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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. OL NI
D'OR, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3705/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
, titolare dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Luigi Rosito,
Appellante contro
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 5.11.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 15.3.2019 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2619/2018 del Giudice di Pace di Bari, depositata il 18.12.2018 in seno al giudizio n. 6925/2018 R.G., non notificata, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 581 del 13.6.2018, con cui l' Controparte_1
Pag. 1 a 10 gli ha ingiunto il Controparte_1 pagamento di euro 12.000,00, oltre spese di notifica pari ad euro 8,75, in riferimento al processo verbale di accertamento del 29.8.2013 redatto dagli Agenti dell' CP_2 stante la violazione dell'art. 110 comma 9 lettera f-bis R.D. n. 773/1931 (recante il
T.U.L.P.S.), per aver installato 4 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma
6/a T.U.L.P.S., nell'esercizio denominato “Centro trasmissione dati e scommesse” di in assenza delle prescritte autorizzazioni di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. CP_3
Nello specifico, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1-omessa pronuncia: - in ordine alla violazione dell'art. 1 della L. 689/81 per non aver il primo giudice considerato che i quattro apparecchi de quibus sono stati installati nell'anno
2011, mentre la lettera f-bis dell'art. 110 comma 9 T.U.L.P.S. è stata aggiunta a decorrere dal 1.1.2013, onde le condotte ascrivibili al periodo temporale anteriore a tale data non avrebbero potute essere sanzionate;
- in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 della L. 689/81 in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che la licenza di cui all'art. 88 non è un dato ricavabile dal disposto normativo di Parte_2 cui all'art. 110 comma 9 lettera f-bis in considerazione del fatto che la stessa Parte_2 ha avvertito la necessità di emanare una propria circolare interpretativa n. CP_2
2013/491/DAR/UD del 13.6.2013, pertanto alcuna responsabilità colposa e/o dolosa può essere mossa nei suoi confronti dell'opponente; - in ordine alla richiesta di rideterminazione della sanzione nel minimo edittale, sussistendo disparità di trattamento tra l'autore della violazione ( ) e l'obbligato in solido ( , anche in CP_3 Pt_1 considerazione del fatto che alla per la medesima violazione è stato richiesto il CP_3 pagamento di un importo ridotto e pari ad euro 6.000,00;
2- lacunosa ricostruzione dei fatti di causa ed erronea valutazione delle spiegate difese, avendo il primo giudice omesso di considerare che nell'atto di contestazione n. 1687 del
21.10.2013 l'appellante viene individuato come soggetto tenuto in via autonoma e nell'ordinanza ingiunzione n. 581 del 13.6.2018 viene individuato come obbligato in solido, sussistendo palese violazione del diritto di difesa e del diritto di necessaria correlazione tra il fatto contestato (obbligazione autonoma) e il fatto per il quale è stata emessa la sanzione (obbligazione solidale);
3- motivazione apparente, non avendo il Giudice di Pace considerato l'aspetto temporale dell'installazione degli apparecchi, né approfondito il tenore letterale dell'art. 88
T.U.L.P.S, in quanto le apparecchiature in questione potevano essere installate in virtù della (sola) autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S., di cui l'esercente CP_3
Pag. 2 a 10 risultava essere titolare e che la stessa risultava iscritta al RIES (Elenco Pubblico CP_3 dei Soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento).
Tanto dedotto, l'appellante ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata nonché, in subordine, la riduzione ai minimi edittali della sanzione comminata, con la concessione del beneficio della rateizzazione al massimo consentito dalla legge.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti del 16.10.2019, il ricorso e pedissequo decreto sono stati regolarmente notificati all'appellata.
In data 25.9.2019 si è costituita l' Controparte_1
, contestando le avverse difese e
[...] chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 434, 348 bis e 436 bis
c.p.c. nonché, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c., in ultimo, all'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 7.10.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, atteso che, da un lato, il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 434 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n. 27199/2017
(secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”)
e, dall'altro, prima facie non sussisteva l'ipotesi di cui all'art. 436 bis c.p.c., in quanto la portata giuridico-fattuale della vicenda e la complessità dell'atto di gravame hanno richiesto un'analisi nel merito delle doglianze evidenziate.
Scendendo al merito, va osservato che l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, essendo
Pag. 3 a 10 intimamente connessi tra loro, dandosi atto che effettivamente è riscontrabile il vizio di omessa pronuncia (primo motivo di appello) come denunciato dall'appellante ma tanto non è comunque idoneo a condurre all'accoglimento del gravame per le considerazioni di cui infra.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che in data 29.8.2013 i funzionari dell' di Bari, unitamente ai Controparte_4 militari della Guardia di Finanza di Molfetta, nell'eseguire l'accesso presso l'esercizio commerciale denominato “Centro trasmissione dati e scommesse” di sito CP_3 in Molfetta alla via Giovinazzo n. 47, riscontravano la presenza di n. 4 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) di proprietà dell'odierno Parte_2 appellante in assenza dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. e provvedevano a contestare la violazione di cui all'art. 110, comma 9 lettera f-bis del T.U.L.P.S. per aver installato i suddetti apparecchi nel ridetto esercizio ove veniva esercitata attività di raccolta scommesse.
L'art. 110 comma 9 lett. f-bis T.U.L.P.S. prevede una sanzione amministrativa a carico di “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
Dalla lettura del dato normativo si evince che la rete autorizzativa, predisposta dal legislatore, è volta a prevenire abusi, stante la pericolosità insita in quei congegni e l'esigenza che il loro uso avvenga in luoghi conformi alle autorizzazioni rilasciate a suo tempo per l'esercizio delle attività ivi svolte.
Più nel dettaglio, l'autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. (licenza per esercizio delle scommesse) si aggiunge alla concessione, che è invece strumento con cui la
Pubblica Autorità si riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse. Essa è autonoma dalla concessione, finalizzata a verificare i requisiti soggettivi del titolare, per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (cfr. Consiglio di Stato n. 6057/2008).
Diversamente l'art. 86 T.U.L.P.S. prevede che l'installazione in un esercizio pubblico di apparecchi d'intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 sia subordinata alla licenza rilasciata dal Comune. Occorre, tuttavia, precisare che detta licenza riguarda solo i locali non soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse.
Pag. 4 a 10 In altri termini, l'autorizzazione prescritta dall'art. 88 T.U.L.P.S. mira a controllare, in via preventiva, se il soggetto dotato della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. possa avere i requisiti per svolgere sul territorio l'attività lecita di raccolta del gioco pubblico;
quest'ultima licenza può essere concessa solo a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che dal combinato disposto degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore sia munito della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. La ratio della previsione normativa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate;
inoltre, i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, r.d.
18 giugno 1931, n. 773, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse (cfr. Cass. n. 7855/2022; conformi, Cass. n. 5127/2024 e Cass. n.
35277/2023; Cass. n. 30971/2023).
Pertanto, in base al disposto dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, del Parte_2
l'autorizzazione ex art. 86 non è sufficiente quando gli apparecchi e congegni Parte_2 di gioco previsti dall'art. 110, comma 6/a siano installati in locali in cui si Parte_2 pratica la raccolta di scommesse.
La condotta sanzionata dalla lettera f-bis dell'art. 110 del T.U.L.P.S. si riferisce a
“chiunque sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni”: viene punita, quindi, anche la condotta di colui che installa gli apparecchi come nel caso di specie.
Ne consegue che il proprietario gestore di giochi non deve limitarsi solo ad un'attività di installazione dei giochi ed alla conseguente raccolta delle giocate, ma lo stesso è tenuto a verificare che l'esercizio in cui gli apparecchi vengono installati sia munito di tutte le
Pag. 5 a 10 licenze necessarie per l'esercizio dell'attività. Sussistono, pertanto, obblighi di verifica e controllo della sussistenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge il cui inadempimento
è fonte di responsabilità.
Nella fattispecie in esame, risulta che l'appellante nel sottoscrivere il contratto in data
24.8.2011 per la raccolta gioco (cfr. all. n. 6 fasc. I grado Nobile) con il concessionario estero ( ) e l'esercente ( ), ha assunto anche la veste di Controparte_5 CP_3 gestore, per cui aveva la più ampia e libera facoltà di accesso al locale in questione, nonché di effettuare interventi tecnici come da lui stesso dichiarato (cfr. pag. 10 del ricorso in I grado); inoltre, gli era consentita la raccolta delle somme connesse al gioco
(cfr. art. 5 del contratto). Risulta, quindi, di tutta evidenza che il era in grado di Pt_1 avere contezza dell'attività di scommesse ivi esercitata ed era tenuto a verificare che l'esercizio in cui gli apparecchi erano installati fosse munito di tutte le licenze prescritte dalla legge e necessarie per l'esercizio dell'attività di scommesse, non solo al momento dell'installazione, ma per tutto il periodo di utilizzo da parte dell'esercente fino alla loro dismissione, in quanto oltre ad essere installatore era anche gestore, per cui l'obbligo di verifica e controllo della sussistenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge permane e non può esaurirsi al momento dell'installazione.
A nulla rileva, quindi, che le apparecchiature de quibus fossero state installate prima dell'entrata in vigore della lettera f-bis dell'art. 110 comma 9 T.U.L.P.S.
Infondata è, altresì, la tesi dell'appellante secondo cui l'iscrizione della CP_3 nell'elenco degli operatori del settore apparecchi da intrattenimento (RIES) sarebbe titolo autorizzativo per la installazione degli apparecchi di gioco. Invero, l'iscrizione nell'elenco richiamato presuppone e non sostituisce le licenze, le quali, come si è già esposto, in base alla costante giurisprudenza di legittimità sono richieste cumulativamente per chi installi gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6/a, in locali Parte_2 dove si attui l'esercizio di scommesse (Cass. n. 7855/2022).
Inoltre, l'appellante ha censurato che il Giudice di prime cure non si sia pronunciato circa l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa richiesto dall'art. 3 della L. n.
689/1981, assumendo di avere agito nell'incolpevole affidamento della liceità della propria condotta e di non poter essere ritenuto responsabile in quanto l'errore non è stato determinato da sua colpa ma sarebbe da attribuire all'oggettiva e insuperabile oscurità della normativa in questione.
Sul punto si richiama quanto univocamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 3 L. n. 689 del 1981 – alla stregua del quale per le violazioni
Pag. 6 a 10 amministrativamente sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa – postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (cfr. Cass. n. 29927/2020; n. 11777/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla citata L. n. 689/1981, rileva, dunque, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 17822/2021).
Sicché, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ebbene, parte appellante non ha provato di aver agito senza colpa. Non è infatti sufficiente fare generico richiamo alla oscurità della normativa rilevante, in quanto poiché è Pt_1 un operatore professionista nel settore del gioco, era onerato di verificare in maniera rigorosa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività di installazione e gestione di apparecchiature da intrattenimento, essendogli richiesta una diligenza qualificata nella propria attività professionale.
La natura stessa delle apparecchiature de quibus induce a ritenere che agli operatori del settore venga richiesta una specifica diligenza qualificata (il modello comportamentale dell'homo eiusdem condicionis ac professionis), che impone di effettuare verifiche periodiche sui locali in cui le apparecchiature vengono installate.
Tale controllo non può ritenersi attività estranea alla sfera di responsabilità del proprietario installatore degli apparecchi, tant'è vero che la norma di cui all'art. 110
T.U.L.P.S. prevede la sanzione anche a carico del solo installatore e, dunque, di colui che non si sia preoccupato di verificare che l'esercente presso il quale l'installazione viene effettuata sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, quindi, escludersi che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei a ingenerare in lui la convinzione della liceità della propria condotta.
Né la sussistenza dell'errore di fatto può essere validamente invocata dall'appellante
Pag. 7 a 10 perché la circostanza, oltre che genericamente motivata, è rimasta priva di allegazione probatoria, non essendo stati indicati gli elementi del fatto tipico che non sono rientrati nella sfera conoscitiva dell'agente.
In ordine al secondo motivo di appello, il lamenta che il primo giudice abbia Pt_1 omesso di considerare che nell'atto di contestazione n. 1687 del 21.10.2013 l'appellante viene individuato come soggetto tenuto in via autonoma, mentre nell'ordinanza ingiunzione n. 581 del 13.6.2018 viene individuato come obbligato in solido, sussistendo palese violazione del diritto di difesa e del diritto di necessaria correlazione tra il fatto contestato (obbligazione autonoma) e il fatto per il quale è stata emessa la sanzione
(obbligazione solidale).
Sul punto, in continuità con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, va ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del precetto posto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che solo in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo (cfr. Cass. n. 10145/2006; in tal senso cfr. anche, Cass., n. 9790/2011).
Nel caso di specie deve darsi atto che la condotta indicata nell'atto di contestazione n.
1687 del 21.10.2013 è identica a quella per la quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione n. 581 del 13.6.2018, ovverosia l'aver installato apparecchi di cui al comma
6/a dell'art. 110 T.U.L.P.S. nell'esercizio della privo del titolo di cui all'art. 88 CP_3 del T.U.L.P.S.: deve escludersi, pertanto, che vi sia stata violazione del principio di correlazione e del diritto di difesa dell'appellante, trattandosi di responsabilità autonoma e non solidale, come peraltro correttamente affermato dal giudice di prime cure.
In ultimo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per non essersi il primo giudice pronunciato sulla richiesta riduzione dell'ammontare della sanzione, sussistendo disparità di trattamento tra quanto ingiunto a e quanto ingiunto CP_3 all'appellante.
Con riferimento alla misura della sanzione irrogata, mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 11 L. 689/81 “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera
Pag. 8 a 10 svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'art. 110 comma 9 lett. f-bis T.U.L.P.S., ai fini della sanzione amministrativa, prevede una forbice edittale molto ampia, compresa tra €. 1.500,00 ed €. 15.000,00.
Orbene, nel caso di specie, è stata comminata una sanzione pari ad euro 3.000,00 per ogni apparecchio, dunque pari al doppio del minimo edittale.
Sul punto, come correttamente dedotto da parte appellata, la Suprema Corte ha affermato che: “Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanze – ingiunzioni, la determinazione della misura della sanzione – che costituisce mera applicazione del dettato normativo di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981 – è solo una fase tecnica diretta alla liquidazione del credito e non una fase discrezionale dell'attività dell'amministrazione, sicché la motivazione dell'ordinanza sul punto può dirsi sufficiente quando contenga l'esposizione dei criteri seguiti per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. D'altra parte, nel giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza ingiunzione l'eventuale mancata giustificazione, da parte dell'autorità ingiungente, della misura della pena in concreto inflitta non assume rilievo in quanto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificarne l'entità, il difetto di motivazione sul punto non può costituire vizio formale invalidante l'ordinanza, preclusivo della decisione sul merito” (Cass. n. 5443/2001).
Invero, nel caso de quo, si ritiene congruo il quantum irrogato dall'autorità amministrativa, considerando l'ampiezza della sanzione prevista dal T.U.L.P.S., che può arrivare fino ad euro 15.000,00 per ogni apparecchio e tenuto conto del numero di apparecchi da intrattenimento rinvenuti. Tra l'altro, a fronte del rifiuto dell'odierno appellante di avvalersi del pagamento ridotto ex art. 16 l. 689/1981, l'ufficio amministrativo competente si è limitato ad applicare l'importo previsto dalla disposizione citata, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, risultando altrimenti paradossale l'importo inferiore dell'ordinanza ingiunzione rispetto a quello previsto dalla rifiutata definizione agevolata.
In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, deve concludersi per il rigetto dell'appello.
In considerazione del rigetto dell'appello, le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella
Pag. 9 a 10 misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria).
Inoltre, va dato atto - in considerazione del rigetto dell'impugnazione - della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale
[...]
è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da
[...]
, la e;
Controparte_1 CP_1 CP_1
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 in virtù del quale è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 5.11.2025
Il Giudice
OL NI D'OR
Pag. 10 a 10