Decreto cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2025, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Vigliotti e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e l’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2025, notificato in data 12 marzo 2025, emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- di revoca delle misure di accoglienza disposte in favore della ricorrente, del marito e dei tre figli minori della stessa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 142 del 2015;
- nonché di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 387/2025 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere AN De TA;
Udito, all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 13 marzo 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- di revoca delle misure di accoglienza disposte in suo favore, del marito e dei tre figli minori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 142 del 2015.
La ricorrente, cittadina tunisina richiedente asilo, è giunta in Italia nel mese di agosto 2022 insieme al marito e a due figli minori. Sia la ricorrente sia il marito presentavano domanda di protezione internazionale presso la Questura di -OMISSIS--Ufficio Immigrazione, cui però seguiva il loro rigetto, impugnato poi presso il Tribunale ordinario di Milano. Il giudizio del marito si concludeva con il decreto di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, mentre il giudizio radicato dalla ricorrente non veniva definito; peraltro, in data 6 marzo 2023, nasceva a -OMISSIS- il figlio terzogenito della coppia. Il citato nucleo familiare, nel frattempo ospitato presso dei C.A.S. situati nel varesotto, si è radicato nel predetto territorio, dove il marito della ricorrente ha reperito una regolare occupazione lavorativa e i figli minori della coppia frequentano le scuole dell’obbligo e l’asilo nido. In ragione di ciò, la ricorrente e il marito hanno incaricato un legale al fine di inoltrare alla Prefettura di -OMISSIS- una istanza di permanenza temporanea del nucleo presso il C.A.S. ospitante, almeno fino ai mesi di maggio/giugno 2025, onde consentire ai minori di completare l’anno scolastico e in attesa di entrare nella disponibilità di un’abitazione, già promessa in locazione; tuttavia, in data 12 marzo 2025, la ricorrente ha ricevuto la notificazione del provvedimento assunto dalla Prefettura di -OMISSIS- di revoca delle misure di accoglienza di cui godeva insieme ai familiari.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di disposizioni di legge e per eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 387/2025 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed è stata altresì fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio.
In prossimità dell’udienza di merito, il difensore della ricorrente ha segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, in quanto la parte istante e i suoi familiari, nelle more, hanno reperito una nuova sistemazione abitativa presso un appartamento che conducono in locazione; per tale ragione la difesa attorea ha dichiarato l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione della difesa della ricorrente dell’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incardinato nella presente sede processuale – in ragione della circostanza che la ricorrente e i suoi familiari, nelle more, hanno reperito una nuova sistemazione abitativa presso un appartamento che conducono in locazione –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
AN De TA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De TA | LE ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.