Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
della nota -OMISSIS- del 03.05.2021 e della determina con essa trasmessa del 29.04.2021, notificate il 17.05.2021, con cui al ricorrente è stato revocato il beneficio di cui all'art. 33 comma 5 della L. n. 104/92 e dell'ordine di trasferimento personale militare -OMISSIS-, notificato il 17.05.2021, con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla sede MARSTANAV di Taranto alla Scuola Telecomunicazioni di Chiavari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. CO FA e udito il difensore del ricorrente come da verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in esame il ricorrente ha domandato l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe;
- in data 13 luglio 2021 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con memoria di forma, depositando successivamente un rapporto informativo;
- con atto depositato in giudizio il 3 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
- all’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
CO FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO FA | AN SC |
IL SEGRETARIO