TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 396
TAR
Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da un soggetto, il quale impugna una nota del Ministero della Difesa del 3 maggio 2021 e una determina del 29 aprile 2021, con cui gli è stato revocato il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992. Contestualmente, il ricorrente chiede l'annullamento di un ordine di trasferimento personale militare, notificato il 17 maggio 2021, disposto d'autorità dalla sede MARSTANAV di Taranto alla Scuola Telecomunicazioni di Chiavari. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, depositando memoria e rapporto informativo. Successivamente, con atto depositato il 3 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

Alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile, conformemente alla consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice non può procedere nel merito in assenza di un interesse ad agire da parte del ricorrente, dovendo rispettare la volontà espressa dalla parte. Pertanto, la controversia non viene decisa nel merito delle censure sollevate avverso la revoca del beneficio e l'ordine di trasferimento. Le spese processuali vengono dichiarate interamente compensate tra le parti, in considerazione delle ragioni equitative che inducono il Collegio a tale statuizione. La sentenza ordina che la stessa sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 396
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 396
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo