Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 601/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
601/2022 R.G.C., all'udienza del 13/06/2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. S. M. Ghio ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, in Civitanova Marche, viale San Luigi Versiglia, n. 4, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
quale Gestione Controparte_1
Liquidatoria della ex ex art. 42, co. 9, L. R. n. 19/22, già Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Controparte_3
Generale quale Commissario Liquidatore pro tempore e sede legale in Via CP_1
Cristoforo Colombo, n. 106, rappresentata e difesa dall'avv. A. Ferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in viale della Vittoria, n. 7, come da procura CP_1 allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da mancata fruizione di buoni pasto e di servizio mensa.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9-9-2022, la ricorrente in epigrafe, dipendente della allora a far data dall'1-2-2019 con la qualifica di operatore tecnico e con sede di Controparte_2 servizio “TO Ospedale” presso la portineria, esponeva: - in tale periodo ella aveva svolto la sua attività in turni determinati dal datore di lavoro nelle seguenti fasce orarie: il mattino dalle ore 7.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 21.00; l'orario effettivamente svolto dalla ricorrente, come risultante dai cartellini e dai prospetti paga allegati, dal settembre 2017 al giugno 2022, per il turno mattutino, aveva sempre avuto inizio alle ore 7:00 circa e termine alle ore 14:05 circa;
l'attività svolta dalla ricorrente non le consentiva un temporaneo allontanamento né tanto meno di recarsi a Macerata da TO per fruire della mensa dell'Ospedale di Macerata;
pur avendo a disposizione di più mense
, per la ricorrente era risultato impossibile beneficiare anche soltanto di una di queste, CP_2
1
l'art. 29 del C.C.N.L. 20/09/2001, integrato dal C.C.N.L. 07/04/1999, prevedeva che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto mensa con modalità sostitutiva.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare Lire 10.000 …”; tale disposizione era stata modificata nei commi 1 e 4 dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta germa la competenza del C.C.N.L. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile…”; tale previsione contrattuale disciplinava il diritto alla mensa o al servizio alternativo per i lavoratori turnisti, una norma mai modificata dalle successive modifiche contrattuali, visto che l'art. 27, co. 4, del C.C.N.L. triennio 2016-2018 disciplinava il diritto alla pausa di 30 minuti e alla consumazione del pasto solo per i lavoratori non turnisti;
il diritto al buono pasto in sostituzione della mensa previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. era stato affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5547 del 01/03/2021, e con l'ordinanza n. 15629 del 04/06/2021; in entrambe le pronunce la Suprema Corte, ribadendo il medesimo principio, aveva affermato che, con
2 riferimento ai dipendenti cui si applicava il CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 20-
9-2001, il diritto alla mensa doveva essere identificato con il diritto alla pausa;
- pertanto era stato stabilito il principio di diritto in virtù del quale, con specifico riferimento al Comparto
Sanità, sussisteva il diritto dei lavoratori, i cui turni erano articolati per un periodo giornaliero superiore alle sei ore, alla percezione dei buoni pasto anche se l'orario di lavoro era articolato in maniera tale da consentire al lavoratore la fruizione del pasto prima di iniziare la giornata di lavoro;
ciò in quanto il CCNL riferito a tale Comparto consentiva di effettuare una correlazione tra il diritto alla pausa per turni superiori alle sei ore giornaliere e diritto alla fruizione dei ticket mensa;
la prima pronuncia della Cassazione del marzo 2021, proseguiva la ricorrente, aveva affrontato anche le questioni relative alla natura giuridica dei buoni pasto, alle finalità dell'istituto e all'origine contrattuale dell'emolumento: con riferimento alla natura giuridica dei buoni pasto aveva affermato, confermando l'orientamento giurisprudenziale sostanzialmente univoco sul punto, che “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore”;
- quanto alle finalità dell'istituto, il diritto alla fruizione del buono pasto realizzava “il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore”, precisando che “il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono”; nel caso di specie, la ricorrente non sarebbe mai stata in grado di utilizzare la mensa aziendale (presso l'Ospedale di Macerata) né all'ora di pranzo e neppure a fine turno, vista la distanza del luogo di lavoro dalla mensa e vista la sua costante permanenza al lavoro in genere sino alle 14:05; in particolare sul punto, la Suprema Corte con ordinanza n. 15629 del 4/6/2021 aveva statuito che “… In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”(Cass. n. 5547 del 2021)…”; in ragione di detto principio sarebbe stata esclusa la possibilità di usufruire della mensa a fine servizio
(peraltro oggettivamente impossibile per la ricorrente) non costituendo in tal caso “un
3 intervallo durante l'orario di lavoro”, con una conseguente impossibilità di usufruire di tale servizio alla fine del turno.
In tal senso, proseguiva la ricorrente, si doveva tener conto di tutti gli elementi inclusi nella stessa norma e cioè: l'orario di lavoro eccedente le 6 ore;
la pausa di 30 minuti;
il recupero energie psicofisiche, costituendo questi 3 elementi il minimum del diritto di fruire del pasto:
a) se il diritto al pasto scattava dopo 6 ore lavorative, ciò stava a significare che il pasto non doveva essere consumato alla fine del turno, altrimenti la norma avrebbe specificamente previsto una diversa struttura semantica, diretta a riconoscere il diritto al pasto a conclusione dell'orario di lavoro giornaliero;
il fatto che la norma precisasse le 6 ore significava che tale periodo era presupposto indefettibile perché si attivasse la potestà di interrompere la prestazione lavorativa per fruire di una pausa;
infatti, l'art. 8 del D. Lgs. n. 66/03 disciplinava l'istituto giuridico in parola sotto la denominazione “Pause” e non “Mensa”, precisando che la pausa poteva essere consumata anche senza il pasto (“eventuale consumazione di un pasto”); peraltro, il pasto correlato alla pausa aveva l'esclusiva funzione di recuperare, da un lato, la serenità compromessa dallo stress lavorativo e, dall'altro, reintegrare i liquidi e le calorie consumate;
b) per pausa si intendeva una breve interruzione con la prospettiva, al termine, di ricominciare quanto interrotto;
il contratto di lavoro non poteva disporre del tempo libero perché la materia era estranea al rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive che si fondava sulla retribuzione oraria;
pertanto, la pausa di 30 minuti aveva funzione intercalare, ponendosi tra due distinte attività lavorative che costituivano la giornata di lavoro;
c) il contratto non poteva imporre il recupero delle energie psicofisiche con la consumazione di un pasto nella mensa aziendale per 30 minuti alla fine del proprio turno lavorativo;
quindi il senso doveva essere necessariamente correlato ad una situazione giuridica che interrompeva il lavoro, e nel contempo imponeva un vincolo, ovvero la modalità di fruizione del pasto, in quanto la prestazione lavorativa non si era conclusa ma era temporaneamente sospesa.
Ciò posto, tenuto conto della determinazione contrattuale del valore del buono pasto in €
5,16 (di cui € 1,03 a carico del lavoratore), la ricorrente chiedeva la corresponsione dei buoni pasto non ricevuti, quanto meno a titolo risarcitorio, quindi il pagamento della somma di €
4,13 per tutte le giornate di lavoro svolte in turno nelle quali era stata impossibilitata ad usufruire della mensa, che, come quantificate dalle evidenze documentali (cartellini allegati ai prospetti paga), corrispondevano a 625 pranzi, richiedendo pertanto l'importo di €
2.581,25, già detratta la quota di spettanza del lavoratore, o quella somma maggiore/minore che fosse stata accertata in corso di causa.
4 Tutto ciò posto, la ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni di cui alle premesse, contrariis reiectis, accertati i fatti di causa e accertato il diritto della ricorrente di usufruire dei buoni pasto invece della mensa, a far data dalla sua assunzione a tutt'oggi, condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dei buoni pasto nel valore predeterminato dal
C.C.N.L. comparto sanità, pari ad € 2.581,25, maturata fino a giugno 2022 e quindi oltre i successivi maturandi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o quella somma maggiore/minore che verrà determinata in corso di causa.
“In via subordinata alla precedente, accertato il diritto al buono pasto per il periodo lavorativo, condannare la resistente al risarcimento del danno subìto, quantificato nell'importo dovuto a titolo di buono pasto, e quindi nella somma di € 2.581,25, maturata fino a giugno 2022 e quindi oltre i successivi maturandi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma maggiore/minore che verrà determinata in corso di causa.
“Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , nella Controparte_1
persona del suo Direttore Generale, dott. quale Commissario Liquidatore Controparte_4
della Gestione Liquidatoria della ex la quale, dato atto che la ricorrente CP_2
, dipendente dell' Parte_1 Controparte_5
con la qualifica di operatore tecnico e con sede di servizio presso l'Ospedale di
[...]
TO, aveva proposto le domande di cui sopra, contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Nello specifico, in via preliminare, la convenuta eccepiva che la domanda proposta dalla ricorrente doveva essere limitata al periodo temporale a far data dalla sua assunzione
(indicata in ricorso nel 1-2-2019) fino al giugno 2022 e pertanto dovevano essere escluse le eventuali spettanze per ipotetici danni collegati a buoni pasto non usufruiti antecedentemente alla data del 1-2-2019; eccepiva altresì la prescrizione degli emolumenti relativi ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo per essere decorso il termine prescrizionale di cinque anni stabilito dall'art. 2948, n. 4., c.c., senza la sussistenza di un valido atto interruttivo.
Nel merito, l' esponeva: - la ricorrente chiedeva il pagamento di una somma pari ad € CP_1
2.581,25 a titolo di risarcimento per equivalente [n. 625 pranzi per € 4,13 ciascuno] del danno subito in conseguenza dell'asserito inadempimento della resistente all'obbligo di legge a istituire la mensa presso l'Ospedale di TO dove ella avrebbe lavorato
5 dall'1/12/2019 al giugno 2022; - secondo la prospettazione attorea, il suddetto obbligo di di istituire il servizio mensa e il conseguente diritto della ricorrente di usufruire dei CP_2
buoni pasti in sua sostituzione, sarebbe stato previsto ai sensi dell'art. 29 dell'Accordo 20-
9-2001, Integrativo del C.C.N.L. del 7-4-1999 del Comparto Sanità; sul punto era intervenuta la giurisprudenza di legittimità che nello specifico aveva statuito: “in tema di servizio sostitutivo di mensa, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 per il personale del comparto sanità, integrativo del c.c.n.l. del 07 aprile 1999, nel prevedere il potere dell'aziende, “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente alle risorse disponibili”, di “istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né in quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili” (Cass. civ. Sez. Lav. 02.10.2012, n. 16736); la Corte di legittimità, infatti, aveva ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001 - vale a dire con la clausola
“le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”; - le parti sociali avessero optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33,
1° co., D.P.R. n. 270 del 1987, sia del 2° co. dell'art. 68 D.P.R. n. 384 del 1990; in particolare, sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 16736/12 aveva precisato: “lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata”; inoltre, la Cassazione con sentenza n. 25192/13 aveva ribadito che era condivisibile l'interpretazione dell'art. 29 del CCNL 20.9.2001, in base alla quale, in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, di “istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, non aveva costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili;
erano, dunque, le menzionate norme di legge che configuravano per i lavoratori della Sanità un diritto alla mensa come servizio oppure monetizzabile in via sostitutiva, dato
6 che l'art. 33 D.P.R. 270/87, al 1° co., con dicitura chiaramente diversa nel contenuto e nell'impostazione, sanciva: “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, mentre l'art. 68
D.P.R. 384/90, operando di conserva, regolava nel dettaglio il costo del singolo pasto;
le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti dell'effettività della prestazione lavorativa, della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano ai dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa;
invece, con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, avevano volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, per i dipendenti del Comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Cont Perciò, proseguiva l' sulla scorta dei sopra citati principi, nel caso di specie, non sussisteva alcun obbligo normativo, impegno e/o accordo sindacale a carico della resistente di istituire il servizio mensa presso l'Ospedale di TO e quindi doveva necessariamente concludersi che nessun inadempimento poteva essere imputato all' invero, solo con CP_1 la Determina del Direttore dell'Area Vasta 3 n. 1250/AV3 dell'1/9/2022 si era stabilito, però
a partire dall'1/10/2022, l'entrata in vigore del “Regolamento per la messa a disposizione al personale del servizio mensa del buono pasto sostitutivo - adozione”.
Infine, la resistente sottolineava che la giurisprudenza di legittimità indicata dalla ricorrente non si attagliava alla fattispecie in esame essendo diverso il caso qui disciplinato, in cui il risarcimento richiesto dalla ricorrente veniva collegato all'inadempimento normativo di cui all'art. 29 del CCNL Comparto Sanità del 7/4/1999, modificato ed integrato dal CCNL del
20-9-2001.
Per ultima cosa, in ordine alla asserita inidoneità della mensa dell'Ospedale di Macerata,
l'Azienda sanitaria procedeva contestando le allegazioni della ricorrente circa l'impossibilità ad usufruire della mensa dell'Ospedale di Macerata per il turno pomeridiano asseritamente avente inizio dalle ore 14:00 sino alle 21:00 rispetto ad un orario di apertura della suddetta mensa dalle ore 13:00 alle 14:30: - era irrilevante il fatto che la ricorrente iniziasse il turno alle 7,00 per terminare alle ore 14:05, anziché alle ore 14:00, in quanto, innanzitutto, da
7 dimostrare;
“i pranzi” non usufruiti non erano nella misura dedotta di n. 625, così come non era vero che la ricorrente avesse i requisiti necessari per il riconoscimento del risarcimento danni domandato, mancando nel caso di specie l'effettiva prestazione lavorativa svolta per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, la sua peculiare durata e la dislocazione temporale della stessa ai fini del riconoscimento del risarcimento domandato, mancando inoltre completamente la prova che la ricorrente avesse usufruito a proprie spese del pasto durante la pausa.
Tanto premesso, la resistente come sopra rappresentata e difesa, rassegnava le seguenti conclusioni:
“… in via preliminare, limitare il presente giudiziale accertamento al periodo temporale dedotto a far data dall'assunzione del ricorrente indicata nel 01/02/2019 al giugno 2022, diversamente, dichiarare prescritti i diritti azionati dalla ricorrente per il periodo che eccede i 5 anni antecedenti la notifica del presente ricorso.
“Nel merito, respingere la domanda giudiziale proposta dalla ricorrente nei confronti dell' convenuta poiché infondata in fatto e diritto, non provata e/o comunque con CP_1
qualsivoglia altra statuizione.
“Sempre nel merito, in via subordinata, salvo comunque gravame, accertare e determinare il reale importo dovuto dalla resistente solo per il periodo in cui risulti effettivamente dimostrato dalla ricorrente di avere diritto alla fruizione dei buoni pasto quale modalità sostitutiva del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore.
“Con vittoria del compenso professionale e delle spese processuali.”
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art 429 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni trattate
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto per le motivazioni che seguono.
Sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n. 31137 del 28-11-2019, la quale, seppure in un caso di riconoscimento dell'incidenza dei permessi di allattamento, dei periodi di astensione obbligatoria per maternità e/o congedi parentali ai fini dell'attribuzione del diritto ai buoni pasto, all'indennità di produttività d'ufficio, all'indennità di obiettivo istituzionale, al cumulo dei periodi di riposo per allattamento con i permessi retribuiti e con i periodi di utilizzo della c.d. banca ore, ha così stabilito:
8 “ … 6. Va, infine, esaminato il secondo motivo - con il quale l' ricorrente contesta CP_6
il riconoscimento dei buoni pasto - che è da accogliere.
“6.1. Per fermo indirizzo di questa Corte il valore dei pasti o il c.d. buono pasto, salva diversa disposizione, non è un elemento della retribuzione "normale" concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 14 luglio 2016, n. 14388; Cass. 1 dicembre 1998, n.
12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 1 luglio 2005, n. 14047; Cass. 21 luglio 2008,
n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 6 luglio 2015, n. 13841; ).
“Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (vedi: art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 nonché
Cass. 14 luglio 2016, n. 14388 cit. nonché Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
“6.2. Si tratta, quindi, di un istituto che trova riscontro nella disciplina UE dell'organizzazione dell'orario di lavoro che - anche sulla base dei Trattati - è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi, per tutti: direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 8 aprile
2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31).
“Ma deve essere sottolineato che, proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione - quale agevolazione di carattere assistenziale - piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dall'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
“In base al comma 1 di tale ultimo articolo: "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità
9 e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".
“6.3. Tale norma trova riscontro nel CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali cit. ove si stabilisce che l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali è articolato su cinque giorni (art. 33, comma 1) e che se la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (artt. 33, comma 5, e art. 40).
Da ciò si evince che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e che tale effettuazione, a sua volta, come regola generale, presuppone che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, sicché la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verifichino le suindicate condizioni.
“6.4. Non va del resto dimenticato che, come risulta dall'Accordo sindacale per la concessione dei buoni pasto nel Comparto Ministeri, sottoscritto in data 30 aprile 1996 - integrato dall'accordo sindacale del 12 dicembre 1996 - nell'originaria previsione della corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti (con l'attribuzione dello stanziamento previsto dall'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995, secondo la direttiva della Presidenza del consiglio in data 7 febbraio 1996, in via preliminare rispetto alla definizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro di Comparto per il biennio economico 1996-1997) è stato precisato che essa era finalizzata a "favorire l'estensione dell'orario di lavoro europeo nelle Amministrazioni dello Stato, per incrementarne l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni".
“Pertanto, fin dalle prime applicazioni è stato chiaro che si trattava di un beneficio legato non alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma alle modalità concrete del suo svolgimento orario e quindi alla relativa organizzazione, essendo diretto a consentire il recupero delle energie psico-fisiche - con una pausa a ciò finalizzata e da utilizzare per l'eventuale consumazione del pasto, laddove non sia organizzato un servizio mensa - dei lavoratori destinatari di un'estensione dell'orario di lavoro, estensione diretta a incrementare la qualità e la quantità dei servizi offerti dalle pubbliche Amministrazioni, secondo gli standard esistenti in ambito europeo. … .
“Infatti, la concessione dei buoni pasto nasce dalle scelte organizzative dell'Amministrazione di appartenenza in materia di orario di lavoro dei dipendenti dirette
10 a conciliare l'estensione dell'orario di lavoro (secondo gli standard europei) con l'esigenza di offrire, nello stesso tempo, ai lavoratori che effettuano un orario prolungato la possibilità recuperare le loro energie psico-fisiche con una pausa da utilizzare per l'eventuale consumazione di un pasto, laddove non esista un servizio mensa, sulla base della normativa
UE in materia di orario di lavoro (direttive 93/104/CE e 2000/34/CE) e, in particolare, dell'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, di attuazione di tale normativa…” (Cass. Sez. Lav. sent.
n. 31137 del 28-11-2019).
Successivamente sul punto è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, con sentenza n. 5547 dell'1-3-2021, in un caso analogo, stabilendo che:
“1. Con sentenza in data 18 dicembre 2018 nr. 906 la Corte d'Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da P. Q., dipendente turnista della Controparte_7
(in prosieguo: ), accertando il suo diritto alla
[...] Controparte_7
erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannando la al risarcimento del danno. Controparte_7
“2. La Corte territoriale osservava che l'articolo 29, comma 2, CCNL integrativo comparto
SANITA', del 20 settembre 2001, doveva essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 D. Lgs. nr. 66/2003; da tali norme derivava che il diritto alla mensa doveva essere identificato con il diritto alla pausa. Il diritto alla mensa doveva, dunque, riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore.
“3. Il Q. - i cui turni seguivano lo schema 7/13, 13/20, 20/7 - svolgeva nel turno pomeridiano un orario di sette ore e nel turno notturno un orario di undici ore. Egli non avrebbe potuto usufruire del servizio di mensa istituito dalla perché non poteva Controparte_7
essere sospeso il servizio di assistenza e non vi era un servizio di mensa serale. Pertanto, doveva riconoscersi il suo diritto ai buoni pasto.
“4. Doveva altresì confermarsi il capo della sentenza del Tribunale sul risarcimento del danno, per avere l'appellato provveduto a proprie spese al pasto.
“5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la , Controparte_7
articolato in un unico motivo, cui P. Q. ha resistito con controricorso.
“6. La ha depositato memoria. Controparte_7
“RAGIONI DELLA DECISIONE
“1. Con l'unico motivo di ricorso la ha dedotto - ai sensi Controparte_7
dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 29,
11 comma 2, CCNL COMPARTO SANITA' del 7 aprile 1999, modificato ed integrato dal CCNL in data 20.9.2001 nonché dell'articolo 8D.Lgs. nr. 66/2003, per avere la sentenza impugnata erroneamente identificato il diritto alla pausa con il diritto alla mensa.
“2. Ha dedotto che a tenore della norma contrattuale il criterio per riconoscere il diritto alla mensa era la impossibilità, in relazione alla articolazione dell'orario di lavoro, di pranzare fuori dall'ambiente di lavoro.
“3. Il Q. poteva provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare il turno pomeridiano ed il turno notturno. La norma dell'articolo 8 D. Lgs. nr. 66/2003 non attribuiva il diritto alla mensa ma disciplinava esclusivamente il diritto alla pausa, essendo soltanto una possibilità quella di consumare il pasto durante la pausa.
“4. La proposta interpretazione trovava conferma nel disposto dell'articolo 45 CCNL
14.9.2000, a tenore del quale possono usufruire della mensa i dipendenti che prestano attività lavorativa di mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.
“5. Il ricorso è infondato.
“6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137
e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
“7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente
è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.
“8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del
31 luglio 2009 ( biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
12 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,
possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. … .
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive,
queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
“9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla , in quanto relativa al diverso comparto Controparte_7
REGIONI ed Controparte_8
“10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
“11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
“12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
“13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
“14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
“15. Di qui il rilievo del D. Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE
e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo
8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata
13 non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
“16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
“17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
“18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2,
CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE
FISCALI.
“19. Il giudice del merito ha dunque correttamente interpretato la disposizione contrattuale, con conseguente rigetto dell'impugnazione. … .” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 5547 dell'1-3-
2021).
I principi enunciati nelle sentenze sopra citate sono stati altresì richiamati da ulteriori e successive sentenze della Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav., ordinanza n.
15629 del 4-6-2021; Cass. Sez. Lav., sent. n 16929 del 25-5-2022; n. 32113 del 31-10-2022; nonché, da ultimo, n. 8470 del 24-3-2023 e n. 25622 dell'1-9-2023) e debbono pertanto intendersi ampiamente consolidati.
Quanto al caso di specie, dalle produzioni documentali effettuate dalla ricorrente risulta che: la medesima è stata assunta in data 1-4-2000 (anziché, come specificato in ricorso, in data
1-2-2019) in qualità di operatore tecnico addetto al CUP- CASSE- ACCETTAZIONE ODC, con sede di servizio all'Ospedale di TO (come da prospetti paga allegati al ricorso introduttivo - all.to n. 1); - la svolgeva l'attività lavorativa nel turno mattutino dalle Pt_1
ore 7:00 circa alle ore 14:00 circa, mentre nel turno pomeridiano osservava l'orario di lavoro delle 14:00 - 20:00 circa (come documentato con la produzione delle rilevazioni del cartellino marcatempo - all.to n. 2 al ricorso); - è pacifico e incontestato tra le parti che presso l'Ospedale di TO non è istituito alcun servizio mensa, il quale si trova, invece, presso l'Ospedale di Macerata;
- peraltro la stessa Azienda ospedaliera convenuta, con
“Regolamento per la messa a disposizione al personale del servizio mensa e del buono pasto
14 sostitutivo” (Determina del Direttore dell'Area Vasta 3 n. 1250/AV3 del 1-9-2022 - doc. n.
3 allegato alla comparsa di costituzione), in premessa, ha previsto: “3. Ai dipendenti che operano in strutture prive di mensa aziendale è assicurato, nei casi di riconosciuto diritto, il buono pasto sostitutivo.”.
Ciò posto in linea di fatto e visti i principi di diritto espressi dai giudici di legittimità sul punto, avendo la ricorrente svolto turni di lavoro eccedenti le 6 ore con conseguente diritto ad una pausa di 30 minuti e non avendo la medesima avuto la possibilità di accedere ad alcun servizio di mensa, la stessa ha diritto al riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi per il numero di pranzi richiesto (n. 625 pranzi) in quanto risultanti dalla documentazione attestante i turni di lavoro effettuati dalla ricorrente stessa (all.ti 1 e 2 al ricorso introduttivo).
Infine, considerato che il pasto non è monetizzabile ai sensi dell'art. 24 C.C.N.L. - Comparto
Sanità, deve essere riconosciuto l'importo richiesto pari ad € 2.581,25 (625 x 4,13 =
2.581,25) a titolo di risarcimento del danno, con contestuale rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' l'azione di risarcimento del danno da Controparte_7
inadempimento contrattuale non essendo soggetta alla prescrizione quinquennale bensì a quella decennale ex art. 2496 c.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti dell' nella qualifica di cui sopra e come rappresentata, con ricorso CP_1
depositato il 9-9-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda subordinata proposta dalla accertato il Pt_1
diritto della stessa, condanna la convenuta, come sopra rappresentata, al CP_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente, liquidato in € 2.581,25, oltre interessi legali dal 22-9-2022 al saldo effettivo;
2) condanna l' onvenuta, come sopra rappresentata, al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.441,30 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 49,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 13-6-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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