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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3599/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
03/06/2025 da
c.f. assistita e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
GU AO e ON TE come da procura in atti;
e
, c.f. , assistito e difeso dall'avvocato MANZONI CP_1 C.F._2
IA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data
21/05/2018 a Stezzano , dall'unione non nascevano figli.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso come da note depositate per l'udienza cartolare del 29.9.25.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Stezzano (BG) (atto n. 7 , parte I , anno 2018 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 7.10.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
03/06/2025 da
c.f. assistita e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
GU AO e ON TE come da procura in atti;
e
, c.f. , assistito e difeso dall'avvocato MANZONI CP_1 C.F._2
IA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data
21/05/2018 a Stezzano , dall'unione non nascevano figli.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso come da note depositate per l'udienza cartolare del 29.9.25.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Stezzano (BG) (atto n. 7 , parte I , anno 2018 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 7.10.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino