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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Pagotto,
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, per l'udienza di data
15.1.2025, nella causa iscritta all' R.G. n. 23433/2023 –Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
tra opponente Parte_1 avv. Fulvio Neri
e opposta Controparte_1 avv.ti Pierluigi Panici ed Alessandro Brunetti
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede “accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha alcun diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione nei confronti di odierna opponente, stante la Parte_1 genericità e l'inidoneità del titolo azionato, per tutte le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha alcun diritto a Controparte_1 procedere ad esecuzione nei confronti di odierna opponente, Parte_1 quantomeno con riferimento alle pretese retribuzioni inerenti il periodo temporale successivo al 26 aprile 2018, stante la carenza di qualsivoglia titolo, sia giudiziale che contrattuale, per tutte le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate in narrativa;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva opposta nella parte in cui la Sig.ra ha dato esecuzione alla sentenza n. 1677/2018 emessa dalla Corte di Controparte_1
Appello di Roma, Sezione Lavoro, per il preteso recupero di somme superiori a quelle effettivamente e provvisoriamente dovutele sulla base del titolo esecutivo azionato e, per l'effetto, disporre la decurtazione delle stesse sulla base di quanto esposto in narrativa, tenuto conto dell'erroneità dei conteggi e dell'aliunde perceptum, e/o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio anche mediante C.T.U.”
Giustifica l' opposizione all'esecuzione, iscritta al n. R.G.E. 11755/2022 presso questo Tribunale di
Roma, ex artt. 615, II comma, e 616 c.p.c., in quanto rappresenta che manca un titolo idoneo per poter procedere all'esecuzione medesima per genericità del preteso titolo azionato, la carenza di un credito certo, liquido ed esigibile nonché, in via subordinata, l'inesistenza di un titolo esecutivo per il recupero delle pretese retribuzioni relative al periodo temporale successivo al 26 APRILE 2018.
Lamenta ,in ogni caso, l'illegittimità della procedura esecutiva in relazione all'erroneità dei conteggi e l'aliunde perceptum.
Premette che con precetto notificato in data 5 maggio 2022, la opposta le ha intimato il pagamento della somma di € 292.425,77, oltre delle ulteriori somme maturande sino all'effettivo pagamento;
che le ha notificato il pignoramento presso terzi, vincolando fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 438.000,00, dei conti correnti intestati alla società presso Controparte_2
e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e iscritto al ruolo il Controparte_3 pignoramento ( R.G.E. 11755/2022), assegnato al Giudice dell'Esecuzione, dott. Federico Salvati, che ha fissato l'udienza di assegnazione delle somme all'8 febbraio 2023; che la procedura esecutiva è basata sulla sentenza n. 1677 emessa di data 26 aprile 2018 dalla Corte di Appello di
Roma, Sezione Lavoro, che ha accolto il gravame proposto dalla opposta (n. R.G. 3271/2014) ed accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dall1.7. 2007 “ed ancora in corso”e condannata parte datoriale a corrispondere alla opposta euro 9.317,09 a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed interessi , le retribuzioni maturate dal 25 gennaio 2011 alla decisione, parametrate al livello C2, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, detratto quanto nelle more percepito e documentato in atti oltre alla condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per il 1° grado in euro 2.750,00 e per il grado d'appello in euro 3.307,00 , oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA. Si duole del fatto che l'opposta ha intimato il versamento anche di “retribuzioni” non ben meglio quantificate dalla Corte, neppure nella motivazione della sentenza, a decorrere dal 25 gennaio 2011 “fino a oggi”, senza detrarre quanto già percepito per lo stesso periodo da parte di in esecuzione della Parte_2 sentenza n. 5579/2017, analoga a quella in oggetto – emessa in data 30 novembre 2017 dal medesimo Collegio della Corte di Appello di Roma che si è pronunciato nei confronti di Pt_1
Rappresenta che, anche per l'odierna lavoratrice la decisione della Corte di Appello richiamata ha accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti di Parte_2
“a decorrere dal 5.12.2005 ed ancora in corso” e che la , in esecuzione della citata
[...] CP_1 sentenza n. 5579/2017, ha percepito le differenze, è stata reintegrata nel posto di lavoro da parte di la quale quantomeno da febbraio 2018, le corrisponde la retribuzione mensile;
Parte_2 che, costituendosi nella procedura esecutiva, ha chiesto la riduzione del pignoramento e depositato il ricorso in opposizione all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione, accolta, con ordinanza del 18 aprile 2023, che ha sospeso l'esecuzione, “limitatamente al credito eccedente l'importo di € 18.742,92”.
Costituitasi, parte convenuta, rappresenta la cessata materia del contendere in relazione all'ordinanza della Corte di cassazione n. 32138/2023 del 20/11/2023, intervenuta nelle more del giudizio di opposizione , che ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1677/2018, posta a base della esecuzione, per il motivo riguardante il diritto a percepire le retribuzioni dal 25 gennaio 2011 sino alla data della sentenza di Corte di Appello del 18/10/2018.
All'udienza del 4.4.2024, le difese, in relazione all'annullamento del titolo esecutivo da parte della
Suprema Corte hanno concordemente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, senza nulla rilevare o chiedere in ordine alle spese del giudizio.
Rimane pertanto controversia fra le parti limitatamente alle spese processuali.
Al riguardo parte ricorrente, nelle note finali per la discussione del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, dichiara di accettare la rinuncia effettuata dall'opposta ed insiste per il rimborso delle spese di lite, ai sensi dell'art. 306 , ultimo comma, c.p.c.. Richiama, sul punto, la parte della memoria di costituzione dell'opposta laddove quest'ultima afferma: ”Venuto meno sul punto specifico il titolo esecutivo si rinuncia ovviamente alla esecuzione e si chiede la cessazione della materia del contendere essendo intervenuta la richiamata ordinanza della Cassazione nelle more del giudizio di opposizione”. Fa inoltre presente che l'opposta non ha contestato i punti di doglianza esposti nel ricorso in opposizione. Questo giudice, in relazione ai motivi dell'opposizione ed all'andamento della causa, nella quale le parti hanno concordemente chiesto “la declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione alla circostanza che la sentenza della Corte d'Appello della quale è stata data esecuzione è stata cassata parzialmente in data 20.11.2023”, dispone la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in ragione della metà, con condanna della opposta al pagamento della residua metà a favore di parte ricorrente-opponente.
PQM
Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Condanna l'opposta al pagamento a favore dell'opponente di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 7700, compensata fra le parti la residua di metà, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 10.2.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Pagotto,
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, per l'udienza di data
15.1.2025, nella causa iscritta all' R.G. n. 23433/2023 –Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
tra opponente Parte_1 avv. Fulvio Neri
e opposta Controparte_1 avv.ti Pierluigi Panici ed Alessandro Brunetti
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede “accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha alcun diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione nei confronti di odierna opponente, stante la Parte_1 genericità e l'inidoneità del titolo azionato, per tutte le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha alcun diritto a Controparte_1 procedere ad esecuzione nei confronti di odierna opponente, Parte_1 quantomeno con riferimento alle pretese retribuzioni inerenti il periodo temporale successivo al 26 aprile 2018, stante la carenza di qualsivoglia titolo, sia giudiziale che contrattuale, per tutte le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate in narrativa;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva opposta nella parte in cui la Sig.ra ha dato esecuzione alla sentenza n. 1677/2018 emessa dalla Corte di Controparte_1
Appello di Roma, Sezione Lavoro, per il preteso recupero di somme superiori a quelle effettivamente e provvisoriamente dovutele sulla base del titolo esecutivo azionato e, per l'effetto, disporre la decurtazione delle stesse sulla base di quanto esposto in narrativa, tenuto conto dell'erroneità dei conteggi e dell'aliunde perceptum, e/o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio anche mediante C.T.U.”
Giustifica l' opposizione all'esecuzione, iscritta al n. R.G.E. 11755/2022 presso questo Tribunale di
Roma, ex artt. 615, II comma, e 616 c.p.c., in quanto rappresenta che manca un titolo idoneo per poter procedere all'esecuzione medesima per genericità del preteso titolo azionato, la carenza di un credito certo, liquido ed esigibile nonché, in via subordinata, l'inesistenza di un titolo esecutivo per il recupero delle pretese retribuzioni relative al periodo temporale successivo al 26 APRILE 2018.
Lamenta ,in ogni caso, l'illegittimità della procedura esecutiva in relazione all'erroneità dei conteggi e l'aliunde perceptum.
Premette che con precetto notificato in data 5 maggio 2022, la opposta le ha intimato il pagamento della somma di € 292.425,77, oltre delle ulteriori somme maturande sino all'effettivo pagamento;
che le ha notificato il pignoramento presso terzi, vincolando fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 438.000,00, dei conti correnti intestati alla società presso Controparte_2
e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e iscritto al ruolo il Controparte_3 pignoramento ( R.G.E. 11755/2022), assegnato al Giudice dell'Esecuzione, dott. Federico Salvati, che ha fissato l'udienza di assegnazione delle somme all'8 febbraio 2023; che la procedura esecutiva è basata sulla sentenza n. 1677 emessa di data 26 aprile 2018 dalla Corte di Appello di
Roma, Sezione Lavoro, che ha accolto il gravame proposto dalla opposta (n. R.G. 3271/2014) ed accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dall1.7. 2007 “ed ancora in corso”e condannata parte datoriale a corrispondere alla opposta euro 9.317,09 a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed interessi , le retribuzioni maturate dal 25 gennaio 2011 alla decisione, parametrate al livello C2, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, detratto quanto nelle more percepito e documentato in atti oltre alla condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per il 1° grado in euro 2.750,00 e per il grado d'appello in euro 3.307,00 , oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA. Si duole del fatto che l'opposta ha intimato il versamento anche di “retribuzioni” non ben meglio quantificate dalla Corte, neppure nella motivazione della sentenza, a decorrere dal 25 gennaio 2011 “fino a oggi”, senza detrarre quanto già percepito per lo stesso periodo da parte di in esecuzione della Parte_2 sentenza n. 5579/2017, analoga a quella in oggetto – emessa in data 30 novembre 2017 dal medesimo Collegio della Corte di Appello di Roma che si è pronunciato nei confronti di Pt_1
Rappresenta che, anche per l'odierna lavoratrice la decisione della Corte di Appello richiamata ha accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti di Parte_2
“a decorrere dal 5.12.2005 ed ancora in corso” e che la , in esecuzione della citata
[...] CP_1 sentenza n. 5579/2017, ha percepito le differenze, è stata reintegrata nel posto di lavoro da parte di la quale quantomeno da febbraio 2018, le corrisponde la retribuzione mensile;
Parte_2 che, costituendosi nella procedura esecutiva, ha chiesto la riduzione del pignoramento e depositato il ricorso in opposizione all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione, accolta, con ordinanza del 18 aprile 2023, che ha sospeso l'esecuzione, “limitatamente al credito eccedente l'importo di € 18.742,92”.
Costituitasi, parte convenuta, rappresenta la cessata materia del contendere in relazione all'ordinanza della Corte di cassazione n. 32138/2023 del 20/11/2023, intervenuta nelle more del giudizio di opposizione , che ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1677/2018, posta a base della esecuzione, per il motivo riguardante il diritto a percepire le retribuzioni dal 25 gennaio 2011 sino alla data della sentenza di Corte di Appello del 18/10/2018.
All'udienza del 4.4.2024, le difese, in relazione all'annullamento del titolo esecutivo da parte della
Suprema Corte hanno concordemente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, senza nulla rilevare o chiedere in ordine alle spese del giudizio.
Rimane pertanto controversia fra le parti limitatamente alle spese processuali.
Al riguardo parte ricorrente, nelle note finali per la discussione del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, dichiara di accettare la rinuncia effettuata dall'opposta ed insiste per il rimborso delle spese di lite, ai sensi dell'art. 306 , ultimo comma, c.p.c.. Richiama, sul punto, la parte della memoria di costituzione dell'opposta laddove quest'ultima afferma: ”Venuto meno sul punto specifico il titolo esecutivo si rinuncia ovviamente alla esecuzione e si chiede la cessazione della materia del contendere essendo intervenuta la richiamata ordinanza della Cassazione nelle more del giudizio di opposizione”. Fa inoltre presente che l'opposta non ha contestato i punti di doglianza esposti nel ricorso in opposizione. Questo giudice, in relazione ai motivi dell'opposizione ed all'andamento della causa, nella quale le parti hanno concordemente chiesto “la declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione alla circostanza che la sentenza della Corte d'Appello della quale è stata data esecuzione è stata cassata parzialmente in data 20.11.2023”, dispone la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in ragione della metà, con condanna della opposta al pagamento della residua metà a favore di parte ricorrente-opponente.
PQM
Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Condanna l'opposta al pagamento a favore dell'opponente di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 7700, compensata fra le parti la residua di metà, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 10.2.2025