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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/12/2024, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA reiterazione di contratti a tempo determinato per
In nome del Popolo italiano insegnamento della religione cattolica
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 410/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Parte_1
Fabio Ganci)
- ricorrente –
contro
(avv.ra dello Stato) Controparte_1
- resistente - ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del 20.12.2024,
la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
11.4.2023, per sentire dichiarare l'illegittimità della condotta abusiva posta in essere dal per essere stata assunta quale insegnante di Controparte_1
religione cattolica mediante la reiterazione di contratti a termine, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita o nella diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Ha premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del resistente in qualità di docente CP_1
di religione cattolica assunta in virtù di una serie di contratti in successione, a partire dall'a.s. 1999/2000 sino all'a.s. 2020/2021, stipulati per la copertura dell'intero anno scolastico con il meccanismo del rinnovo automatico e, in ogni caso, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, dolendosi del fatto che l'ultimo concorso bandito dal per l'assunzione a tempo indeterminato degli CP_1
insegnanti di religione cattolica sia stato indetto nel 2004. Ha affermato di prestare ancora servizio alle dipendenze del resistente con ulteriore analogo contratto a termine per l'a.s. 2022/23. Ha dedotto che le descritte modalità di impiego violano la clausola n.
5 della direttiva CE 70/1999 sul rapporto di lavoro a termine come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE e dal S.C. oltre che le fonti interne e in particolare i requisiti di temporaneità ed eccezionalità indicati dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001,
sottolineando che ai docenti di religione è stata negata per circa vent'anni l'opportunità
di accesso al ruolo previo superamento di concorso per titoli ed esame indetto su base regionale con frequenza triennale e che sono stati, finanche, esclusi dalla procedura di stabilizzazione automatica prevista per i colleghi di altre discipline dalla legge n.
107/2015.
2. Costituitosi con memoria del 10.5.2024, il ha Controparte_1
chiesto un rinvio della trattazione della controversia in considerazione del fatto che era ormai in corso di svolgimento la procedura selettiva straordinaria bandita con D.M. n.
9/2024 indetta al fine di stabilizzare gli insegnanti di religione precari con almeno 36
mesi di insegnamento. Ha eccepito la parziale prescrizione del diritto vantato con riferimento ai periodi di insegnamento antecedenti al 23.2.2019 (e cioè all'arco temporale anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data
23.2.2024) e nel merito si è rimesso alla determinazione equitativa del Giudice.
3. La causa è stata discussa all'udienza del 20.12.2024 previo scambio di note difensive,
per mezzo delle quali la difesa della ricorrente ha sottolineato, richiamando l'orientamento sul punto della Suprema Corte, che la procedura selettiva straordinaria bandita offra “una semplice chance di assunzione” e “non la certezza della stabilizzazione” in considerazione, particolarmente, del numero esiguo di posti banditi specialmente in
Umbria, e che, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore è decennale e decorre dall'ultimo di tali contratti, stante la natura unitaria
22 del predetto diritto. Inoltre, modificando le conclusioni precedentemente rassegnate, la difesa della ha chiesto che il venga condannato a risarcirle il Parte_1 CP_1
danno nella misura di 16 mensilità della retribuzione globale di fatto alla luce della novella normativa dell'art. 12 del Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, recante
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da
procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Diversamente, l'Avvocatura dello Stato, nelle note difensive ha sostenuto l'idoneità
della blanda procedura selettiva indetta a sanare la posizione della ricorrente, in considerazione delle “serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo”, insistendo affinché si tenga conto del percorso di stabilizzazione perlomeno ai fini della quantificazione del danno unitamente alla continuatività dei rapporti di lavoro dei docenti precari.
4. Secondo l'art. 10, comma 4-bis del d.lgs. n. 368/2001 (introdotto dal d.l. 70/2011), poi sostituito dell'art. 29, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2015 la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per il conferimento delle supplenze del personale docente,
è esclusa dal campo di applicazione della disciplina generale interna. L'art. 36 del d.lgs.
n. 165/2001 ha limitato, in generale, la possibilità delle P.A. di stipulare rapporti contrattuali a tempo determinato alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali con previsione, in caso di violazione delle disposizioni imperative di assunzione o di impiego, del diritto dei lavoratori al risarcimento del danno. La legge n. 186/2003,
recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, all'art. 3 prevede che “L'accesso ai ruoli […] avviene,
previo superamento di concorsi per titoli ed esami, […] indetti su base regionale con frequenza
triennale, dal ”, sicché l'amministrazione Controparte_2
deve indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità delle graduatorie concorsuali, il personale necessario a ricoprire i posti previsti dalle dotazioni organiche pari al 70% del totale ed ha la possibilità di fare ricorso ai contratti a tempo determinato per conferire gli incarichi relativi ai posti non coperti dai docenti assunti a tempo indeterminato.
33 Con sentenza pronunciata il 13.1.2022 nella causa C-282/19, la CGUE ha stabilito che
“La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli
insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico
dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione
di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva
nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che
la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di
consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non
costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale
accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non
prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo
determinato.”
Il S.C., con la sentenza n. 18698/2022 della Sezione lavoro emessa tenendo conto del pronunciamento della CGUE, ha rimarcato la specialità (rispetto ad una regolazione già di per sé speciale come quella del personale scolastico nel quadro del rapporto di pubblico impiego) dei rapporti di lavoro degli insegnanti di religione cattolica,
affermando che: “…Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota
di fabbisogno (30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni
e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è
normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di
rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente. È pertanto
fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico,
che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore…. la regola in
ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico,
potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non
emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per
perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa
44 particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono
invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti
di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art.
4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando
una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica
Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del
posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art.
19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del
medesimo C.C.N.L.)…” ed ha chiarito le condizioni in presenza delle quali è
riscontrabile un abuso nella reiterazione di contratti a termine nell'ipotesi più
frequente e tipica di questo settore (avveratasi anche nella fattispecie scrutinata) che è
quella della reiterazione in successione ultratriennale di una pluralità di incarichi a termine di durata corrispondente all'intero anno scolastico: “…L'ordinamento interno in
effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è
data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per
l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai
precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di
quelle docenze verso il ruolo. Né è pensabile – dati i numeri coinvolti – che allo scadere del
triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella
direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad
estendersi. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con
una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro
status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo
concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di CP_1
quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando
quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò
sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo
insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio,
attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità,
senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale
55 prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra
dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla
normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore….”. In
ordine ai rimedi previsti, esclusa la conversione dei rapporti per il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001 nell'osservanza dell'art. 97 Cost., secondo i principi canonizzati dalla nota pronuncia n. 5072/2016 della medesima Sezione lavoro del S.C.
deve farsi riferimento, quale termine di paragone di un ristoro che deve avere carattere effettivo e dissuasivo rispetto alla violazione della normativa eurounitaria, all'art. 32
della legge 183/2010 sostituito dall'art. 28 del d.lgs. 81/2015 ed oggi, come si dirà, dalla nuova versione dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001. La Corte ha, quindi, concluso, nei limiti di interesse, nel senso che: “…Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei
docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso
nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a
rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo
superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale,
sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto
al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di
rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il
diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in
ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art.
28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo
invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Cionondimeno, il resistente ha dedotto che alcun ristoro può essere attribuito alla ricorrente in ragione della sanatoria dell'illecito perfezionatasi con l'indizione,
sopravvenuta al deposito del ricorso, di una procedura selettiva per l'assunzione in ruolo alla quale la medesima ricorrente ha preso parte. In particolare, con D.M. n.
9/2024, sulla base dell'art. 1 bis, comma 2, del d.l. 126/2019, conv. con modificazioni nella legge 159/2019 e s.m., sono state bandite “le procedure concorsuali straordinarie
riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella
scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-
66 legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e successivamente modificato
dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112.” L'art. 1 del decreto prevede, tra l'altro,
che “…Alle procedure straordinarie di cui al presente articolo è assegnato il 70 per cento
dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025,
determinati a norma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n.186, e per gli anni
scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito,
ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449” e che “Le procedure straordinarie sono finalizzate al
reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano
in possesso congiuntamente: a) del titolo previsto dai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa, come meglio
precisato nell'articolo 3 del presente decreto;
b) del riconoscimento di idoneità rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio, come meglio precisato nell'articolo 3 del
presente decreto;
c) che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non
consecutivi, nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il
possesso dei prescritti titoli.” La selezione avviene attraverso una prova orale della durata di trenta minuti avente ad oggetto l'accertamento della preparazione del candidato “in relazione alle problematiche educative e a quanto previsto dagli Allegati C e D,
recanti i programmi di esame per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, di cui all'articolo 7” (art. 4) e alla conoscenza della lingua inglese.
La valutazione dei candidati viene effettuata attribuendo loro un punteggio massimo di 250 punti “di cui cento per la prova orale didattico-metodologica, cento per l'anzianità di
servizio e cinquanta per i titoli di qualificazione professionale” (art. 5). A seguito delle prove,
la Commissione redige le graduatorie regionali ripartite per ambiti diocesani “divise per
ordine e grado di scuola che, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, saranno
utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo
indeterminato sulla base del fabbisogno annuale, ferme restando le procedure autorizzatorie di
cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.” (art. 9). Da ultimo,
77 “Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge e dell'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto-legge,
ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da disporre d'intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio, il dirigente preposto all'USR competente, per il
triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale
esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, invia all'ordinario
diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei
posti.”
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le misure di stabilizzazione previste dalla legge in deroga alla regola ordinaria della selezione concorsuale aperta ai sensi dell'u.c. dell'art. 97 Cost. hanno efficacia sanante dell'illecita reiterazione di contratti a termine precludendo un ristoro pecuniario che costituirebbe, a questo punto,
un'indebita locupletazione dell'interessato, solamente a determinate condizioni: “In
tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a
termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura
sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a
condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga
con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che
l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a
termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure
specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole
certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue
che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede
tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già
assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente
remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice
"chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria. (Nella fattispecie, la S.C. ha
affermato il principio di cui in massima in relazione alla procedura di reclutamento, per titoli ed
esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del
2013, conv., con modif., dalla l. n. 125 del 2013).” (Cass., sez. lavoro, 14815/2021).
88 Nella fattispecie in esame, la procedura selettiva in corso alla quale la ricorrente ha preso parte, non determina, ad avviso di chi scrive, alcuna sanatoria dell'illecito concretizzatosi per reclutamento a termine avvenuto per più di tre anni scolastici. Ciò
in quanto al di là del fatto che detta procedura, a distanza di oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge che la prevede, non è stata ancora completata, non è
idonea in astratto ad assicurare la “ragionevole certezza” della stabilizzazione della ricorrente per effetto dell'abuso subito, ma soltanto a riconoscerle un percorso agevolato che, tuttavia, è ostacolato sia dal necessario superamento della prova idoneativa che da una riserva al personale c.d. precario contenuta nella misura del 70%
dei posti vacanti e disponibili sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei e ferme restando le disposizioni in tema di programmazioni assunzionali triennali. Non
appare persuasiva in senso contrario l'argomentazione della difesa erariale secondo cui una prova idoneativa sarebbe indispensabile ai sensi dell'art. 97 Cost. in quanto la procedura in discussione riguarda soggetti che hanno operato a termine senza superamento di una preventiva selezione, non solo perché le normative di stabilizzazione costituiscono un'eccezione che la legge può prevedere, proprio in base all'ultimo comma dell'art. 97, alla regola ordinaria della selezione concorsuale1, ma anche perché pretendere un vaglio idoneativo (nonostante la reiterazione per molti anni di incarichi a termini per le stesse mansioni) e e delimitare le immissioni in ruolo ad una sola parte dei posti vacanti e disponibili, significa negare che l'assunzione avvenga, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per conseguire la sanatoria dell'abuso, quale conseguenza diretta della reiterazione di contratti a termine (nel medesimo senso, cfr App. Perugia, sentenza n. 154/2024).
4.1 Nel caso in esame, è incontroverso fra le parti che la ricorrente è stata impiegata dal resistente come insegnante di religione cattolica mediante una serie di CP_1
contratti a tempo determinato intercorsi senza soluzione di continuità per ben ventidue anni scolastici consecutivi dall'a.s. 1999/00 all'a.s. 2020/21 per l'intera annualità dal 1.9
99 al 31.8 in assenza di esigenza sostitutive o temporanee senza fruire dell'opportunità di prendere parte ai concorsi per l'immissione in ruolo che l'amministrazione scolastica non ha bandito per vent'anni dal 2004 al 2024. Spetta, pertanto, alla ricorrente il risarcimento del danno per essere stata reclutata a termine per ben diciannove anni in più rispetto al limite consentito delle tre annualità. L'eccezione di prescrizione sollevata sul punto dal resistente va disattesa, in quanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario è quello ordinario decennale e decorre dall'ultimo dei contratti stipulati “…in considerazione della natura unitaria del
predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione
del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento
avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente…” (Cass., sez.
lavoro, n. 34741/2023).
4.2 La quantificazione del ristoro va eseguita, tuttavia, non in base all'art. 28 del d.lgs.
81/2015, ma all'art. 36, comma 5, seconda parte, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.l. n. 131 del 16.9.2024, conv. con modificazioni nella legge n. 166 del
14.11.2024, che stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso
nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva
la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella
misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla
gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra
le parti e alla durata complessiva del rapporto.” Ritiene lo scrivente che sia quest'ultima disposizione, migliorativa rispetto alla precedente che prevedeva il versamento di un indennizzo in misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, a dover essere applicata alla fattispecie di abuso in esame benché sopravvenuta, in quanto la sua introduzione nell'ordinamento è
avvenuta allo specifico fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2014/4231
intrapresa dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia proprio per la rilevata carenza di misure considerabili sufficientemente dissuasive alla violazione della direttiva 70/1999 CE.
1100 Pertanto, tenendo conto, nell'ambito della forbice vincolata di legge, dell'enorme arco temporale di ben diciannove anni in cui il rapporto di lavoro flessibile si è svolto oltre la soglia consentita dalla legge senza la possibilità di prendere parte a procedure concorsuali di immissioni in ruolo, del fatto che la ricorrente non ha perso alcuna retribuzione nel periodo di cui si discute essendo stato impiegata in modo continuativo per ogni anno solare, dell'opportunità di immissione in ruolo agevolata concessa seppur tardivamente ma anche del richiamato tratto essenzialmente sanzionatorio della misura di ristoro, appare adeguatamente dissuasivo il riconoscimento di n. 2
mensilità per ciascuna annualità del periodo decorso oltre il limite che ricondurrebbe alla soglia massima di n. 24 mensilità, che vanno ricondotte al n. di 16 mensilità
dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR pari al minimo di legge che la parte ricorrente ha ritenuto congruo e prospettato dovuto nelle conclusioni formulate nelle note difensive. Ciò posto, sulla base della documentazione in atti (all. 6 fasc. ric.),
il valore della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è pari all'importo lordo di €
2.569,67 (€ 2.372,01 x 13/12 = € 2.569,67), così che il resistente va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 41.114,72, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della legge 724/1994 decorrenti dalla data odierna al saldo (cfr Cass., sez. lavoro,
3027/2014, 5953/2018).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri ricavabili dal D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale, non senza considerare che la fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi (come accade nella specie apparendo i valori minimi eccessivi rispetto all'impegno difensivo necessario),
essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2,
comma 1 lett. a) del d.l. 223/2006 e l'art. 9 del d.l. 1/2012 a condizione di non liquidare somme simboliche non consone al decoro professionale (Cass., sez. VI-III, 30286/2017).
P.Q.M.
1111 definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni per le considerazioni di cui in motivazione, la somma di € 41.114,72, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato sulla sorte dalla data odierna al saldo;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 259,00 per C.U. versato ed € 3.470,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Perugia, il 20.12.2024
IL GIUDICE
Marco Medoro
1122 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così come per assicurare il conseguimento di obiettivi di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (cfr, ex multis, Corte Cost. 227/2021, 40/2018, 110/2017, 7/2015
90/2012.
In nome del Popolo italiano insegnamento della religione cattolica
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 410/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Parte_1
Fabio Ganci)
- ricorrente –
contro
(avv.ra dello Stato) Controparte_1
- resistente - ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del 20.12.2024,
la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
11.4.2023, per sentire dichiarare l'illegittimità della condotta abusiva posta in essere dal per essere stata assunta quale insegnante di Controparte_1
religione cattolica mediante la reiterazione di contratti a termine, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita o nella diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Ha premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del resistente in qualità di docente CP_1
di religione cattolica assunta in virtù di una serie di contratti in successione, a partire dall'a.s. 1999/2000 sino all'a.s. 2020/2021, stipulati per la copertura dell'intero anno scolastico con il meccanismo del rinnovo automatico e, in ogni caso, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, dolendosi del fatto che l'ultimo concorso bandito dal per l'assunzione a tempo indeterminato degli CP_1
insegnanti di religione cattolica sia stato indetto nel 2004. Ha affermato di prestare ancora servizio alle dipendenze del resistente con ulteriore analogo contratto a termine per l'a.s. 2022/23. Ha dedotto che le descritte modalità di impiego violano la clausola n.
5 della direttiva CE 70/1999 sul rapporto di lavoro a termine come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE e dal S.C. oltre che le fonti interne e in particolare i requisiti di temporaneità ed eccezionalità indicati dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001,
sottolineando che ai docenti di religione è stata negata per circa vent'anni l'opportunità
di accesso al ruolo previo superamento di concorso per titoli ed esame indetto su base regionale con frequenza triennale e che sono stati, finanche, esclusi dalla procedura di stabilizzazione automatica prevista per i colleghi di altre discipline dalla legge n.
107/2015.
2. Costituitosi con memoria del 10.5.2024, il ha Controparte_1
chiesto un rinvio della trattazione della controversia in considerazione del fatto che era ormai in corso di svolgimento la procedura selettiva straordinaria bandita con D.M. n.
9/2024 indetta al fine di stabilizzare gli insegnanti di religione precari con almeno 36
mesi di insegnamento. Ha eccepito la parziale prescrizione del diritto vantato con riferimento ai periodi di insegnamento antecedenti al 23.2.2019 (e cioè all'arco temporale anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data
23.2.2024) e nel merito si è rimesso alla determinazione equitativa del Giudice.
3. La causa è stata discussa all'udienza del 20.12.2024 previo scambio di note difensive,
per mezzo delle quali la difesa della ricorrente ha sottolineato, richiamando l'orientamento sul punto della Suprema Corte, che la procedura selettiva straordinaria bandita offra “una semplice chance di assunzione” e “non la certezza della stabilizzazione” in considerazione, particolarmente, del numero esiguo di posti banditi specialmente in
Umbria, e che, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore è decennale e decorre dall'ultimo di tali contratti, stante la natura unitaria
22 del predetto diritto. Inoltre, modificando le conclusioni precedentemente rassegnate, la difesa della ha chiesto che il venga condannato a risarcirle il Parte_1 CP_1
danno nella misura di 16 mensilità della retribuzione globale di fatto alla luce della novella normativa dell'art. 12 del Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, recante
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da
procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Diversamente, l'Avvocatura dello Stato, nelle note difensive ha sostenuto l'idoneità
della blanda procedura selettiva indetta a sanare la posizione della ricorrente, in considerazione delle “serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo”, insistendo affinché si tenga conto del percorso di stabilizzazione perlomeno ai fini della quantificazione del danno unitamente alla continuatività dei rapporti di lavoro dei docenti precari.
4. Secondo l'art. 10, comma 4-bis del d.lgs. n. 368/2001 (introdotto dal d.l. 70/2011), poi sostituito dell'art. 29, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2015 la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per il conferimento delle supplenze del personale docente,
è esclusa dal campo di applicazione della disciplina generale interna. L'art. 36 del d.lgs.
n. 165/2001 ha limitato, in generale, la possibilità delle P.A. di stipulare rapporti contrattuali a tempo determinato alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali con previsione, in caso di violazione delle disposizioni imperative di assunzione o di impiego, del diritto dei lavoratori al risarcimento del danno. La legge n. 186/2003,
recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, all'art. 3 prevede che “L'accesso ai ruoli […] avviene,
previo superamento di concorsi per titoli ed esami, […] indetti su base regionale con frequenza
triennale, dal ”, sicché l'amministrazione Controparte_2
deve indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità delle graduatorie concorsuali, il personale necessario a ricoprire i posti previsti dalle dotazioni organiche pari al 70% del totale ed ha la possibilità di fare ricorso ai contratti a tempo determinato per conferire gli incarichi relativi ai posti non coperti dai docenti assunti a tempo indeterminato.
33 Con sentenza pronunciata il 13.1.2022 nella causa C-282/19, la CGUE ha stabilito che
“La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli
insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico
dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione
di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva
nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che
la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di
consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non
costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale
accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non
prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo
determinato.”
Il S.C., con la sentenza n. 18698/2022 della Sezione lavoro emessa tenendo conto del pronunciamento della CGUE, ha rimarcato la specialità (rispetto ad una regolazione già di per sé speciale come quella del personale scolastico nel quadro del rapporto di pubblico impiego) dei rapporti di lavoro degli insegnanti di religione cattolica,
affermando che: “…Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota
di fabbisogno (30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni
e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è
normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di
rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente. È pertanto
fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico,
che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore…. la regola in
ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico,
potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non
emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per
perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa
44 particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono
invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti
di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art.
4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando
una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica
Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del
posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art.
19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del
medesimo C.C.N.L.)…” ed ha chiarito le condizioni in presenza delle quali è
riscontrabile un abuso nella reiterazione di contratti a termine nell'ipotesi più
frequente e tipica di questo settore (avveratasi anche nella fattispecie scrutinata) che è
quella della reiterazione in successione ultratriennale di una pluralità di incarichi a termine di durata corrispondente all'intero anno scolastico: “…L'ordinamento interno in
effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è
data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per
l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai
precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di
quelle docenze verso il ruolo. Né è pensabile – dati i numeri coinvolti – che allo scadere del
triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella
direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad
estendersi. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con
una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro
status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo
concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di CP_1
quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando
quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò
sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo
insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio,
attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità,
senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale
55 prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra
dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla
normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore….”. In
ordine ai rimedi previsti, esclusa la conversione dei rapporti per il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001 nell'osservanza dell'art. 97 Cost., secondo i principi canonizzati dalla nota pronuncia n. 5072/2016 della medesima Sezione lavoro del S.C.
deve farsi riferimento, quale termine di paragone di un ristoro che deve avere carattere effettivo e dissuasivo rispetto alla violazione della normativa eurounitaria, all'art. 32
della legge 183/2010 sostituito dall'art. 28 del d.lgs. 81/2015 ed oggi, come si dirà, dalla nuova versione dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001. La Corte ha, quindi, concluso, nei limiti di interesse, nel senso che: “…Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei
docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso
nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a
rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo
superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale,
sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto
al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di
rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il
diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in
ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art.
28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo
invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Cionondimeno, il resistente ha dedotto che alcun ristoro può essere attribuito alla ricorrente in ragione della sanatoria dell'illecito perfezionatasi con l'indizione,
sopravvenuta al deposito del ricorso, di una procedura selettiva per l'assunzione in ruolo alla quale la medesima ricorrente ha preso parte. In particolare, con D.M. n.
9/2024, sulla base dell'art. 1 bis, comma 2, del d.l. 126/2019, conv. con modificazioni nella legge 159/2019 e s.m., sono state bandite “le procedure concorsuali straordinarie
riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella
scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-
66 legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e successivamente modificato
dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112.” L'art. 1 del decreto prevede, tra l'altro,
che “…Alle procedure straordinarie di cui al presente articolo è assegnato il 70 per cento
dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025,
determinati a norma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n.186, e per gli anni
scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito,
ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449” e che “Le procedure straordinarie sono finalizzate al
reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano
in possesso congiuntamente: a) del titolo previsto dai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa, come meglio
precisato nell'articolo 3 del presente decreto;
b) del riconoscimento di idoneità rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio, come meglio precisato nell'articolo 3 del
presente decreto;
c) che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non
consecutivi, nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il
possesso dei prescritti titoli.” La selezione avviene attraverso una prova orale della durata di trenta minuti avente ad oggetto l'accertamento della preparazione del candidato “in relazione alle problematiche educative e a quanto previsto dagli Allegati C e D,
recanti i programmi di esame per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, di cui all'articolo 7” (art. 4) e alla conoscenza della lingua inglese.
La valutazione dei candidati viene effettuata attribuendo loro un punteggio massimo di 250 punti “di cui cento per la prova orale didattico-metodologica, cento per l'anzianità di
servizio e cinquanta per i titoli di qualificazione professionale” (art. 5). A seguito delle prove,
la Commissione redige le graduatorie regionali ripartite per ambiti diocesani “divise per
ordine e grado di scuola che, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, saranno
utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo
indeterminato sulla base del fabbisogno annuale, ferme restando le procedure autorizzatorie di
cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.” (art. 9). Da ultimo,
77 “Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge e dell'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto-legge,
ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da disporre d'intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio, il dirigente preposto all'USR competente, per il
triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale
esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, invia all'ordinario
diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei
posti.”
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le misure di stabilizzazione previste dalla legge in deroga alla regola ordinaria della selezione concorsuale aperta ai sensi dell'u.c. dell'art. 97 Cost. hanno efficacia sanante dell'illecita reiterazione di contratti a termine precludendo un ristoro pecuniario che costituirebbe, a questo punto,
un'indebita locupletazione dell'interessato, solamente a determinate condizioni: “In
tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a
termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura
sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a
condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga
con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che
l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a
termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure
specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole
certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue
che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede
tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già
assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente
remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice
"chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria. (Nella fattispecie, la S.C. ha
affermato il principio di cui in massima in relazione alla procedura di reclutamento, per titoli ed
esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del
2013, conv., con modif., dalla l. n. 125 del 2013).” (Cass., sez. lavoro, 14815/2021).
88 Nella fattispecie in esame, la procedura selettiva in corso alla quale la ricorrente ha preso parte, non determina, ad avviso di chi scrive, alcuna sanatoria dell'illecito concretizzatosi per reclutamento a termine avvenuto per più di tre anni scolastici. Ciò
in quanto al di là del fatto che detta procedura, a distanza di oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge che la prevede, non è stata ancora completata, non è
idonea in astratto ad assicurare la “ragionevole certezza” della stabilizzazione della ricorrente per effetto dell'abuso subito, ma soltanto a riconoscerle un percorso agevolato che, tuttavia, è ostacolato sia dal necessario superamento della prova idoneativa che da una riserva al personale c.d. precario contenuta nella misura del 70%
dei posti vacanti e disponibili sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei e ferme restando le disposizioni in tema di programmazioni assunzionali triennali. Non
appare persuasiva in senso contrario l'argomentazione della difesa erariale secondo cui una prova idoneativa sarebbe indispensabile ai sensi dell'art. 97 Cost. in quanto la procedura in discussione riguarda soggetti che hanno operato a termine senza superamento di una preventiva selezione, non solo perché le normative di stabilizzazione costituiscono un'eccezione che la legge può prevedere, proprio in base all'ultimo comma dell'art. 97, alla regola ordinaria della selezione concorsuale1, ma anche perché pretendere un vaglio idoneativo (nonostante la reiterazione per molti anni di incarichi a termini per le stesse mansioni) e e delimitare le immissioni in ruolo ad una sola parte dei posti vacanti e disponibili, significa negare che l'assunzione avvenga, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per conseguire la sanatoria dell'abuso, quale conseguenza diretta della reiterazione di contratti a termine (nel medesimo senso, cfr App. Perugia, sentenza n. 154/2024).
4.1 Nel caso in esame, è incontroverso fra le parti che la ricorrente è stata impiegata dal resistente come insegnante di religione cattolica mediante una serie di CP_1
contratti a tempo determinato intercorsi senza soluzione di continuità per ben ventidue anni scolastici consecutivi dall'a.s. 1999/00 all'a.s. 2020/21 per l'intera annualità dal 1.9
99 al 31.8 in assenza di esigenza sostitutive o temporanee senza fruire dell'opportunità di prendere parte ai concorsi per l'immissione in ruolo che l'amministrazione scolastica non ha bandito per vent'anni dal 2004 al 2024. Spetta, pertanto, alla ricorrente il risarcimento del danno per essere stata reclutata a termine per ben diciannove anni in più rispetto al limite consentito delle tre annualità. L'eccezione di prescrizione sollevata sul punto dal resistente va disattesa, in quanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario è quello ordinario decennale e decorre dall'ultimo dei contratti stipulati “…in considerazione della natura unitaria del
predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione
del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento
avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente…” (Cass., sez.
lavoro, n. 34741/2023).
4.2 La quantificazione del ristoro va eseguita, tuttavia, non in base all'art. 28 del d.lgs.
81/2015, ma all'art. 36, comma 5, seconda parte, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.l. n. 131 del 16.9.2024, conv. con modificazioni nella legge n. 166 del
14.11.2024, che stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso
nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva
la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella
misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla
gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra
le parti e alla durata complessiva del rapporto.” Ritiene lo scrivente che sia quest'ultima disposizione, migliorativa rispetto alla precedente che prevedeva il versamento di un indennizzo in misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, a dover essere applicata alla fattispecie di abuso in esame benché sopravvenuta, in quanto la sua introduzione nell'ordinamento è
avvenuta allo specifico fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2014/4231
intrapresa dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia proprio per la rilevata carenza di misure considerabili sufficientemente dissuasive alla violazione della direttiva 70/1999 CE.
1100 Pertanto, tenendo conto, nell'ambito della forbice vincolata di legge, dell'enorme arco temporale di ben diciannove anni in cui il rapporto di lavoro flessibile si è svolto oltre la soglia consentita dalla legge senza la possibilità di prendere parte a procedure concorsuali di immissioni in ruolo, del fatto che la ricorrente non ha perso alcuna retribuzione nel periodo di cui si discute essendo stato impiegata in modo continuativo per ogni anno solare, dell'opportunità di immissione in ruolo agevolata concessa seppur tardivamente ma anche del richiamato tratto essenzialmente sanzionatorio della misura di ristoro, appare adeguatamente dissuasivo il riconoscimento di n. 2
mensilità per ciascuna annualità del periodo decorso oltre il limite che ricondurrebbe alla soglia massima di n. 24 mensilità, che vanno ricondotte al n. di 16 mensilità
dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR pari al minimo di legge che la parte ricorrente ha ritenuto congruo e prospettato dovuto nelle conclusioni formulate nelle note difensive. Ciò posto, sulla base della documentazione in atti (all. 6 fasc. ric.),
il valore della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è pari all'importo lordo di €
2.569,67 (€ 2.372,01 x 13/12 = € 2.569,67), così che il resistente va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 41.114,72, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della legge 724/1994 decorrenti dalla data odierna al saldo (cfr Cass., sez. lavoro,
3027/2014, 5953/2018).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri ricavabili dal D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale, non senza considerare che la fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi (come accade nella specie apparendo i valori minimi eccessivi rispetto all'impegno difensivo necessario),
essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2,
comma 1 lett. a) del d.l. 223/2006 e l'art. 9 del d.l. 1/2012 a condizione di non liquidare somme simboliche non consone al decoro professionale (Cass., sez. VI-III, 30286/2017).
P.Q.M.
1111 definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni per le considerazioni di cui in motivazione, la somma di € 41.114,72, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato sulla sorte dalla data odierna al saldo;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 259,00 per C.U. versato ed € 3.470,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Perugia, il 20.12.2024
IL GIUDICE
Marco Medoro
1122 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così come per assicurare il conseguimento di obiettivi di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (cfr, ex multis, Corte Cost. 227/2021, 40/2018, 110/2017, 7/2015
90/2012.