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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA NN RI MA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 593/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Enna - Via Giuseppe Grezar N. 14 00042 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Di Resistente_2 - Piazza Garibaldi N. 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002296735000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso con condanna e distrazione delle spese.
Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate IS e Camera di Resistente_2 , Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 14.6.2025, avente ad oggetto la cartella di pagamento meglio indicata in ricorso, per un importo complessivo di €. 440,11.
A fondamento del ricorso ha dedotto il seguente motivo:
1) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Camera di Resistente_2, che ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, considerando la cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lvo 31 dicembre 1992 n. 546, avendo provveduto allo sgravio di quanto richiesto.
Agenzia delle Entrate IS non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta della Camera di Resistente_2 di essere estromessa dal giudizio, in quanto anche se si controverte sulla legittimità di atti posti in essere dall'ente concessionario della riscossione e non dall'Ente impositore, il che sarà preso in considerazione nella statuizione sulle spese, tuttavia, permane in capo a quest'ultimo un interesse processuale alla lite, pur non potendosi delineare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma facoltativo.
Non può inoltre accogliersi la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere poichè non è stato prodotto il provvedimento di sgravio che si afferma essere stato adottato e parte ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso, dimostrando in tal modo di avere interesse alla statuizione.
Nel merito, si accoglie l'eccezione di intervenuta prescrizione formulata dal ricorrente, poichè l'Agenzia delle
Entrate IS non si è costituita e non ha dunque provato, a fronte di una specifica contestazione, di aver regolarmente notificato al ricorrente alcun atto interruttivo, dovendosi considerare scaduto il termine quinquennale previsto per tale tipo tributo decorrente dalla data di notifica della cartella ( 08/01/2015).
I diritti camerali, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ( Cass. sent. n. 14244/2021 e n.
34890/2023) devono essere considerati come obbligazione periodica annuale a cui applicarsi l'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. che prevede la prescrizione in cinque anni :"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate IS al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 250,00 , oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 16.01.2026 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA NN RI MA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 593/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Enna - Via Giuseppe Grezar N. 14 00042 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Di Resistente_2 - Piazza Garibaldi N. 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002296735000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso con condanna e distrazione delle spese.
Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate IS e Camera di Resistente_2 , Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 14.6.2025, avente ad oggetto la cartella di pagamento meglio indicata in ricorso, per un importo complessivo di €. 440,11.
A fondamento del ricorso ha dedotto il seguente motivo:
1) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Camera di Resistente_2, che ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, considerando la cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lvo 31 dicembre 1992 n. 546, avendo provveduto allo sgravio di quanto richiesto.
Agenzia delle Entrate IS non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta della Camera di Resistente_2 di essere estromessa dal giudizio, in quanto anche se si controverte sulla legittimità di atti posti in essere dall'ente concessionario della riscossione e non dall'Ente impositore, il che sarà preso in considerazione nella statuizione sulle spese, tuttavia, permane in capo a quest'ultimo un interesse processuale alla lite, pur non potendosi delineare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma facoltativo.
Non può inoltre accogliersi la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere poichè non è stato prodotto il provvedimento di sgravio che si afferma essere stato adottato e parte ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso, dimostrando in tal modo di avere interesse alla statuizione.
Nel merito, si accoglie l'eccezione di intervenuta prescrizione formulata dal ricorrente, poichè l'Agenzia delle
Entrate IS non si è costituita e non ha dunque provato, a fronte di una specifica contestazione, di aver regolarmente notificato al ricorrente alcun atto interruttivo, dovendosi considerare scaduto il termine quinquennale previsto per tale tipo tributo decorrente dalla data di notifica della cartella ( 08/01/2015).
I diritti camerali, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ( Cass. sent. n. 14244/2021 e n.
34890/2023) devono essere considerati come obbligazione periodica annuale a cui applicarsi l'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. che prevede la prescrizione in cinque anni :"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate IS al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 250,00 , oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 16.01.2026 Giudice monocratico Anna Vasquez