Art. 1.
Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Universita' o Istituti di istruzione superiore, e' prorogato sino al 1 marzo 1956 e il termine per le chiamate e i trasferimenti dei professori di ruolo sino al 10 marzo 1956.
Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Universita' o Istituti di istruzione superiore, e' prorogato sino al 1 marzo 1956 e il termine per le chiamate e i trasferimenti dei professori di ruolo sino al 10 marzo 1956.