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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16399/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 17 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3037 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22156/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Afragola impugnando l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2022,in epigrafe indicato,che assumeva notificato in data
02.07.2025.
Preliminarmente rappresentava di essere proprietaria di sei immobili censiti nel Comune di Afragola e che, erroneamente l'ente locale,nell'avviso di accertamento impugnato, aveva ricompreso 3 abitazioni,categoria
A03, precisamente individuati catastalmente come sub 9, sub 10 e sub 14.
A fondamento del ricorso eccepiva il proprio difetto di legittimazione deducendo che, a far data dal 2009, risultava propietario esclusivamente dell'immobile sub 10 soppresso e sostituito dal sub 14 e che,viceversa, il fabbricato di cui al sub 9 non era mai stato di sua proprietà ma di altro contribuente,richiamandosi alla visura per immobile e all'atto di rettifica della donazione redatta in data 28.07.2009 e registrato il 30/07/2009 al n. 8356/1T e trascritto il 31/07/2009, redatto dal notaio Nominativo_1, evidenziando che dai suddetti atti era possibile riscontrare che l'immobile attribuito in donazione alla parte ricorrente era catastalmente individuabile al foglio 5, particella 840, subalterno 10 in quanto in sede di redazione del suindicato atto vi era stato un errore di trascrizione dei subalterni catastali,invertendo i sub 10 e 9 atteso che quest'ultimo immobile dall'atto risultava lasciato in donazione al contribuente mentre era stato lasciato a Nominativo_2 e che, conseguenzialmente, l'assunto dell'ufficio,trasfuso nell'atto con cui risultava parzialmente accolto il ricorso non risultando il contribuente più proprietario del sub 9 dal febbraio 2022 si configurava erroneo non avendone il sudddetto mai avuto la proprietà.
Eccepiva,altresì,che nel 2022,ai fini del versamento IMU,per mero errore materiale aveva indicato solo due immobili( 4 e 12)versando il totale dovuto di euro 196,00 in due rate e che, pertanto era stato omesso solo il versamento dell'IMU 2022 per la parte relativa al terzo immobile che poteva corrispondersi in un'unica asoluzione il 16.06.2022.Deduceva pertanto l'illegittimità del cumulo della sanzione per omesso versamento e per ritardato versamento,palesemente in contrasto con il principio del cumulo giuridico, ed il difetto di motivazione in quanto non risultava chiarito il procedimento di calcolo adottato dall'Amministrazione.
Il Comune di Afragola, pur regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In merito alla doglienza con cui parte ricorrente deduce il proprio difetto di legittimazione, con riferimento all'immobile sub 9, deve ritenersi che la medesima sia fondata non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'imposta, alla luce della dell'atto notarile di rettifica della donazione redatto in data 28.07.2009 dal notaio
Nominativo_1, registrato il 30/07/2009 al n. 8356/1T e trascritto il 31/07/2009 ed in cui erroneamente,per un mero errore di trascrizione, era stato indicato che al contribuente era stato lasciato l'immobile sub9, invece che il sub 10,successivamente mutato in sub 14.
Ne consegue che risulta provato che la parte ricorrente è stata proprietaria di un solo immobile prima censito al sub10 e poi al sub14 e non dell'immobile sub9, contemplato nel provvedimento impugnato.
Del pari è fondata la doglianza con cui parte ricorrente lamenta, con riferimento all'immobile sub11,che l'ufficio nel calcolo dell'IMU,aveva illegittimamente cumulato due tipologie di sanzioni,ovvero una per tardivo pagamento e una per omesso pagamento atteso che la sanzione più grave,ovvero quella per omesso versamento assorbe l'altra, in applicazione del principio del cumulo giuridico di cui all'art.12 del D.L.G.S
472/1997.
Per l'effetto il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato, sulla base delle considerazioni che precedono tenendo conto che il ricorrente non è mai stato titolare dell'immobile sub 9 e che la somma da versare per l'immobile sub 11 deve essere rideterminata tenendo conto dell'impossibilità di cumulare le predette sanzioni configurandsi assorbente quella per omesso versamento del tributo Le spese devono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.Compensa le spese di lite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16399/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 17 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3037 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22156/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Afragola impugnando l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2022,in epigrafe indicato,che assumeva notificato in data
02.07.2025.
Preliminarmente rappresentava di essere proprietaria di sei immobili censiti nel Comune di Afragola e che, erroneamente l'ente locale,nell'avviso di accertamento impugnato, aveva ricompreso 3 abitazioni,categoria
A03, precisamente individuati catastalmente come sub 9, sub 10 e sub 14.
A fondamento del ricorso eccepiva il proprio difetto di legittimazione deducendo che, a far data dal 2009, risultava propietario esclusivamente dell'immobile sub 10 soppresso e sostituito dal sub 14 e che,viceversa, il fabbricato di cui al sub 9 non era mai stato di sua proprietà ma di altro contribuente,richiamandosi alla visura per immobile e all'atto di rettifica della donazione redatta in data 28.07.2009 e registrato il 30/07/2009 al n. 8356/1T e trascritto il 31/07/2009, redatto dal notaio Nominativo_1, evidenziando che dai suddetti atti era possibile riscontrare che l'immobile attribuito in donazione alla parte ricorrente era catastalmente individuabile al foglio 5, particella 840, subalterno 10 in quanto in sede di redazione del suindicato atto vi era stato un errore di trascrizione dei subalterni catastali,invertendo i sub 10 e 9 atteso che quest'ultimo immobile dall'atto risultava lasciato in donazione al contribuente mentre era stato lasciato a Nominativo_2 e che, conseguenzialmente, l'assunto dell'ufficio,trasfuso nell'atto con cui risultava parzialmente accolto il ricorso non risultando il contribuente più proprietario del sub 9 dal febbraio 2022 si configurava erroneo non avendone il sudddetto mai avuto la proprietà.
Eccepiva,altresì,che nel 2022,ai fini del versamento IMU,per mero errore materiale aveva indicato solo due immobili( 4 e 12)versando il totale dovuto di euro 196,00 in due rate e che, pertanto era stato omesso solo il versamento dell'IMU 2022 per la parte relativa al terzo immobile che poteva corrispondersi in un'unica asoluzione il 16.06.2022.Deduceva pertanto l'illegittimità del cumulo della sanzione per omesso versamento e per ritardato versamento,palesemente in contrasto con il principio del cumulo giuridico, ed il difetto di motivazione in quanto non risultava chiarito il procedimento di calcolo adottato dall'Amministrazione.
Il Comune di Afragola, pur regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In merito alla doglienza con cui parte ricorrente deduce il proprio difetto di legittimazione, con riferimento all'immobile sub 9, deve ritenersi che la medesima sia fondata non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'imposta, alla luce della dell'atto notarile di rettifica della donazione redatto in data 28.07.2009 dal notaio
Nominativo_1, registrato il 30/07/2009 al n. 8356/1T e trascritto il 31/07/2009 ed in cui erroneamente,per un mero errore di trascrizione, era stato indicato che al contribuente era stato lasciato l'immobile sub9, invece che il sub 10,successivamente mutato in sub 14.
Ne consegue che risulta provato che la parte ricorrente è stata proprietaria di un solo immobile prima censito al sub10 e poi al sub14 e non dell'immobile sub9, contemplato nel provvedimento impugnato.
Del pari è fondata la doglianza con cui parte ricorrente lamenta, con riferimento all'immobile sub11,che l'ufficio nel calcolo dell'IMU,aveva illegittimamente cumulato due tipologie di sanzioni,ovvero una per tardivo pagamento e una per omesso pagamento atteso che la sanzione più grave,ovvero quella per omesso versamento assorbe l'altra, in applicazione del principio del cumulo giuridico di cui all'art.12 del D.L.G.S
472/1997.
Per l'effetto il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato, sulla base delle considerazioni che precedono tenendo conto che il ricorrente non è mai stato titolare dell'immobile sub 9 e che la somma da versare per l'immobile sub 11 deve essere rideterminata tenendo conto dell'impossibilità di cumulare le predette sanzioni configurandsi assorbente quella per omesso versamento del tributo Le spese devono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.Compensa le spese di lite.