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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UNALE DI BAR I
III^ SEZIONE C IVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 5094, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza-
ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (violazione del codice della strada)”,
TRA
in persona del suo amministratore e legale rappr.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Mascolo, in virtù di mandato in atti;
-appellante–
CONTRO
in persona del Controparte_1
Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ove è CP_1
domiciliata ope legis;
-appellata-
Conclusioni come da verbale odierno
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22.11.2021 presso la cancelleria del Giudice di Pace di CP_1
, la aveva proposto opposizione avverso seguenti processi verbali: Parte_1
- n. 326110738 elevato dai Carabinieri di Modugno nei suoi confronti per violazione dell'art. 180 co.1 e 7 CdS poiché, in data 28.10.21, il conducente del veicolo Alfa Romeo con targa prova CLP15860 di proprietà dell' circolava Parte_1
senza carta di circolazione;
-n. 326110630 elevato dai Carabinieri di Modugno nei suoi confronti per violazione dell'art. 98 co 3. CdS poiché, in data 28.10.21, il conducente del veicolo Alfa Romeo
con targa prova CLP15860 di proprietà dell' circolava senza Parte_1
delega;
-n. 326110532 elevato dai Carabinieri di Modugno nei suoi confronti per violazione dell'art. 193 co. 2 CdS poiché, in data 28.11.21, il conducente del veicolo Alfa
Romeo con targa prova CLP15860 di proprietà dell' circolava Parte_1
senza assicurazione.
1.1. Aveva esposto, in particolare, che :
-in data 28.10.21 si era recato presso la sede dell' per Persona_1 Parte_1
acquistare un'auto;
-essendo disponibile l'auto Alfa Romeo immatricolata in Francia con tg. CP61AKX, essa l'aveva invitato a provarla apponendovi la targa CLP15860 ed avvisandolo di non allontanarsi da Altamura, pena la violazione dell'art. 98 co 3 CdS;
-lo si era, tuttavia, spinto sino a Modugno dove era stato fermato da una Persona_1
pattuglia dei Carabinieri che aveva constatato che la targa CLP15860 non era quella originale, sebbene coincidente per numeri e forma, e che la polizza assicurativa non era in originale ma era una copia a colori;
-pur inviato un dipendente con gli originali della targa e dell'assicurazione i militari avevano ritenuta integrata la violazione dell'art. 193 co 2 CdS e dell'art. 100 co 14 CdS
quindi avevano sequestrato il mezzo e rimessi gli atti alla Procura .
1.2. Aveva, pertanto, chiesto l'annullamento dei citati verbali ritenendo insussistenti le violazioni poiché vi era l'autorizzazione a circolare con targa prova proprio per avere la copertura assicurativa in occasione di una circolazione provvisoria nonché per assenza di elemento soggettivo da parte del conducente e della titolare in quanto la sostituzione era stata fatta dall'addetto alla manutenzione a sua insaputa. 2. Si era costituita la in proprio deducendo come i citati verbali fossero assistiti CP_1
da fede privilegiata e non risultavano impugnati per falsità e come i militari avessero effettuato gli accertamenti in virtù dei poteri loro conferiti dalla L. 689/81 e dagli artt. 11 e
12 CdS per cui, non risultando targa, carta di circolazione e assicurazione in originale bensì in copia, avevano proceduto alle relative contestazioni (aver circolato senza copertura assicurativa, carta di circolazione e senza delega del titolare).
3. Con sentenza n. 257/2022 il GdP di Bari aveva rigettato il ricorso e confermato la validità
dei verbali.
4.Avverso la citata sentenza ha, quindi, proposto appello (previa sospensione)
l' chiedendo la riforma della sentenza e l'annullamento dei verbali Parte_1
sottostanti.
5. Si è costituita la chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
6. Disposta la rinnovazione della notifica dell'appello , la causa è stata rinviata al
23.01.2025 per la discussione e successivamente all'odierna udienza.
///
7. Con il primo motivo l' deduce la nullità della sentenza per violazione Parte_1
dell'art. 429 cpc in quanto il giudice di pace non avrebbe proceduto a dare lettura del dispositivo al termine dell'udienza.
Invero lo stesso si sarebbe limitato a scrivere sul verbale “decide la causa” senza alcun riferimento alla lettura del dispositivo come dovuto.
8.1. Assume, a sua volta, la che il verbale redatto dal cancelliere avrebbe fede CP_1
privilegiata sicchè, in assenza di querela di falso, la paventata omessa lettura del dispositivo in udienza dovrebbe considerarsi irrilevante.
8.2. Ad avviso della scrivente il motivo è fondato.
Invero, posta la mancata indicazione della immediata lettura del dispositivo da parte del giudice di pace nel verbale, risulta che , pur recando la decisione la data dell'udienza
(1.02.2022) così come riportato nella sentenza , tuttavia dispositivo e coeva motivazione risultano effettivamente depositati in data diversa e successiva (ossia il 7.02.2022) senza che alcuna riserva ci fosse in merito al successivo deposito quantomeno della motivazione. Peraltro ciò è proprio attestato dal cancelliere.
Di qui una nullità insanabile ed insuperabile della sentenza .
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “L'art. 6, comma 1 d.lg. 1 settembre 2011, n. 150
stabilisce che le controversie previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad
ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle
disposizioni del presente articolo;
è vero che detto art. 6 non contiene una specifica disposizione, nel
senso della espressa previsione, a pena di nullità (tanto nel giudizio di primo grado, quanto in
quello d'appello), della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo, tuttavia, per
effetto della regola generale dell'applicabilità alle suddette controversie del rito del lavoro, salva
espressa eccezione, non è dubitabile che la previsione della lettura del dispositivo si applichi anche
nei giudizi d'appello. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo
all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito
formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto” (cfr. Cass. 21257/2020).
9. Ciò posto, con riferimento all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per il mancato deposito della stessa nel giorno dell'udienza, deve evidenziarsi come, nonostante la stessa sia fondata, in ogni caso non potrebbe determinarsi la remissione della causa al primo giudice da parte della Corte di Appello investita della questione che, pertanto,
comunque, deve decidere nel merito (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 5659, del 9.03.2010,
secondo la cui massima: "nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del
dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le
regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art.
161, co. 1, c.p.c., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato una tale nullità, ove
dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle
ipotesi di remissione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né limitare la pronuncia
alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice
di appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far
valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non
dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo
stesso risultato conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione"). 10. Passando, pertanto, ad esaminare gli ulteriori motivi dell'appello si osserva quanto segue.
11.L' censura, altresì, la nullità della sentenza per carenza di Parte_1
motivazione.
Evidenzia, infatti, che il giudice di pace non avrebbe esplicitato, se non attraverso vuote formule di stile , le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione di rigetto.
Di qui l' impossibilità di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito dallo stesso .
11.1. Il motivo è infondato poiché, dalla lettura della sentenza, si evincono chiaramente gli elementi sui quali il giudice ha fondato la decisione là dove lo stesso ha fatto riferimento ai rilievi svolti dai militari (non oggetto di querela di falso) nonché al disvalore delle condotte ascritte alla ricorrente-appellante.
12. Ancora la lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 , Parte_1
co. 14, CdS.
All'uopo cita una sentenza della Suprema Corte (Cass. pen. n. 1560/19) secondo cui la mera esposizione su un'auto di una targa di prova che non rispetti forma e aspetto tipiche ma che sia conforme come dati numerici a quella originale, non integra il delitto di uso di atto falso.
12.1. Anche tale censura è priva di fondamento.
Ritiene , infatti, la più recente giurisprudenza in materia che “A norma degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 la circolazione di un veicolo con targa di
prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa, sia all'esistenza dell'autorizzazione alla
circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile
per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. Pertanto, la
mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli
estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (articolo 93, comma 7, del
codice della strada) e privo della copertura assicurativa (articolo 193, comma 2, del codice della
strada); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza
del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il
dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione. Al riguardo, inoltre, non assume rilevanza che detti documenti
siano acquisiti solo successivamente in sede giudiziale a seguito di opposizione da parte del soggetto
nei cui confronti è stato elevato il verbale di contestazione con riguardo all'accertamento delle due
suddette infrazioni” (Cass. civ., 3706/2022).
Ebbene, nel caso di specie è pacifico per stessa ammissione del ricorrente, che il conducente fosse privo della carta di circolazione a bordo e così della targa originale.
Di qui l'integrazione dell'illecito penale di cui all'art. 100 co. 14 CdS che punisce chi usa targhe manomesse, falsificate, alterate e la correttezza della decisione del giudice di primo grado nel confermare i verbali.
13. L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 1 e 2
D.P.R. 474/2001 in quanto essi postulerebbero, oltre alla copia della targa, la mancanza a bordo della autorizzazione alla circolazione.
Nel caso di specie il conducente sarebbe stato munito della seconda in originale.
13.1. La tesi è priva di supporto probatorio se si considera che i militari hanno rilevato che il conducente viaggiava senza carta di circolazione a bordo ed, in ogni caso, non vi era delega da parte del titolare dell'autorizzazione alla targa di prova in favore dello
Persona_1
Ebbene, tali accertamenti non sono stati oggetto di querela di falso sicchè essi sono stati legittimamente valorizzati dal giudice di pace nella decisione di rigetto del ricorso.
14. Con l'ultimo motivo l' deduce la violazione e falsa applicazione Parte_1
dell'art. 180 , co. 1 e 7 , CdS.
Afferma l'appellante che la finalità della targa di prova sarebbe proprio quella di consentire la circolazione provvisoria per i veicoli privi di carta di circolazione per avere copertura assicurativa.
14.1. Osserva il giudicante che ciò che rileva nel caso di specie è proprio l'inesistenza a bordo della targa prova in originale nonché della carta di circolazione e della polizza assicurativa, in originale, indipendentemente dalla loro esistenza presso l'autofficina
(vedasi Cass. 32174/22 per cui “A norma del d.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2, la circolazione di
un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale
autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere
tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di
prova a bordo del veicolo (come accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non
censurato per l'omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del
veicolo della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza
dagli atti di causa) integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta
(art. 93, comma 7, C.d.S.) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2 ,C.d.S.); né rileva
che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto
autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato
normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di
repressione, quanto di prevenzione”).
Di qui l'insussistenza del motivo di gravame.
15. Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni nel merito l'appello è infondato e va,
pertanto, rigettato.
16.Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del criterio della parziale soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e in favore dell'appellato per metà e compensate per l'altra metà.
Esse si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 147 del 2022, secondo il valore della causa (scaglione: fino a € 1.100,00) nei medi tariffari ed epurata la fase dell'istruzione,
non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti avverso l'ordinanza resa dal Giudice di Pace di n. 257/2022 emessa il 07.02.2022, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, CP_1
deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza resa dal Giudice di Pace di il 07.02.2022; CP_1 - Liquidate le spese in complessivi € 462,00 per compensi professionali, oltre Iva ed accessori come per legge che pone per metà a carico dell'appellante e compensa per l'altra metà.
Così deciso in Bari, in data 6.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Fasano