di € 81.103,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 81.103,00 oltre interessi moratori nei termini indicati in parte motiva;
II) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 11.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 18/02/2025.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.; sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61448 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 09/12/2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, L'Aquila, Corso Vittorio Parte_1 P.IVA_1
Emanuele n. 23, presso lo studio del proprio difensore, che la rappresenta e difende, Controparte_1 giusta procura allegata all'atto di citazione, attrice;
e
(c.f. ), in persona del direttore generale p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Brighenti n. 23, rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Micheli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, adìto, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che la in persona del Direttore l.r.p.t. si è reso inadempiente, all'obbligo contrattualmente Parte_2 assunto con di restituzione del materiale consegnato con i documenti di trasporto prodotti Pt_1 dalla e di cui all'elenco allegato prodotto, e conseguentemente voglia condannare Pt_1 Parte_2
2 in persona del Direttore l.r.p.t. al pagamento dell'importo di Euro 85.118,00
[...]
(ottantacinquemilacentodiciotto/00=), iva esclusa, oltre interessi moratori dalla data di risoluzione
Pag. 1 a 6 del contratto e/o in subordine dalla data della prima diffida al saldo con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Voglia in subordine condannare a titolo di ripetizione di indebito o a qualunque titolo o solo quale extrema ratio a titolo di arricchimento senza causa, la in persona del Direttore l.r.p.t. al Parte_2 pagamento, dell'ammontare complessivo di Euro 85.118,00 (ottantacinquemilacentodiciotto/00=), oltre interessi moratori dalla data di risoluzione del contratto e/o in subordine dalla data della prima diffida al saldo con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge ovvero del diverso maggiore o minore importo che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria richiesta, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. Si rinuncia al termine per comparse conclusionali e repliche”.
Per la convenuta: “[…] pur preso atto del giuramento decisorio negativo prestato dalla Controparte all'udienza del 19.11.2024, si riporta comunque a tutti i pregressi scritti difensivi in atti, alla documentazione versata e di cui chiede la valutazione quale fonte e mezzo di prova e insiste per
l'accoglimento delle conclusioni tutte parimenti già in atti.
Si rinunzia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis avendo comunque interesse a una sollecita decisione per non gravare la propria Rappresentata di ulteriori costi per interessi legali.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La agiva in giudizio avverso la (di seguito Parte_1 Controparte_2 [...]
”) chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 85.118,00 oltre Pt_2 interessi moratori dalla data di risoluzione del contratto estimatorio intercorso tra le parti in causa.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- che tra le parti in causa sarebbe intercorso un rapporto sinallagmatico regolamentato da un contratto estimatorio, dapprima sottoscritto nell'anno 2014, poi prorogato fino all'anno
2017, anno in cui sarebbe stato stipulato un ulteriore contratto con durata fino al
31/12/2018;
- che, stando alle pattuizioni previste dal predetto contratto, l'attrice si sarebbe impegnata a garantire il costante approvvigionamento di strumentazione medica, da custodirsi nel magazzino in uso alla quest'ultima, a sua volta, si sarebbe impegnata a Parte_2 corrispondere alla prima il prezzo di vendita di quella strumentazione che, sulla scorta di verifiche inventariali periodiche, sarebbe risultata non più presente in magazzino né restituita alla (dunque, presumibilmente utilizzata dal personale sanitario della Pt_1 [...]
nell'esercizio delle proprie mansioni); Pt_2
Pag. 2 a 6 - che, pertanto, secondo le pattuizioni previste dal contratto, il Responsabile di divisione, a seguito di ogni impianto, avrebbe dovuto redigere una richiesta di reintegro del materiale utilizzato, cui sarebbe seguita la fornitura della stessa da parte della e la contestuale Pt_1 fatturazione dell'ordine;
- che, tuttavia, non sempre la convenuta avrebbe tempestivamente trasmesso l'ordine di reintegro del materiale di volta in volta utilizzato, rendendo difficoltosa, e a volte intempestiva, la fatturazione degli importi dovuti;
- che, da ultimo, a seguito di una verifica avvenuta nel corso della seconda metà del 2018,
l'attrice avrebbe contestato alla convenuta, a mezzo e-mail, quanto segue: “a seguito di una verifica inventariale effettuata presso la s.o. del presidio alla presenza del vs. Persona_1 addetto Sig. e del ns. resp. Sig lo scorso 05/10/18, fatte le Controparte_3 Testimone_1 opportune verifiche e riscontri, con la presente si informa codesta Spett.le amministrazione, che non sono stati rinvenuti i dispositivi per un valore totale di euro 83.069,50 + iva”;
- che, trattandosi di materiale tempestivamente consegnato, da ultimo non rinvenuto e, al contempo, mai fatto oggetto di un ordine di riassortimento, lo stesso sarebbe stato verosimilmente utilizzato, con conseguente insorgenza del diritto dell'attrice al versamento del relativo prezzo;
- che, in data 28/01/2019, all'esito di ulteriori verifiche, l'attrice avrebbe stilato un elenco definitivo del materiale consegnato e non rinvenuto in ospedale (al netto di quanto fino ad allora già fatturato), nel quale erano ricompresi beni per il valore complessivo di €
85.843,00;
- che la richiesta dell'attrice sarebbe stata rifiutata dalla convenuta;
- che, essendo interesse dell'attrice ottenere il pagamento della merce consegnata e non rinvenuta in magazzino, quest'ultima si sarebbe vista costretta ad introdurre il presente giudizio.
Si costituiva la la quale, nel costituirsi, rappresentava che l'importo effettivamente Parte_2 dovuto a saldo sarebbe stato pari ad € 30.894,25.
A fondamento delle proprie eccezioni deduceva che l'importo richiesto dall'attrice non terrebbe conto
- dell'avvenuto pagamento di una parte della fornitura, di importo pari ad € 39.035,25 oltre
IVA; detto pagamento sarebbe stato effettuato dalla Regione Lazio nell'ambito del c.d.
Accordo pagamenti, accettato dalla stessa;
Pt_1
Pag. 3 a 6 - del fatto che la somma richiesta dall'attrice conterrebbe anche l'importo di € 4.015,00 che, benché riferibile al lotto 189, afferirebbe a prodotti non ricompresi nello schema di offerta economica relativo a detto lotto.
Con ordinanza resa in corso di causa veniva accolta la richiesta di emissione di un ordine di esibizione nei confronti della Regione Lazio, tesa ad ottenere l'acquisizione della prova documentale del pagamento di € 39.035,25 rivendicato dalla convenuta.
Atteso l'inadempimento della terza destinataria dell'ordine di esibizione, veniva ammesso il giuramento decisorio della legale rappresentante della società attrice in ordine a detta circostanza.
Sempre per quanto attiene alla fase istruttoria, si disponeva l'acquisizione di una CTU contabile, tesa ad appurare, previo confronto delle fatture in atti e dei documenti di trasporto, quanti e quali prodotti risultavano essere stati effettivamente consegnati alla convenuta ed il relativo prezzo convenuto tra le parti.
Espletato anche tale adempimento istruttorio, la causa veniva trattenuta in decisione in occasione dell'udienza del 20/11/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va osservato che l'attrice ha dato prova documentale dei fatti posti a fondamento della propria domanda, avendo la stessa prodotto:
- la documentazione contrattuale disciplinante il rapporto sinallagmatico intercorso tra le parti;
- i documenti di trasporto attestanti la consegna della merce;
- l'emissione di fatture della merce non pagata.
La convenuta si è difesa eccependo – oltre al pagamento parziale della merce asseritamente consegnatale, del quale si dirà nel prosieguo – anche la non correttezza dei calcoli effettuati dall'attrice.
Sul punto, è stata disposta una CTU contabile, all'esito della quale l'ausiliario del giudice, dopo uno scrupoloso esame della documentazione in atti, è giunto alle seguenti conclusioni: “E' stato possibile riscontrare la presenza di tutti e n. 323 prodotti elencati nell'all. 10 di parte attrice nei n. 59 documenti di trasporto prodotti come all. 9 per complessivi prodotti di quantità 1.381.
Per quanto meglio esposto nel paragrafo 7.b) è stato possibile accertare che i prodotti indicati nei n.
59 ddt (all.ti 12-59) oggetto di causa sono stati consegnati.
N. 11 prodotti afferenti per parte attrice il lotto 189 oggetto di aggiudicazione e indicati nei ddt relativi non sono esplicitamente indicati nel capitolato d'appalto al lotto 189 e pertanto la scrivente, non potendo conoscere quale sia la strumentazione necessaria all'impianto dei prodotti oggetto dei
Pag. 4 a 6 singoli lotti attribuisce ai citati 11 prodotti un prezzo unitario in base agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti pari ad euro 0,00. Pertanto, sono stati determinati i prezzi unitari dei n. 312 prodotti rimanenti, meglio esposti nell'allegato 206, ed è stato determinato il prezzo complessivo dei beni moltiplicando le quantità afferenti i singoli prodotti con il prezzo unitario degli stessi, determinando un prezzo complessivo pari ad euro 81.103,00”.
La sola parte attrice ha formulato osservazioni al predetto elaborato, limitatamente alla decisione del CTU di escludere dal computo il prezzo relativo ad undici dei prodotti che, stando alle allegazioni della stessa parte attrice, sarebbero ricompresi nel lotto 189, oggetto di aggiudicazione.
Trattasi, per l'appunto, di quella strumentazione (costituita da lame, raspe, scollatori e micromotori) già definita dalla stessa convenuta come estranea alla fornitura oggetto di contratto, in quanto non ricompresa nell'offerta economica relativa al lotto 189.
L'eccezione di parte convenuta va accolta, atteso che dall'esame dell'offerta economica prodotta come all. 5 (pag. 21) si evince che l'attrice si sarebbe impegnata a fornire lo strumentario per l'impianto “in service a titolo gratuito”.
Pertanto, va confermata la valutazione operata dal CTU, nella parte in cui ha inteso quantificare in
€ 81.103,00 (e non in € 85.118,00) l'importo dovuto per la merce effettivamente fornita alla convenuta e ad oggi non ancora pagata dalla . Parte_2
Di contro, è rimasta sfornita di prova l'eccezione di parte convenuta, tesa a far valere il versamento della somma di € 39.035,25 in parziale pagamento del prezzo dovuto.
La produzione del documento depositato come all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta non può dirsi idonea ad assolvere all'onere probatorio del quale è gravato la convenuta, trattandosi di atto a formazione unilaterale.
Pertanto, anche alla luce dell'inerzia assunta dalla Regione Lazio rispetto all'ordine di esibizione impartitole con ordinanza del 24/06/2023 (poi rinnovato con ordinanza del 30/10/2023), si impone il rigetto dell'eccezione.
Peraltro, nel caso di specie assume valenza dirimente il fatto che, proprio in ordine a detta circostanza, all'udienza del 19/11/2024, la legale rappresentante dell'attrice, dopo essere stata ammonita dal giudice sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false eventualmente rese in sede di giuramento decisorio, ha reso sotto giuramento la seguente dichiarazione: “Giuro e giurando nego di avere ricevuto, dalla di Roma, il Parte_2 pagamento della somma di euro 39.035,25 al netto di I.V.A., di cui alla correlativa fattura fiscale emessa dalla nell'ambito del contratto di appalto intercorso con la suddetta Parte_1 Parte_2
2 nel periodo dal 2014 al 2018, relativo alla fornitura di materiale sanitario impiantabile nell'ambito
[...]
Pag. 5 a 6 della disciplina medica della Ortopedia e Traumatologia, segnatamente per le esigenze del presidio ospedaliero “CTO – Alberto Alesini” di Roma”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento della domanda di parte attrice nei limiti del minore importo di € 81.103,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 81.103,00 oltre interessi moratori nei termini indicati in parte motiva;
II) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 11.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 18/02/2025.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 6 a 6