CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19234/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057608 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057608 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12161/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 112490057608, notificato il 23.10.24, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 11.399,95 oltre sanzioni ed interessi a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni 2022 e 2023.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria ed in particolare eccepisce l'illegittima duplicazione di imposta relativa alla particella 495 sub 505 tassata senza considerare la sua soppressione disposta in data 09.05.23 con frazionamento in n. 18 unità subalterne.
La ricorrente eccepisce inoltre l'errata quantificazione della superficie imponibile accertata in mq. 942 anziché mq. 336 più mq. 200 relativi a spazi comuni di manovra.
Per ultimo la ricorrente eccepisce lo stato di inagibilità dell'immobile e la parziale non imponibilità del sub
503 in quanto locato fino al 10 maggio 2023.
Roma Capitale, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte delle eccezioni sollevate dalla contribuente l'Ente impositore, costituitosi tardivamente in giudizio con le conseguenti decadenze maturate in termini di eccezioni non rilevabili d'ufficio e produzione documentale da stralciare, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 02.12.2025.
Il Presidente estensore
FE TI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19234/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057608 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057608 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12161/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 112490057608, notificato il 23.10.24, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 11.399,95 oltre sanzioni ed interessi a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni 2022 e 2023.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria ed in particolare eccepisce l'illegittima duplicazione di imposta relativa alla particella 495 sub 505 tassata senza considerare la sua soppressione disposta in data 09.05.23 con frazionamento in n. 18 unità subalterne.
La ricorrente eccepisce inoltre l'errata quantificazione della superficie imponibile accertata in mq. 942 anziché mq. 336 più mq. 200 relativi a spazi comuni di manovra.
Per ultimo la ricorrente eccepisce lo stato di inagibilità dell'immobile e la parziale non imponibilità del sub
503 in quanto locato fino al 10 maggio 2023.
Roma Capitale, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte delle eccezioni sollevate dalla contribuente l'Ente impositore, costituitosi tardivamente in giudizio con le conseguenti decadenze maturate in termini di eccezioni non rilevabili d'ufficio e produzione documentale da stralciare, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte l'avviso di accertamento va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 02.12.2025.
Il Presidente estensore
FE TI