Decreto presidenziale 29 giugno 2021
Ordinanza collegiale 24 marzo 2022
Decreto cautelare 13 aprile 2022
Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 05/05/2022, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2022
N. 00962/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
nei confronti
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Porto Cesareo in ordine alle diffide presentate dal ricorrente in data 21/9/2020, 16/10/2020, 28/1/2021 e da ultimo in data 19/2/2021 volte ad ottenere: - l'indizione e finalizzazione di una procedura di evidenza pubblica per il rilascio della relativa concessione per la realizzazione di un punto di ormeggio nello specchio acqueo SL4 per la parte ricadente in zona franca o avamporto, come da perimetrazioni e prescrizioni contenute nella Ordinanza n. 40/2020 della Capitaneria di Porto di Gallipoli recante il Regolamento definitivo delle varie attività marittime e portuali da espletarsi nell'ambito delle Rade di Ponente e di Levante del porto naturale di Porto Cesareo e relative adiacenze; - nelle more l'autorizzazione in via d'urgenza all'utilizzo temporaneo, ex art. 38 Cod. nav. e art. 35 Reg. esec. dello SL4 in “zona franca” o “avamporto” ovvero di altra porzione di specchio Acqueo del porto naturale di Porto Cesareo al fine di consentire l'ormeggio in sicurezza delle imbarcazioni a vela dei propri associati mediante gavitelli amovibili, e ciò nelle more dell'avvio delle procedure volte al rilascio della concessione demaniale di detta porzione di specchio acqueo SL4;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime, mediante l'adozione di provvedimenti espressi nei termini di cui alle conclusioni del presente atto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/1/2022:
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Porto Cesareo, anche a seguito degli scritti difensivi 24.8.21 e 15.11.21 presentati dalla odierna ricorrente a seguito di preavviso di diniego 16.8.21 n. 22256, sulle istanze avanzate con le diffide 21.9.21, 16.10.20, 28.1.21 e 19.2.21;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/3/2022:
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari
a) del provvedimento del 3.2.22 prot. n. 0003243, con cui il Responsabile del settore VIII Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Porto Cesareo ha definitivamente rigettato le istanze della odierna ricorrente formulate con le diffide 21.9.21, 16.10.20, 28.1.21 e 19.2.21 nonché, del presupposto preavviso di rigetto comunicato con nota 16.8.21 prot. n. 0022256;
b) della delibera del CdA dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo 8.6.20 n. 7, della nota 1.7.21 di sua trasmissione al Comune e della nota 8.10.21, con cui la stessa deliberazione è stata inoltrata alla Capitaneria di porto di Gallipoli quale richiesta di consegna degli specchi acquei denominati SL3 e SL4 al fine di realizzarvi un campo di ormeggio per la nautica sostenibile, per l'ipotesi in cui deliberazione e note di trasmissione e di inoltro possano ritenersi effettivamente preclusive dell'accoglimento delle istanze della associazione ricorrente rigettate dal Comune;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/4/2022:
per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari,
- in parte qua della deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo 11.2.22 n. 19;
- nonché del definitivo diniego opposto alle istanze della ricorrente con atto 3.2.22 n. 0003243, il presupposto preavviso, nonché la delib. C.d.A. AMP n. 7/2020, già impugnati con i motivi aggiunti 21.3.2022 già proposti nel presente ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Cesareo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- nella vicenda in esame viene in rilievo l’interesse pretensivo della ricorrente alla acquisizione della posizione di vantaggio correlata al rilascio della concessione demaniale relativa alla parte di specchio acqueo del Comune di Porto Cesareo tipizzato con la sigla SL4 (destinato alla nautica da diporto) ricadente in zona franca-avamporto, al fine di realizzarvi un punto d’ormeggio;
- l’eventuale sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego della istanza presentata dal ricorrente non consentirebbe di soddisfare l’interesse alla acquisizione della predetta posizione di vantaggio, essendo la stessa condizionata alla indizione (e agli esiti) di una apposita gara ad evidenza pubblica;
Ritenuto pertanto che nella specie non si ravvisa il requisito del periculum in mora , ciò che determina il rigetto della domanda cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima rigetta la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO