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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3751/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE UGO N. 26, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DAMIATA MARCELLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIALE FRANCESCO SCADUTO N.2/D 90144
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LORIA ANNUNZIATA e LORIA ROSARIO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio a Palermo, il 24 maggio 2014alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30 luglio 2025 e sottoscritto il 18 luglio 2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi restano autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, concessa in comodato d'uso da soggetti terzi alla sig.ra , ubicata nel Comune di Palermo in Via Villagrazia Parte_2
n. 112/B unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed Parte_2 in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I GL IN
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Dare atto che la situazione di distanza tra i genitori e di non immediata reperibilità per la condizione detentiva del padre ha reso Parte_1 necessario delegare la di lui sorella sig.ra nata a [...] il Parte_3
02/01/1993 ed ivi residente in [...] affinchè C.F._1 possa adottare nell'interesse dei figli minori nata a [...] il Persona_3
13/02/2015 e nato a [...] il [...]: - ogni Persona_4 decisione che dovesse risultare necessaria e indispensabile nello svolgimento delle attività scolastiche/didattiche (viaggi di istruzione;
autorizzazioni per il consumo nell'Istituto di alimenti ad uso collettivo;
partecipazione ad attività
2 sportive, culturali scientifiche, ecc); - ogni decisione che dovesse risultare necessaria e indispensabile per la loro salute (interventi, terapie, cure). Resta inteso che il genitore verrà sempre edotto di ogni e qualsivoglia Parte_1 problematica nonché di ogni decisione presa nel superiore interesse dei figli minorenni previo accordo tra i genitori.
5. I figli e restano collocati presso la dimora materna;
il Per_1 Per_2 padre alla cessazione delle attuali condizioni detentive potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità concordate settimanalmente di volta in volta con l'altro genitore, nel rispetto degli impegni scolastici dei figli. Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra entrambi i genitori.
6. Il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Parte_4
l'assegno di mantenimento esclusivamente per i figli essendo i coniugi economicamente indipendenti pari nel complesso ad € 150,00 mensili, tramite accredito in c/c, importo che sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo. Resta espressamente convenuto tra i coniugi che oltre all'assegno di mantenimento di euro 150,00, l'eventuale percezione degli assegni familiari/o di assegno unico, verranno percepiti integralmente da parte del solo coniuge collocatario e che andranno ad integrare l'assegno di mantenimento di euro 150,00. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% della spesa stabilita, facendo diretto riferimento alle linee guida del 29 novembre 2017 dettate del Consiglio Nazionale Forense in subjecta materia;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dare atto che nessun contributo di mantenimento è dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali che sono regolati dal regime di separazione dei beni, i coniugi, premesso che in costanza di matrimonio il sig. con atto Notar del 10/06/2020 Parte_1 Per_5 ha donato alla sig.ra i seguenti immobili : a) magazzino Parte_2 sito nel Comune di Palermo (PA) via Aloi n. 32/A al piano terra, censito nel
3 catasto fabbricati al foglio 83, particella graffata 1803/1-10 piano T, categoria
C/2, classe 6 mq 70, R.C. Euro 86,77 – b) quota indivisa di ½ (un mezzo) di un magazzino sito nel Comune di Palermo, Baglio Bagnara s.n., al piano terra, composto di un unico vano, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 83, particella 2539, piano terra;
che la donazione è stata effettuata per regolamentare i rapporti familiari e di coniugio in favore della moglie, di cui la condizione di separazione fa venir meno i presupposti che l'hanno motivata, in conseguenza di ciò la sig.ra si impegna ed obbliga a Parte_2 trasferire mediante atto di donazione i due immobili descritti in favore dei figli e per la quota di un mezzo ciascuno per la nuda proprietà, Per_1 Per_2 trasferendo l'usufrutto in favore del sig. obbligandosi a Parte_1 richiedere unitamente al sig. la preventiva relativa Parte_1 autorizzazione al Giudice Tutelare per il trasferimento dei due immobili in donazione ai figli minorenni e ed a stipulare il relativo atto di Per_1 Per_2 trasferimento in esecuzione degli accordi qui raggiunti dopo la pubblicazione del decreto di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Palermo entro e non oltre trenta giorni dalla intervenuta autorizzazione , stipulando il relativo rogito avanti al Notaio di Palermo e che Persona_6 le spese del predetto atto di donazione saranno totalmente a carico del sig.
;” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3751/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 30 luglio 2025 e sottoscritto il 18 luglio
2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione
4 sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 10 p.
II, serie A, dell'anno 2014).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3751/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE UGO N. 26, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DAMIATA MARCELLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIALE FRANCESCO SCADUTO N.2/D 90144
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LORIA ANNUNZIATA e LORIA ROSARIO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio a Palermo, il 24 maggio 2014alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30 luglio 2025 e sottoscritto il 18 luglio 2025.
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi restano autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, concessa in comodato d'uso da soggetti terzi alla sig.ra , ubicata nel Comune di Palermo in Via Villagrazia Parte_2
n. 112/B unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed Parte_2 in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I GL IN
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Dare atto che la situazione di distanza tra i genitori e di non immediata reperibilità per la condizione detentiva del padre ha reso Parte_1 necessario delegare la di lui sorella sig.ra nata a [...] il Parte_3
02/01/1993 ed ivi residente in [...] affinchè C.F._1 possa adottare nell'interesse dei figli minori nata a [...] il Persona_3
13/02/2015 e nato a [...] il [...]: - ogni Persona_4 decisione che dovesse risultare necessaria e indispensabile nello svolgimento delle attività scolastiche/didattiche (viaggi di istruzione;
autorizzazioni per il consumo nell'Istituto di alimenti ad uso collettivo;
partecipazione ad attività
2 sportive, culturali scientifiche, ecc); - ogni decisione che dovesse risultare necessaria e indispensabile per la loro salute (interventi, terapie, cure). Resta inteso che il genitore verrà sempre edotto di ogni e qualsivoglia Parte_1 problematica nonché di ogni decisione presa nel superiore interesse dei figli minorenni previo accordo tra i genitori.
5. I figli e restano collocati presso la dimora materna;
il Per_1 Per_2 padre alla cessazione delle attuali condizioni detentive potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità concordate settimanalmente di volta in volta con l'altro genitore, nel rispetto degli impegni scolastici dei figli. Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra entrambi i genitori.
6. Il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Parte_4
l'assegno di mantenimento esclusivamente per i figli essendo i coniugi economicamente indipendenti pari nel complesso ad € 150,00 mensili, tramite accredito in c/c, importo che sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo. Resta espressamente convenuto tra i coniugi che oltre all'assegno di mantenimento di euro 150,00, l'eventuale percezione degli assegni familiari/o di assegno unico, verranno percepiti integralmente da parte del solo coniuge collocatario e che andranno ad integrare l'assegno di mantenimento di euro 150,00. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% della spesa stabilita, facendo diretto riferimento alle linee guida del 29 novembre 2017 dettate del Consiglio Nazionale Forense in subjecta materia;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dare atto che nessun contributo di mantenimento è dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali che sono regolati dal regime di separazione dei beni, i coniugi, premesso che in costanza di matrimonio il sig. con atto Notar del 10/06/2020 Parte_1 Per_5 ha donato alla sig.ra i seguenti immobili : a) magazzino Parte_2 sito nel Comune di Palermo (PA) via Aloi n. 32/A al piano terra, censito nel
3 catasto fabbricati al foglio 83, particella graffata 1803/1-10 piano T, categoria
C/2, classe 6 mq 70, R.C. Euro 86,77 – b) quota indivisa di ½ (un mezzo) di un magazzino sito nel Comune di Palermo, Baglio Bagnara s.n., al piano terra, composto di un unico vano, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 83, particella 2539, piano terra;
che la donazione è stata effettuata per regolamentare i rapporti familiari e di coniugio in favore della moglie, di cui la condizione di separazione fa venir meno i presupposti che l'hanno motivata, in conseguenza di ciò la sig.ra si impegna ed obbliga a Parte_2 trasferire mediante atto di donazione i due immobili descritti in favore dei figli e per la quota di un mezzo ciascuno per la nuda proprietà, Per_1 Per_2 trasferendo l'usufrutto in favore del sig. obbligandosi a Parte_1 richiedere unitamente al sig. la preventiva relativa Parte_1 autorizzazione al Giudice Tutelare per il trasferimento dei due immobili in donazione ai figli minorenni e ed a stipulare il relativo atto di Per_1 Per_2 trasferimento in esecuzione degli accordi qui raggiunti dopo la pubblicazione del decreto di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Palermo entro e non oltre trenta giorni dalla intervenuta autorizzazione , stipulando il relativo rogito avanti al Notaio di Palermo e che Persona_6 le spese del predetto atto di donazione saranno totalmente a carico del sig.
;” Parte_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3751/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 30 luglio 2025 e sottoscritto il 18 luglio
2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione
4 sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 10 p.
II, serie A, dell'anno 2014).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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