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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17529 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 54275 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in , Parte_1 Pt_1 via dei Mille, n. 13, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Ryllo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore-opponente
E
, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1
Germanico n. 101 presso lo studio dell'Avv. Stefano Peconi che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Alberto Ferioli, giusta procura in atti
Convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 maggio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9158/2022 Parte_1 del 27 maggio 2022, emesso in favore di in qualità di cessionaria dei Controparte_1 crediti di per il pagamento della somma di € 27.176,56, oltre interessi Controparte_2 come da domanda e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica da parte dalla società Controparte_2
A sostegno della propria opposizione il ha eccepito, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ritenendo invece competente, in base al criterio del locus destinatae solutionis, il Tribunale di Crotone;
nonché l'inopponibilità del credito per inefficacia della cessione.
Nel merito, ha eccepito l'avvenuto pagamento della fattura n. 3029396731 del 9.5.2019 per
€ 138,45 e della fattura n. 3056768577 dell'8.9.2019 per € 696,88.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
La preliminare eccezione di incompetenza territoriale è stata già affrontata con ordinanza del 20 aprile 2023.
Esaminando il merito l' opposta ha provato la fonte negoziale del proprio credito mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova estintiva della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti, ( “il creditore che agisca in giudizio per il mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione”. Cassazione 13533/2001).
Con scritture private autenticate del 22 marzo 2019 rep. 58865 racc. 30060, del 24 giugno
2019 rep. 59370, racc. 30339 del 23 settembre 2019 rep. 59841 racc. 30612 e del 19 dicembre
2019 rep. 60421 racc. 30956 l'attrice è diventata cessionaria dei crediti oggetto del presente giudizio (cfr. all. 2,3,4, e 5 del fascicolo di parte convenuta). Tali atti sono stati regolarmente notificati al Comune in data 30 aprile 2019, 18 luglio 2019, 24 ottobre 2019 e 4 febbraio 2020
(cfr all. da 2 a 5 ivi).
Le ulteriori contestazioni dell'opponente sono risultate generiche e sfornite di prova di cui era onerata.
Peraltro tutta la documentazione allegata in atti dall'opposta non è stata contestata né
è mai stata contestata la fornitura.
Il decreto ingiuntivo deve, tuttavia, essere revocato, poiché l'opponente ha provato il pagamento delle due fatture n 3056768577 dell'8 settembre 2019 per euro 696,88 e n
3029396731 del 9 maggio 2019 per euro 138,45 ; Pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ed il Parte_1 deve essere condannato al pagamento in favore della opposta della somma di €
26.341,23 oltre interessi come da domanda
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 9158/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 27 maggio 2022 nei confronti del;
Parte_1
2) condanna il al pagamento in favore della opposta della somma Parte_1 di € 26.341,23 oltre interessi di mora ex art 231/2002 come da domanda;
3) condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
ON ID
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 54275 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in , Parte_1 Pt_1 via dei Mille, n. 13, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Ryllo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore-opponente
E
, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1
Germanico n. 101 presso lo studio dell'Avv. Stefano Peconi che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Alberto Ferioli, giusta procura in atti
Convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 maggio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9158/2022 Parte_1 del 27 maggio 2022, emesso in favore di in qualità di cessionaria dei Controparte_1 crediti di per il pagamento della somma di € 27.176,56, oltre interessi Controparte_2 come da domanda e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica da parte dalla società Controparte_2
A sostegno della propria opposizione il ha eccepito, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ritenendo invece competente, in base al criterio del locus destinatae solutionis, il Tribunale di Crotone;
nonché l'inopponibilità del credito per inefficacia della cessione.
Nel merito, ha eccepito l'avvenuto pagamento della fattura n. 3029396731 del 9.5.2019 per
€ 138,45 e della fattura n. 3056768577 dell'8.9.2019 per € 696,88.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
La preliminare eccezione di incompetenza territoriale è stata già affrontata con ordinanza del 20 aprile 2023.
Esaminando il merito l' opposta ha provato la fonte negoziale del proprio credito mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova estintiva della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti, ( “il creditore che agisca in giudizio per il mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione”. Cassazione 13533/2001).
Con scritture private autenticate del 22 marzo 2019 rep. 58865 racc. 30060, del 24 giugno
2019 rep. 59370, racc. 30339 del 23 settembre 2019 rep. 59841 racc. 30612 e del 19 dicembre
2019 rep. 60421 racc. 30956 l'attrice è diventata cessionaria dei crediti oggetto del presente giudizio (cfr. all. 2,3,4, e 5 del fascicolo di parte convenuta). Tali atti sono stati regolarmente notificati al Comune in data 30 aprile 2019, 18 luglio 2019, 24 ottobre 2019 e 4 febbraio 2020
(cfr all. da 2 a 5 ivi).
Le ulteriori contestazioni dell'opponente sono risultate generiche e sfornite di prova di cui era onerata.
Peraltro tutta la documentazione allegata in atti dall'opposta non è stata contestata né
è mai stata contestata la fornitura.
Il decreto ingiuntivo deve, tuttavia, essere revocato, poiché l'opponente ha provato il pagamento delle due fatture n 3056768577 dell'8 settembre 2019 per euro 696,88 e n
3029396731 del 9 maggio 2019 per euro 138,45 ; Pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ed il Parte_1 deve essere condannato al pagamento in favore della opposta della somma di €
26.341,23 oltre interessi come da domanda
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 9158/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 27 maggio 2022 nei confronti del;
Parte_1
2) condanna il al pagamento in favore della opposta della somma Parte_1 di € 26.341,23 oltre interessi di mora ex art 231/2002 come da domanda;
3) condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
ON ID