Articolo 85 del Codice di giustizia contabile
Articolo 84Articolo 86
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 85

(Intervento di terzi in giudizio)


1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse ((qualificato)) meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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