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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1166/2025 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da (società appartenente al GRUPPO IVA P.IVA n. Parte_1 Parte_1
e C.F. ), con sede in Modena alla Via San Carlo n. 8/20, in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo procuratore speciale e DOTT. Parte_2 Controparte_1
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
PI OL n. 50, coobbligati in solido, rappresentati e difesi - congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Preziosi e dall'Avv. Federica Sandulli ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi p.e.c., giusta procura in atti
RICORRENTI CONTRO
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Rosaria CP_3
SC funzionario delegato dal Dott. Michele Vitale, dirigente dell'Ufficio Antiriciclaggio di Milano, presso i cui uffici in Milano Via Tarchetti, 6 è domiciliato RESISTENTE
OGGETTO del giudizio: opposizione avverso ordinanza ingiunzione CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1 Controparte_1
“ CONCLUSIONI 1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare, ovvero dichiarare inefficace il Decreto sanzionatorio n. 840670/emesso il 20.12.2024 e notificato il 21.01.2025 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.T.S. di Milano;
pagina 1 di 5 2) Condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.” Per il , Controparte_2 Controparte_4
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
• respingere l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
• nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio, e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo dei ricorrenti di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 Controparte_1 hanno impugnato il decreto sanzionatorio n. 840670/A, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data il 20.12.2024 e notificato il 21.01.2025, con il quale veniva ingiunto in solido agli odierni ricorrenti, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00, oltre ad
€ 20,00, per spese per aver violato l'art. 51, co. I, d.lgs. n. 231/2007, omettendo la comunicazione di infrazione all'art. 49, co. V, del predetto decreto, in riferimento all'assegno n. 0009055665-08 di € 20.000,00 emesso il 15.09.2022 in favore della signora . Parte_3
Parte ricorrente ha, pertanto, dedotto che nell'ambito di attività di accertamento condotta dal Controparte_2 Controparte_4
, notiziato da altro istituto di credito, quest'ultimo rilevava una possibile
[...] violazione del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche/integrazioni e, pertanto, con nota del 09.12.2022 (cfr. doc. 4 ricorso), chiedeva di conoscere “le generalità complete, la residenza e il codice fiscale di
• Persona fisica che ha posto all'incasso l'assegno n. 0009055665-08
• Persona giuridica nonché Legale rappresentante titolare del c/c sul quale il medesimo assegno è stato versato. Si prega, inoltre, di voler comunicare le generalità complete, la residenza e il codice fiscale dei soggetti, persone giuridiche e persone fisiche, che non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione ex art. 51, comma 1, del d.lgs. 231/2007.” Con comunicazione del 13.12.2022, la Banca ricorrente forniva riscontro alla R.T.S. e, tramite l'applicativo SIAR, forniva i dati richiesti. La ha contestato agli odierni opponenti, Controparte_4 con il verbale di contestazione pos. n. 840670/A/MI/CC- emesso il 20.12.2024 e notificato il 21.01.2025–, la violazione dell'art. 51 co. I d.lgs. n. 231/2007 “per aver omesso di comunicare al l'operazione Controparte_2 finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5, e dell'art. 51 del citato pagina 2 di 5 decreto legislativo da per l'ammontare di complessivi EURO 20.000,00, in Parte_3 data 15-09-2022 n. 0009055665-08”. In data 06.02.2023, gli odierni opponenti rilevavano l'infondatezza delle contestazioni mosse dal , chiedendone l'annullamento. CP_2
Ne consegue che, all'esito del procedimento amministrativo sanzionatorio, la
[...]
emetteva il decreto opposto. Controparte_4
I ricorrenti hanno impugnato il decreto, deducendone preliminarmente la nullità per violazione del termine previsto dall'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/07 in quanto il medesimo risulta essere stato notificato oltre il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento e ritenendone la nullità anche nel merito in quanto la segnalazione era stata tempestivamente effettuata da altro istituto di credito. Hanno, inoltre, eccepito la violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ed hanno affermato la sussistenza dell'esimente in capo ai predetti consistente nella scusabilità dell'errore in cui i medesimi sono incorsi. Hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento, revoca o dichiarazione di inefficacia del decreto sanzionatorio in oggetto. In data 21.05.2025, il si è costituito precisando Controparte_2 che l'illecito contestato ha natura meramente oggettiva, e comporta sempre l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, indipendentemente dalla liceità o meno dell'operazione non comunicata al Ha Controparte_2 aggiunto, inoltre, che il caso di specie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90; la norma prevede che i soggetti obbligati, che nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazione di cui all'art. 49, commi 1,5,7 e 12 e all'art. 50, ne riferiscano entro trenta giorni al . Controparte_2
E, in particolare, in merito alla contestazione formulata da controparte sull'estinzione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/07 ha ritenuto errata l'individuazione del dies a quo, effettuata dalla stessa. All'udienza del 05 giugno 2025, parte ricorrente insisteva nel ricorso e parte resistente ne chiedeva il rigetto. Entrambi i legali chiedevano fissarsi udienza di discussione orale. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in pari data, fissava udienza di discussione orale per la data del 25.11.2025 concedendo alle parti termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. Nel corso dell'udienza suindicata – all'esito della discussione – dava lettura del dispositivo della sentenza riservando il deposito della motivazione nei successivi trenta giorni.
II. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 5 Si rileva che il DOTT. anno eccepito, Parte_1 Controparte_1 in via preliminare, la nullità del decreto sanzionatorio per violazione del termine previsto dall'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/07 in quanto il medesimo risulta essere stato notificato oltre il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento. Nel citato articolo, testualmente si legge “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”. Il problema principale, pertanto, sta nell'individuare correttamente il dies a quo al fine di far decorrere il periodo di tempo massimo previsto dalla norma per l'irrogazione della sanzione, tenendo conto che i soggetti presenti in questa operazione sono due, aventi ciascuno compiti diversi (uno deve formulare la contestazione della violazione legislativa e l'altro deve procedere all'adozione del provvedimento sanzionatorio). Nel caso di specie, le tappe temporali che hanno portato all'emanazione della sanzione possono essere così individuate:
- 20 settembre 2022, data in cui l'assegno veniva negoziato e per cui, ai sensi del primo comma dell'art. 51 D.lgs. 231/07, entro i successivi 30 giorni sarebbe dovuta avvenire la segnalazione al MEF dell'operazione in contrasto con l'art. 49, comma 5, D.lgs. 231/07;
- 4 ottobre 2022 data in cui è stata effettuata la segnalazione, omessa dalla
[...] da parte dell'altro istituto di credito coinvolto nell'operazione Parte_1 finanziaria. Il dies a quo, a parere di questo Giudicante, deve essere individuato – contrariamente a quanto affermato da parte resistente – nel momento in cui l'Amministrazione titolare del potere sanzionatorio viene posta in condizione di esercitare il potere in suo possesso, avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile. Sul punto la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che a tale data deve ritenersi, dunque, intervenuta la “ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente” ex art. 69, comma II, del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e da tale data deve ritenersi decorrente, quindi, il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio: ed invero, da un lato, non risulta intervenuta la proroga semestrale prevista nella richiamata norma (non avendo il ricorrente formulato istanza di audizione nelle note difensive inviate alla amministrazione) e, dall'altro, l'attività di istruzione posta in essere dal procedente in epoca successiva (mediante la richiesta di CP_2 informazioni all'istituto opponente) non assume alcuna efficacia ai fini dello spostamento in avanti del dies a quo del termine biennale.
pagina 4 di 5 Nell'ipotesi in cui, come nella specie, il potere sanzionatorio spetti alla stessa Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, appare chiaro che il termine biennale non possa che farsi decorrere dal momento in cui la predetta abbia avuto compiuta conoscenza della violazione. È evidente, pertanto, che la segnalazione operata dall'altro Istituto di credito, portando a conoscenza dell'Amministrazione procedente l'avvenuta violazione normativa, ha consentito alla stessa di avviare l'istruttoria e concluderla con l'emanazione della sanzione, oltre il termine massimo previsto. Pertanto, il dies a quo deve farsi coincidere col giorno della segnalazione effettuata dall'altro Istituto coinvolto nell'operazione finanziaria e, quindi, in data 04.10.2022, con conseguente termine finale - per la tempestiva notifica dell'ingiunzione - al 04.10.2024. L'atto impugnato, invece, è stato emesso in data 20.12.2024 e notificato il 21.01.2025; ne deriva conseguentemente l'illegittimità e l'annullamento dello stesso. Le considerazioni appena esposte assorbono e rendo superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formulate da parte ricorrente. In conclusione, deve essere accolta la formulata opposizione, con conseguente annullamento del decreto sanzionatorio.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
annulla il decreto sanzionatorio n.840670/A, emesso dal CP_1 [...]
, in data Controparte_2 Controparte_4
20.12.2024 e notificato in data 21.01.2025; 2. condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese Controparte_2 di lite, liquidate in euro 1276,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato.
Monza, 25 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1166/2025 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da (società appartenente al GRUPPO IVA P.IVA n. Parte_1 Parte_1
e C.F. ), con sede in Modena alla Via San Carlo n. 8/20, in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo procuratore speciale e DOTT. Parte_2 Controparte_1
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
PI OL n. 50, coobbligati in solido, rappresentati e difesi - congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Preziosi e dall'Avv. Federica Sandulli ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi p.e.c., giusta procura in atti
RICORRENTI CONTRO
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Rosaria CP_3
SC funzionario delegato dal Dott. Michele Vitale, dirigente dell'Ufficio Antiriciclaggio di Milano, presso i cui uffici in Milano Via Tarchetti, 6 è domiciliato RESISTENTE
OGGETTO del giudizio: opposizione avverso ordinanza ingiunzione CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1 Controparte_1
“ CONCLUSIONI 1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare, ovvero dichiarare inefficace il Decreto sanzionatorio n. 840670/emesso il 20.12.2024 e notificato il 21.01.2025 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.T.S. di Milano;
pagina 1 di 5 2) Condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.” Per il , Controparte_2 Controparte_4
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
• respingere l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
• nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio, e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo dei ricorrenti di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 Controparte_1 hanno impugnato il decreto sanzionatorio n. 840670/A, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data il 20.12.2024 e notificato il 21.01.2025, con il quale veniva ingiunto in solido agli odierni ricorrenti, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00, oltre ad
€ 20,00, per spese per aver violato l'art. 51, co. I, d.lgs. n. 231/2007, omettendo la comunicazione di infrazione all'art. 49, co. V, del predetto decreto, in riferimento all'assegno n. 0009055665-08 di € 20.000,00 emesso il 15.09.2022 in favore della signora . Parte_3
Parte ricorrente ha, pertanto, dedotto che nell'ambito di attività di accertamento condotta dal Controparte_2 Controparte_4
, notiziato da altro istituto di credito, quest'ultimo rilevava una possibile
[...] violazione del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche/integrazioni e, pertanto, con nota del 09.12.2022 (cfr. doc. 4 ricorso), chiedeva di conoscere “le generalità complete, la residenza e il codice fiscale di
• Persona fisica che ha posto all'incasso l'assegno n. 0009055665-08
• Persona giuridica nonché Legale rappresentante titolare del c/c sul quale il medesimo assegno è stato versato. Si prega, inoltre, di voler comunicare le generalità complete, la residenza e il codice fiscale dei soggetti, persone giuridiche e persone fisiche, che non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione ex art. 51, comma 1, del d.lgs. 231/2007.” Con comunicazione del 13.12.2022, la Banca ricorrente forniva riscontro alla R.T.S. e, tramite l'applicativo SIAR, forniva i dati richiesti. La ha contestato agli odierni opponenti, Controparte_4 con il verbale di contestazione pos. n. 840670/A/MI/CC- emesso il 20.12.2024 e notificato il 21.01.2025–, la violazione dell'art. 51 co. I d.lgs. n. 231/2007 “per aver omesso di comunicare al l'operazione Controparte_2 finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5, e dell'art. 51 del citato pagina 2 di 5 decreto legislativo da per l'ammontare di complessivi EURO 20.000,00, in Parte_3 data 15-09-2022 n. 0009055665-08”. In data 06.02.2023, gli odierni opponenti rilevavano l'infondatezza delle contestazioni mosse dal , chiedendone l'annullamento. CP_2
Ne consegue che, all'esito del procedimento amministrativo sanzionatorio, la
[...]
emetteva il decreto opposto. Controparte_4
I ricorrenti hanno impugnato il decreto, deducendone preliminarmente la nullità per violazione del termine previsto dall'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/07 in quanto il medesimo risulta essere stato notificato oltre il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento e ritenendone la nullità anche nel merito in quanto la segnalazione era stata tempestivamente effettuata da altro istituto di credito. Hanno, inoltre, eccepito la violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ed hanno affermato la sussistenza dell'esimente in capo ai predetti consistente nella scusabilità dell'errore in cui i medesimi sono incorsi. Hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento, revoca o dichiarazione di inefficacia del decreto sanzionatorio in oggetto. In data 21.05.2025, il si è costituito precisando Controparte_2 che l'illecito contestato ha natura meramente oggettiva, e comporta sempre l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, indipendentemente dalla liceità o meno dell'operazione non comunicata al Ha Controparte_2 aggiunto, inoltre, che il caso di specie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90; la norma prevede che i soggetti obbligati, che nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazione di cui all'art. 49, commi 1,5,7 e 12 e all'art. 50, ne riferiscano entro trenta giorni al . Controparte_2
E, in particolare, in merito alla contestazione formulata da controparte sull'estinzione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/07 ha ritenuto errata l'individuazione del dies a quo, effettuata dalla stessa. All'udienza del 05 giugno 2025, parte ricorrente insisteva nel ricorso e parte resistente ne chiedeva il rigetto. Entrambi i legali chiedevano fissarsi udienza di discussione orale. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in pari data, fissava udienza di discussione orale per la data del 25.11.2025 concedendo alle parti termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. Nel corso dell'udienza suindicata – all'esito della discussione – dava lettura del dispositivo della sentenza riservando il deposito della motivazione nei successivi trenta giorni.
II. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 5 Si rileva che il DOTT. anno eccepito, Parte_1 Controparte_1 in via preliminare, la nullità del decreto sanzionatorio per violazione del termine previsto dall'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231/07 in quanto il medesimo risulta essere stato notificato oltre il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento. Nel citato articolo, testualmente si legge “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”. Il problema principale, pertanto, sta nell'individuare correttamente il dies a quo al fine di far decorrere il periodo di tempo massimo previsto dalla norma per l'irrogazione della sanzione, tenendo conto che i soggetti presenti in questa operazione sono due, aventi ciascuno compiti diversi (uno deve formulare la contestazione della violazione legislativa e l'altro deve procedere all'adozione del provvedimento sanzionatorio). Nel caso di specie, le tappe temporali che hanno portato all'emanazione della sanzione possono essere così individuate:
- 20 settembre 2022, data in cui l'assegno veniva negoziato e per cui, ai sensi del primo comma dell'art. 51 D.lgs. 231/07, entro i successivi 30 giorni sarebbe dovuta avvenire la segnalazione al MEF dell'operazione in contrasto con l'art. 49, comma 5, D.lgs. 231/07;
- 4 ottobre 2022 data in cui è stata effettuata la segnalazione, omessa dalla
[...] da parte dell'altro istituto di credito coinvolto nell'operazione Parte_1 finanziaria. Il dies a quo, a parere di questo Giudicante, deve essere individuato – contrariamente a quanto affermato da parte resistente – nel momento in cui l'Amministrazione titolare del potere sanzionatorio viene posta in condizione di esercitare il potere in suo possesso, avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile. Sul punto la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che a tale data deve ritenersi, dunque, intervenuta la “ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente” ex art. 69, comma II, del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e da tale data deve ritenersi decorrente, quindi, il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio: ed invero, da un lato, non risulta intervenuta la proroga semestrale prevista nella richiamata norma (non avendo il ricorrente formulato istanza di audizione nelle note difensive inviate alla amministrazione) e, dall'altro, l'attività di istruzione posta in essere dal procedente in epoca successiva (mediante la richiesta di CP_2 informazioni all'istituto opponente) non assume alcuna efficacia ai fini dello spostamento in avanti del dies a quo del termine biennale.
pagina 4 di 5 Nell'ipotesi in cui, come nella specie, il potere sanzionatorio spetti alla stessa Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, appare chiaro che il termine biennale non possa che farsi decorrere dal momento in cui la predetta abbia avuto compiuta conoscenza della violazione. È evidente, pertanto, che la segnalazione operata dall'altro Istituto di credito, portando a conoscenza dell'Amministrazione procedente l'avvenuta violazione normativa, ha consentito alla stessa di avviare l'istruttoria e concluderla con l'emanazione della sanzione, oltre il termine massimo previsto. Pertanto, il dies a quo deve farsi coincidere col giorno della segnalazione effettuata dall'altro Istituto coinvolto nell'operazione finanziaria e, quindi, in data 04.10.2022, con conseguente termine finale - per la tempestiva notifica dell'ingiunzione - al 04.10.2024. L'atto impugnato, invece, è stato emesso in data 20.12.2024 e notificato il 21.01.2025; ne deriva conseguentemente l'illegittimità e l'annullamento dello stesso. Le considerazioni appena esposte assorbono e rendo superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formulate da parte ricorrente. In conclusione, deve essere accolta la formulata opposizione, con conseguente annullamento del decreto sanzionatorio.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
annulla il decreto sanzionatorio n.840670/A, emesso dal CP_1 [...]
, in data Controparte_2 Controparte_4
20.12.2024 e notificato in data 21.01.2025; 2. condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese Controparte_2 di lite, liquidate in euro 1276,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato.
Monza, 25 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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